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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/02/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Lette le note sostitutive dell'udienza depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - integralmente richiamate in queste sede - all'esito della camera di consiglio, il giudice ha depositato nel fascicolo telematico la sentenza che segue.
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in funzione di giudice dell'appello, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016 il 29 gennaio 2016 al numero 857 avente per oggetto una controversia in materia di appello avverso la sentenza del giudice
di pace di Salerno contrassegnata da numero 2791 del 2015, pubblicata in
data 30 giugno 2015, nella causa civile in primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2015 al numero 2237 avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità extracontrattuale
TRA
in persona dell'institore e direttore centrale, rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Antonio D'Alessio, in virtù di procura alle liti stesa in calce alla copia notificata dell'atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice di pace ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Salerno alla via
Velia n.76
1 APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Maurino, Controparte_1
in virtù di procura alle liti stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Eboli
(Salerno) alla via Veneto n. 9;
APPELLATA
Lette le note sostitutive dell'udienza del 6 febbraio 2025, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e integralmente richiamate in questa sede, il Tribunale
ha depositato la sentenza che segue nel fascicolo telematico.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 08 gennaio 2015 ha Controparte_1
convenuto in giudizio, dinanzi al giudice di pace di Salerno, Parte_1
(d'ora innanzi, per brevità, solo l' , per ottenerne la condanna, previo Pt_1
accertamento dell'esclusiva responsabilità, al risarcimento dei danni patrimoniali patiti - nei limiti della competenza per valore dell'adito giudice di pace - in conseguenza del sinistro verificatosi in data 8 febbraio 2014, alle ore
13:00 circa, nel territorio del comune di Capaccio, lungo la strada statale 166,
al km 8,5. In particolare, l'attrice ha esposto: a) di essere proprietaria del quadriciclo leggero, appartenente al modello Chanet ch 22 00, targato
X4P3P9; b) che, nelle già richiamate circostanze di tempo e di luogo, il conducente del veicolo citato, nel percorrere la strada suddetta, aveva perso improvvisamente il controllo del mezzo a causa di una buca coperta d'acqua presente sul manto stradale e di uno scalino bituminoso;
c) invasa incolpevolmente la corsia di marcia opposta, il proprio veicolo era stato attinto da una vettura, appartenente al modello “Fiat Multipla”, proveniente dalla
2 direzione opposta;
d) a causa del sinistro, il quadriciclo aveva riportato ingenti danni alla carrozzeria, diventando utilizzabile;
e) la pioggia aveva aggravato la pericolosità del manto stradale.
Sulla scorta di siffatte premesse, l'attrice ha prospettato la responsabilità da cose in custodia dell' evocandone, in via subordinata, anche la Pt_1
responsabilità per la violazione del generico dovere di neminem laedere,
rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Instaurato il contraddittorio dinanzi al giudice di pace, l' si è costituita Pt_1
con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7 aprile 2015, pretendendo il rigetto della pretesa risarcitoria. Piu nel dettaglio, la convenuta ha costruito un impianto difensivo imperniato sulle seguenti deduzioni argomentative: 1)
l'assoluta indeterminatezza dei fatti e degli elementi di diritto posti a fondamento della veicolata pretesa risarcitoria;
2) l'insussistenza dei requisiti costitutivi delle fattispecie di responsabilità invocate;
3) la concorrente efficienza causale del contegno di guisa assunto dal conducente del veicolo danneggiato;
4) l'incongruità della pretesa rispetto all'effettiva consistenza dei danni patiti.
Espletata l'istruttoria orale e disposto lo svolgimento degli accertamenti tecnici d'ufficio, il giudice di prime cure, una volta sussunta la vicenda prospettata entro il paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ha accolto la domanda, convinto, in buona sostanza, del raggiungimento della prova, all'esito del dibattito processuale, dei profili dinamici ed eziologici del sinistro rappresentati dall'attrice e della conseguente esclusiva responsabilità custodiale dell' Pt_1
in ragione della valutata condizione di pericolosità del tratto di strada percorso.
In particolare, il giudice di pace ha posto alla base della decisione sia il rapporto redatto dagli agenti verbalizzanti sia i contributi dichiarativi dei
3 testimoni escussi, richiamando, in relazione alla determinazione quantitativa dei danni al veicolo, le conclusioni rassegnate dal consulente dell'ufficio.
Avverso la sentenza – contrassegnata da numero 2791 del 2015 e pubblicata in data 30 giugno 2015 – ha proposto tempestivo appello, con atto di citazione notificato il 25 gennaio 2016, l' (costituitasi il 29 gennaio 2016), Pt_1
affidando il gravame ai seguenti motivi: a) l'indicazione, nel corpo dell'atto di citazione dinanzi al giudice di pace, quale luogo teatro del sinistro, del Km 8.5
della strada statale 166 al cospetto di elementi documentali rappresentativi, ex
adverso, del Km 5+100; b) il mancato riscontro, all'interno del rapporto redatto dai carabinieri intervenuti sui luoghi, delle lamentate condizioni del manto stradale e, in particolare, della presenza della buca, anomalia, invero, neppure emergente dalla visione dei rilievi fotografici allegati al verbale;
c) la mancata valorizzazione delle contestazioni mosse all'elaborato peritale, basato su un percorso motivazionale non condivisibile sul tema della ricostruzione dei profili dinamici ed eziologici del sinistro.
