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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/11/2025, n. 3040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3040 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 638/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Irene Lupo Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 398/2025 promossa in grado d'appello DA (C.F./P.IVA ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ALESSANDRO TREVISI, elettivamente domiciliata in Milano, via Galvani n. 21, presso lo studio del predetto difensore APPELLANTE CONTRO (C.F. e P.IVA , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. ANTONELLA ZERBONE, elettivamente domiciliata in Milano, via Ruggero Di Lauria n. 15, presso lo studio del predetto difensore APPELLATA Avente ad oggetto: Appalto altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.) Sulle seguenti conclusioni: Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di MILANO, contrariis reiectis:
pagina 1 di 18 - in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 676/2025, RG n. 21963/2023, Sezione settima civile, in persona del giudice unico dott.ssa Ernesta Occhiuto, pubbl. il 27/01/2025, notificata il 28.01.2025, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla a e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_1 revocare con ogni migliore formula il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, illegittimo, infondato e/o non provato, con ogni conseguente statuizione di legge;
in ogni caso, rigettare le domande svolte da nei confronti di Controparte_1 [...] per i motivi meglio esposti in atti, in quanto infondate in fatto ed in Parte_1 diritto;
in subordine, condannando al minor importo ritenuto Parte_1 di giustizia;
per l'effetto, condannare l'appellato alla restituzione del quantum ricevuto;
conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
- In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova articolati nella seconda memoria integrativa ex art. 171-ter cod. proc. civ. del 29.12.2023, non ammessi ed in particolare per la prova orale e per l'ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. come richiesto.
Per Controparte_1
Ogni contraria eccezione e deduzione respinta, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, RESPINGERE l'istanza cautelare e di sospensiva ex adverso formulata non sussistendo nè il fumus boni iuris, nè il periculum in mora, nè il grave ed irreparabile danno, nè il danno ingiusto e, quindi, CONFERMARE integralmente la sentenza impugnata, emessa dal Tribunale in persona della dottoressa Occhiuto e, conseguentemente, ACCOGLIERE le conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio che si riportano come in appresso:
pagina 2 di 18 Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previ gli adempimenti di rito e di legge, nonchè istruttori, questi ultimi ove ammessi come richiesti: IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE MUNIRE DI PROVVISORIA ESECUTORIETA' IL DECRETO INGIUNTIVO opposto per non essere l'opposizione fondata nè su prova scritta nè su prova di pronta soluzione, atteso che le produzioni avversarie non sono mai state redatte in contraddittorio con la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, come previsto nel CP_1 contratto ATI, e di tali produzioni la convenuta opposta disconosce l'attendibilità, trattandosi di atti unilateralmente compilati di cui risulta ignota la provenienza, non riferiti al cantiere per cui è contenzioso, sì che non risultando genuine nella fonte, non sono utilizzabili nel presente giudizi;
non esistono, infatti, nè contabilità di cantiere nè S.A.L. redatti, esibiti e portati in comunicazione dalla alla;
Parte_1 Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO CONFERMARE il decreto ingiuntivo e condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore a Parte_1 dare ed a pagare alla in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore l'importo in linea capitale di euro 91.64185= oltre interessi e spese maturati e maturandi dal dì del dovuto sino al saldo, volendo applicare alla fattispecie in esame la misura degli interessi commerciali ai sensi del d.lgs. 231\2002 e successive modifiche;
IN VIA SUBORDINATA E DI MERITO nella denegata ipotesi in cui la
[...]
non ritenesse di confermare il provvedimento monitorio opposto: CP_2
ACCERTARE DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE, in favore della convenuta opposta, la in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore a dare ed a pagare alla in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, la somma meglio vista e ritenuta nella misura emergenda in corso di causa, oltre interessi maturati e maturandi dal dì del dovuto al saldo, volendo applicare gli interessi commerciali di cui al D.LGS 231\2002 e succ.mod., atteso che la convenuta opposta attende l'incasso di euro 91.641,85= di cui chiede il pagamento e che tale somma deriva da una semplice operazione algebrica di divisione di un importo mai contestato da parte opponente;
pagina 3 di 18 RESPINGERE le domande avversarie, dichiarare l'opposizione infondata in fatto ed in diritto e dichiarare che nulla è dovuto dalla alla Controparte_1 [...]
per alcun titolo e\o ragione;
Parte_1 nella denegata e non creduta ipotesi la ritenesse fondata anche in minima parte Parte_2 la domanda riconvenzionale avversaria: DISPORRE LA COMPENSAZIONE dei rispettivi costi. Vinte le spese tutte di lite, di primo e di secondo grado di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
§.
1.Il giudizio di I grado Il giudizio concerne l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 7860/2023 emesso dal Tribunale di Milano nei confronti di per l'importo di € Parte_1
91.641,85, oltre accessori, su ricorso dell' Parte_3
La creditrice opposta aveva agito per il pagamento del saldo dei lavori contrattuali ed extracontrattuali subappaltati dalla - svolti in Parte_4
ATI con la - di demolizione di alcuni fabbricati e smaltimento di Parte_1 tutti i materiali di risulta e per il pagamento del 50% dei ricavi derivati dalla vendita del materiale ferroso proveniente dalla demolizione dei medesimi fabbricati. Avverso il citato decreto propose opposizione la allegando: Parte_1
- di avere stipulato in data 14.06.2018 con quale Parte_4 capogruppo/mandataria della costituenda ATI con l' il Parte_3 contratto di subappalto per la demolizione degli stabilimenti di proprietà della società Silver S.r.l., siti in NO NA, e per lo smaltimento dei materiali di risulta;
tale contratto prevedeva un corrispettivo di € 218.000,00, da versarsi a stati avanzamento lavori, e l'ultimazione dei lavori entro e non oltre il mese di ottobre 2018, con previsione di espresse penali in caso di ritardo. Successivamente veniva stipulato un contratto tra le subappaltatrici che si limitava a definire l'oggetto dell'attività, ovvero lo “strip out di fabbricati, demolizione dei fabbricati compreso smaltimento di tutti i materiali di risulta ad eccezione del codice CER 170904”, e l'importo totale della commessa (i.e. € 218.000,00), senza stabilire alcunché in merito alla suddivisione dei compensi, poiché l'accordo tra le parti era quello di distribuire gli utili dell'operazione secondo i rispettivi ed effettivi apporti di mezzi e personale;
pagina 4 di 18 - le opere oggetto del contratto di subappalto venivano eseguite principalmente da con contributo marginale e saltuario di Parte_1 Parte_3
Inoltre, a causa del mancato funzionamento del frantoio mobile di proprietà di motivo esclusivo della scelta di quest'ultima società per Parte_3
l'esecuzione del subappalto, i lavori da eseguire subivano importanti ritardi che determinavano la maturazione di penali e problematiche nei rapporti con
CP_3
- in data 30.01.2019 e quale mandataria dell'ATI, CP_3 Parte_1 sottoscrivevano un addendum al contratto per l'esecuzione di opere in variante di importo complessivo pari a € 80.000,00, che veniva predisposto sulla base di un listino prezzi condiviso tra tutte le parti. L'addendum prevedeva altresì che eventuali penali per ritardi addebitati alla sarebbero state ribaltate CP_3 sulle imprese subappaltatrici;
- a causa dell'inadempimento dell' l'opponente era stata Parte_3 costretta a commissionare a imprese terze l'attività che avrebbe dovuto svolgere l'opposta per un importo complessivo di € 25.825,12. Ciò nonostante, la creditrice opposta aveva emesso fatture in acconto di € 84.000,00, senza alcun confronto con la e aveva anche ottenuto un decreto ingiuntivi do Parte_1
€ 21.000,0, che era stato saldato “al fine di non aggravare la commessa”;
- in data 24.01.2020, aveva stipulato con un atto Parte_1 Parte_4 transattivo che prevedeva l'addebito all'ATI di penali per l'importo di € 25.740,00. Per addivenire alla transazione l'opponente aveva dovuto coinvolgere un legale con un esborso di € 9.170,61;
- ai fini della corretta determinazione dei rapporti di dare/avere tra le due subappaltatrici la mandataria non aveva considerato né le ulteriori spese non ricomprese nello specifico accordo contrattuale, tra cui quelle relative al trasporto e conferimento del materiale CER 170904 (di complessivi € 58.255,35), né gli incassi relativi alla vendita del ferro alla società CP_4 poiché il ferro non era ricompreso tra i materiali di risulta da smaltire a seguito della demolizione;
- del tutto inaspettatamente a distanza di quasi tre anni dalla ultimazione della commessa l'opposta emetteva le fatture n. 3419/2022 (di € 4.000,00) e n. 3420/2022 (di € 28.880,85) a saldo rispettivamente della quota parte delle opere contrattuali e di quelle extracontrattuali. Tali fatture venivano prontamente contestate dall'opponente, che si riservava altresì chiedere il rimborso delle maggiori somme versate in esecuzione degli accordi sottoscritti. Inoltre, in data pagina 5 di 18 29/12/2022 l emetteva l'ulteriore fattura n. 3816/22, di € Parte_3
71.688,42, a titolo di pagamento della cessione del ferro alla ditta che CP_4 in via monitoria veniva ridotta all'importo di € 58.761,00. Gli importi di cui alle fatture azionate in via monitoria non erano dovuti all'opposta sia perché il suo apporto all'ATI, in termini di mezzi e manodopera, era stato pari al 35% della commessa e l'importo già corrisposto all'opposta (di € 105.000,00) superava tale percentuale, sia perché la vendita del materiale ferroso non rientrava nell'oggetto del subappalto affidato all'ATI. Pertanto, premesso che il contratto di ATI doveva considerarsi nullo per carenza dei requisiti di forma (i.e. atto pubblico o scrittura privata autenticata), pur essendo indubbio che l'accordo concluso tra le parti fosse finalizzato alla esecuzione congiunta del subappalto con l'intento di distribuire gli utili effettivi proporzionalmente al contributo prestato da ciascuna impresa, al netto dei costi di gestione e dei costi di cantiere, l'opponente concluse chiedendo la revoca del decreto monitorio e, in via riconvenzionale, la condanna dell'Impresa Pt_3 alla restituzione delle maggiori somme percepite e non dovute. Si costituì in giudizio la creditrice opposta evidenziando che: l' Parte_3 aveva svolto quasi tutti i lavori oggetto del contratto di subappalto utilizzando i propri mezzi (tre escavatori cingolati, un frantoio mobile per la riduzione volumetrica dei rifiuti e per la campagna di recupero e due autocarri) e la propria manodopera (n. 4 operai) provvedendo altresì allo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti dal cantiere;
i lavori contrattuali ed extra contrattuali erano sempre stati contabilizzati e fatturati dalla senza mai condividere alcunché con Parte_1
