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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 27/06/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 34/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott. Giovanni Spagnoli, all'esito dell'udienza del 03.06.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281sexies, comma III e 127ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 34 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 discussa, in data 03.06.2025, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
TRA
, nato negli Stati Uniti d'America in data 23.09.1957, elettivamente Parte_1 domiciliato in Roma, alla Lungotevere dei Mellini, n. 44, presso lo studio dell'Avv. Arturo Grasso, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata al ricorso;
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
Parte resistente contumace
Ricorso notificato in data 22.04.2025 e comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico
Ministero presso la Procura della Repubblica, SEDE, in data 15.01.2024.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19bis D. Lgs. 150/2011 e 281undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 6 La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.01.2024, adiva, ai sensi degli artt. 19bis D. Parte_1
Lgs. 150/2011 e 281undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del al fine Controparte_1
di sentir accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento in proprio favore dello status di cittadino italiano, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha allegato (i) di essere discendente in linea retta di
[...]
(si assume, ai fini che qui ci interessano, il nome risultante dal certificato di nascita di cui Per_1
al doc. n. 1 del fascicolo di parte ricorrente), ava cittadina italiana, nata in Italia, a Lanciano (CH), in [...]
20.06.1921, emigrata negli Stati Uniti d'America in data non conosciuta e (ii) che quest'ultima non ha mai perso siffatto status giuridico.
In particolare, il ricorrente ha allegato (e asseverato) la propria discendenza in linea retta esponendo di essere nato, negli Stati Uniti d'America, in data 23.11.1957, da Persona_1
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il Controparte_1
ha ritenuto di non costituirsi in giudizio, dovendosi pertanto in questa sede dichiarare contumace.
****
Tanto premesso, prima di esaminare il merito della controversia che in questa sede ci occupa, appare utile ricostruire, anche ratione temporis, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
1. L'ammissibilità della domanda giudiziale.
In via pregiudiziale di rito, occorre vagliare l'ammissibilità della domanda giudiziale in questa sede esperita.
Al riguardo, il diritto di cittadinanza italiana può essere riconosciuto all'interessato unicamente dalle
Autorità amministrative competenti, cosicché quando il bene della vita deve e può essere ottenuto per il tramite dell'attività della P.A., il ricorso presentato direttamente dall'interessato all'A.G. è inammissibile per carenza dell'interesse ad agire. In tale momento, ossia prima che la P.A. eserciti i propri poteri, infatti, il diritto soggettivo alla cittadinanza non risulta né contestato, né negato e quindi non v'è prova della necessarietà dell'intervento del giudice.
Fermo quanto precede, deve però essere notato che ove la P.A., chiamata per tal via a svolgere attività vincolata incidente su diritti soggettivi, rimanga inerte per un tempo irragionevole, allora l'interessato può impugnare il silenzio della stessa dinanzi al G.O., dolendosi dell'inadempimento dell'obbligo di provvedere, cui fa da contraltare il diritto soggettivo al riconoscimento dello status civitatis. In altre parole, il decorso di un termine ragionevole senza che la P.A. abbia provveduto in ordine all'istanza pagina 2 di 6 presentata dal privato fa sorgere in capo a quest'ultimo l'interesse ad agire in giudizio per l'ottenimento del bene della vita.
Al riguardo, per quanto concerne il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, la giurisprudenza ha esaminato il caso delle lunghe liste di attesa dei consolati stranieri (anche pari a 10-12 anni), cosicché, nella predetta ipotesi, l'esperimento dell'azione giudiziaria è stato ritenuto l'unico strumento di tutela possibile del diritto soggettivo del richiedente (Trib. Roma, 19.12.2019 e 05.12.2014).
Alla luce di quanto precede, ritiene il Tribunale che il ricorso in questa sede proposto sia ammissibile, avendo il ricorrente fornito prova di quanto sopra rappresentato, dimostrando l'impossibilità per la P.A. di procedere alla conclusione in tempi determinati e certi del relativo procedimento amministrativo (cfr. doc. n. 6 fascicolo di parte ricorrente).
2. I presupposti sostanziali del diritto del richiedente.
In ottica sostanzialistica, lo status civitatis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che indica
l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ., SS.UU., n. 25318/2022).
Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016).
