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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/09/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 2233/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice relatore dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.v.g. 2233/2025 promossa da:
(CF ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Ponsacco (PI) via Venezia 54, presso lo studio dell'avv. Sandra Aringhieri, che la rappresenta e difende giusta procura depositata telematicamente ex art. 83, 3 comma,
c.p.c.;
e
(C.F. , elettivamente domiciliato in o Parte_2 C.F._2 in Cascina (PI), via della Pietra n. 40-42, presso lo studio dell'avv. Caterina Baroni, che lo rappresenta e difende giusta procura depositata telematicamente ex art. 83, 3 comma,
c.p.c.;
- ricorrenti con intervento del PM sede;
Oggetto: “ricorso per la regolamentazione della responsabilità genitoriale e affidamento figli”
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo informatico in vista dell'udienza cartolare del 17.09.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 04.07.2025 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale di regolamentare l'affidamento della Parte_2 figlia minore in conformità all'accordo da essi raggiunto. Persona_1
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto, in particolare: - di avere instaurato, dal 2014, una convivenza more uxorio;
- che dall'unione, in data 17.08.2015
è nata la figlia;
- di aver stabilito il loro domicilio in Terricciola (PI), via Pier Per_1
Capponi 128; - che la convivenza si è interrotta nel 2022 ed il si è trasferito Pt_2 nella propria abitazione sita in Terricciola (PI), Via Pier Capponi n. 56; - che
[...]
è dipendente della ditta Emmeci srl di ed ha un reddito lordo di euro Parte_1 CP_1
12.566 annuo;
- che la ha un'altra figlia, nata da una Parte_1 Persona_2 precedente relazione, che è maggiorenne e vive prevalentemente con la madre;
- che
è stato dipendente della ditta Barnini Oseo srl con sede in Ponsacco Parte_2
(PI) sino ad aprile 2024, percependo per gli anni 2022, 2023 un reddito medio lordo di circa euro 28.000,00, mentre per l'anno 2024 un reddito lordo di euro 10.268,56; - che attualmente beneficia della Naspi a far data dal 6 maggio 2024; - che Parte_2
frequenta la classe quarta elementare a Capannoli (PI) e vive prevalentemente con Per_1 la madre nell'abitazione di Terricciola (PI), via Pier Capponi 128; - che il lunedì, Per_1 mercoledì, giovedì e venerdì arriva da scuola con il bus alle 13,50, mentre il martedì esce alle 16.00; - che frequenta un corso danza il lunedì dalle 17.00 alle 18.00 ed Per_1 il venerdì dalle 18.00 alle 19.00 e frequenta il il giovedì alle 16.00. Per_3
Con le note a trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 17.09.2025, le parti, previa rinuncia a comparire, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi contenute.
*****
Il ricorso è accolto, potendo recepirsi gli accordi delle parti in ordine all'affidamento ed alla collocazione della figlia, in quanto corrispondenti al superiore interesse della minore. Sul punto, si segnala che non emergono dagli atti indici di pregiudizio per la minore, la quale – in forza dell'accordo – vedrebbe conservato il proprio habitat domestico e le relazioni amicali consolidate.
Pag. 2 di 5 La regolamentazione della permanenza della figlia presso ciascuno dei genitori, come calendarizzata dalle parti, è infatti idonea a garantire la conservazione di un rapporto equilibrato e continuativo di con ciascuno dei genitori;
assicurando adeguata Per_1 quantità e qualità del tempo trascorso anche con il genitore non collocatario.
L'ammontare dell'assegno di mantenimento e le altre condizioni economiche (spese straordinarie e assegno unico) appaiono congrue, tenuto conto della sperequazione reddituale tra le parti, del tempo trascorso dalla minore con ciascuno dei genitori e delle esigenze della minore, che ha da poco compiuto dieci anni.
Le spese processuali devono dichiararsi compensate in considerazione della natura della causa congiuntamente promossa e dell'assenza di una parte soccombente ex art. 91
c.p.c.; anche sul punto, può essere recepito l'accordo tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale recepisce l'accordo delle parti e dispone in conformità, e precisamente:
a) dispone che la minore sia affidata a ad entrambi i genitori, i Persona_1 quali potranno esercitare, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, educazione e salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
b) dispone che la figlia minore sarà collocata di preferenza presso la madre in Per_1
Terricciola (PI), Via Pier Capponi 128 (abitazione di proprietà dei genitori della in uso alla stessa); Parte_1
c) dispone che il potrà vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti Pt_2 modalità: In inverno il padre prenderà : 1° settimana il mercoledì alle 17,15 Per_1 riportandola a scuola il venerdì mattina, salvo che, previa comunicazione alla madre nei termini sottoindicati, possa prenderla il mercoledì all'uscita della scuola.