l'opposta che, solo a seguito di una richiesta di informazioni alla Parte_4 aveva appreso che per l'intero subappalto la committente aveva corrisposto all'opponente l'importo di € 275.761,70, comprensivo dei lavori di cui all'Addendum, sicché le spettava un compenso residuo (rispetto all'anticipo di € 105.000,00 già percepito) di cui era stato chiesto il pagamento con le fatture n. 3419/2022 e n. 3420/2022 azionate in via monitoria;
l'opposta era rimasta estranea alla stipula dell'accordo transattivo tra la e la di CP_3 Parte_1 cui era venuta a conoscenza solo a seguito dell'informativa ricevuta dalla committente, sicché le spese legali sopportate dall'opponente per la conclusione di tale accordo non le potevano essere imputate, nemmeno in parte;
il recupero del materiale ferroso, identificato dal codice CER 170405, rientrava nell'oggetto del subappalto (che escludeva solo le attività di recupero dei rifiuti identificati dal codice CER 170904) e, quindi, anche il 50% del corrispettivo ottenuto pagina 6 di 18 dall'opponente (pari a € 117.522,00) per tale attività doveva essere corrisposto all' che aveva messo a disposizione i propri operai per Parte_3 effettuare la separazione del ferro;
i costi asseritamente sostenuti da
[...] per l'esecuzione della commessa erano inattendibili, mentre bisognava Pt_1 considerare che per far fronte al subappalto l'opposta aveva sostenuto un costo complessivo di € 250.261,50. Alla luce di tali allegazioni l chiese il rigetto dell'opposizione, la Parte_3 conferma del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opponente al rimborso del 50% dei costi sostenuti e anticipati per € 125.130,75, oltre interessi, eventualmente da compensare parzialmente con gli importi richiesti dall'opponente. Nel corso del giudizio il primo giudice ammise in parte la prova testimoniale dedotta dall'opposta e dispose la CTU per verificare i rapporti economici tra le parti con riferimento alla esecuzione dei lavori subappaltati da Parte_4
A seguito del deposito della CTU la causa fu rimessa in decisione. Con sentenza n. 676/2025, pubblicata il 27/01/2025, il Tribunale dichiarò l'inammissibilità della domanda dell'opponente relativa alla competenza arbitrale;
confermò il decreto ingiuntivo n. 7860/2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
rigettò la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente; dichiarò l'inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dall'opposta e condannò l'opponente al pagamento delle spese processuali e di quelle di CTU. Motivò la propria decisione sulla base delle seguenti considerazioni:
- l'eccezione sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia da devolvere ad un Collegio arbitrale in virtù di quanto previsto dall'atto costitutivo dell'ATI, era inammissibile in quanto tardiva essendo stata formulata dall'opponente solo con la comparsa conclusionale;
- l'atto costitutivo dell'ATI doveva considerarsi esistente e pienamente operativo tra le parti poiché, sebbene l'opponente avesse evidenziato la nullità di tale atto per carenza di forma, comunque la stessa aveva esplicitamente Parte_1 ammesso che la volontà delle parti era quella di collaborare, ognuna con i propri mezzi, nella esecuzione del subappalto relativo al cantiere di NO NA “con l'intento di distribuire gli utili effettivi proporzionalmente al contributo prestato, al netto dei costi di gestione e dei costi di cantiere che fossero emersi o sopravvenuti”;
- dalla documentazione agli atti risultava che tanto il contratto di subappalto, quanto il relativo addendum erano stati eseguiti, sicché sussisteva il titolo pagina 7 di 18 contrattuale sulla cui base l'opposta aveva fatto valere la sua pretesa creditoria tanto per le opere contrattuali, quanto per quelle extra contratto. Inoltre, l'esecuzione da parte dell'opposta dei lavori contrattuali ed extracontrattuali non era stata specificatamente contestata dall'opponente ed era stata confermata dal testimone tecnico di cantiere. A tale riguardo Testimone_1
l'opponente aveva solo genericamente allegato che le lavorazioni erano state svolte con prevalenza da sé stessa e non dall'opposta, senza specificare quali opere erano state eseguite dalla in luogo dell'opposta e come tali Parte_1 prestazioni avessero inciso sul corrispettivo dovuto. Peraltro, tale carenza non era stata colmata nemmeno dalla testimonianza resa da e Per_1 Testimone_2 figli del legale rappresentante della società opponente, che si erano limitati a dichiarare che le lavorazioni erano state sì eseguite da entrambe le imprese anche se prevalentemente dalla società opponente. Per converso, la CTU aveva evidenziato che i costi e i ricavi erano sempre stati ripartiti tra le due società in misura pari al 50% e che dall'atto costitutivo dell'ATI non risultava, come sostenuto invece dall'opponente, che le parti avrebbero distribuito gli utili dell'operazione secondo i rispettivi ed effettivi apporti di mezzi e personale. Pertanto, si doveva ritenere che la modalità di ripartizione dei costi e degli utili era nella percentuale del 50%, con la conseguenza che la richiesta di pagamento delle fatture per opere contrattuali ed extra era legittima;
- anche il corrispettivo recato dalla terza fattura azionata (di € 58.761,00), concernente la vendita del materiale ferroso, era dovuto all'opposta poiché, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, lo smaltimento del ferro/acciaio (pacificamente non ricompreso nel codice CER170904 in quanto ricadente nel differente codice 170405) rientrava nell'ambito delle lavorazioni che le due imprese si sono impegnate ad eseguire. Pertanto, vista l'applicazione concreta e condivisa del criterio della ripartizione del 50% di costi e utili, anche il corrispettivo di € 117.522,00, percepito dall'opponente per lo smaltimento del ferro, doveva essere corrisposto all' nella misura del 50%, pari a Parte_3
€ 58.761,00;
- la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente era infondata poiché non era stata provata la corresponsione all'opposta di corrispettivi maggiori rispetto a quelli dovuti;
le spese sopportate da per la transazione stipulata Parte_1 con non dovevano essere ripartite tra le due società dato che Pt_4
l'Impresa non le aveva condivise, non essendo stata coinvolta Pt_3 nell'accorso stipulato con;
i pagamenti alle imprese terze non Pt_4 pagina 8 di 18 risultavano provati, essendo state prodotte solo fatture, e lo stesso discorso valeva per gli altri costi di cui l'opponente reclamava il pagamento;
- la domanda riconvenzionale svolta dall'opposta per il pagamento dei costi dalla stessa anticipati rispetto al contratto di ATI era inammissibile in quanto estranea al perimetro del giudizio quale definito dal ricorso per decreto ingiuntivo. ha interposto gravame avverso detta sentenza chiedendone la Parte_1 riforma, previa sospensione della esecutorietà della stessa. Si è costituita in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda Parte_3 ex art. 283 cpc e nel merito dell'impugnazione. Respinta l'istanza di sospensiva fissata udienza di rimessione in decisione al 16 ottobre 2025, la causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
* * *
§. 2 I Motivi di Impugnazione Con il primo motivo si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistere tra le due società in causa un'ATI, ancorché non formalizzata con atto pubblico o scrittura privata autenticata, dato che la stessa opponente aveva riconosciuto l'esistenza di un accordo tra le parti finalizzato ad eseguire la commessa mediante l'apporto dei propri mezzi e personale e con l'intento di distribuire gli utili in proporzione al contributo prestato, al netto dei costi di gestione e di cantiere anche sopravvenuti. L'appellante ribadisce che l'accordo volto alla costituzione dell' avrebbe dovuto considerarsi nullo in quanto non stipulato per atto pubblico o scrittura privata, come previsto dalla relativa disciplina, e che pertanto il rapporto de quo avrebbe dovuto essere qualificato nei termini di un contratto di appalto di cui all'art. 1655 c.c. e ss., con la conseguenza che l' avrebbe dovuto Parte_3 dimostrare la quantità e la tipologia del lavoro svolto, oltre al prezzo applicato, prova non fornita non avendo la creditrice opposta dimostrato di aver eseguito le lavorazioni di cui alle fatture ingiunte e di cui all'accordo in essere tra le parti. Con il secondo motivo si rileva l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto esistente la prova circa l'esecuzione di tutte le opere di cui è stato chiesto il pagamento in sede monitoria. Sul punto l'appellante sostiene che: a) quanto alle prime due fatture azionate per il saldo delle opere contrattuali ed extracontrattuali, la decisione del giudice si sarebbe basata, da un lato, sul fatto che la non avrebbe contestato specificamente l'esecuzione dei Parte_1 pagina 9 di 18 lavori da parte dell'opposta, circostanza smentita dalla comunicazione inoltrata all' in data 21/12/2022 (doc. 19 , e dall'altro, sulla Parte_3 Parte_1 testimonianza del tutto generica fornita dal teste Quest'ultimo, in Tes_1 particolare, si sarebbe limitato a confermare il contenuto dell'accordo di che, tuttavia, non riporta alcun prezzo, né alcuna indicazione quanto alla ripartizione degli utili e dei costi;
l'avvenuta esecuzione di tutte le opere da parte dell' sulla base delle mere fatture emesse da quest'ultima senza Parte_3 specificare la quantità e qualità dei lavori eseguiti, nonché i prezzi applicati per ogni lavorazione, sicché tale testimonianza sarebbe inidonea a dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposta. Inoltre, il primo giudice aveva respinto, poiché generica, la contestazione sollevata dall'opponente, quanto al fatto che le lavorazioni erano state svolte in prevalenza da sé stessa e non già dall' con ciò invertendo l'onere della prova, senza peraltro Parte_3 consentire all'opponente di dimostrare le proprie allegazioni stante la mancata ammissione delle proprie istanze istruttorie;
b) anche con riferimento alla fattura n. 3816/2022, relativa al recupero del materiale ferroso, la decisione del Tribunale si sarebbe basata sulla testimonianza generica del teste che, oltre ad aver dichiarato che il “materiale non Tes_1 smaltito è stato il codice 170904 (macerie e materiale di risulta) e il codice 170405 (ferro)”, con ciò confermando che l' non aveva smaltito il ferro pur Parte_3 chiedendo il pagamento di tale attività, ha affermato che il ferro sarebbe stato trasportato presso la sede della Pero “senza utilizzo dei dipendenti di , CP_4 Pt_3 come confermato dalla teste dipendente della e dai Tes_3 CP_4 dipendenti dell'opponente, che avevano dichiarato che le prestazioni di demolizione e smaltimento delle macerie erano state svolte in misura prevalente dalla e che solo quest'ultima si era occupata dello smaltimento del Parte_1 ferro “con trasporto da parte di terzi”. Conseguentemente, a fronte di tali risultanze istruttorie, il giudice avrebbe dovuto respingere anche la richiesta di pagamento della fattura in questione. Con il terzo motivo si contesta la CTU disposta dal giudice per sopperire alle carenze probatorie della parte opposta. Inoltre, la deduce la nullità Parte_1 della sentenza nella parte in cui si discosta, del tutto immotivatamente, dagli esiti della consulenza tecnica, che ha accertato un residuo credito dell'opposta di soli € 58.071,86, confermando in toto il decreto ingiuntivo sebbene emesso per un importo superiore a quello indicato dal CTU.
