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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/05/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2970 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nata a [...] il CP_1 C.F._1
3/04/1979, rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara PAROLIN e Lucia
LAGO;
e
, C.F. nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
9/03/1972, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca DE BLASIO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
celebrato a MA (VI) in data 13.09.2003 trascritto nei registri dello stato
civile del Comune di MA al numero 36, Parte II, serie A tra i signori
e mezzo di rituale comunicazione da parte CP_1 Controparte_2
della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui
pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva
residenza, alle seguenti
CONDIZIONI
1) Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Comune di MA trascritto al numero 36, Parte II, serie A.
2) Il signor a acquistato dalla signora la sua quota della casa CP_2 CP_1
coniugale, al fine di regolare i rapporti economici tra le parti a fronte del
pagamento del prezzo di € 85.000,00.
3) Le spese relative al notaio (onorari e imposte) sono state poste a carico del
signor e della signora , mentre le spese relative ad eventuali CP_2 CP_1
tecnici necessari per perfezionare il rogito (ad esempio a.p.e.) sono state poste
a carico di entrambi.
4) Il signor e la signora hanno provveduto alla chiusura del CP_2 CP_1
conto corrente cointestato n.000000180127 spostando i fondi di pertinenza del
sig. su un conto corrente personale;
hanno provveduto inoltre CP_2
2 all'estinzione del mutuo per ottenere la dichiarazione di chiusura del mutuo
necessaria alla signora ed hanno pagato il residuo debito contratto con CP_1
mutuo con la Cassa Rurale di Brendola sopra emarginato, per la quota di ½
ciascuno. La signora ha rinunciato alla rivalsa sulle provviste contenute CP_1
nel conto cointestato sopra emarginato e con la corresponsione dell'intera cifra
indicata per l'acquisto della quota della casa coniugale, le parti dichiarano di
non aver null'altro da pretendere l'uno d'altra per tutti i rapporti passati.
5) La signora ha già lasciato al signor le chiavi della casa CP_1 CP_2
coniugale e sposterà la sua residenza presso la nuova abitazione in Pianezze,
via Oldelle n.11, di cui avrà la disponibilità verosimilmente entro il 31.03.2025;
6) Quando la signora sposterà la sua residenza presso la nuova CP_1
abitazione asporterà i suoi beni personali (tra cui la camera matrimoniale
acquistata dopo la separazione ma senza l'armadio del sig. nonché CP_2
i mobili di una camera dei ragazzi contestualmente al trasloco.
7) fino a quando la signora non avrà la possibilità di risiedere nella CP_1
nuova abitazione, i figli pernotteranno sempre presso l'abitazione del padre e
potranno stare dalla madre durante il giorno. Dal momento del rogito e
dell'ingresso della signora nella nuova abitazione verrà adottato il CP_1
regime del mantenimento diretto, essendo il calendario paritario, salvo quanto
stabilito nel punto 9.
8) I figli e verranno affidati congiuntamente ai genitori e Per_1 Per_2
continueranno a vivere nella casa coniugale di Schiavon (VI), con affidamento
paritario e mantenimento diretto con collocamento prevalente con la madre
3 ( sposteranno la residenza presso la madre), nella residenza Per_2 Per_1
in Pianezze, via Oldelle n.11. I figli staranno con il padre ogni lunedì e martedì,
con fine settimana alternato da venerdì a domenica tra i genitori, pertanto le settimane saranno così articolate:
9) Sino all'età di anni 15, per aiutarla nei compiti visto l'orario di lavoro flessibile
di cui al momento beneficia, starà con la madre tutti i pomeriggi dal Per_1
lunedì al venerdì dalle 14 alle 19 (o sino al termine dell'orario di lavoro del
padre); durante questo periodo il sig. riconoscerà alla madre un CP_2
assegno di mantenimento per la figlia di €.100,00. Per_1
10) Nell'ipotesi in cui uno dei figli, dopo la maggiore età, non fosse ancora
totalmente economicamente autosufficiente, e decidesse di rimanere
permanentemente ed esclusivamente presso uno dei genitori, l'altro genitore
corrisponderà la somma di €.100,00 per il mantenimento.