Sulla scorta di siffatti motivi d'impugnazione, l'appellante ha preteso il rigetto della domanda di risarcimento del danno, contestando l'affermazione della propria responsabilità espressa dal giudice di prime cure.
Dinanzi a questo Tribunale, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11 maggio 2016, ha accettato il contraddittorio, Controparte_1
pretendendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
Ritenuta sin da subito matura per la decisione, dopo una serie di rinvii disposti per consentire la definizione di cause di più risalente iscrizione, la causa è stata assegnata allo scrivente, il quale ha fissato l'udienza per la discussione orale
ex art. 281 sexies c.p.c., sostituendola – su richiesta della parte appellante
4 condivisa dalla parte appellata - col deposito di note sostitutive ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., integralmente richiamate in questa sede.
Tanto puntualizzato, deve, innanzitutto, affermarsi l'ammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c., che, nel testo formulato dal d.l n. 83 del
2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata,
tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (da ultimo Cass. n. 1600 del 2024).
Orbene, proprio alla luce delle coordinate ermeneutiche che immediatamente precedono, deve predicarsi l'ammissibilità della sperimentata impugnazione,
atteso che nell'atto costruito dalla parte appellante vengono individuati i punti contestati della sentenza di primo grado, specificate le doglianze, argomentate le ragioni ad esse sottese e prospettate le modifiche alla pronuncia investita dal gravame, consentendo, in tal guisa, alla controparte di dispiegare le proprie difese.
Giungendo all'esame del merito, il Tribunale ritiene che l'appello sia infondato e non meriti accoglimento, avendo, il giudice di prime cure, fatto buon governo delle regole probatorie in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051
c.c., fattispecie di responsabilità in cui è stata, condivisibilmente, ricondotta la
5 pretesa attorea, sulla cui qualificazione l'appellante non ha sviluppato, a ben vedere, specifiche censure.
In linea generale, è appena il caso di osservare che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, basata esclusivamente sul rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo alcuno la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte di quest'ultimo (tra le molte, si vedano Cass. n. 15779 del
2006; Cass. n. 4279 del 2008; Cass. n. 18317 del 2015; Cass. n. 21212 del
2015; Cass. n. 7805 del 2017; Cass. n. 12027 del 2017; Cass. n. 22839 del
2017), la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito. In tale prospettiva,
la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini dell'applicazione della fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta – come nel caso in esame - soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Ora, procedendo con ordine, pare a chi scrive che l'appellante, attraverso la valorizzazione delle erronee indicazioni dello specifico punto del tratto stradale contenute nel libello introduttivo del giudizio voglia suggerire la mancata verificazione del fatto narrato, scilicet la perdita di controllo del veicolo transitato in corrispondenza di una buca coperta d'acqua.
Questo assunto, però, va al di là del segno. Ed invero, nel corpo della citazione introduttiva del giudizio, la parte attrice ha chiaramente fatto proprio il
6 contenuto del “verbale dei Carabinieri di Capaccio”, allegandolo all'atto e depositandolo presso la cancelleria del giudice adito.
Se così è, non può dubitarsi che l'attrice abbia voluto rappresentare, quale punto del tratto stradale dell'evento, proprio il Km.
5.100 della strada statale
166, ossia quello indicato nel (allegato e valorizzato) rapporto dei carabinieri
[viene scritto alla prima pagina dell'atto di citazione: “Come di evince
chiaramente (..), nonché dal verbale dei Carabinieri di Capaccio (…)”].
Detto altrimenti, proprio l'allegazione del verbale dei carabinieri – punto fermo dell'impianto argomentativo costruito dall'attrice – non consente di ritenere che abbia scientemente indicato un luogo del sinistro difforme Controparte_1
da quello individuato dai militari.
Neppure appare condivisibile la deduzione secondo cui l'attività d'istruttoria orale sarebbe stata inficiata dall'errore commesso dalla procuratrice della parte attrice, odierna appellata (si veda la quinta pagina dell'atto di appello).
Sul punto, giova rammentare che il testimone ha riferito Testimone_1
quanto segue: 1) “ho assistito alla dinamica del sinistro in quanto al momento
dello stesso ero alla guida della mia autovettura e il sig. , a bordo Tes_2
del quadriciclo, mi precedeva di circa 50 metri”; 2) “ho visto che il veicolo
sbandava improvvisamente a causa di una buca coperta d'acqua presente sul
fondo stradale”; 3) “al momento del sinistro la buca non era segnalata e non
lo è a tutt'oggi”; 4) “il quadriciclo condotto dal sig. risultava Tes_2
danneggiato dall'urto”; 5) “Ricordo che a seguito della perdita di controllo
del veicolo il sig. invadeva la corsia opposta e veniva attinta da una Tes_2
Fiat Multipla che sopraggiungeva”; 6) “Ricordo che dopo l'impatto il
guidatore veniva sbalzato fuori dal quadriciclo”.
7 Dal canto suo, ha riferito: 1) “sono a conoscenza del Testimone_3
sinistro perché seguivo, con la mia auto, il quadriciclo condotto dal sig.
