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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1274/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 263/2024 depositato il 15/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Autodifesa - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caltagirone - Piazza Municipio 95041 Caltagirone CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5699/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA e pubblicata il 31/08/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5163 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1869/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Caltagirone emetteva avviso di accertamento n. 5163/2021 nei confronti dell'Avv. Ricorrente_1
, per un importo pari a complessivi euro 368,42 relativi a Imu per l'anno di imposta 2016.
La destinataria di tale atto proponeva ricorso eccependo: il difetto di motivazione insito nell'atto impugnato;
la violazione/ falsa applicazione della disciplina avente ad oggetto l'esenzione dell'applicazione Imu nei confronti dell'abitazione principale e della pertinenza;
ed infine, la nullità delle sanzioni irrogate. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto opposto.
Il Comune di Caltagirone, regolarmente chiamato in causa, non si costituiva in giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 5699 depositata in data 31 agosto 2023, ritenendo infondate le doglianze opposte dal contribuente, rigettava il ricorso con condanna al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza propone appello l'Avv. Ricorrente_1, reiterando le contestazioni già espresse nel primo grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, non ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono. La Corte rileva che il perfezionamento dei segmenti che compongono l'onere informativo gravante in capo all'Ufficio trova concretizzazione nella motivazione. Ad essa, infatti, fa espresso richiamo l'art. 7 contenuto all'interno della L. n. 212/2000, il quale afferma che gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono essere motivati, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione medesima. In conformità al dettato normativo, dunque, anche l'avviso di accertamento sconta l'obbligo fondamentale di fornire al contribuente un'adeguata esplicitazione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa. La perentorietà di siffatto obbligo, peraltro, ha trovato puntuale e ripetuto riscontro in tutti i pronunciamenti della giurisprudenza di vertice, la quale ha avuto modo di chiarire che agli atti di natura tributaria «devono ritenersi applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3 della Legge n. 241/90, ed espressamente recepiti per la materia tributaria dall'art. 7 della L. n. 212/2000”, ovverosia i principi che impongono di indicare in atto i presupposti di fatto e le ragioni di diritto del recupero proposto» (Cass. n. 18415/2005).
Tanto premesso, in relazione al caso in esame, risulta soddisfatto l'onere di motivazione gravante in capo all'Ufficio. A seguire, parimenti infondata configura la doglianza afferente al profilo di merito.
E invero, sulla scorta della documentazione prodotta in atti al presente giudizio, l'omessa allegazione della dichiarazione di pertinenzialità determina l'impossibilità di verificare la sussistenza del requisito oggettivo preteso dalla normativa di riferimento, consistente nella dimostrazione del vincolo durevole del bene pertinenziale al servizio/ornamento dell'immobile principale (Cass. nn. 13017/2012 – 27573/2018).
Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte rigetta l'appello, conferma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiara la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
Rilevata la mancata costituzione in giudizio del Comune, nulla sull espese.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla sulle spese. Catania, 17.10.2025 Il
Presidente
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 263/2024 depositato il 15/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Autodifesa - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caltagirone - Piazza Municipio 95041 Caltagirone CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5699/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA e pubblicata il 31/08/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5163 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1869/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Caltagirone emetteva avviso di accertamento n. 5163/2021 nei confronti dell'Avv. Ricorrente_1
, per un importo pari a complessivi euro 368,42 relativi a Imu per l'anno di imposta 2016.
La destinataria di tale atto proponeva ricorso eccependo: il difetto di motivazione insito nell'atto impugnato;
la violazione/ falsa applicazione della disciplina avente ad oggetto l'esenzione dell'applicazione Imu nei confronti dell'abitazione principale e della pertinenza;
ed infine, la nullità delle sanzioni irrogate. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto opposto.
Il Comune di Caltagirone, regolarmente chiamato in causa, non si costituiva in giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 5699 depositata in data 31 agosto 2023, ritenendo infondate le doglianze opposte dal contribuente, rigettava il ricorso con condanna al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza propone appello l'Avv. Ricorrente_1, reiterando le contestazioni già espresse nel primo grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, non ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono. La Corte rileva che il perfezionamento dei segmenti che compongono l'onere informativo gravante in capo all'Ufficio trova concretizzazione nella motivazione. Ad essa, infatti, fa espresso richiamo l'art. 7 contenuto all'interno della L. n. 212/2000, il quale afferma che gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono essere motivati, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione medesima. In conformità al dettato normativo, dunque, anche l'avviso di accertamento sconta l'obbligo fondamentale di fornire al contribuente un'adeguata esplicitazione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa. La perentorietà di siffatto obbligo, peraltro, ha trovato puntuale e ripetuto riscontro in tutti i pronunciamenti della giurisprudenza di vertice, la quale ha avuto modo di chiarire che agli atti di natura tributaria «devono ritenersi applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3 della Legge n. 241/90, ed espressamente recepiti per la materia tributaria dall'art. 7 della L. n. 212/2000”, ovverosia i principi che impongono di indicare in atto i presupposti di fatto e le ragioni di diritto del recupero proposto» (Cass. n. 18415/2005).
Tanto premesso, in relazione al caso in esame, risulta soddisfatto l'onere di motivazione gravante in capo all'Ufficio. A seguire, parimenti infondata configura la doglianza afferente al profilo di merito.
E invero, sulla scorta della documentazione prodotta in atti al presente giudizio, l'omessa allegazione della dichiarazione di pertinenzialità determina l'impossibilità di verificare la sussistenza del requisito oggettivo preteso dalla normativa di riferimento, consistente nella dimostrazione del vincolo durevole del bene pertinenziale al servizio/ornamento dell'immobile principale (Cass. nn. 13017/2012 – 27573/2018).
Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte rigetta l'appello, conferma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiara la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
Rilevata la mancata costituzione in giudizio del Comune, nulla sull espese.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla sulle spese. Catania, 17.10.2025 Il
Presidente