TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/01/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 6293/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Susanna Terni Presidente rel.est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3 giugno 2024 da
1) Pt_1
Nata a AN (Repubblica Popolare Cinese) l'1 dicembre 1967 Cittadina italiana iscritta all'AIRE
Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...](Repubblica Popolare Cinese), Room 3704, Bld. A. No. 555 Nanchang Road
CAP 20031 con gli Avv.ti Maria Antonietta Izzo e Cecilia Maria Castellani per delega in atti presso le quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Firenze (FI) il 29 marzo 1966
Cittadino italiano iscritto all'AIRE
Cod. Fisc. C.F._2 residente in Monaco (98000), Boulevard Ranier III n. 20 con gli Avv.ti Viviana Alessandra Cugnasca e Paola Zanoni per delega in atti presso le quali ha eletto domicilio telematico;
i quali hanno contratto matrimonio civile a ON KO (Repubblica Popolare Cinese) in data 15 maggio 2015, trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di MI (anno 2016 atto n.
0268 reg. 07 parte 2 serie C/1), in regime di separazione dei beni)
separati consensualmente con sentenza n. 898/2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 3 giugno 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai Signori e Pt_1 Parte_2 in data 15 maggio 2015 a ON KO, ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza che sarà emessa e agli altri adempimenti di rito;
2) dare atto che, a titolo di definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, nonché
a titolo di assegno divorzile una tantum ex art. 5, co. 8, 1. 898/1970 e successive modifiche, la Signora si impegna a corrispondere al Signor la somma complessiva e Pt_1 Parte_2 omnicomprensiva di Euro 2.550.000,00 (duemilionicinquecentocinquantamilaeuro/00), di cui €
200.000,00 (duecentomila/00) già versati contestualmente alla sottoscrizione del ricorso per separazione e il residuo importo di € 2.350.000,00 (duemilionitrecentocinquantamila/00) da versarsi entro 7 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza divorzile.
Le parti chiedono al Tribunale di dichiarare equa l'una tantum nell'importo e nella modalità di corresponsione, cosi come previsto dall'art. 5, co. 8, I. 898/1970 e successive modifiche;
3) dare atto che l'erogazione del residuo importo di € 2.350.000,00
(duemilionitrecentocinquantamila/00) dovuto a titolo di una tantum dalla Signora al Signor Pt_1
di cui alla precedente clausola 2), avverrà tramite la liberazione della somma Parte_2 di € 2.350.000,00 (duemilionitrecentocinquantamila//00) custodita in deposito fiduciario presso il
Notaio dott. con Studio in MI, Via Montenapoleone n. 13 (somma che è Persona_1 stata depositata fiduciariamente contestualmente alla firma del ricorso per separazione consensuale
e successivo divorzio congiunto e in adempimento dei complessivi accordi), a fronte e contestualmente alla consegna, da parte del dott. al Notaio, di copia autentica della Parte_2 sentenza di divorzio con formula del passaggio in giudicato;
4) dare atto che, con l'esatto e puntuale adempimento di quanto qui previsto, le parti si danno reciprocamente atto di avere compiutamente definito e regolato ogni loro rapporto di natura patrimoniale ed economica nascente dal matrimonio e dichiarano, anche in via transattiva, di non avere reciprocamente più nulla a pretendere, per qualsivoglia titolo, ragione o causa comunque connessi all'intercorso rapporto matrimoniale;
5) dare atto che ciascuna delle parti sosterrà le spese della propria assistenza legale con rinuncia da parte dei Legali alla facoltà di cui all'art. 13 L.P..