”; 2) “vedevo il sig. sbandare in quanto vi era una buca Tes_2 Tes_2
coperta d'acqua sul fondo stradale”; 3) “Il quadriciclo sbandava e invadeva
la corsia opposta dove sopraggiungeva una Fiat Multipla;
Ricordo che era il
mese di febbraio ma non ricordo il giorno”; 4) “la buca presente sulla strada
non è segnalata. Lo so perché qualche sera prima del sinistro ho piegato anche
io un cerchio in quella buca”; 5) “so che il quadriciclo ha riportato danni a
seguito dell'urto”.
A ben vedere, dunque, i testimoni oculari, senza effettuare alcuno specifico riferimento alla cd. progressiva chilometrica (del resto, avrebbe certamente suscitato perplessità il nitido ricordo, da parte dei testimoni, dei chilometri percorsi dal conducente della vettura dall'inizio della strada), hanno offerto un attendibile contributo dichiarativo, capace di rappresentare le note essenziali del fatto e idoneo a provare la riconducibilità causale dell'evento lesivo all'intrinseca pericolosità del manto stradale e, in particolare, alla buca, non visibile, su di esso collocata. Detto altrimenti, i testimoni escussi hanno fornito un adeguato riscontro probatorio alle allegazioni contenute nel libello introduttivo del giudizio di primo grado, fornendo la dimostrazione della dedotta riconducibilità, sul piano eziologico, dei danni lamentati dall'attrice,
odierna appellata, a una situazione di pericolo strettamente connessa alla morfologia della strada percorsa, rilevante ai fini della formulazione di un giudizio di responsabilità risarcitoria ex art. 2051 c.c. nei confronti del custode,
id est l' la quale, dal canto suo, non ha contestato, in modo specifico, il Pt_1
rapporto di custodia col tratto viario teatro dell'evento de quo agitur.
8 Ancora, l'appellante ha censurato la decisione assunta dall'Ufficio del giudice di pace, dolendosi, in buona sostanza, anche del rilievo probatorio ascritto al verbale redatto dai carabinieri, atto che, in vero – viene osservato -, non reca alcun riferimento, neppure fotografico, alla presenza di una buca coperta d'acqua sul manto stradale.
La deduzione sviluppata non appare certamente fuori fuoco. Essa, però, non appare dirimente, in quanto l'intervento dei carabinieri risulta essere stato eseguito in ragione della segnalazione dello scontro tra i veicoli condotti da e (“Natura dell'incidente: Scontro frontale Parte_2 Controparte_2
fra veicoli in marcia”) e, conseguentemente, in disparte il riferimento alla cd.
progressiva chilometrica, i rilievi si sono concentrati, ragionevolmente, in corrispondenza delle posizioni di quiete assunte dalle vetture nei momenti successivi all'urto, posizioni chiaramente distanti dalla buca dedotta dalla parte attrice e rappresentata dai testimoni.
Del resto, solo in data 18 febbraio 2014, successivamente allo svolgimento dei rilievi fotoplanimetrici, i carabinieri sono stati resi edotti da Controparte_2
del fatto che la perdita di controllo del veicolo è stata determinata dal transito dello stesso su una pozzanghera d'acqua formatasi sull'estremità della strada
[“(…), ed aun certo puntop (così nel testo), mentre percorrevo la suddetta
strada c'era una pozzanghera d'acqua sull'estremità destra della strada
quando ci sono andato sopra con la predetta autovettura, la stessa ha iniziato
a sbandare e dopo questa pozzanghera c'era un rialzo sull'asfalto che ho
urtato e ho perso il controllo (…)”]. Ed invero, e Tes_4 Testimone_1
– rilasciando spontanee informazioni il giorno del sinistro – hanno rappresentato ai militari (solo) la perdita di controllo della vettura.
9 A ciò si aggiunga che l'ausiliare nominato dal giudice di pace ha proceduto agli opportuni sopralluoghi in corrispondenza del punto indicato dal verbale dei carabinieri, evidenziando la presenza di un rattoppo stradale “che misura
in lunghezza n.3,00 circa e m. 0,80 in larghezza” - chiaramente evincibile dai reperti fotografici allegati, collocato proprio all'estremità destra della carreggiata in corrispondenza del segnale relativo alla progressiva chilometrica
- e fornendo così un ulteriore elemento di convincimento circa la verificazione del sinistro secondo i profili prospettati dalla parte appellata, implementando un quadro istruttorio che, sulla scorta delle testimonianze raccolte, aveva già
fornito conferma all'ipotesi ricostruttiva dell'attrice.
A ciò si aggiunga che il custode non ha fornito elementi idonei ad asseverare il cd. caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato),
capace di innescare un'autonoma sequenza causale, sì da rendere l'evento lesivo una conseguenza neppure probabile dell'intrinseca pericolosità della porzione di strada percorsa dall'attrice, “degradando” quest'ultima, per così
dire, a mera occasione dell'evento.
Ciò chiarito, giova ora considerare che l'appellante, già convenuta, non ha reiterato l'eccezione del concorso di colpa del danneggiato, sviluppata alla quinta pagina della memoria di costituzione depositata il 7 aprile 2015 dinanzi al giudice di pace di Salerno.