2° settimana il mercoledì dalle 17,15 riportandola a scuola il giovedì mattina salvo che il padre, previa comunicazione alla madre nei termini sottoindicati, possa prenderla il mercoledì all'uscita della scuola e il fine settimana dal venerdì alle 17,15 sino alla domenica alle 21,30 salvo che, previa comunicazione alla
Pag. 3 di 5 madre nei termini sotto indicati, possa prenderla il venerdì all'uscita della scuola.
In estate quando si recherà a Cecina al mare nella casa dei nonni materni il Per_1 calendario delle visite del padre sarà il seguente: 1°settimana da mercoledì mattina alle 10,30 al venerdì mattina (se la bambina è al mare con i nonni il padre la riporterà a Cecina o presso l'abitazione della madre); 2° settimana dal venerdì mattina alle 10,30 alla domenica sera quando la riaccompagnerà alle
22,30 a Cecina o presso l'abitazione della madre. In agosto trascorrerà con Per_1
l'uno e con l'altro genitore due settimane anche non consecutive: per il corrente anno la prima settimana di agosto starà con la madre, dal 3 agosto, la seconda settimana nella quale compie gli anni starà con il padre, la terza settimana
Per_1 con la madre e la quarta con il padre. Per l'anno prossimo la prima e terza settimana con il padre e la seconda e quarta con la madre e così alternandosi di anno in anno. Qualora il padre sia costretto a mutare l'orario nel quale prende o riporta , sarà sua cura avvertire la madre almeno due giorni prima. Nelle
Per_1 vacanze natalizie: un anno trascorrerà la vigilia di Natale con un genitore,
Per_1 il seguente con l'altro; dal 25 al 31 dicembre con un genitore e dal 31 al 6 gennaio con l'altro (per l'anno in corso la Vigilia starà con la madre, dal
Per_1
25 al 31 mattina con il padre e quindi con la madre fino al 6 gennaio compreso, riprendendo poi l'ordinario calendario senza tenere conto di come cadono le festività).
Per Pasqua: ad anni alterni trascorrerà Pasqua con un genitore e Lunedì Per_1 dell'Angelo con l'altro, riprendendosi poi l'ordinario calendario senza tenere conto di come cadono le festività. Per tutte le altre festività: le trascorrerà Per_1 seguendo il calendario ordinario;
d) pone in capo al l'obbligo di corrispondere alla a titolo di Pt_2 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia, euro 200,00 mensili da pagarsi entro il
10 di ogni mese sul conto corrente Iban: intestato alla sig.ra tale Parte_1 somma sarà da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
e) dispone che l'assegno unico sarà percepito per intero dalla madre;
Pag. 4 di 5 f) dispone che le spese straordinarie e necessarie per la figlia saranno sostenute al
50% dai genitori, come di seguito indicate: spese mediche (a titolo di esempio non esaustivo: farmaci prescritti dal medico, spese odontoiatriche, visite mediche, analisi e indagini diagnostiche etc); spese scolastiche: tasse di iscrizione scolastiche, libri, attrezzatura scolastica di inizio anno, gite scolastiche, mensa, servizio trasporto Bus/treno, stage, ripetizioni e quant'altro necessario per la scuola;
spese sportive e ludiche corsi sportivi, ludici, attrezzature necessarie e relative, gare, concorsi, gite, compleanni feste in genere, patente motociclo e auto etc); tutte le spese dovranno essere documentate;
per quelle ludiche e sportive, nonché per le spese mediche non fornite dal Sistema Sanitario Nazionale, ove superiori singolarmente ad euro
100,00, dovranno essere anche preventivamente concordate. Le spese straordinarie potranno essere portate in detrazione da entrambi i genitori al 50%;
g) prende atto che i genitori, per la quotidiana gestione della figlia, nei periodi in cui la stessa è a loro rispettivamente affidata, potranno ricorrere, sotto la propria responsabilità, all'ausilio di familiari oppure affidata a persone di fiducia.