Inoltre, in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Ne consegue che chi richiede il riconoscimento della cittadinanza è onerato della prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione, mentre incombe sulla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. civ., SS.UU., n. 25317/2022).
I presupposti di diritto sostanziale che connotano lo status in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in
Italia che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del richiedente.
2.1 La prova della discendenza secondo la L. 555/1912.
Con riferimento al requisito di cui al sub a), la prova di essere discendente, in disparte il numero delle generazioni medio tempore intercorse, da un cittadino italiano emigrato all'estero deve essere fornita mediante la produzione in giudizio degli atti dello Stato civile, dei certificati di nascita e di matrimonio.
pagina 3 di 6 Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dal ricorrente (cfr. doc. n.
1-4 fascicolo di parte ricorrente) comprova la discendenza del ricorrente dall'avo cittadino italiano nei termini di cui sopra si
è detto.
Ciò posto, occorre aver riguardo, al fine di individuare la normativa sostanziale applicabile al caso di specie (tra il Cod. civ. del 1865, la L. 555/1912 e la L. 91/1992), alla legge vigente al tempo in cui tale diritto è stato, per la prima volta, trasferito dall'avo italiano al primo discendente in linea retta (dunque, in questo caso, al ricorrente stesso) e quindi alla legge vigente al tempo della nascita di quest'ultimo.
Applicando tali principi al caso di specie, essendo - in qualità di primo Parte_1 discendente dell'ava italiana - nato negli Stati Uniti d'America, in data 23.11.1957, trova applicazione, ai fini che qui ci interessano, la disciplina di cui all'art. 7 della L. 555/1912, che così recita: “[…] il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”.
Tale disposizione, nell'enunciare la deroga al principio dell'unicità della cittadinanza previsto dall'art. 1 della medesima legge, stabilisce che il figlio naturale di un cittadino italiano residente all'estero non perde la cittadinanza italiana per il solo fatto che lo Stato in cui esso è nato gli abbia attribuito (iure soli) la propria cittadinanza. Con la conseguenza per la quale il cittadino straniero può cumulare in capo a sé la doppia cittadinanza, quella del Paese straniero in cui è nato (cittadinanza iure soli) e quella italiana
(cittadinanza iure sanguinis). In tal senso, si è orientata anche la giurisprudenza più recente (S.C. di
Cassazione, SS.UU., sentenze nn. 25317/2022 e 12894/2023).
2.2 La continuità nella trasmissione dello status civitatis.
Il secondo presupposto che deve sussistere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 7 L.
555/1912 e 9 comma 1, lett. a L. 91/1992, ai fini del riconoscimento dello status per cui è causa, è quello
(negativo) dell'assenza di cause interruttive nella trasmissione dello status civitatis da parte dell'avo e dei suoi discendenti.
Nel caso di specie, il ricorrente ha in primo luogo provato che l'ava, non si è Persona_1
naturalizzata (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. n. 3 fascicolo di parte ricorrente).
In secondo luogo, è emerso per tabulas che il figlio di quest'ultima, ovvero l'odierno ricorrente
[...]
, ha acquisito la cittadinanza statunitense non sulla base di un proprio atto volontario, Parte_1 ma del mero fatto storico di essere nato negli Stati Uniti d'America (ius soli).
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello status civitatis in favore del ricorrente.
3. Conclusioni.
pagina 4 di 6 Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento in proprio favore dello status di cittadino italiano.
Anche l'istanza del ricorrente - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento ex art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R. 396/2000 - deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto articolo che così recita: “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse […] o dalla pubblica autorità”.
Per tale ragione, s'impone l'ordine, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dunque, dovrà disporsi che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento.