Sul punto, va rammentato, da un lato, che l'onere della riproposizione posto dall'art. 346 c.p.c. di certo non opera per le questioni rilevabili d'ufficio dal giudice in sede di gravame, ove non oggetto di esame e decisione in primo grado, e, dall'altro lato, che il fatto colposo del creditore, di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c. - riguardando il profilo della causalità materiale
10 (Cass. n. 1165 del 2020) e afferendo, per questo, al fatto costitutivo -
rappresenta una questione corrispondente ad un'eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio anche in appello, residuando solo il limite del giudicato interno, nel senso che, se sulla questione vi è una statuizione di primo grado, il giudice di secondo può pronunciare sulla questione solo se la stessa è devoluta con l'appello (da ultimo, Cass. n. 27528 del 2024).
Nel caso in esame, la completa lettura dell'articolazione motivazionale costruita dal giudice di pace conduce a ritenere che la questione del concorso di responsabilità del danneggiato nella determinazione dell'evento lesivo sia stata esaminata e decisa dal giudice di prime cure. Egli, infatti, ha: a)
rammentato che il contegno colposo del danneggiato può assumere rilevanza sia per escludere il risarcimento che per ridurlo, a seconda che detto contegno interrompa il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso ovvero arricchisca attraverso un proprio contributo, la già innescata sequenza causale;
b)
evidenziato la riconducibilità causale dell'evento lesivo esclusivamente alla buca presente sul manto stradale (si legga la terza pagina della sentenza qui in scrutinio).
In tema, giova segnalare, però, Cass. n. 9200 del 2021, secondo cui "L'ipotesi
del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227 c.c., comma 1, non
costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere
esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune
indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla
qualificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella
produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e
richieste formulate dalla parte;
pertanto, anche il giudice d'appello può
valutare d'ufficio tale concorso di colpa nel caso in cui il danneggiante si limiti
11 a contestare "in toto" la propria responsabilità, senza che possa configurarsi
un giudicato interno sulla misura del concorso oggetto della decisione di
primo grado".
Dunque, secondo la Corte di cassazione la contestazione in toto della propria responsabilità da parte dell'appellante – che, nel caso di specie, ha preteso la riforma della sentenza, assumendo di essere immune da un giudizio di responsabilità risarcitoria - consente al giudice del secondo grado di valutare d'ufficio il contributo causale della vittima, in quanto l'impugnazione della decisione affermativa della responsabilità contiene indubitabilmente anche la censura del concorso di colpa del danneggiato, in ossequio al brocardo che "il
più contiene il meno", questione che, pertanto, risulta devoluta con l'atto di appello.
In tale prospettiva, può osservarsi che il dibattito processuale svolto in primo grado non ha lasciato emergere elementi di fatto dai quali ricavare l'efficienza causale esclusiva (si veda supra in relazione al caso fortuito) o concorrente del contegno di guida del conducente della vettura appartenente all'attrice,
dovendosi evidenziare, da un lato, in ragione della posizione del rattoppo stradale - elemento identificativo dell'anomalia stradale- la corretta occupazione, da parte del veicolo danneggiato, del margine destro della carreggiata, come prescritto dall'art. 143, comma primo, d.lgs. n 285 del 1992
(cd. nuovo codice della strada), e, dall'altro lato, che la buca, a causa della presenza dell'acqua, non fosse agevolmente visibile neppure per il conducente di un veicolo condotto a moderata velocità.
Per tutte queste ragioni, il Tribunale reputa non accoglibile il gravame,
potendosi condividere il giudizio espresso dal giudice di prime cure, giudizio che, in ordine al profilo del quantum debeatur, non risulta essere stato investito
12 da specifici motivi d'impugnazione (si confrontino già Cass. 6339 del 1981;
Cass. n. 20718 del 2023).
Non resta allora che statuire sulle spese di lite di questo giudizio di appello, le quali seguono la soccombenza di nei confronti di Parte_1 CP_3
e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del
[...]
valore della presente controversia, applicando i valori prossimi ai minimi in ragione dell'attività difensiva concretamente svolta (la fase istruttoria si apre anche con l'esame degli scritti o documenti delle altre parti) e delle questioni,
non di particolare complessità, oggetto di trattazione [peraltro, è consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è
soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89 del 2021; Cass. 19989 del 2021; Cass. n. 21848 del
2022)].