pagina 10 di 18 Infine, l'appellante, pur non avendo formalmente proposto alcun motivo di impugnazione, evidenzia che, nel confermare il decreto opposto, il giudice di prime cure avrebbe condannato l'opponente al pagamento degli interessi di mora ex Dlgs 231/2002 a decorrere dall'incasso degli importi da parte della (come richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo), incasso che ha Parte_1 avuto luogo nel marzo 2020. Tale statuizione si porrebbe, tuttavia, in contrasto con l'art. 4 del richiamato decreto legislativo che prevede la decorrenza degli interessi dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Il decreto ingiuntivo avrebbe pertanto dovuto essere revocato dovendo in ogni caso farsi decorrere gli interessi moratori dalla data di emissione delle fatture, ossia dal 30/11/2022 e dal 29/12/2022.
* * *
§.3 L'Opinione della Corte 3.I. Il primo motivo non è fondato. Correttamente il tribunale, superando l'eccezione di invalidità sollevata dall'appellante, ha qualificato l'accordo concluso tra le parti in causa come costitutivo di un'associazione temporanea di imprese in ragione dell'esistenza della scrittura privata sottoscritta dalle parti e non disconosciuta. La disciplina sulle ATI prevista dal codice dei contratti pubblici, all' art. 48, co. 13, D.lgs. 50/2016, che richiede la scrittura privata autenticata per il perfezionamento del mandato, non è applicabile agli appalti privati per i quali vige il principio della libertà delle forme, salvo le ipotesi contemplate dall'art. 1350 c.c. non di rilievo nel caso di specie. L'esistenza di un accordo costitutivo dell'ATI anche se di contenuto minimale, non avendo le parti formalizzato la misura della ripartizione dei ricavi e dei costi, non può dunque essere pretermesso. Da ciò consegue che deve ritenersi provato che Controparte_5
e l'impresa ON SR hanno costituito un'associazione temporanea di
[...] impresa di tipo orizzontale avente ad oggetto le opere di demolizione dei fabbricati commissionate da compreso lo smaltimento di tutti i CP_6 materiali di risulta ad eccezione del codice CER 170904 come descritto nella scrittura privata.
3.II.Non ha migliore destino il secondo motivo. In merito alla quantificazione del prezzo delle opere contrattuali ed extracontrattuali di cui alle fatture nn. 3419/2022 di € 4.000,00 e 3420/22 di € 28.880,85 l'appellante omette di considerare che: pagina 11 di 18 - Il corrispettivo dei lavori contrattuali è stabilito nell'accordo costitutivo e quello delle opere extra contratto nel listino prezzi condiviso dalle parti (doc. 24 fasc. appellata);
-i lavori contrattuali ed extra contrattuali sono stati interamente eseguiti, come dimostra la mail di (doc. 4 appellata), in cui la committente CP_6 comunica all' di avere provveduto a pagare a per Parte_6 Parte_1
l'esecuzione dei lavori nel cantiere di Via Risorgimento 34 a NO NA, € 275.761,70 a fronte di fatture emesse da per l'importo di € Parte_1
276.320,00;
-la testimonianza di contrariamente a quanto prospetta Testimone_1
l'appellante, si valuta precisa e circostanziata, anche perché corroborata dai documenti prodotti dalla che l'appellata fosse effettivamente e Pt_3 costantemente presente in cantiere, e non solo sporadicamente come genericamente dichiarato dalla teste di parte appellante ed abbia Testimone_4 eseguito i lavori di cui reclama il pagamento è provato, oltre che dalle dichiarazioni di dalle fatture emesse da Oracé nei confronti di ON Tes_1 relative allo smaltimento del materiale risultante dall'attività di strip out (doc. 18 appellata); dalla lista dei movimenti dell'Impianto ON (doc. 21), che indica i codici di rifiuti del cantiere di NO NA smaltiti da Oracé; dalla denuncia alla Cassa Edile relativa agli operai impiegati in cantiere, cui sono allegati i relativi versamenti effettuati da ON dei contributi (doc. 23 appellata); dalle varie comunicazioni attestanti l'impegno di ON nella campagna di recupero (doc. 26). È invece corretto quanto sottolinea il tribunale in merito all'assoluta genericità del tenore delle contestazioni sollevate da affermazione che non implica Pt_1 un sovvertimento delle regole in materia di riparto probatorio. Il creditore ha infatti fornito prova (a) che il proprio credito è fondato sull'esistenza di un raggruppamento temporaneo di imprese a carattere orizzontale in base al quale ciascuna delle imprese partecipanti all'ATI ha diritto di partecipare alla distribuzione del corrispettivo (b) di avere effettivamente eseguito le opere contrattuali ed extra contrattuali (c) che il corrispettivo volontariamente ripartito, in assenza di una previsione formalizzata, era stato suddiviso tra le parti in causa in ragione della metà. A fronte di tali precise allegazioni il debitore aveva l'onere di contestare in maniera specifica quali lavorazioni non erano state eseguite dalla Pt_3 indicando inoltre quale doveva ritenersi essere la quota di partecipazione agli pagina 12 di 18 utili spettante all'impresa mandataria. L'appellante invece ritiene di avere adempiuto al proprio onere di contestazione tramite la pec inviata all'Impresa in data 21/12/2022 (doc. 19 appellante;
doc. 14 appellata). In realtà in Pt_3 tale missiva il difensore di si limita a sostenere la mancata debenza Parte_1 del saldo delle opere contrattuali riservandosi di quantificare costi e penali addebitabili a ON in una successiva diffida, poi mai trasmessa, e altresì a contestare la fattura n. 3420/22, sostenendo che non fosse chiaro quali fossero le opere eseguite e i criteri di quantificazione del corrispettivo, obliterando completamente la circostanza che era stata la stessa a trasmettere, Parte_1 con mail datata 11.08.2018, “il listino prezzi per le lavorazioni extra contrattuali con
e che era stato firmato un ADDENDUM in data 30.01.2019 al Parte_7
“Contratto di subappalto del 31.05.2018” con il quale era stato pattuito tra l'impresa appaltatrice e l'ATI un importo di € 80.000,00 per Parte_4
l'esecuzione di opere extracontrattuali. Proprio l'esistenza di un listino sulle opere extra condiviso tra le imprese partecipanti all'ATI lascia fondatamente supporre che effettivamente si trattava di opere per la cui esecuzione anche l'impresa ON doveva contribuire. Rispetto a tali opere, dunque, l'appellante si trincera dietro una generica contestazione dell' an e del quantum, senza tuttavia offrire una propria lettura alternativa degli accordi intercorsi tra le imprese partecipanti all'ATI in merito alla ripartizione dei ricavi derivanti dalla esecuzione delle opere extra contratto. L'appellante poi, nel dolersi del riconoscimento da parte del tribunale della fattura n. 3816/2022, relativa al recupero del materiale ferroso, mostra di non cogliere la ratio decidendi su cui poggia la decisine impugnata. La decisione del Tribunale non si basa tanto sulla testimonianza del quanto piuttosto Tes_1 sulla constatazione che lo smaltimento dei materiali di risulta, ad eccezione del codice CER 170904, rientra nell'ambito delle attività che le imprese costituite in ATI dovevano eseguire;
che dunque, poiché il materiale ferroso non ha il codice CER 170904, anche il suo smaltimento rientrava nelle lavorazioni contrattuali;
che infine doveva ritenersi <<l'applicazione concreta e condivisa del criterio della ripartizione 50% di costi utili>> con la conseguenza che era dovuto all'impresa ON l'importo di € 58.761,00, corrispondente alla metà della somma ricevuta da in pagamento da per la cessione del Parte_1 CP_4 ferro. Si consideri a riguardo che non è tanto dirimente quale delle due parti in causa abbia eseguito il trasporto del materiale, quanto piuttosto la circostanza pagina 13 di 18 che il ricavo conseguito è derivato dalla vendita a del materiale CP_4 proveniente dall'attività di demolizione eseguita anche da ON.