4. Le spese del giudizio.
Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe (Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il Tribunale di dichiararle irripetibili. Nel caso di specie, infatti, l'elevato numero di domande pervenute alla P.A. in sede amministrativa - circostanza quest'ultima che fonda l'interesse ad agire del ricorrente - le impedisce di fatto di procedere alla conclusione tempestiva dei relativi procedimenti amministrativi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 34/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di , al Parte_1
riconoscimento in proprio favore dello status di cittadino italiano;
3) ordina, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, all'Ufficiale dello stato Controparte_1
civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale
dello stato civile competente il presente provvedimento;
5) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
pagina 5 di 6 Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 20 giugno 2025
Il Giudice dott. Giovanni Spagnoli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott. Giovanni Spagnoli, all'esito dell'udienza del 03.06.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281sexies, comma III e 127ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 34 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 discussa, in data 03.06.2025, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
TRA
, nato negli Stati Uniti d'America in data 23.09.1957, elettivamente Parte_1 domiciliato in Roma, alla Lungotevere dei Mellini, n. 44, presso lo studio dell'Avv. Arturo Grasso, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata al ricorso;
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
Parte resistente contumace
Ricorso notificato in data 22.04.2025 e comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico
Ministero presso la Procura della Repubblica, SEDE, in data 15.01.2024.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19bis D. Lgs. 150/2011 e 281undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 6 La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.01.2024, adiva, ai sensi degli artt. 19bis D. Parte_1
Lgs. 150/2011 e 281undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del al fine Controparte_1
di sentir accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento in proprio favore dello status di cittadino italiano, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha allegato (i) di essere discendente in linea retta di
[...]
(si assume, ai fini che qui ci interessano, il nome risultante dal certificato di nascita di cui Per_1
al doc. n. 1 del fascicolo di parte ricorrente), ava cittadina italiana, nata in Italia, a Lanciano (CH), in [...]
20.06.1921, emigrata negli Stati Uniti d'America in data non conosciuta e (ii) che quest'ultima non ha mai perso siffatto status giuridico.
In particolare, il ricorrente ha allegato (e asseverato) la propria discendenza in linea retta esponendo di essere nato, negli Stati Uniti d'America, in data 23.11.1957, da Persona_1
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il Controparte_1
ha ritenuto di non costituirsi in giudizio, dovendosi pertanto in questa sede dichiarare contumace.
****
Tanto premesso, prima di esaminare il merito della controversia che in questa sede ci occupa, appare utile ricostruire, anche ratione temporis, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
1. L'ammissibilità della domanda giudiziale.
In via pregiudiziale di rito, occorre vagliare l'ammissibilità della domanda giudiziale in questa sede esperita.
Al riguardo, il diritto di cittadinanza italiana può essere riconosciuto all'interessato unicamente dalle
Autorità amministrative competenti, cosicché quando il bene della vita deve e può essere ottenuto per il tramite dell'attività della P.A., il ricorso presentato direttamente dall'interessato all'A.G. è inammissibile per carenza dell'interesse ad agire. In tale momento, ossia prima che la P.A. eserciti i propri poteri, infatti, il diritto soggettivo alla cittadinanza non risulta né contestato, né negato e quindi non v'è prova della necessarietà dell'intervento del giudice.
Fermo quanto precede, deve però essere notato che ove la P.A., chiamata per tal via a svolgere attività vincolata incidente su diritti soggettivi, rimanga inerte per un tempo irragionevole, allora l'interessato può impugnare il silenzio della stessa dinanzi al G.O., dolendosi dell'inadempimento dell'obbligo di provvedere, cui fa da contraltare il diritto soggettivo al riconoscimento dello status civitatis. In altre parole, il decorso di un termine ragionevole senza che la P.A. abbia provveduto in ordine all'istanza pagina 2 di 6 presentata dal privato fa sorgere in capo a quest'ultimo l'interesse ad agire in giudizio per l'ottenimento del bene della vita.
Al riguardo, per quanto concerne il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, la giurisprudenza ha esaminato il caso delle lunghe liste di attesa dei consolati stranieri (anche pari a 10-12 anni), cosicché, nella predetta ipotesi, l'esperimento dell'azione giudiziaria è stato ritenuto l'unico strumento di tutela possibile del diritto soggettivo del richiedente (Trib. Roma, 19.12.2019 e 05.12.2014).
Alla luce di quanto precede, ritiene il Tribunale che il ricorso in questa sede proposto sia ammissibile, avendo il ricorrente fornito prova di quanto sopra rappresentato, dimostrando l'impossibilità per la P.A. di procedere alla conclusione in tempi determinati e certi del relativo procedimento amministrativo (cfr. doc. n. 6 fascicolo di parte ricorrente).
2. I presupposti sostanziali del diritto del richiedente.
In ottica sostanzialistica, lo status civitatis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che indica
l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ., SS.UU., n. 25318/2022).
Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016).