Da ultimo, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione del pagamento, da parte dell'appellante, del cd. doppio contributo unificato di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
13
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica,
nella persona del dott. Giulio Fortunato, nella funzione del giudice unico,
definitivamente pronunciando sull' appello avverso la sentenza del giudice di
pace di Salerno contrassegnata da numero 2791 del 2015, pubblicata in
data 30 giugno 2015, proposta, ogni istanza, eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non espressamente oggetto di trattazione, così
provvede:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Parte_1
in questo giudizio di appello, che si liquidano in euro Controparte_1
1.280,00, per competenze della difesa, oltre i.v.a., c.p.a., se dovute, e rimborso delle spese generali come per legge;
3) dichiara sussistenti i presupposti processuali per il pagamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 di cui al d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Salerno, 6 febbraio 2025
Il giudice dott. Giulio Fortunato
14
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in funzione di giudice dell'appello, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016 il 29 gennaio 2016 al numero 857 avente per oggetto una controversia in materia di appello avverso la sentenza del giudice
di pace di Salerno contrassegnata da numero 2791 del 2015, pubblicata in
data 30 giugno 2015, nella causa civile in primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2015 al numero 2237 avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità extracontrattuale
TRA
in persona dell'institore e direttore centrale, rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Antonio D'Alessio, in virtù di procura alle liti stesa in calce alla copia notificata dell'atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice di pace ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Salerno alla via
Velia n.76
1 APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Maurino, Controparte_1
in virtù di procura alle liti stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Eboli
(Salerno) alla via Veneto n. 9;
APPELLATA
Lette le note sostitutive dell'udienza del 6 febbraio 2025, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e integralmente richiamate in questa sede, il Tribunale
ha depositato la sentenza che segue nel fascicolo telematico.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 08 gennaio 2015 ha Controparte_1
convenuto in giudizio, dinanzi al giudice di pace di Salerno, Parte_1
(d'ora innanzi, per brevità, solo l' , per ottenerne la condanna, previo Pt_1
accertamento dell'esclusiva responsabilità, al risarcimento dei danni patrimoniali patiti - nei limiti della competenza per valore dell'adito giudice di pace - in conseguenza del sinistro verificatosi in data 8 febbraio 2014, alle ore
13:00 circa, nel territorio del comune di Capaccio, lungo la strada statale 166,
al km 8,5. In particolare, l'attrice ha esposto: a) di essere proprietaria del quadriciclo leggero, appartenente al modello Chanet ch 22 00, targato
X4P3P9; b) che, nelle già richiamate circostanze di tempo e di luogo, il conducente del veicolo citato, nel percorrere la strada suddetta, aveva perso improvvisamente il controllo del mezzo a causa di una buca coperta d'acqua presente sul manto stradale e di uno scalino bituminoso;
c) invasa incolpevolmente la corsia di marcia opposta, il proprio veicolo era stato attinto da una vettura, appartenente al modello “Fiat Multipla”, proveniente dalla
2 direzione opposta;
d) a causa del sinistro, il quadriciclo aveva riportato ingenti danni alla carrozzeria, diventando utilizzabile;
e) la pioggia aveva aggravato la pericolosità del manto stradale.
Sulla scorta di siffatte premesse, l'attrice ha prospettato la responsabilità da cose in custodia dell' evocandone, in via subordinata, anche la Pt_1
responsabilità per la violazione del generico dovere di neminem laedere,
rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Instaurato il contraddittorio dinanzi al giudice di pace, l' si è costituita Pt_1
con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7 aprile 2015, pretendendo il rigetto della pretesa risarcitoria. Piu nel dettaglio, la convenuta ha costruito un impianto difensivo imperniato sulle seguenti deduzioni argomentative: 1)
l'assoluta indeterminatezza dei fatti e degli elementi di diritto posti a fondamento della veicolata pretesa risarcitoria;
2) l'insussistenza dei requisiti costitutivi delle fattispecie di responsabilità invocate;
3) la concorrente efficienza causale del contegno di guisa assunto dal conducente del veicolo danneggiato;
4) l'incongruità della pretesa rispetto all'effettiva consistenza dei danni patiti.
Espletata l'istruttoria orale e disposto lo svolgimento degli accertamenti tecnici d'ufficio, il giudice di prime cure, una volta sussunta la vicenda prospettata entro il paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ha accolto la domanda, convinto, in buona sostanza, del raggiungimento della prova, all'esito del dibattito processuale, dei profili dinamici ed eziologici del sinistro rappresentati dall'attrice e della conseguente esclusiva responsabilità custodiale dell' Pt_1
in ragione della valutata condizione di pericolosità del tratto di strada percorso.
In particolare, il giudice di pace ha posto alla base della decisione sia il rapporto redatto dagli agenti verbalizzanti sia i contributi dichiarativi dei
3 testimoni escussi, richiamando, in relazione alla determinazione quantitativa dei danni al veicolo, le conclusioni rassegnate dal consulente dell'ufficio.
Avverso la sentenza – contrassegnata da numero 2791 del 2015 e pubblicata in data 30 giugno 2015 – ha proposto tempestivo appello, con atto di citazione notificato il 25 gennaio 2016, l' (costituitasi il 29 gennaio 2016), Pt_1
affidando il gravame ai seguenti motivi: a) l'indicazione, nel corpo dell'atto di citazione dinanzi al giudice di pace, quale luogo teatro del sinistro, del Km 8.5
della strada statale 166 al cospetto di elementi documentali rappresentativi, ex
adverso, del Km 5+100; b) il mancato riscontro, all'interno del rapporto redatto dai carabinieri intervenuti sui luoghi, delle lamentate condizioni del manto stradale e, in particolare, della presenza della buca, anomalia, invero, neppure emergente dalla visione dei rilievi fotografici allegati al verbale;
c) la mancata valorizzazione delle contestazioni mosse all'elaborato peritale, basato su un percorso motivazionale non condivisibile sul tema della ricostruzione dei profili dinamici ed eziologici del sinistro.