11) I figli trascorreranno con il padre metà vacanze natalizie (alternando di
anno in anno con l'altro genitore il Natale con il Capodanno), metà vacanze
pasquali (alternando Pasqua e lunedì in albis) nonché 15 giorni anche non
consecutivi di vacanze estive nel mese di agosto da concordare entro il 31
maggio di ogni anno.
4 12) I genitori provvederanno personalmente e direttamente al mantenimento
dei figli, salvo il contributo di cui ai punti precedenti, dividendo al 50% le spese
straordinarie come da protocollo del Tribunale di Vicenza.
13) Per quanto riguarda le spese straordinarie entro il giorno 28 di ogni mese
la signora o chi anticipa la spesa avrà onere di comunicare il resoconto CP_1
del mese corrente, con allegate le pezze giustificative. A fronte di tale mail,
l'altro genitore si impegna a corrispondere entro il 20 del mese successivo la
sua quota del 50%. In caso di contestazioni, relativamente alle spese che da
protocollo vanno concordate tra i genitori, il genitore che si oppone dovrà farlo
con motivazioni scritte a risposta della mail di richiesta.
14) L'assegno unico per i figli sarà diviso al 50%.
15) Nulla per i coniugi in quanto economicamente autosufficienti.
16) Spese legali compensate tra le parti (con rinuncia alla solidarietà).
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato
congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 5/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in MA (VI) in data
13/09/2003.
All'esito dell'udienza del 18/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal
5 deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 27/11/2019 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e alla prevalente Per_2 Per_1
collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita
6 da parte del padre;
- non vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario dei figli Per_2 Per_1
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento aggiuntivo della figlia a carico del padre così come Per_1
concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
- le spese straordinarie relative ai figli minori e come Per_2 Per_1
regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
7 e da in MA (VI) il 13/09/2003 alle CP_1 Controparte_2
condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di MA (VI) al n. 36, parte
II, serie A, anno 2003;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2970 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nata a [...] il CP_1 C.F._1
3/04/1979, rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara PAROLIN e Lucia
LAGO;
e
, C.F. nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
9/03/1972, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca DE BLASIO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
celebrato a MA (VI) in data 13.09.2003 trascritto nei registri dello stato
civile del Comune di MA al numero 36, Parte II, serie A tra i signori
e mezzo di rituale comunicazione da parte CP_1 Controparte_2
della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui
pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva
residenza, alle seguenti
CONDIZIONI
1) Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Comune di MA trascritto al numero 36, Parte II, serie A.
2) Il signor a acquistato dalla signora la sua quota della casa CP_2 CP_1
coniugale, al fine di regolare i rapporti economici tra le parti a fronte del
pagamento del prezzo di € 85.000,00.
3) Le spese relative al notaio (onorari e imposte) sono state poste a carico del
signor e della signora , mentre le spese relative ad eventuali CP_2 CP_1
tecnici necessari per perfezionare il rogito (ad esempio a.p.e.) sono state poste
a carico di entrambi.
4) Il signor e la signora hanno provveduto alla chiusura del CP_2 CP_1
conto corrente cointestato n.000000180127 spostando i fondi di pertinenza del
sig. su un conto corrente personale;
hanno provveduto inoltre CP_2
2 all'estinzione del mutuo per ottenere la dichiarazione di chiusura del mutuo
necessaria alla signora ed hanno pagato il residuo debito contratto con CP_1
mutuo con la Cassa Rurale di Brendola sopra emarginato, per la quota di ½
ciascuno. La signora ha rinunciato alla rivalsa sulle provviste contenute CP_1
nel conto cointestato sopra emarginato e con la corresponsione dell'intera cifra
indicata per l'acquisto della quota della casa coniugale, le parti dichiarano di
non aver null'altro da pretendere l'uno d'altra per tutti i rapporti passati.