3.III. È invece in parte fondato il terzo motivo di impugnazione. Riguardo il paventato carattere suppletivo della CTU, disposta a parere dell'appellante in spregio all'onere della prova gravante sull'impresa ON, il giudice di primo grado non ha demandato al CTU l'accertamento in merito alla sussistenza del credito, bensì soltanto la verifica della regolamentazione dei rapporti economici tra le parti, come concretamente posta in atto nel corso dell'esecuzione dell'appalto, secondo quanto dedotto e allegato dalla impresa ON, al fine di verificare se effettivamente il criterio di ripartizione dei ricavi utilizzato fosse sempre stato quello del 50%. Rientra peraltro nell'ambito delle facoltà attribuite al giudice la facoltà di disporre la consulenza tecnica di ufficio non solo al fine di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quando occorra accertare i fatti stessi (consulente percipiente) sulla base di specifiche cognizioni tecniche (Cass. Sez. 3, 08/02/2019, n. 3717) Fatta questa premessa il tribunale dopo avere osservato che <<con riferimento alla ripartizione dei ricavi e costi sostenuti dalle imprese nell'esecuzione delle opere, il ctu, esaminando la documentazione contabile in atti, ha verificato che comportamento tenuto due società nella fatturazione reciproca è stato quello di ripartire i misura pari al 50% tra le (eccezion fatta per vendita del ferro cui terza fattura azionata questa sede, si dirà a seguire). dal contratto non risulta, come sostenuto invece dall'opponente, parti avrebbero distribuito gli utili dell'operazione secondo rispettivi ed effettivi apporti mezzi personale, quindi maniera proporzionale. deve ritenere siano fatto accordate tal senso. conseguentemente, modalità degli utili, contrariamente quanto percentuale 50%.>> si è discostato dagli esiti della CTU che, applicando il criterio della paritaria partecipazione delle imprese oltre che ai ricavi anche i costi, ha quantificato in € 58.761,40 il credito dell'opposta, considerando alcuni degli esborsi esposti da
Parte_1
Le ragioni possono implicitamente desumersi da una parte delle argomentazioni con cui ha respinto la domanda riconvenzionale di che il tribunale Parte_1 ha valutato neanche provata>> non riconoscendo alcuna delle voci chieste in pagamento, tra pagina 14 di 18 le quali anche alcuni costi sostenuti da e ripartiti dal ctu al 50% Parte_1 con ON. Il tribunale a riguardo ha ritenuto che
<<le somme indicate in relazione alla transazione perfezionata con non sono parte_8 state condivise l'opposta che ha dichiarato di essere rimasta ignara tale accordo (voci: trattenuta e costi legali). i pagamenti alle imprese terze provati, essendo prodotte solo fatture, come analogamente, per gli altri indicati>>. Il rigetto di tale domanda non è stato oggetto di gravame ed è conseguentemente coperto da giudicato. Cionondimeno, indipendentemente dalla domanda riconvenzionale proposta dall'appellante per il maggiore credito che assume vantare nei confronti della al ctu è stato demandato proprio l'accertamento dei rapporti Parte_6 economici tra le parti, tra cui anche dei costi che ha allegato di Parte_1 avere sostenuto. L'appellante, censurando la decisione del tribunale di confermare il decreto ingiuntivo senza considerare le conclusioni del ctu riguardo al minor credito spettante a ON, impone di conseguenza alla Corte di riesaminare tali costi, senza che ciò sia precluso dal giudicato sulla domanda riconvenzionale. Il ctu, nel quantificare i rapporti di dare e avere tra le due società (cfr. pag. 19 della CTU), ha tenuto in considerazione le fatture emesse da imprese terze nei confronti di entrambe le partecipanti all'ATI nonché quelle del legale di
[...] per l'assistenza prestata nel concludere la transazione con Pt_1 CP_3
Ritiene a riguardo la Corte che non vi siano ragioni per non imputare all'ATI i costi espressi nelle fatture emesse dai fornitori di e di Parte_1 Pt_6
la cui pertinenza al cantiere è stata peraltro riconosciuta da entrambi i
[...] ctp (cfr. pag. 12 relazione). La redazione del piano di demolizione (fatture MOSAE doc. 7) era strumentale all'esecuzione degli interventi di demolizione oggetto dell'ATI mentre, se è vero che nell'accordo la campagna di recupero non rientrava tra le attività che dovevano essere eseguite direttamente dalle imprese, dai documenti si evince che le parti in causa si sono attivate e coordinate per dar corso alla campagna di recupero (si vedano le comunicazioni di ON sulle autorizzazioni prodotte sub doc. 3 e ne hanno Pt_1 sostenuto, sia pure in misura non paritetica, i costi (entrambe espongono fatture emesse da ). Va infine rilevato che di detti costi l'appellante ha fornito Pt_9 prova del pagamento producendo copia delle disposizioni di bonifico (docc. 7- 10). pagina 15 di 18 Non vanno invece riconosciuti, tra i costi da suddividersi tra le imprese, i compensi esposti nelle fatture dal difensore Avv. Romani per l'assistenza difensiva prestata nella transazione Se infatti è vero che CP_3 Parte_1 nei rapporti con la committente rappresentava l'ATI, nell'ambito dei rapporti interni agiva sulla base di un mandato con rappresentanza gratuito e irrevocabile. Da contratto e aveva il potere di firmare la contabilità Pt_1 Pt_1 definitiva previa verifica congiunta con l'impresa ON. Di contro non risulta che quest'ultima sia stata informata né del contenuto della transazione, né dei costi legali sostenuti. ON ha documentato di essere venuta a conoscenza da della trattenuta di € 558,30 operata da quest'ultima, sulla base di Parte_10 una transazione conclusa da di propria iniziativa e senza Parte_1 interpellare la mandante. Di conseguenza avendo agito in Parte_1 violazione degli obblighi informativi e di rendiconto di cui agli artt. 1710, 1711, 1713 c.c., in assenza di una ratifica di ON, le spese legali e la trattenuta per transazione rimangono a suo integrale carico. Pertanto l'ammontare complessivo dei costi da suddividere in parti uguali tra le partecipanti all'ATI è di € 79.406,93 Alla luce di quanto sopra i conteggi del ctu vanno così rivisti
Parte_6
Voce Importo (€) Quota paritetica ricavi 137.880,85 Incasso effettivo 105.000,00 Pt_3
Differenza ricavi −32.880,85 Quota paritetica costi 39.703,47 Costi sostenuti 10.451,65 Pt_3
Differenza costi −29.251,81 Saldo finale +3.629,04
Parte_1
Voce Importo (€) Quota paritetica ricavi 137.880,85 Incasso effettivo 170.761,70 Parte_1
Differenza ricavi +32.880,85 pagina 16 di 18 Voce Importo (€) Quota paritetica costi 39.703,47 Costi sostenuti 68.955,28 Parte_1
Differenza costi +29.251,81 Saldo finale -3.629,04
Cui si aggiunge la quota parte della cessione del materiale ferroso. Il credito spettante alla deve pertanto essere rideterminato in € Parte_6
62.390,44. La questione della decorrenza degli interessi, in sé inammissibile in quanto non sollevata in I grado, è in ogni caso superata dalla revoca del decreto ingiuntivo. In esito al nuovo calcolo va confermata la decorrenza degli interessi dalla data di scadenza delle fatture n. 3419/2022 e n. 3816/22, giacché la prima, cui si imputa il credito di € 3.629,04, riguarda il saldo delle opere contrattuali regolarmente pagate dalla committente, mentre la seconda ha come oggetto la quota di corrispettivo della vendita del ferro per la quale l'appellante ha emesso fatture nel 2018 senza provarne il tardivo pagamento da parte di CP_4
Per tutte queste ragioni, in parziale accoglimento dell'opposizione, deve essere disposta la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di al Parte_1 pagamento in favore dell'impresa ON srl della somma di € 62.390,44 oltre interessi ex dlgs 231/02 dalla data di rispettiva scadenza delle fatture al saldo. deve pertanto essere condannata a restituire i maggiori importi Parte_6 eventualmente ricevuti in esecuzione della sentenza di I grado.
* * * Il parziale accoglimento dell'impugnazione determina una revisione del regime delle spese adottato in I grado. L'esito complessivo della lite vede infatti una parziale soccombenza anche della il che giustifica una Parte_6 compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nei limiti di un terzo con condanna di e a rifondere i due terzi residui delle spese che si Pt_1 Pt_1 liquidano, come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi introdotti dal d.m. n. 147 del 2022 tenendo altresì conto del valore della causa e dell'attività difensiva espletata. Le spese di ctu seguono il medesimo regime.
P.Q.M.
pagina 17 di 18 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro per la Parte_1 Controparte_1 riforma della sentenza del tribunale di Milano n. 676/2025, pubblicata il 27/01/2025, in parziale accoglimento così dispone:
1. in parziale accoglimento dell'impugnazione ridetermina il credito dovuto a nell'importo di € 62.390,44 e, per l'effetto, revoca il Parte_11 decreto ingiuntivo e condanna al pagamento in favore Controparte_5 dell'impresa ON SR di € 62.390,44 oltre interessi ex dlgs 231/02 dalla data di rispettiva scadenza delle fatture n. 3419/2022 e n. 3816/22 al saldo;
2. condanna a rifondere alla i due terzi Controparte_5 Parte_3 delle spese di lite del I grado con compensazione del terzo residuo, spese che si liquidano per l'intero nell'importo di € 12.000,00 per compensi professionali oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%); Pone le spese di CTU a carico di e nella misura di due terzi e a carico della Pt_1 Pt_1 per il terzo residuo;
Parte_6
3. condanna a restituire i maggiori importi eventualmente Parte_6 ricevuti in esecuzione della sentenza di I grado;
4. conferma nel resto;
5. condanna a rifondere alla i due terzi Controparte_5 Parte_3 delle spese di lite di questo grado con compensazione del terzo residuo, spese che si liquidano per l'intero nell'importo di € 10.000,00 per compensi professionali oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%); Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte del 22 ottobre 2025.