Sulla scorta di siffatti motivi d'impugnazione, l'appellante ha preteso il rigetto della domanda di risarcimento del danno, contestando l'affermazione della propria responsabilità espressa dal giudice di prime cure.
Dinanzi a questo Tribunale, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11 maggio 2016, ha accettato il contraddittorio, Controparte_1
pretendendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
Ritenuta sin da subito matura per la decisione, dopo una serie di rinvii disposti per consentire la definizione di cause di più risalente iscrizione, la causa è stata assegnata allo scrivente, il quale ha fissato l'udienza per la discussione orale
ex art. 281 sexies c.p.c., sostituendola – su richiesta della parte appellante
4 condivisa dalla parte appellata - col deposito di note sostitutive ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., integralmente richiamate in questa sede.
Tanto puntualizzato, deve, innanzitutto, affermarsi l'ammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c., che, nel testo formulato dal d.l n. 83 del
2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata,
tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (da ultimo Cass. n. 1600 del 2024).
Orbene, proprio alla luce delle coordinate ermeneutiche che immediatamente precedono, deve predicarsi l'ammissibilità della sperimentata impugnazione,
atteso che nell'atto costruito dalla parte appellante vengono individuati i punti contestati della sentenza di primo grado, specificate le doglianze, argomentate le ragioni ad esse sottese e prospettate le modifiche alla pronuncia investita dal gravame, consentendo, in tal guisa, alla controparte di dispiegare le proprie difese.
Giungendo all'esame del merito, il Tribunale ritiene che l'appello sia infondato e non meriti accoglimento, avendo, il giudice di prime cure, fatto buon governo delle regole probatorie in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051
c.c., fattispecie di responsabilità in cui è stata, condivisibilmente, ricondotta la
5 pretesa attorea, sulla cui qualificazione l'appellante non ha sviluppato, a ben vedere, specifiche censure.
In linea generale, è appena il caso di osservare che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, basata esclusivamente sul rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo alcuno la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte di quest'ultimo (tra le molte, si vedano Cass. n. 15779 del
2006; Cass. n. 4279 del 2008; Cass. n. 18317 del 2015; Cass. n. 21212 del
2015; Cass. n. 7805 del 2017; Cass. n. 12027 del 2017; Cass. n. 22839 del
2017), la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito. In tale prospettiva,
la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini dell'applicazione della fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta – come nel caso in esame - soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Ora, procedendo con ordine, pare a chi scrive che l'appellante, attraverso la valorizzazione delle erronee indicazioni dello specifico punto del tratto stradale contenute nel libello introduttivo del giudizio voglia suggerire la mancata verificazione del fatto narrato, scilicet la perdita di controllo del veicolo transitato in corrispondenza di una buca coperta d'acqua.
Questo assunto, però, va al di là del segno. Ed invero, nel corpo della citazione introduttiva del giudizio, la parte attrice ha chiaramente fatto proprio il
6 contenuto del “verbale dei Carabinieri di Capaccio”, allegandolo all'atto e depositandolo presso la cancelleria del giudice adito.
Se così è, non può dubitarsi che l'attrice abbia voluto rappresentare, quale punto del tratto stradale dell'evento, proprio il Km.
5.100 della strada statale
166, ossia quello indicato nel (allegato e valorizzato) rapporto dei carabinieri
[viene scritto alla prima pagina dell'atto di citazione: “Come di evince
chiaramente (..), nonché dal verbale dei Carabinieri di Capaccio (…)”].
Detto altrimenti, proprio l'allegazione del verbale dei carabinieri – punto fermo dell'impianto argomentativo costruito dall'attrice – non consente di ritenere che abbia scientemente indicato un luogo del sinistro difforme Controparte_1
da quello individuato dai militari.
Neppure appare condivisibile la deduzione secondo cui l'attività d'istruttoria orale sarebbe stata inficiata dall'errore commesso dalla procuratrice della parte attrice, odierna appellata (si veda la quinta pagina dell'atto di appello).
Sul punto, giova rammentare che il testimone ha riferito Testimone_1
quanto segue: 1) “ho assistito alla dinamica del sinistro in quanto al momento
dello stesso ero alla guida della mia autovettura e il sig. , a bordo Tes_2
del quadriciclo, mi precedeva di circa 50 metri”; 2) “ho visto che il veicolo
sbandava improvvisamente a causa di una buca coperta d'acqua presente sul
fondo stradale”; 3) “al momento del sinistro la buca non era segnalata e non
lo è a tutt'oggi”; 4) “il quadriciclo condotto dal sig. risultava Tes_2
danneggiato dall'urto”; 5) “Ricordo che a seguito della perdita di controllo
del veicolo il sig. invadeva la corsia opposta e veniva attinta da una Tes_2
Fiat Multipla che sopraggiungeva”; 6) “Ricordo che dopo l'impatto il
guidatore veniva sbalzato fuori dal quadriciclo”.
7 Dal canto suo, ha riferito: 1) “sono a conoscenza del Testimone_3
sinistro perché seguivo, con la mia auto, il quadriciclo condotto dal sig.
