Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/04/2025, n. 2005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2005 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Sezione Prima CIVILE
R.G. 4109/2022
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott. Gianluca Brol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4109/2022 R.G. promossa da
(C.F: ), con il patrocinio dell'Avv. BAZZAN EDDY Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CONTE Controparte_1 P.IVA_2
GIORGIO
CONVENUTO
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.) sulle seguenti conclusioni per parte attrice
“Accertata l'inesistenza/infondatezza del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi di cui in narrativa, revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 743/2022 Ing. R.G.N.
2036/2022 emesso dal Tribunale di Venezia in data 06/04/2022, depositato il 14/04/2022, e dichiarare che nulla è dovuto da al Parte_1 Controparte_1
In via subordinata: accertare e dichiarare la compensazione totale e/o parziale tra il credito vantato dal come accertato in corso di causa ed il controcredito di Controparte_1 pari ad € 69.938,36=, o alla maggiore o minore somma che sarà accertata in Parte_1
pagina 1 di 9
2036/2022 emesso dal Tribunale di Venezia in data 06/04/2022, depositato il 14/04/2022, e dichiarare che nulla è dovuto da al Parte_1 Controparte_1
Con integrale rifusione delle spese e competenze di causa” per parte convenuta
“Rigettarsi le domande, eccezioni e conclusioni tutte formulate dall'opponente, ivi compresa la richiesta compensazione tra il credito del e il preteso controcredito di € CP_1
69.938,36, poiché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 743/2022 del Tribunale di Venezia.
Nel merito in via subordinata: previo ogni opportuno accertamento, condannarsi Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al
[...] Parte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la somma di € 71.000,00 oltre
[...]
interessi legali dalla scadenza delle fatture sino al deposito della domanda monitoria ed ex art. 1284 quarto comma c.c. dal deposito della domanda monitoria al saldo effettivo, nonché oltre alle spese sostenute per l'autenticazione dei registri IVA o la diversa somma che dovesse essere accertata nel corso del presente giudizio.
In ogni caso: spese, competenze e accessori, come per legge, interamente rifusi”
FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 31/05/2022 ha opposto il Parte_1
decreto ingiuntivo N. 743/2022 – R.G. 2036/2022, emesso per € 71.000,00 dal Tribunale di
Venezia in favore del notificato in data 21/04/2022. L'attrice ha svolto le Controparte_1
conclusioni di cui in epigrafe.
La convenuta – ingiungente si è costituita in giudizio con memoria dd. 05/10/2022, chiedendo la conferma del titolo monitorio.
La causa è stata istruita con CT e discussa oralmente all'udienza del 17/04/2025.
***
L'opposizione è fondata e va accolta per i seguenti motivi. Contr E' emerso che, in data 29/08/2018, inviò all'opponente l'offerta per la Parte_1
pagina 2 di 9 fornitura di infissi in acciaio presso un cantiere di Bassano del Grappa (VI), committente finale
. Tale offerta venne sottoscritta da in data 10/09/2018. Persona_1 Parte_1
L'offerta espressamente prevedeva uno sconto di € 15.000,00, considerando l'“Esclusione totale della posa in opera e dei mezzi occorrenti per il sollevamento e posizionamento degli infissi” ed era, quindi, pari a complessivi € 100.000,00, IVA esclusa. Contr Con comunicazione di data 14/09/2018 accordò uno sconto sul primo acconto, riducendolo ad € 10.000,00; acconsentì ad una dilazione del versamento del secondo acconto al
15/10/2018; confermò, per il pagamento del terzo acconto di € 30.000,00, il termine previsto nell'offerta del 29/08/2018, cioè all'inizio consegna dei materiali;
acconsentì alla richiesta di un ulteriore termine di 10 giorni rispetto alle scadenze del saldo che sarebbero state indicate in fattura.
Secondo gli accordi Artigruppo, in data 24/09/2018 (fattura di acconto n. 199/20181), versò il primo acconto di € 10.400,00, IVA compresa;
essa corrispose, poi, in data 20/11/2018 (fattura di acconto n. 227/2018), in ritardo rispetto al termine previsto ed in 2 tranches, il secondo acconto di € 15.600,00, IVA compresa.