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a ON KO in data 15 maggio 2015 tra i
Signori , nata a [...] il 1° dicembre 1967 (C.F. Pt_1
), residente a [...](Repubblica Popolare Cinese), Room 3704, Bld. C.F._1
A, No. 555 Nanchang Road, CAP 200031 e nato a [...] il Parte_2
29 marzo 1966 (C.F. ), residente a (98000) Monaco, 20 Boulevard C.F._2
Ranier III, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di MI (Anno 2016, numero
0268, reg. 07, Part II, Serie C/1);
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dichiara equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
6) compensa tra le parti le spese di procedura;
7) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MI perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in MI, il 15.1.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Susanna Terni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Susanna Terni Presidente rel.est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3 giugno 2024 da
1) Pt_1
Nata a AN (Repubblica Popolare Cinese) l'1 dicembre 1967 Cittadina italiana iscritta all'AIRE
Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...](Repubblica Popolare Cinese), Room 3704, Bld. A. No. 555 Nanchang Road
CAP 20031 con gli Avv.ti Maria Antonietta Izzo e Cecilia Maria Castellani per delega in atti presso le quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Firenze (FI) il 29 marzo 1966
Cittadino italiano iscritto all'AIRE
Cod. Fisc. C.F._2 residente in Monaco (98000), Boulevard Ranier III n. 20 con gli Avv.ti Viviana Alessandra Cugnasca e Paola Zanoni per delega in atti presso le quali ha eletto domicilio telematico;
i quali hanno contratto matrimonio civile a ON KO (Repubblica Popolare Cinese) in data 15 maggio 2015, trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di MI (anno 2016 atto n.
0268 reg. 07 parte 2 serie C/1), in regime di separazione dei beni)
separati consensualmente con sentenza n. 898/2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 3 giugno 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai Signori e Pt_1 Parte_2 in data 15 maggio 2015 a ON KO, ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza che sarà emessa e agli altri adempimenti di rito;
2) dare atto che, a titolo di definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, nonché
a titolo di assegno divorzile una tantum ex art. 5, co. 8, 1. 898/1970 e successive modifiche, la Signora si impegna a corrispondere al Signor la somma complessiva e Pt_1 Parte_2 omnicomprensiva di Euro 2.550.000,00 (duemilionicinquecentocinquantamilaeuro/00), di cui €
200.000,00 (duecentomila/00) già versati contestualmente alla sottoscrizione del ricorso per separazione e il residuo importo di € 2.350.000,00 (duemilionitrecentocinquantamila/00) da versarsi entro 7 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza divorzile.
Le parti chiedono al Tribunale di dichiarare equa l'una tantum nell'importo e nella modalità di corresponsione, cosi come previsto dall'art. 5, co. 8, I. 898/1970 e successive modifiche;
3) dare atto che l'erogazione del residuo importo di € 2.350.000,00
(duemilionitrecentocinquantamila/00) dovuto a titolo di una tantum dalla Signora al Signor Pt_1
di cui alla precedente clausola 2), avverrà tramite la liberazione della somma Parte_2 di € 2.350.000,00 (duemilionitrecentocinquantamila//00) custodita in deposito fiduciario presso il
Notaio dott. con Studio in MI, Via Montenapoleone n. 13 (somma che è Persona_1 stata depositata fiduciariamente contestualmente alla firma del ricorso per separazione consensuale
e successivo divorzio congiunto e in adempimento dei complessivi accordi), a fronte e contestualmente alla consegna, da parte del dott. al Notaio, di copia autentica della Parte_2 sentenza di divorzio con formula del passaggio in giudicato;
4) dare atto che, con l'esatto e puntuale adempimento di quanto qui previsto, le parti si danno reciprocamente atto di avere compiutamente definito e regolato ogni loro rapporto di natura patrimoniale ed economica nascente dal matrimonio e dichiarano, anche in via transattiva, di non avere reciprocamente più nulla a pretendere, per qualsivoglia titolo, ragione o causa comunque connessi all'intercorso rapporto matrimoniale;
5) dare atto che ciascuna delle parti sosterrà le spese della propria assistenza legale con rinuncia da parte dei Legali alla facoltà di cui all'art. 13 L.P..
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a ON KO in data 15 maggio 2015 tra i
Signori , nata a [...] il 1° dicembre 1967 (C.F. Pt_1
), residente a [...](Repubblica Popolare Cinese), Room 3704, Bld. C.F._1
A, No. 555 Nanchang Road, CAP 200031 e nato a [...] il Parte_2
29 marzo 1966 (C.F. ), residente a (98000) Monaco, 20 Boulevard C.F._2
Ranier III, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di MI (Anno 2016, numero
0268, reg. 07, Part II, Serie C/1);
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dichiara equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
6) compensa tra le parti le spese di procedura;
7) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MI perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in MI, il 15.1.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Susanna Terni