”; 2) “vedevo il sig. sbandare in quanto vi era una buca Tes_2 Tes_2
coperta d'acqua sul fondo stradale”; 3) “Il quadriciclo sbandava e invadeva
la corsia opposta dove sopraggiungeva una Fiat Multipla;
Ricordo che era il
mese di febbraio ma non ricordo il giorno”; 4) “la buca presente sulla strada
non è segnalata. Lo so perché qualche sera prima del sinistro ho piegato anche
io un cerchio in quella buca”; 5) “so che il quadriciclo ha riportato danni a
seguito dell'urto”.
A ben vedere, dunque, i testimoni oculari, senza effettuare alcuno specifico riferimento alla cd. progressiva chilometrica (del resto, avrebbe certamente suscitato perplessità il nitido ricordo, da parte dei testimoni, dei chilometri percorsi dal conducente della vettura dall'inizio della strada), hanno offerto un attendibile contributo dichiarativo, capace di rappresentare le note essenziali del fatto e idoneo a provare la riconducibilità causale dell'evento lesivo all'intrinseca pericolosità del manto stradale e, in particolare, alla buca, non visibile, su di esso collocata. Detto altrimenti, i testimoni escussi hanno fornito un adeguato riscontro probatorio alle allegazioni contenute nel libello introduttivo del giudizio di primo grado, fornendo la dimostrazione della dedotta riconducibilità, sul piano eziologico, dei danni lamentati dall'attrice,
odierna appellata, a una situazione di pericolo strettamente connessa alla morfologia della strada percorsa, rilevante ai fini della formulazione di un giudizio di responsabilità risarcitoria ex art. 2051 c.c. nei confronti del custode,
id est l' la quale, dal canto suo, non ha contestato, in modo specifico, il Pt_1
rapporto di custodia col tratto viario teatro dell'evento de quo agitur.
8 Ancora, l'appellante ha censurato la decisione assunta dall'Ufficio del giudice di pace, dolendosi, in buona sostanza, anche del rilievo probatorio ascritto al verbale redatto dai carabinieri, atto che, in vero – viene osservato -, non reca alcun riferimento, neppure fotografico, alla presenza di una buca coperta d'acqua sul manto stradale.
La deduzione sviluppata non appare certamente fuori fuoco. Essa, però, non appare dirimente, in quanto l'intervento dei carabinieri risulta essere stato eseguito in ragione della segnalazione dello scontro tra i veicoli condotti da e (“Natura dell'incidente: Scontro frontale Parte_2 Controparte_2
fra veicoli in marcia”) e, conseguentemente, in disparte il riferimento alla cd.
progressiva chilometrica, i rilievi si sono concentrati, ragionevolmente, in corrispondenza delle posizioni di quiete assunte dalle vetture nei momenti successivi all'urto, posizioni chiaramente distanti dalla buca dedotta dalla parte attrice e rappresentata dai testimoni.
Del resto, solo in data 18 febbraio 2014, successivamente allo svolgimento dei rilievi fotoplanimetrici, i carabinieri sono stati resi edotti da Controparte_2
del fatto che la perdita di controllo del veicolo è stata determinata dal transito dello stesso su una pozzanghera d'acqua formatasi sull'estremità della strada
[“(…), ed aun certo puntop (così nel testo), mentre percorrevo la suddetta
strada c'era una pozzanghera d'acqua sull'estremità destra della strada
quando ci sono andato sopra con la predetta autovettura, la stessa ha iniziato
a sbandare e dopo questa pozzanghera c'era un rialzo sull'asfalto che ho
urtato e ho perso il controllo (…)”]. Ed invero, e Tes_4 Testimone_1
– rilasciando spontanee informazioni il giorno del sinistro – hanno rappresentato ai militari (solo) la perdita di controllo della vettura.
9 A ciò si aggiunga che l'ausiliare nominato dal giudice di pace ha proceduto agli opportuni sopralluoghi in corrispondenza del punto indicato dal verbale dei carabinieri, evidenziando la presenza di un rattoppo stradale “che misura
in lunghezza n.3,00 circa e m. 0,80 in larghezza” - chiaramente evincibile dai reperti fotografici allegati, collocato proprio all'estremità destra della carreggiata in corrispondenza del segnale relativo alla progressiva chilometrica
- e fornendo così un ulteriore elemento di convincimento circa la verificazione del sinistro secondo i profili prospettati dalla parte appellata, implementando un quadro istruttorio che, sulla scorta delle testimonianze raccolte, aveva già
fornito conferma all'ipotesi ricostruttiva dell'attrice.
A ciò si aggiunga che il custode non ha fornito elementi idonei ad asseverare il cd. caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato),
capace di innescare un'autonoma sequenza causale, sì da rendere l'evento lesivo una conseguenza neppure probabile dell'intrinseca pericolosità della porzione di strada percorsa dall'attrice, “degradando” quest'ultima, per così
dire, a mera occasione dell'evento.
Ciò chiarito, giova ora considerare che l'appellante, già convenuta, non ha reiterato l'eccezione del concorso di colpa del danneggiato, sviluppata alla quinta pagina della memoria di costituzione depositata il 7 aprile 2015 dinanzi al giudice di pace di Salerno.