Contr Perso
invece, lamenta il mancato pagamento integrale della fattura di N. 242/2018 ed il mancato pagamento della fattura di fine consegna N. 250/2018. Tali fatture sono state, quindi, azionate in monitorio.
Si è appurato, a tale riguardo, che il 27/06/2019 CBS emise la nota di credito N. 206/2019, riferita alle fatture 119/227/242/250 del 2018, con oggetto “cessione di quote” e con importo di
Contr
€ 73.588,00. Successivamente, il 27/06/2019 tale Cristalli Blindati Sicurezza, soggetto cui avrebbe ceduto i crediti di cui si controverte, emise la fattura N. 39/20197 con importo €
73.588,00. In séguito, tuttavia, il 05/08/2019 Cristalli Blindati Sicurezza emise la nota di credito N. 8/20199 con importo € 73.588,00, in quanto il credito era stato apparentemente
Contr retrocesso a Contestualmente, il 05/08/2019 CBS emise la fattura “saldo compenso contratto” N. 59/2019, indicando però l'IBAN del conto corrente della Cristalli Blindati
Sicurezza.
Contr E' pacifico che non ha pagato le fatture emesse da a saldo della fornitura degli Parte_1
pagina 3 di 9 infissi, avvenuta nel dicembre 2018; non ha pagato le fatture emesse da Cristalli Blindati
Sicurezza, a giugno 2019, e riferite al medesimo contratto;
non ha pagato le nuove fatture Contr emesse da ad agosto 2019, riferite al medesimo contratto, ma con IBAN errato.
L'opponente, premessa la contestazione in ordine alla regolarità della contabilizzazione di Contr Contr Contr
ha affermato che il corrispettivo richiesto da non sarebbe dovuto, in quanto avrebbe accumulato ritardi sulla conclusione dei lavori, per poi abbandonare definitivamente il cantiere ad aprile 2019; sussisterebbero, inoltre, vizi e difetti nella fornitura e nella posa degli Contr infissi;
infine, i serramenti forniti da sarebbero privi della marcatura CE e relativa documentazione di accompagnamento, attestante la conformità alla normativa UE.
L'opponente ha, quindi, chiesto in principalità la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento Contr negativo del credito preteso da In subordine ha allegato la sussistenza di un credito Contr risarcitorio, dovuto alle inadempienze di dedotto in compensazione rispetto agli importi eventualmente spettanti a quest'ultima.
La causa è stata istruita mediante CT, con formulazione del seguente quesito: “(…) dica il
CT se i serramenti forniti dalla convenuta ed installati presso l'immobile sito in CP_1
Bassano del Grappa (VI), Via Zortea, di proprietà del Sig. siano marcati CE Parte_3
e se i prodotti siano conformi alla normativa nazionale e comunitaria di settore”.
Si osserva, infatti, che ai sensi del Regolamento N. 305/2011/UE i prodotti di costruzione, ivi inclusi i serramenti, venduti nel territorio dell'Unione Europea devono riportare obbligatoriamente il marchio CE, senza il quale non possono essere commercializzati.
Le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono, quindi, esplicate nel predetto Regolamento UE N. 305/2011, vigente dal 2013, integrato dal Reg.
Delegato UE 574/2014, che ne ha modificato l'allegato III: modello per la Dichiarazione di
Prestazione. L'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE)
n. 305/2011 è avvenuta da D.Lgs. 106/2017.
Sulla base della disciplina di settore il fabbricante del prodotto è, dunque, obbligato a rilasciare la dichiarazione di prestazione all'atto dell'immissione del prodotto sul mercato (cfr. art. 4
Regolamento N. 305/2011/UE “Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di pagina 4 di 9 applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato (…) Nel redigere la dichiarazione di prestazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione a tale prestazione dichiarata”); in mancanza la marcatura CE non può essere apposta (cfr. art. 8 Reg. cit. “La marcatura CE è apposta solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4 e
6”). Inoltre, l'apposizione della medesima marcatura deve, a sua volta, avvenire prima della immissione nel mercato (cfr. art. 9 Reg. cit. “La marcatura CE è apposta sul prodotto da costruzione prima della sua immissione sul mercato”).