La Consigliera est Francesca Vullo
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Irene Lupo Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 398/2025 promossa in grado d'appello DA (C.F./P.IVA ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ALESSANDRO TREVISI, elettivamente domiciliata in Milano, via Galvani n. 21, presso lo studio del predetto difensore APPELLANTE CONTRO (C.F. e P.IVA , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. ANTONELLA ZERBONE, elettivamente domiciliata in Milano, via Ruggero Di Lauria n. 15, presso lo studio del predetto difensore APPELLATA Avente ad oggetto: Appalto altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.) Sulle seguenti conclusioni: Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di MILANO, contrariis reiectis:
pagina 1 di 18 - in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 676/2025, RG n. 21963/2023, Sezione settima civile, in persona del giudice unico dott.ssa Ernesta Occhiuto, pubbl. il 27/01/2025, notificata il 28.01.2025, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla a e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_1 revocare con ogni migliore formula il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, illegittimo, infondato e/o non provato, con ogni conseguente statuizione di legge;
in ogni caso, rigettare le domande svolte da nei confronti di Controparte_1 [...] per i motivi meglio esposti in atti, in quanto infondate in fatto ed in Parte_1 diritto;
in subordine, condannando al minor importo ritenuto Parte_1 di giustizia;
per l'effetto, condannare l'appellato alla restituzione del quantum ricevuto;
conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
- In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova articolati nella seconda memoria integrativa ex art. 171-ter cod. proc. civ. del 29.12.2023, non ammessi ed in particolare per la prova orale e per l'ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. come richiesto.
Per Controparte_1
Ogni contraria eccezione e deduzione respinta, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, RESPINGERE l'istanza cautelare e di sospensiva ex adverso formulata non sussistendo nè il fumus boni iuris, nè il periculum in mora, nè il grave ed irreparabile danno, nè il danno ingiusto e, quindi, CONFERMARE integralmente la sentenza impugnata, emessa dal Tribunale in persona della dottoressa Occhiuto e, conseguentemente, ACCOGLIERE le conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio che si riportano come in appresso:
pagina 2 di 18 Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previ gli adempimenti di rito e di legge, nonchè istruttori, questi ultimi ove ammessi come richiesti: IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE MUNIRE DI PROVVISORIA ESECUTORIETA' IL DECRETO INGIUNTIVO opposto per non essere l'opposizione fondata nè su prova scritta nè su prova di pronta soluzione, atteso che le produzioni avversarie non sono mai state redatte in contraddittorio con la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, come previsto nel CP_1 contratto ATI, e di tali produzioni la convenuta opposta disconosce l'attendibilità, trattandosi di atti unilateralmente compilati di cui risulta ignota la provenienza, non riferiti al cantiere per cui è contenzioso, sì che non risultando genuine nella fonte, non sono utilizzabili nel presente giudizi;
non esistono, infatti, nè contabilità di cantiere nè S.A.L. redatti, esibiti e portati in comunicazione dalla alla;
Parte_1 Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO CONFERMARE il decreto ingiuntivo e condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore a Parte_1 dare ed a pagare alla in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore l'importo in linea capitale di euro 91.64185= oltre interessi e spese maturati e maturandi dal dì del dovuto sino al saldo, volendo applicare alla fattispecie in esame la misura degli interessi commerciali ai sensi del d.lgs. 231\2002 e successive modifiche;
IN VIA SUBORDINATA E DI MERITO nella denegata ipotesi in cui la
[...]
non ritenesse di confermare il provvedimento monitorio opposto: CP_2
ACCERTARE DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE, in favore della convenuta opposta, la in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore a dare ed a pagare alla in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, la somma meglio vista e ritenuta nella misura emergenda in corso di causa, oltre interessi maturati e maturandi dal dì del dovuto al saldo, volendo applicare gli interessi commerciali di cui al D.LGS 231\2002 e succ.mod., atteso che la convenuta opposta attende l'incasso di euro 91.641,85= di cui chiede il pagamento e che tale somma deriva da una semplice operazione algebrica di divisione di un importo mai contestato da parte opponente;
pagina 3 di 18 RESPINGERE le domande avversarie, dichiarare l'opposizione infondata in fatto ed in diritto e dichiarare che nulla è dovuto dalla alla Controparte_1 [...]
per alcun titolo e\o ragione;
Parte_1 nella denegata e non creduta ipotesi la ritenesse fondata anche in minima parte Parte_2 la domanda riconvenzionale avversaria: DISPORRE LA COMPENSAZIONE dei rispettivi costi. Vinte le spese tutte di lite, di primo e di secondo grado di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
§.
1.Il giudizio di I grado Il giudizio concerne l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 7860/2023 emesso dal Tribunale di Milano nei confronti di per l'importo di € Parte_1
91.641,85, oltre accessori, su ricorso dell' Parte_3
La creditrice opposta aveva agito per il pagamento del saldo dei lavori contrattuali ed extracontrattuali subappaltati dalla - svolti in Parte_4
ATI con la - di demolizione di alcuni fabbricati e smaltimento di Parte_1 tutti i materiali di risulta e per il pagamento del 50% dei ricavi derivati dalla vendita del materiale ferroso proveniente dalla demolizione dei medesimi fabbricati. Avverso il citato decreto propose opposizione la allegando: Parte_1
- di avere stipulato in data 14.06.2018 con quale Parte_4 capogruppo/mandataria della costituenda ATI con l' il Parte_3 contratto di subappalto per la demolizione degli stabilimenti di proprietà della società Silver S.r.l., siti in NO NA, e per lo smaltimento dei materiali di risulta;
tale contratto prevedeva un corrispettivo di € 218.000,00, da versarsi a stati avanzamento lavori, e l'ultimazione dei lavori entro e non oltre il mese di ottobre 2018, con previsione di espresse penali in caso di ritardo. Successivamente veniva stipulato un contratto tra le subappaltatrici che si limitava a definire l'oggetto dell'attività, ovvero lo “strip out di fabbricati, demolizione dei fabbricati compreso smaltimento di tutti i materiali di risulta ad eccezione del codice CER 170904”, e l'importo totale della commessa (i.e. € 218.000,00), senza stabilire alcunché in merito alla suddivisione dei compensi, poiché l'accordo tra le parti era quello di distribuire gli utili dell'operazione secondo i rispettivi ed effettivi apporti di mezzi e personale;
pagina 4 di 18 - le opere oggetto del contratto di subappalto venivano eseguite principalmente da con contributo marginale e saltuario di Parte_1 Parte_3
Inoltre, a causa del mancato funzionamento del frantoio mobile di proprietà di motivo esclusivo della scelta di quest'ultima società per Parte_3
l'esecuzione del subappalto, i lavori da eseguire subivano importanti ritardi che determinavano la maturazione di penali e problematiche nei rapporti con
CP_3
- in data 30.01.2019 e quale mandataria dell'ATI, CP_3 Parte_1 sottoscrivevano un addendum al contratto per l'esecuzione di opere in variante di importo complessivo pari a € 80.000,00, che veniva predisposto sulla base di un listino prezzi condiviso tra tutte le parti. L'addendum prevedeva altresì che eventuali penali per ritardi addebitati alla sarebbero state ribaltate CP_3 sulle imprese subappaltatrici;
- a causa dell'inadempimento dell' l'opponente era stata Parte_3 costretta a commissionare a imprese terze l'attività che avrebbe dovuto svolgere l'opposta per un importo complessivo di € 25.825,12. Ciò nonostante, la creditrice opposta aveva emesso fatture in acconto di € 84.000,00, senza alcun confronto con la e aveva anche ottenuto un decreto ingiuntivi do Parte_1
€ 21.000,0, che era stato saldato “al fine di non aggravare la commessa”;
- in data 24.01.2020, aveva stipulato con un atto Parte_1 Parte_4 transattivo che prevedeva l'addebito all'ATI di penali per l'importo di € 25.740,00. Per addivenire alla transazione l'opponente aveva dovuto coinvolgere un legale con un esborso di € 9.170,61;
- ai fini della corretta determinazione dei rapporti di dare/avere tra le due subappaltatrici la mandataria non aveva considerato né le ulteriori spese non ricomprese nello specifico accordo contrattuale, tra cui quelle relative al trasporto e conferimento del materiale CER 170904 (di complessivi € 58.255,35), né gli incassi relativi alla vendita del ferro alla società CP_4 poiché il ferro non era ricompreso tra i materiali di risulta da smaltire a seguito della demolizione;
- del tutto inaspettatamente a distanza di quasi tre anni dalla ultimazione della commessa l'opposta emetteva le fatture n. 3419/2022 (di € 4.000,00) e n. 3420/2022 (di € 28.880,85) a saldo rispettivamente della quota parte delle opere contrattuali e di quelle extracontrattuali. Tali fatture venivano prontamente contestate dall'opponente, che si riservava altresì chiedere il rimborso delle maggiori somme versate in esecuzione degli accordi sottoscritti. Inoltre, in data pagina 5 di 18 29/12/2022 l emetteva l'ulteriore fattura n. 3816/22, di € Parte_3
71.688,42, a titolo di pagamento della cessione del ferro alla ditta che CP_4 in via monitoria veniva ridotta all'importo di € 58.761,00. Gli importi di cui alle fatture azionate in via monitoria non erano dovuti all'opposta sia perché il suo apporto all'ATI, in termini di mezzi e manodopera, era stato pari al 35% della commessa e l'importo già corrisposto all'opposta (di € 105.000,00) superava tale percentuale, sia perché la vendita del materiale ferroso non rientrava nell'oggetto del subappalto affidato all'ATI. Pertanto, premesso che il contratto di ATI doveva considerarsi nullo per carenza dei requisiti di forma (i.e. atto pubblico o scrittura privata autenticata), pur essendo indubbio che l'accordo concluso tra le parti fosse finalizzato alla esecuzione congiunta del subappalto con l'intento di distribuire gli utili effettivi proporzionalmente al contributo prestato da ciascuna impresa, al netto dei costi di gestione e dei costi di cantiere, l'opponente concluse chiedendo la revoca del decreto monitorio e, in via riconvenzionale, la condanna dell'Impresa Pt_3 alla restituzione delle maggiori somme percepite e non dovute. Si costituì in giudizio la creditrice opposta evidenziando che: l' Parte_3 aveva svolto quasi tutti i lavori oggetto del contratto di subappalto utilizzando i propri mezzi (tre escavatori cingolati, un frantoio mobile per la riduzione volumetrica dei rifiuti e per la campagna di recupero e due autocarri) e la propria manodopera (n. 4 operai) provvedendo altresì allo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti dal cantiere;
i lavori contrattuali ed extra contrattuali erano sempre stati contabilizzati e fatturati dalla senza mai condividere alcunché con Parte_1