5) La signora ha già lasciato al signor le chiavi della casa CP_1 CP_2
coniugale e sposterà la sua residenza presso la nuova abitazione in Pianezze,
via Oldelle n.11, di cui avrà la disponibilità verosimilmente entro il 31.03.2025;
6) Quando la signora sposterà la sua residenza presso la nuova CP_1
abitazione asporterà i suoi beni personali (tra cui la camera matrimoniale
acquistata dopo la separazione ma senza l'armadio del sig. nonché CP_2
i mobili di una camera dei ragazzi contestualmente al trasloco.
7) fino a quando la signora non avrà la possibilità di risiedere nella CP_1
nuova abitazione, i figli pernotteranno sempre presso l'abitazione del padre e
potranno stare dalla madre durante il giorno. Dal momento del rogito e
dell'ingresso della signora nella nuova abitazione verrà adottato il CP_1
regime del mantenimento diretto, essendo il calendario paritario, salvo quanto
stabilito nel punto 9.
8) I figli e verranno affidati congiuntamente ai genitori e Per_1 Per_2
continueranno a vivere nella casa coniugale di Schiavon (VI), con affidamento
paritario e mantenimento diretto con collocamento prevalente con la madre
3 ( sposteranno la residenza presso la madre), nella residenza Per_2 Per_1
in Pianezze, via Oldelle n.11. I figli staranno con il padre ogni lunedì e martedì,
con fine settimana alternato da venerdì a domenica tra i genitori, pertanto le settimane saranno così articolate:
9) Sino all'età di anni 15, per aiutarla nei compiti visto l'orario di lavoro flessibile
di cui al momento beneficia, starà con la madre tutti i pomeriggi dal Per_1
lunedì al venerdì dalle 14 alle 19 (o sino al termine dell'orario di lavoro del
padre); durante questo periodo il sig. riconoscerà alla madre un CP_2
assegno di mantenimento per la figlia di €.100,00. Per_1
10) Nell'ipotesi in cui uno dei figli, dopo la maggiore età, non fosse ancora
totalmente economicamente autosufficiente, e decidesse di rimanere
permanentemente ed esclusivamente presso uno dei genitori, l'altro genitore
corrisponderà la somma di €.100,00 per il mantenimento.
11) I figli trascorreranno con il padre metà vacanze natalizie (alternando di
anno in anno con l'altro genitore il Natale con il Capodanno), metà vacanze
pasquali (alternando Pasqua e lunedì in albis) nonché 15 giorni anche non
consecutivi di vacanze estive nel mese di agosto da concordare entro il 31
maggio di ogni anno.
4 12) I genitori provvederanno personalmente e direttamente al mantenimento
dei figli, salvo il contributo di cui ai punti precedenti, dividendo al 50% le spese
straordinarie come da protocollo del Tribunale di Vicenza.
13) Per quanto riguarda le spese straordinarie entro il giorno 28 di ogni mese
la signora o chi anticipa la spesa avrà onere di comunicare il resoconto CP_1
del mese corrente, con allegate le pezze giustificative. A fronte di tale mail,
l'altro genitore si impegna a corrispondere entro il 20 del mese successivo la
sua quota del 50%. In caso di contestazioni, relativamente alle spese che da
protocollo vanno concordate tra i genitori, il genitore che si oppone dovrà farlo
con motivazioni scritte a risposta della mail di richiesta.
14) L'assegno unico per i figli sarà diviso al 50%.
15) Nulla per i coniugi in quanto economicamente autosufficienti.
16) Spese legali compensate tra le parti (con rinuncia alla solidarietà).
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato
congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 5/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in MA (VI) in data
13/09/2003.
All'esito dell'udienza del 18/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal
5 deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 27/11/2019 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e alla prevalente Per_2 Per_1
collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita
6 da parte del padre;
- non vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario dei figli Per_2 Per_1
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento aggiuntivo della figlia a carico del padre così come Per_1
concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
- le spese straordinarie relative ai figli minori e come Per_2 Per_1
regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
7 e da in MA (VI) il 13/09/2003 alle CP_1 Controparte_2
condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di MA (VI) al n. 36, parte
II, serie A, anno 2003;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo
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