Ciascun genitore dovrà essere reperibile da parte dell'altro nei periodi in cui il figlio sarò loro affidato. Il figlio avrà diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura educazione ed istruzione da entrambi e di conservare significativi rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale con corrispondente dovere di ciascuno dei genitori di adoperarsi con diligenza all'attuazione del già menzionato diritto.
h) dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Pisa, 17 settembre 2025
La Presidente dott.sa Santa Spina
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice relatore dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.v.g. 2233/2025 promossa da:
(CF ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Ponsacco (PI) via Venezia 54, presso lo studio dell'avv. Sandra Aringhieri, che la rappresenta e difende giusta procura depositata telematicamente ex art. 83, 3 comma,
c.p.c.;
e
(C.F. , elettivamente domiciliato in o Parte_2 C.F._2 in Cascina (PI), via della Pietra n. 40-42, presso lo studio dell'avv. Caterina Baroni, che lo rappresenta e difende giusta procura depositata telematicamente ex art. 83, 3 comma,
c.p.c.;
- ricorrenti con intervento del PM sede;
Oggetto: “ricorso per la regolamentazione della responsabilità genitoriale e affidamento figli”
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo informatico in vista dell'udienza cartolare del 17.09.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 04.07.2025 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale di regolamentare l'affidamento della Parte_2 figlia minore in conformità all'accordo da essi raggiunto. Persona_1
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto, in particolare: - di avere instaurato, dal 2014, una convivenza more uxorio;
- che dall'unione, in data 17.08.2015
è nata la figlia;
- di aver stabilito il loro domicilio in Terricciola (PI), via Pier Per_1
Capponi 128; - che la convivenza si è interrotta nel 2022 ed il si è trasferito Pt_2 nella propria abitazione sita in Terricciola (PI), Via Pier Capponi n. 56; - che
[...]
è dipendente della ditta Emmeci srl di ed ha un reddito lordo di euro Parte_1 CP_1
12.566 annuo;
- che la ha un'altra figlia, nata da una Parte_1 Persona_2 precedente relazione, che è maggiorenne e vive prevalentemente con la madre;
- che
è stato dipendente della ditta Barnini Oseo srl con sede in Ponsacco Parte_2
(PI) sino ad aprile 2024, percependo per gli anni 2022, 2023 un reddito medio lordo di circa euro 28.000,00, mentre per l'anno 2024 un reddito lordo di euro 10.268,56; - che attualmente beneficia della Naspi a far data dal 6 maggio 2024; - che Parte_2
frequenta la classe quarta elementare a Capannoli (PI) e vive prevalentemente con Per_1 la madre nell'abitazione di Terricciola (PI), via Pier Capponi 128; - che il lunedì, Per_1 mercoledì, giovedì e venerdì arriva da scuola con il bus alle 13,50, mentre il martedì esce alle 16.00; - che frequenta un corso danza il lunedì dalle 17.00 alle 18.00 ed Per_1 il venerdì dalle 18.00 alle 19.00 e frequenta il il giovedì alle 16.00. Per_3
Con le note a trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 17.09.2025, le parti, previa rinuncia a comparire, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi contenute.
*****
Il ricorso è accolto, potendo recepirsi gli accordi delle parti in ordine all'affidamento ed alla collocazione della figlia, in quanto corrispondenti al superiore interesse della minore. Sul punto, si segnala che non emergono dagli atti indici di pregiudizio per la minore, la quale – in forza dell'accordo – vedrebbe conservato il proprio habitat domestico e le relazioni amicali consolidate.
Pag. 2 di 5 La regolamentazione della permanenza della figlia presso ciascuno dei genitori, come calendarizzata dalle parti, è infatti idonea a garantire la conservazione di un rapporto equilibrato e continuativo di con ciascuno dei genitori;
assicurando adeguata Per_1 quantità e qualità del tempo trascorso anche con il genitore non collocatario.
L'ammontare dell'assegno di mantenimento e le altre condizioni economiche (spese straordinarie e assegno unico) appaiono congrue, tenuto conto della sperequazione reddituale tra le parti, del tempo trascorso dalla minore con ciascuno dei genitori e delle esigenze della minore, che ha da poco compiuto dieci anni.
Le spese processuali devono dichiararsi compensate in considerazione della natura della causa congiuntamente promossa e dell'assenza di una parte soccombente ex art. 91
c.p.c.; anche sul punto, può essere recepito l'accordo tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale recepisce l'accordo delle parti e dispone in conformità, e precisamente:
a) dispone che la minore sia affidata a ad entrambi i genitori, i Persona_1 quali potranno esercitare, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, educazione e salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
b) dispone che la figlia minore sarà collocata di preferenza presso la madre in Per_1
Terricciola (PI), Via Pier Capponi 128 (abitazione di proprietà dei genitori della in uso alla stessa); Parte_1
c) dispone che il potrà vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti Pt_2 modalità: In inverno il padre prenderà : 1° settimana il mercoledì alle 17,15 Per_1 riportandola a scuola il venerdì mattina, salvo che, previa comunicazione alla madre nei termini sottoindicati, possa prenderla il mercoledì all'uscita della scuola.