l'opposta che, solo a seguito di una richiesta di informazioni alla Parte_4 aveva appreso che per l'intero subappalto la committente aveva corrisposto all'opponente l'importo di € 275.761,70, comprensivo dei lavori di cui all'Addendum, sicché le spettava un compenso residuo (rispetto all'anticipo di € 105.000,00 già percepito) di cui era stato chiesto il pagamento con le fatture n. 3419/2022 e n. 3420/2022 azionate in via monitoria;
l'opposta era rimasta estranea alla stipula dell'accordo transattivo tra la e la di CP_3 Parte_1 cui era venuta a conoscenza solo a seguito dell'informativa ricevuta dalla committente, sicché le spese legali sopportate dall'opponente per la conclusione di tale accordo non le potevano essere imputate, nemmeno in parte;
il recupero del materiale ferroso, identificato dal codice CER 170405, rientrava nell'oggetto del subappalto (che escludeva solo le attività di recupero dei rifiuti identificati dal codice CER 170904) e, quindi, anche il 50% del corrispettivo ottenuto pagina 6 di 18 dall'opponente (pari a € 117.522,00) per tale attività doveva essere corrisposto all' che aveva messo a disposizione i propri operai per Parte_3 effettuare la separazione del ferro;
i costi asseritamente sostenuti da
[...] per l'esecuzione della commessa erano inattendibili, mentre bisognava Pt_1 considerare che per far fronte al subappalto l'opposta aveva sostenuto un costo complessivo di € 250.261,50. Alla luce di tali allegazioni l chiese il rigetto dell'opposizione, la Parte_3 conferma del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opponente al rimborso del 50% dei costi sostenuti e anticipati per € 125.130,75, oltre interessi, eventualmente da compensare parzialmente con gli importi richiesti dall'opponente. Nel corso del giudizio il primo giudice ammise in parte la prova testimoniale dedotta dall'opposta e dispose la CTU per verificare i rapporti economici tra le parti con riferimento alla esecuzione dei lavori subappaltati da Parte_4
A seguito del deposito della CTU la causa fu rimessa in decisione. Con sentenza n. 676/2025, pubblicata il 27/01/2025, il Tribunale dichiarò l'inammissibilità della domanda dell'opponente relativa alla competenza arbitrale;
confermò il decreto ingiuntivo n. 7860/2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
rigettò la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente; dichiarò l'inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dall'opposta e condannò l'opponente al pagamento delle spese processuali e di quelle di CTU. Motivò la propria decisione sulla base delle seguenti considerazioni:
- l'eccezione sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia da devolvere ad un Collegio arbitrale in virtù di quanto previsto dall'atto costitutivo dell'ATI, era inammissibile in quanto tardiva essendo stata formulata dall'opponente solo con la comparsa conclusionale;
- l'atto costitutivo dell'ATI doveva considerarsi esistente e pienamente operativo tra le parti poiché, sebbene l'opponente avesse evidenziato la nullità di tale atto per carenza di forma, comunque la stessa aveva esplicitamente Parte_1 ammesso che la volontà delle parti era quella di collaborare, ognuna con i propri mezzi, nella esecuzione del subappalto relativo al cantiere di NO NA “con l'intento di distribuire gli utili effettivi proporzionalmente al contributo prestato, al netto dei costi di gestione e dei costi di cantiere che fossero emersi o sopravvenuti”;
- dalla documentazione agli atti risultava che tanto il contratto di subappalto, quanto il relativo addendum erano stati eseguiti, sicché sussisteva il titolo pagina 7 di 18 contrattuale sulla cui base l'opposta aveva fatto valere la sua pretesa creditoria tanto per le opere contrattuali, quanto per quelle extra contratto. Inoltre, l'esecuzione da parte dell'opposta dei lavori contrattuali ed extracontrattuali non era stata specificatamente contestata dall'opponente ed era stata confermata dal testimone tecnico di cantiere. A tale riguardo Testimone_1
l'opponente aveva solo genericamente allegato che le lavorazioni erano state svolte con prevalenza da sé stessa e non dall'opposta, senza specificare quali opere erano state eseguite dalla in luogo dell'opposta e come tali Parte_1 prestazioni avessero inciso sul corrispettivo dovuto. Peraltro, tale carenza non era stata colmata nemmeno dalla testimonianza resa da e Per_1 Testimone_2 figli del legale rappresentante della società opponente, che si erano limitati a dichiarare che le lavorazioni erano state sì eseguite da entrambe le imprese anche se prevalentemente dalla società opponente. Per converso, la CTU aveva evidenziato che i costi e i ricavi erano sempre stati ripartiti tra le due società in misura pari al 50% e che dall'atto costitutivo dell'ATI non risultava, come sostenuto invece dall'opponente, che le parti avrebbero distribuito gli utili dell'operazione secondo i rispettivi ed effettivi apporti di mezzi e personale. Pertanto, si doveva ritenere che la modalità di ripartizione dei costi e degli utili era nella percentuale del 50%, con la conseguenza che la richiesta di pagamento delle fatture per opere contrattuali ed extra era legittima;
- anche il corrispettivo recato dalla terza fattura azionata (di € 58.761,00), concernente la vendita del materiale ferroso, era dovuto all'opposta poiché, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, lo smaltimento del ferro/acciaio (pacificamente non ricompreso nel codice CER170904 in quanto ricadente nel differente codice 170405) rientrava nell'ambito delle lavorazioni che le due imprese si sono impegnate ad eseguire. Pertanto, vista l'applicazione concreta e condivisa del criterio della ripartizione del 50% di costi e utili, anche il corrispettivo di € 117.522,00, percepito dall'opponente per lo smaltimento del ferro, doveva essere corrisposto all' nella misura del 50%, pari a Parte_3
€ 58.761,00;
- la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente era infondata poiché non era stata provata la corresponsione all'opposta di corrispettivi maggiori rispetto a quelli dovuti;
le spese sopportate da per la transazione stipulata Parte_1 con non dovevano essere ripartite tra le due società dato che Pt_4
l'Impresa non le aveva condivise, non essendo stata coinvolta Pt_3 nell'accorso stipulato con;
i pagamenti alle imprese terze non Pt_4 pagina 8 di 18 risultavano provati, essendo state prodotte solo fatture, e lo stesso discorso valeva per gli altri costi di cui l'opponente reclamava il pagamento;
- la domanda riconvenzionale svolta dall'opposta per il pagamento dei costi dalla stessa anticipati rispetto al contratto di ATI era inammissibile in quanto estranea al perimetro del giudizio quale definito dal ricorso per decreto ingiuntivo. ha interposto gravame avverso detta sentenza chiedendone la Parte_1 riforma, previa sospensione della esecutorietà della stessa. Si è costituita in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda Parte_3 ex art. 283 cpc e nel merito dell'impugnazione. Respinta l'istanza di sospensiva fissata udienza di rimessione in decisione al 16 ottobre 2025, la causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
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§. 2 I Motivi di Impugnazione Con il primo motivo si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistere tra le due società in causa un'ATI, ancorché non formalizzata con atto pubblico o scrittura privata autenticata, dato che la stessa opponente aveva riconosciuto l'esistenza di un accordo tra le parti finalizzato ad eseguire la commessa mediante l'apporto dei propri mezzi e personale e con l'intento di distribuire gli utili in proporzione al contributo prestato, al netto dei costi di gestione e di cantiere anche sopravvenuti. L'appellante ribadisce che l'accordo volto alla costituzione dell' avrebbe dovuto considerarsi nullo in quanto non stipulato per atto pubblico o scrittura privata, come previsto dalla relativa disciplina, e che pertanto il rapporto de quo avrebbe dovuto essere qualificato nei termini di un contratto di appalto di cui all'art. 1655 c.c. e ss., con la conseguenza che l' avrebbe dovuto Parte_3 dimostrare la quantità e la tipologia del lavoro svolto, oltre al prezzo applicato, prova non fornita non avendo la creditrice opposta dimostrato di aver eseguito le lavorazioni di cui alle fatture ingiunte e di cui all'accordo in essere tra le parti. Con il secondo motivo si rileva l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto esistente la prova circa l'esecuzione di tutte le opere di cui è stato chiesto il pagamento in sede monitoria. Sul punto l'appellante sostiene che: a) quanto alle prime due fatture azionate per il saldo delle opere contrattuali ed extracontrattuali, la decisione del giudice si sarebbe basata, da un lato, sul fatto che la non avrebbe contestato specificamente l'esecuzione dei Parte_1 pagina 9 di 18 lavori da parte dell'opposta, circostanza smentita dalla comunicazione inoltrata all' in data 21/12/2022 (doc. 19 , e dall'altro, sulla Parte_3 Parte_1 testimonianza del tutto generica fornita dal teste Quest'ultimo, in Tes_1 particolare, si sarebbe limitato a confermare il contenuto dell'accordo di che, tuttavia, non riporta alcun prezzo, né alcuna indicazione quanto alla ripartizione degli utili e dei costi;
l'avvenuta esecuzione di tutte le opere da parte dell' sulla base delle mere fatture emesse da quest'ultima senza Parte_3 specificare la quantità e qualità dei lavori eseguiti, nonché i prezzi applicati per ogni lavorazione, sicché tale testimonianza sarebbe inidonea a dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposta. Inoltre, il primo giudice aveva respinto, poiché generica, la contestazione sollevata dall'opponente, quanto al fatto che le lavorazioni erano state svolte in prevalenza da sé stessa e non già dall' con ciò invertendo l'onere della prova, senza peraltro Parte_3 consentire all'opponente di dimostrare le proprie allegazioni stante la mancata ammissione delle proprie istanze istruttorie;
b) anche con riferimento alla fattura n. 3816/2022, relativa al recupero del materiale ferroso, la decisione del Tribunale si sarebbe basata sulla testimonianza generica del teste che, oltre ad aver dichiarato che il “materiale non Tes_1 smaltito è stato il codice 170904 (macerie e materiale di risulta) e il codice 170405 (ferro)”, con ciò confermando che l' non aveva smaltito il ferro pur Parte_3 chiedendo il pagamento di tale attività, ha affermato che il ferro sarebbe stato trasportato presso la sede della Pero “senza utilizzo dei dipendenti di , CP_4 Pt_3 come confermato dalla teste dipendente della e dai Tes_3 CP_4 dipendenti dell'opponente, che avevano dichiarato che le prestazioni di demolizione e smaltimento delle macerie erano state svolte in misura prevalente dalla e che solo quest'ultima si era occupata dello smaltimento del Parte_1 ferro “con trasporto da parte di terzi”. Conseguentemente, a fronte di tali risultanze istruttorie, il giudice avrebbe dovuto respingere anche la richiesta di pagamento della fattura in questione. Con il terzo motivo si contesta la CTU disposta dal giudice per sopperire alle carenze probatorie della parte opposta. Inoltre, la deduce la nullità Parte_1 della sentenza nella parte in cui si discosta, del tutto immotivatamente, dagli esiti della consulenza tecnica, che ha accertato un residuo credito dell'opposta di soli € 58.071,86, confermando in toto il decreto ingiuntivo sebbene emesso per un importo superiore a quello indicato dal CTU.
