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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/10/2025, n. 3956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3956 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. RA MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa AR MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 15631 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. AN Alfano, presso il cui studio a Palermo, piazza Vittorio Emanuele
Orlando n. 33, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] in data [...] , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Maria Fasano, presso il cui studio a Palermo via XX
Settembre n. 69, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Dichiarazione giudiziale di paternità e domande connesse
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del giorno 08/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/12/2023 - premettendo di avere intrattenuto una Parte_1 relazione con , nel corso della quale era stata già generata una figlia AN, CP_1 nata il [...], ha allegato di avere successivamente interrotto la relazione con il resistente ma di aver continuato ad avere con lo stesso rapporti occasionali, tanto da rimanere incinta e poi partorire un bambino, di nome nato a [...] il [...]. Per_1
1 Ha, pertanto, chiesto l'accertamento del rapporto di filiazione tra detto figlio ed il resistente e la previsione a carico di quest'ultimo di un assegno di € 150,00 a mese a CP_1 titolo di contributo per il mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nel corso del procedimento ha provveduto a riconoscere il figlio minore CP_1
(cf. estratto dell'atto di nascita del 23/06/2025). Per_1
Con comparsa del 06/10/2025 il resistente si è costituito in giudizio ed ha chiesto la sostituzione del cognome del figlio da quello materno a quello paterno.
All'udienza del giorno 08/10/2025 sono state ascoltate le parti, le quali hanno rappresentato di essersi riconciliate e di aver ripreso la loro relazione e la conseguente convivenza.
I difensori hanno, pertanto, chiesto dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riguardo alle domande concernenti l'accertamento della filiazione, in conseguenza del riconoscimento del figlio da parte del resistente, e di quelle concernenti l'affidamento ed il mantenimento del minore, alla luce della ripresa della relazione tra le parti;
hanno insistito soltanto nella sostituzione del cognome materno con quello paterno.
Rileva il Tribunale che, avuto riguardo alla concorde richiesta dei genitori, alla tenera età del minore ed all'opportunità di mantenere lo stesso cognome con la sorella AN, è Per_1 congruo procedere con la chiesta sostituzione del cognome.
L'esito e la natura della lite consiglia la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Visti gli artt. 262 c.c., 38 disp. att. c.p.c. e 473 ter ss. c.p.c.;
1) Dispone che il minore nato a [...] il [...], assuma il Persona_2 cognome paterno “ ” in sostituzione di quello materno “ ”, in modo CP_1 Pt_1 da chiamarsi ”. Persona_3
2) Dispone trasmettersi il presente decreto al competente ufficio di stato civile per la trascrizione di cui all'art. 28 D.P.R. n. 396/2000 e per gli adempimenti di competenza.
3) Dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alle domande relative all'accertamento della filiazione, all'affidamento ed al mantenimento del minore.
4) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 10/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AR NO RA CE
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. RA MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa AR MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 15631 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. AN Alfano, presso il cui studio a Palermo, piazza Vittorio Emanuele
Orlando n. 33, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] in data [...] , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Maria Fasano, presso il cui studio a Palermo via XX
Settembre n. 69, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Dichiarazione giudiziale di paternità e domande connesse
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del giorno 08/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/12/2023 - premettendo di avere intrattenuto una Parte_1 relazione con , nel corso della quale era stata già generata una figlia AN, CP_1 nata il [...], ha allegato di avere successivamente interrotto la relazione con il resistente ma di aver continuato ad avere con lo stesso rapporti occasionali, tanto da rimanere incinta e poi partorire un bambino, di nome nato a [...] il [...]. Per_1
1 Ha, pertanto, chiesto l'accertamento del rapporto di filiazione tra detto figlio ed il resistente e la previsione a carico di quest'ultimo di un assegno di € 150,00 a mese a CP_1 titolo di contributo per il mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nel corso del procedimento ha provveduto a riconoscere il figlio minore CP_1
(cf. estratto dell'atto di nascita del 23/06/2025). Per_1
Con comparsa del 06/10/2025 il resistente si è costituito in giudizio ed ha chiesto la sostituzione del cognome del figlio da quello materno a quello paterno.
All'udienza del giorno 08/10/2025 sono state ascoltate le parti, le quali hanno rappresentato di essersi riconciliate e di aver ripreso la loro relazione e la conseguente convivenza.
I difensori hanno, pertanto, chiesto dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riguardo alle domande concernenti l'accertamento della filiazione, in conseguenza del riconoscimento del figlio da parte del resistente, e di quelle concernenti l'affidamento ed il mantenimento del minore, alla luce della ripresa della relazione tra le parti;
hanno insistito soltanto nella sostituzione del cognome materno con quello paterno.
Rileva il Tribunale che, avuto riguardo alla concorde richiesta dei genitori, alla tenera età del minore ed all'opportunità di mantenere lo stesso cognome con la sorella AN, è Per_1 congruo procedere con la chiesta sostituzione del cognome.
L'esito e la natura della lite consiglia la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Visti gli artt. 262 c.c., 38 disp. att. c.p.c. e 473 ter ss. c.p.c.;
1) Dispone che il minore nato a [...] il [...], assuma il Persona_2 cognome paterno “ ” in sostituzione di quello materno “ ”, in modo CP_1 Pt_1 da chiamarsi ”. Persona_3
2) Dispone trasmettersi il presente decreto al competente ufficio di stato civile per la trascrizione di cui all'art. 28 D.P.R. n. 396/2000 e per gli adempimenti di competenza.
3) Dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alle domande relative all'accertamento della filiazione, all'affidamento ed al mantenimento del minore.
4) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 10/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AR NO RA CE
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