2° settimana il mercoledì dalle 17,15 riportandola a scuola il giovedì mattina salvo che il padre, previa comunicazione alla madre nei termini sottoindicati, possa prenderla il mercoledì all'uscita della scuola e il fine settimana dal venerdì alle 17,15 sino alla domenica alle 21,30 salvo che, previa comunicazione alla
Pag. 3 di 5 madre nei termini sotto indicati, possa prenderla il venerdì all'uscita della scuola.
In estate quando si recherà a Cecina al mare nella casa dei nonni materni il Per_1 calendario delle visite del padre sarà il seguente: 1°settimana da mercoledì mattina alle 10,30 al venerdì mattina (se la bambina è al mare con i nonni il padre la riporterà a Cecina o presso l'abitazione della madre); 2° settimana dal venerdì mattina alle 10,30 alla domenica sera quando la riaccompagnerà alle
22,30 a Cecina o presso l'abitazione della madre. In agosto trascorrerà con Per_1
l'uno e con l'altro genitore due settimane anche non consecutive: per il corrente anno la prima settimana di agosto starà con la madre, dal 3 agosto, la seconda settimana nella quale compie gli anni starà con il padre, la terza settimana
Per_1 con la madre e la quarta con il padre. Per l'anno prossimo la prima e terza settimana con il padre e la seconda e quarta con la madre e così alternandosi di anno in anno. Qualora il padre sia costretto a mutare l'orario nel quale prende o riporta , sarà sua cura avvertire la madre almeno due giorni prima. Nelle
Per_1 vacanze natalizie: un anno trascorrerà la vigilia di Natale con un genitore,
Per_1 il seguente con l'altro; dal 25 al 31 dicembre con un genitore e dal 31 al 6 gennaio con l'altro (per l'anno in corso la Vigilia starà con la madre, dal
Per_1
25 al 31 mattina con il padre e quindi con la madre fino al 6 gennaio compreso, riprendendo poi l'ordinario calendario senza tenere conto di come cadono le festività).
Per Pasqua: ad anni alterni trascorrerà Pasqua con un genitore e Lunedì Per_1 dell'Angelo con l'altro, riprendendosi poi l'ordinario calendario senza tenere conto di come cadono le festività. Per tutte le altre festività: le trascorrerà Per_1 seguendo il calendario ordinario;
d) pone in capo al l'obbligo di corrispondere alla a titolo di Pt_2 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia, euro 200,00 mensili da pagarsi entro il
10 di ogni mese sul conto corrente Iban: intestato alla sig.ra tale Parte_1 somma sarà da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
e) dispone che l'assegno unico sarà percepito per intero dalla madre;
Pag. 4 di 5 f) dispone che le spese straordinarie e necessarie per la figlia saranno sostenute al
50% dai genitori, come di seguito indicate: spese mediche (a titolo di esempio non esaustivo: farmaci prescritti dal medico, spese odontoiatriche, visite mediche, analisi e indagini diagnostiche etc); spese scolastiche: tasse di iscrizione scolastiche, libri, attrezzatura scolastica di inizio anno, gite scolastiche, mensa, servizio trasporto Bus/treno, stage, ripetizioni e quant'altro necessario per la scuola;
spese sportive e ludiche corsi sportivi, ludici, attrezzature necessarie e relative, gare, concorsi, gite, compleanni feste in genere, patente motociclo e auto etc); tutte le spese dovranno essere documentate;
per quelle ludiche e sportive, nonché per le spese mediche non fornite dal Sistema Sanitario Nazionale, ove superiori singolarmente ad euro
100,00, dovranno essere anche preventivamente concordate. Le spese straordinarie potranno essere portate in detrazione da entrambi i genitori al 50%;
g) prende atto che i genitori, per la quotidiana gestione della figlia, nei periodi in cui la stessa è a loro rispettivamente affidata, potranno ricorrere, sotto la propria responsabilità, all'ausilio di familiari oppure affidata a persone di fiducia.
Ciascun genitore dovrà essere reperibile da parte dell'altro nei periodi in cui il figlio sarò loro affidato. Il figlio avrà diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura educazione ed istruzione da entrambi e di conservare significativi rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale con corrispondente dovere di ciascuno dei genitori di adoperarsi con diligenza all'attuazione del già menzionato diritto.
h) dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Pisa, 17 settembre 2025
La Presidente dott.sa Santa Spina
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