pagina 10 di 18 Infine, l'appellante, pur non avendo formalmente proposto alcun motivo di impugnazione, evidenzia che, nel confermare il decreto opposto, il giudice di prime cure avrebbe condannato l'opponente al pagamento degli interessi di mora ex Dlgs 231/2002 a decorrere dall'incasso degli importi da parte della (come richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo), incasso che ha Parte_1 avuto luogo nel marzo 2020. Tale statuizione si porrebbe, tuttavia, in contrasto con l'art. 4 del richiamato decreto legislativo che prevede la decorrenza degli interessi dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Il decreto ingiuntivo avrebbe pertanto dovuto essere revocato dovendo in ogni caso farsi decorrere gli interessi moratori dalla data di emissione delle fatture, ossia dal 30/11/2022 e dal 29/12/2022.
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§.3 L'Opinione della Corte 3.I. Il primo motivo non è fondato. Correttamente il tribunale, superando l'eccezione di invalidità sollevata dall'appellante, ha qualificato l'accordo concluso tra le parti in causa come costitutivo di un'associazione temporanea di imprese in ragione dell'esistenza della scrittura privata sottoscritta dalle parti e non disconosciuta. La disciplina sulle ATI prevista dal codice dei contratti pubblici, all' art. 48, co. 13, D.lgs. 50/2016, che richiede la scrittura privata autenticata per il perfezionamento del mandato, non è applicabile agli appalti privati per i quali vige il principio della libertà delle forme, salvo le ipotesi contemplate dall'art. 1350 c.c. non di rilievo nel caso di specie. L'esistenza di un accordo costitutivo dell'ATI anche se di contenuto minimale, non avendo le parti formalizzato la misura della ripartizione dei ricavi e dei costi, non può dunque essere pretermesso. Da ciò consegue che deve ritenersi provato che Controparte_5
e l'impresa ON SR hanno costituito un'associazione temporanea di
[...] impresa di tipo orizzontale avente ad oggetto le opere di demolizione dei fabbricati commissionate da compreso lo smaltimento di tutti i CP_6 materiali di risulta ad eccezione del codice CER 170904 come descritto nella scrittura privata.
3.II.Non ha migliore destino il secondo motivo. In merito alla quantificazione del prezzo delle opere contrattuali ed extracontrattuali di cui alle fatture nn. 3419/2022 di € 4.000,00 e 3420/22 di € 28.880,85 l'appellante omette di considerare che: pagina 11 di 18 - Il corrispettivo dei lavori contrattuali è stabilito nell'accordo costitutivo e quello delle opere extra contratto nel listino prezzi condiviso dalle parti (doc. 24 fasc. appellata);
-i lavori contrattuali ed extra contrattuali sono stati interamente eseguiti, come dimostra la mail di (doc. 4 appellata), in cui la committente CP_6 comunica all' di avere provveduto a pagare a per Parte_6 Parte_1
l'esecuzione dei lavori nel cantiere di Via Risorgimento 34 a NO NA, € 275.761,70 a fronte di fatture emesse da per l'importo di € Parte_1
276.320,00;
-la testimonianza di contrariamente a quanto prospetta Testimone_1
l'appellante, si valuta precisa e circostanziata, anche perché corroborata dai documenti prodotti dalla che l'appellata fosse effettivamente e Pt_3 costantemente presente in cantiere, e non solo sporadicamente come genericamente dichiarato dalla teste di parte appellante ed abbia Testimone_4 eseguito i lavori di cui reclama il pagamento è provato, oltre che dalle dichiarazioni di dalle fatture emesse da Oracé nei confronti di ON Tes_1 relative allo smaltimento del materiale risultante dall'attività di strip out (doc. 18 appellata); dalla lista dei movimenti dell'Impianto ON (doc. 21), che indica i codici di rifiuti del cantiere di NO NA smaltiti da Oracé; dalla denuncia alla Cassa Edile relativa agli operai impiegati in cantiere, cui sono allegati i relativi versamenti effettuati da ON dei contributi (doc. 23 appellata); dalle varie comunicazioni attestanti l'impegno di ON nella campagna di recupero (doc. 26). È invece corretto quanto sottolinea il tribunale in merito all'assoluta genericità del tenore delle contestazioni sollevate da affermazione che non implica Pt_1 un sovvertimento delle regole in materia di riparto probatorio. Il creditore ha infatti fornito prova (a) che il proprio credito è fondato sull'esistenza di un raggruppamento temporaneo di imprese a carattere orizzontale in base al quale ciascuna delle imprese partecipanti all'ATI ha diritto di partecipare alla distribuzione del corrispettivo (b) di avere effettivamente eseguito le opere contrattuali ed extra contrattuali (c) che il corrispettivo volontariamente ripartito, in assenza di una previsione formalizzata, era stato suddiviso tra le parti in causa in ragione della metà. A fronte di tali precise allegazioni il debitore aveva l'onere di contestare in maniera specifica quali lavorazioni non erano state eseguite dalla Pt_3 indicando inoltre quale doveva ritenersi essere la quota di partecipazione agli pagina 12 di 18 utili spettante all'impresa mandataria. L'appellante invece ritiene di avere adempiuto al proprio onere di contestazione tramite la pec inviata all'Impresa in data 21/12/2022 (doc. 19 appellante;
doc. 14 appellata). In realtà in Pt_3 tale missiva il difensore di si limita a sostenere la mancata debenza Parte_1 del saldo delle opere contrattuali riservandosi di quantificare costi e penali addebitabili a ON in una successiva diffida, poi mai trasmessa, e altresì a contestare la fattura n. 3420/22, sostenendo che non fosse chiaro quali fossero le opere eseguite e i criteri di quantificazione del corrispettivo, obliterando completamente la circostanza che era stata la stessa a trasmettere, Parte_1 con mail datata 11.08.2018, “il listino prezzi per le lavorazioni extra contrattuali con
e che era stato firmato un ADDENDUM in data 30.01.2019 al Parte_7
“Contratto di subappalto del 31.05.2018” con il quale era stato pattuito tra l'impresa appaltatrice e l'ATI un importo di € 80.000,00 per Parte_4
l'esecuzione di opere extracontrattuali. Proprio l'esistenza di un listino sulle opere extra condiviso tra le imprese partecipanti all'ATI lascia fondatamente supporre che effettivamente si trattava di opere per la cui esecuzione anche l'impresa ON doveva contribuire. Rispetto a tali opere, dunque, l'appellante si trincera dietro una generica contestazione dell' an e del quantum, senza tuttavia offrire una propria lettura alternativa degli accordi intercorsi tra le imprese partecipanti all'ATI in merito alla ripartizione dei ricavi derivanti dalla esecuzione delle opere extra contratto. L'appellante poi, nel dolersi del riconoscimento da parte del tribunale della fattura n. 3816/2022, relativa al recupero del materiale ferroso, mostra di non cogliere la ratio decidendi su cui poggia la decisine impugnata. La decisione del Tribunale non si basa tanto sulla testimonianza del quanto piuttosto Tes_1 sulla constatazione che lo smaltimento dei materiali di risulta, ad eccezione del codice CER 170904, rientra nell'ambito delle attività che le imprese costituite in ATI dovevano eseguire;
che dunque, poiché il materiale ferroso non ha il codice CER 170904, anche il suo smaltimento rientrava nelle lavorazioni contrattuali;
che infine doveva ritenersi <<l'applicazione concreta e condivisa del criterio della ripartizione 50% di costi utili>> con la conseguenza che era dovuto all'impresa ON l'importo di € 58.761,00, corrispondente alla metà della somma ricevuta da in pagamento da per la cessione del Parte_1 CP_4 ferro. Si consideri a riguardo che non è tanto dirimente quale delle due parti in causa abbia eseguito il trasporto del materiale, quanto piuttosto la circostanza pagina 13 di 18 che il ricavo conseguito è derivato dalla vendita a del materiale CP_4 proveniente dall'attività di demolizione eseguita anche da ON.