Sul punto, va rammentato, da un lato, che l'onere della riproposizione posto dall'art. 346 c.p.c. di certo non opera per le questioni rilevabili d'ufficio dal giudice in sede di gravame, ove non oggetto di esame e decisione in primo grado, e, dall'altro lato, che il fatto colposo del creditore, di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c. - riguardando il profilo della causalità materiale
10 (Cass. n. 1165 del 2020) e afferendo, per questo, al fatto costitutivo -
rappresenta una questione corrispondente ad un'eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio anche in appello, residuando solo il limite del giudicato interno, nel senso che, se sulla questione vi è una statuizione di primo grado, il giudice di secondo può pronunciare sulla questione solo se la stessa è devoluta con l'appello (da ultimo, Cass. n. 27528 del 2024).
Nel caso in esame, la completa lettura dell'articolazione motivazionale costruita dal giudice di pace conduce a ritenere che la questione del concorso di responsabilità del danneggiato nella determinazione dell'evento lesivo sia stata esaminata e decisa dal giudice di prime cure. Egli, infatti, ha: a)
rammentato che il contegno colposo del danneggiato può assumere rilevanza sia per escludere il risarcimento che per ridurlo, a seconda che detto contegno interrompa il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso ovvero arricchisca attraverso un proprio contributo, la già innescata sequenza causale;
b)
evidenziato la riconducibilità causale dell'evento lesivo esclusivamente alla buca presente sul manto stradale (si legga la terza pagina della sentenza qui in scrutinio).
In tema, giova segnalare, però, Cass. n. 9200 del 2021, secondo cui "L'ipotesi
del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227 c.c., comma 1, non
costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere
esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune
indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla
qualificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella
produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e
richieste formulate dalla parte;
pertanto, anche il giudice d'appello può
valutare d'ufficio tale concorso di colpa nel caso in cui il danneggiante si limiti
11 a contestare "in toto" la propria responsabilità, senza che possa configurarsi
un giudicato interno sulla misura del concorso oggetto della decisione di
primo grado".
Dunque, secondo la Corte di cassazione la contestazione in toto della propria responsabilità da parte dell'appellante – che, nel caso di specie, ha preteso la riforma della sentenza, assumendo di essere immune da un giudizio di responsabilità risarcitoria - consente al giudice del secondo grado di valutare d'ufficio il contributo causale della vittima, in quanto l'impugnazione della decisione affermativa della responsabilità contiene indubitabilmente anche la censura del concorso di colpa del danneggiato, in ossequio al brocardo che "il
più contiene il meno", questione che, pertanto, risulta devoluta con l'atto di appello.
In tale prospettiva, può osservarsi che il dibattito processuale svolto in primo grado non ha lasciato emergere elementi di fatto dai quali ricavare l'efficienza causale esclusiva (si veda supra in relazione al caso fortuito) o concorrente del contegno di guida del conducente della vettura appartenente all'attrice,
dovendosi evidenziare, da un lato, in ragione della posizione del rattoppo stradale - elemento identificativo dell'anomalia stradale- la corretta occupazione, da parte del veicolo danneggiato, del margine destro della carreggiata, come prescritto dall'art. 143, comma primo, d.lgs. n 285 del 1992
(cd. nuovo codice della strada), e, dall'altro lato, che la buca, a causa della presenza dell'acqua, non fosse agevolmente visibile neppure per il conducente di un veicolo condotto a moderata velocità.
Per tutte queste ragioni, il Tribunale reputa non accoglibile il gravame,
potendosi condividere il giudizio espresso dal giudice di prime cure, giudizio che, in ordine al profilo del quantum debeatur, non risulta essere stato investito
12 da specifici motivi d'impugnazione (si confrontino già Cass. 6339 del 1981;
Cass. n. 20718 del 2023).
Non resta allora che statuire sulle spese di lite di questo giudizio di appello, le quali seguono la soccombenza di nei confronti di Parte_1 CP_3
e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del
[...]
valore della presente controversia, applicando i valori prossimi ai minimi in ragione dell'attività difensiva concretamente svolta (la fase istruttoria si apre anche con l'esame degli scritti o documenti delle altre parti) e delle questioni,
non di particolare complessità, oggetto di trattazione [peraltro, è consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è
soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89 del 2021; Cass. 19989 del 2021; Cass. n. 21848 del
2022)].
Da ultimo, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione del pagamento, da parte dell'appellante, del cd. doppio contributo unificato di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
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P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica,
nella persona del dott. Giulio Fortunato, nella funzione del giudice unico,
definitivamente pronunciando sull' appello avverso la sentenza del giudice di
pace di Salerno contrassegnata da numero 2791 del 2015, pubblicata in
data 30 giugno 2015, proposta, ogni istanza, eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non espressamente oggetto di trattazione, così
provvede:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Parte_1
in questo giudizio di appello, che si liquidano in euro Controparte_1
1.280,00, per competenze della difesa, oltre i.v.a., c.p.a., se dovute, e rimborso delle spese generali come per legge;
3) dichiara sussistenti i presupposti processuali per il pagamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 di cui al d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Salerno, 6 febbraio 2025
Il giudice dott. Giulio Fortunato
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