Inoltre, in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Ne consegue che chi richiede il riconoscimento della cittadinanza è onerato della prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione, mentre incombe sulla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. civ., SS.UU., n. 25317/2022).
I presupposti di diritto sostanziale che connotano lo status in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in
Italia che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del richiedente.
2.1 La prova della discendenza secondo la L. 555/1912.
Con riferimento al requisito di cui al sub a), la prova di essere discendente, in disparte il numero delle generazioni medio tempore intercorse, da un cittadino italiano emigrato all'estero deve essere fornita mediante la produzione in giudizio degli atti dello Stato civile, dei certificati di nascita e di matrimonio.
pagina 3 di 6 Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dal ricorrente (cfr. doc. n.
1-4 fascicolo di parte ricorrente) comprova la discendenza del ricorrente dall'avo cittadino italiano nei termini di cui sopra si
è detto.
Ciò posto, occorre aver riguardo, al fine di individuare la normativa sostanziale applicabile al caso di specie (tra il Cod. civ. del 1865, la L. 555/1912 e la L. 91/1992), alla legge vigente al tempo in cui tale diritto è stato, per la prima volta, trasferito dall'avo italiano al primo discendente in linea retta (dunque, in questo caso, al ricorrente stesso) e quindi alla legge vigente al tempo della nascita di quest'ultimo.
Applicando tali principi al caso di specie, essendo - in qualità di primo Parte_1 discendente dell'ava italiana - nato negli Stati Uniti d'America, in data 23.11.1957, trova applicazione, ai fini che qui ci interessano, la disciplina di cui all'art. 7 della L. 555/1912, che così recita: “[…] il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”.
Tale disposizione, nell'enunciare la deroga al principio dell'unicità della cittadinanza previsto dall'art. 1 della medesima legge, stabilisce che il figlio naturale di un cittadino italiano residente all'estero non perde la cittadinanza italiana per il solo fatto che lo Stato in cui esso è nato gli abbia attribuito (iure soli) la propria cittadinanza. Con la conseguenza per la quale il cittadino straniero può cumulare in capo a sé la doppia cittadinanza, quella del Paese straniero in cui è nato (cittadinanza iure soli) e quella italiana
(cittadinanza iure sanguinis). In tal senso, si è orientata anche la giurisprudenza più recente (S.C. di
Cassazione, SS.UU., sentenze nn. 25317/2022 e 12894/2023).
2.2 La continuità nella trasmissione dello status civitatis.
Il secondo presupposto che deve sussistere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 7 L.
555/1912 e 9 comma 1, lett. a L. 91/1992, ai fini del riconoscimento dello status per cui è causa, è quello
(negativo) dell'assenza di cause interruttive nella trasmissione dello status civitatis da parte dell'avo e dei suoi discendenti.
Nel caso di specie, il ricorrente ha in primo luogo provato che l'ava, non si è Persona_1
naturalizzata (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. n. 3 fascicolo di parte ricorrente).
In secondo luogo, è emerso per tabulas che il figlio di quest'ultima, ovvero l'odierno ricorrente
[...]
, ha acquisito la cittadinanza statunitense non sulla base di un proprio atto volontario, Parte_1 ma del mero fatto storico di essere nato negli Stati Uniti d'America (ius soli).
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello status civitatis in favore del ricorrente.
3. Conclusioni.
pagina 4 di 6 Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento in proprio favore dello status di cittadino italiano.
Anche l'istanza del ricorrente - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento ex art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R. 396/2000 - deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto articolo che così recita: “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse […] o dalla pubblica autorità”.
Per tale ragione, s'impone l'ordine, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dunque, dovrà disporsi che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento.
4. Le spese del giudizio.
Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe (Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il Tribunale di dichiararle irripetibili. Nel caso di specie, infatti, l'elevato numero di domande pervenute alla P.A. in sede amministrativa - circostanza quest'ultima che fonda l'interesse ad agire del ricorrente - le impedisce di fatto di procedere alla conclusione tempestiva dei relativi procedimenti amministrativi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 34/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di , al Parte_1
riconoscimento in proprio favore dello status di cittadino italiano;
3) ordina, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, all'Ufficiale dello stato Controparte_1
civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale
dello stato civile competente il presente provvedimento;
5) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
pagina 5 di 6 Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 20 giugno 2025
Il Giudice dott. Giovanni Spagnoli
pagina 6 di 6