3.III. È invece in parte fondato il terzo motivo di impugnazione. Riguardo il paventato carattere suppletivo della CTU, disposta a parere dell'appellante in spregio all'onere della prova gravante sull'impresa ON, il giudice di primo grado non ha demandato al CTU l'accertamento in merito alla sussistenza del credito, bensì soltanto la verifica della regolamentazione dei rapporti economici tra le parti, come concretamente posta in atto nel corso dell'esecuzione dell'appalto, secondo quanto dedotto e allegato dalla impresa ON, al fine di verificare se effettivamente il criterio di ripartizione dei ricavi utilizzato fosse sempre stato quello del 50%. Rientra peraltro nell'ambito delle facoltà attribuite al giudice la facoltà di disporre la consulenza tecnica di ufficio non solo al fine di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quando occorra accertare i fatti stessi (consulente percipiente) sulla base di specifiche cognizioni tecniche (Cass. Sez. 3, 08/02/2019, n. 3717) Fatta questa premessa il tribunale dopo avere osservato che <<con riferimento alla ripartizione dei ricavi e costi sostenuti dalle imprese nell'esecuzione delle opere, il ctu, esaminando la documentazione contabile in atti, ha verificato che comportamento tenuto due società nella fatturazione reciproca è stato quello di ripartire i misura pari al 50% tra le (eccezion fatta per vendita del ferro cui terza fattura azionata questa sede, si dirà a seguire). dal contratto non risulta, come sostenuto invece dall'opponente, parti avrebbero distribuito gli utili dell'operazione secondo rispettivi ed effettivi apporti mezzi personale, quindi maniera proporzionale. deve ritenere siano fatto accordate tal senso. conseguentemente, modalità degli utili, contrariamente quanto percentuale 50%.>> si è discostato dagli esiti della CTU che, applicando il criterio della paritaria partecipazione delle imprese oltre che ai ricavi anche i costi, ha quantificato in € 58.761,40 il credito dell'opposta, considerando alcuni degli esborsi esposti da
Parte_1
Le ragioni possono implicitamente desumersi da una parte delle argomentazioni con cui ha respinto la domanda riconvenzionale di che il tribunale Parte_1 ha valutato neanche provata>> non riconoscendo alcuna delle voci chieste in pagamento, tra pagina 14 di 18 le quali anche alcuni costi sostenuti da e ripartiti dal ctu al 50% Parte_1 con ON. Il tribunale a riguardo ha ritenuto che
<<le somme indicate in relazione alla transazione perfezionata con non sono parte_8 state condivise l'opposta che ha dichiarato di essere rimasta ignara tale accordo (voci: trattenuta e costi legali). i pagamenti alle imprese terze provati, essendo prodotte solo fatture, come analogamente, per gli altri indicati>>. Il rigetto di tale domanda non è stato oggetto di gravame ed è conseguentemente coperto da giudicato. Cionondimeno, indipendentemente dalla domanda riconvenzionale proposta dall'appellante per il maggiore credito che assume vantare nei confronti della al ctu è stato demandato proprio l'accertamento dei rapporti Parte_6 economici tra le parti, tra cui anche dei costi che ha allegato di Parte_1 avere sostenuto. L'appellante, censurando la decisione del tribunale di confermare il decreto ingiuntivo senza considerare le conclusioni del ctu riguardo al minor credito spettante a ON, impone di conseguenza alla Corte di riesaminare tali costi, senza che ciò sia precluso dal giudicato sulla domanda riconvenzionale. Il ctu, nel quantificare i rapporti di dare e avere tra le due società (cfr. pag. 19 della CTU), ha tenuto in considerazione le fatture emesse da imprese terze nei confronti di entrambe le partecipanti all'ATI nonché quelle del legale di
[...] per l'assistenza prestata nel concludere la transazione con Pt_1 CP_3
Ritiene a riguardo la Corte che non vi siano ragioni per non imputare all'ATI i costi espressi nelle fatture emesse dai fornitori di e di Parte_1 Pt_6
la cui pertinenza al cantiere è stata peraltro riconosciuta da entrambi i
[...] ctp (cfr. pag. 12 relazione). La redazione del piano di demolizione (fatture MOSAE doc. 7) era strumentale all'esecuzione degli interventi di demolizione oggetto dell'ATI mentre, se è vero che nell'accordo la campagna di recupero non rientrava tra le attività che dovevano essere eseguite direttamente dalle imprese, dai documenti si evince che le parti in causa si sono attivate e coordinate per dar corso alla campagna di recupero (si vedano le comunicazioni di ON sulle autorizzazioni prodotte sub doc. 3 e ne hanno Pt_1 sostenuto, sia pure in misura non paritetica, i costi (entrambe espongono fatture emesse da ). Va infine rilevato che di detti costi l'appellante ha fornito Pt_9 prova del pagamento producendo copia delle disposizioni di bonifico (docc. 7- 10). pagina 15 di 18 Non vanno invece riconosciuti, tra i costi da suddividersi tra le imprese, i compensi esposti nelle fatture dal difensore Avv. Romani per l'assistenza difensiva prestata nella transazione Se infatti è vero che CP_3 Parte_1 nei rapporti con la committente rappresentava l'ATI, nell'ambito dei rapporti interni agiva sulla base di un mandato con rappresentanza gratuito e irrevocabile. Da contratto e aveva il potere di firmare la contabilità Pt_1 Pt_1 definitiva previa verifica congiunta con l'impresa ON. Di contro non risulta che quest'ultima sia stata informata né del contenuto della transazione, né dei costi legali sostenuti. ON ha documentato di essere venuta a conoscenza da della trattenuta di € 558,30 operata da quest'ultima, sulla base di Parte_10 una transazione conclusa da di propria iniziativa e senza Parte_1 interpellare la mandante. Di conseguenza avendo agito in Parte_1 violazione degli obblighi informativi e di rendiconto di cui agli artt. 1710, 1711, 1713 c.c., in assenza di una ratifica di ON, le spese legali e la trattenuta per transazione rimangono a suo integrale carico. Pertanto l'ammontare complessivo dei costi da suddividere in parti uguali tra le partecipanti all'ATI è di € 79.406,93 Alla luce di quanto sopra i conteggi del ctu vanno così rivisti
Parte_6
Voce Importo (€) Quota paritetica ricavi 137.880,85 Incasso effettivo 105.000,00 Pt_3
Differenza ricavi −32.880,85 Quota paritetica costi 39.703,47 Costi sostenuti 10.451,65 Pt_3
Differenza costi −29.251,81 Saldo finale +3.629,04
Parte_1
Voce Importo (€) Quota paritetica ricavi 137.880,85 Incasso effettivo 170.761,70 Parte_1
Differenza ricavi +32.880,85 pagina 16 di 18 Voce Importo (€) Quota paritetica costi 39.703,47 Costi sostenuti 68.955,28 Parte_1
Differenza costi +29.251,81 Saldo finale -3.629,04
Cui si aggiunge la quota parte della cessione del materiale ferroso. Il credito spettante alla deve pertanto essere rideterminato in € Parte_6
62.390,44. La questione della decorrenza degli interessi, in sé inammissibile in quanto non sollevata in I grado, è in ogni caso superata dalla revoca del decreto ingiuntivo. In esito al nuovo calcolo va confermata la decorrenza degli interessi dalla data di scadenza delle fatture n. 3419/2022 e n. 3816/22, giacché la prima, cui si imputa il credito di € 3.629,04, riguarda il saldo delle opere contrattuali regolarmente pagate dalla committente, mentre la seconda ha come oggetto la quota di corrispettivo della vendita del ferro per la quale l'appellante ha emesso fatture nel 2018 senza provarne il tardivo pagamento da parte di CP_4
Per tutte queste ragioni, in parziale accoglimento dell'opposizione, deve essere disposta la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di al Parte_1 pagamento in favore dell'impresa ON srl della somma di € 62.390,44 oltre interessi ex dlgs 231/02 dalla data di rispettiva scadenza delle fatture al saldo. deve pertanto essere condannata a restituire i maggiori importi Parte_6 eventualmente ricevuti in esecuzione della sentenza di I grado.
* * * Il parziale accoglimento dell'impugnazione determina una revisione del regime delle spese adottato in I grado. L'esito complessivo della lite vede infatti una parziale soccombenza anche della il che giustifica una Parte_6 compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nei limiti di un terzo con condanna di e a rifondere i due terzi residui delle spese che si Pt_1 Pt_1 liquidano, come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi introdotti dal d.m. n. 147 del 2022 tenendo altresì conto del valore della causa e dell'attività difensiva espletata. Le spese di ctu seguono il medesimo regime.
P.Q.M.
pagina 17 di 18 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro per la Parte_1 Controparte_1 riforma della sentenza del tribunale di Milano n. 676/2025, pubblicata il 27/01/2025, in parziale accoglimento così dispone:
1. in parziale accoglimento dell'impugnazione ridetermina il credito dovuto a nell'importo di € 62.390,44 e, per l'effetto, revoca il Parte_11 decreto ingiuntivo e condanna al pagamento in favore Controparte_5 dell'impresa ON SR di € 62.390,44 oltre interessi ex dlgs 231/02 dalla data di rispettiva scadenza delle fatture n. 3419/2022 e n. 3816/22 al saldo;
2. condanna a rifondere alla i due terzi Controparte_5 Parte_3 delle spese di lite del I grado con compensazione del terzo residuo, spese che si liquidano per l'intero nell'importo di € 12.000,00 per compensi professionali oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%); Pone le spese di CTU a carico di e nella misura di due terzi e a carico della Pt_1 Pt_1 per il terzo residuo;
Parte_6
3. condanna a restituire i maggiori importi eventualmente Parte_6 ricevuti in esecuzione della sentenza di I grado;
4. conferma nel resto;
5. condanna a rifondere alla i due terzi Controparte_5 Parte_3 delle spese di lite di questo grado con compensazione del terzo residuo, spese che si liquidano per l'intero nell'importo di € 10.000,00 per compensi professionali oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%); Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte del 22 ottobre 2025.
La Consigliera est Francesca Vullo
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
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