La marcatura CE attesta la conformità della merce commercializzata a tutti i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria applicabile allo specifico prodotto marcato. Tale conclusione si ricava dall'art. 8 Reg. cit., secondo cui per qualsiasi prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata la marcatura CE è l'unica marcatura che attesta la conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali.
Tanto premesso, si evidenzia che la CT, in esito alle operazioni peritali, ha rilevato che la
DoP in atti si presenta formalmente coerente con il modello ex Allegato III - Reg. UE
574/2014. Tuttavia, la CT ha riscontrato che “la documentazione relativa al FPC esercitato dal fabbricante (CBS) non è dimessa in atti nemmeno in parte e, pertanto, non esaminabile”.
Sul punto va chiarito che la sigla FPC attiene al controllo della produzione in fabbrica, cioè all'obbligo in capo al fabbricante/assemblatore di istituire, documentare e mantenere un sistema di controllo idoneo a garantire che i prodotti immessi sul mercato siano conformi alle Contr caratteristiche prestazionali dichiarate. La CT ha, peraltro, appurato che non era certificata ISO9001. Contr L'Arch. inoltre, ha verificato che avrebbe seguito una procedura semplificata CP_2
per la marcatura CE, in base alla quale il fabbricante/assemblatore dei componenti avrebbe utilizzato i rapporti delle “prove di tipo” effettuati sul prodotto finito per conto di un pagina 5 di 9 fornitore/sistemista (nella specie Secco Sistemi SpA), certificati da ente terzo quale organismo certificatore. Tale procedura implica un accordo contrattuale tra system house ed assemblatore per l'utilizzo dei risultati di prova e della documentazione di supporto, che il produttore
(sistemista) fornisce all'assemblatore ai fini del corretto assemblaggio e della conformità del prodotto alle dichiarazioni prestazionali. In altri termini, nel caso in esame, il progettista del sistema (Secco Sistemi SpA) avrebbe reso disponibili i risultati delle prove iniziali di tipo effettuate agli assemblatori, ossia al fabbricante effettivo del prodotto immesso sul mercato
(cioè , secondo una modalità a cascata contrattualmente definita. CP_1
A tale ultimo riguardo il CT ha, però, accertato che il contratto generale di licenza d'uso dei certificati ITT Secco Sistemi Spa n. 22 dd. 01/02/2010 presentava le seguenti criticità:
- era redatto in conformità alla Direttiva 89/106/CEE, abrogata nel 2011 dal Reg. UE
305/11 ss.mm.ii., tuttora vigente, che, tra le altre innovazioni, ha introdotto la
Dichiarazione di Prestazione in sostituzione della Dichiarazione di Conformità;
- aveva durata di 1 anno dalla data di sottoscrizione, alla scadenza del quale si rinnovava automaticamente per uguale periodo, salvo disdetta.
In proposito, dalle indagini peritali è emerso che Secco Sistemi Spa ha confermato Contr l'esistenza di un contratto stipulato con nel 2010, ma ha altresì dato atto che il contratto sarebbe scaduto nel 2012, senza successivi rinnovi;
- stabiliva che alla cessazione del contratto, il licenziatario non avrebbe più potuto riprodurre e/o utilizzare in alcun modo i Certificati ITT.
Tenuto conto delle predette circostanze, secondo il CT, la Dichiarazione di Prestazione Contr prodotta da fa riferimento a che non era autorizzata ad CP_1 Controparte_3
utilizzare dopo la scadenza del contratto. La stessa risulta, poi, “incompleta per numero di serramenti e prestazioni indicate”; inoltre, “le etichette di marcatura CE sono parimenti incomplete per numero di serramenti e prestazioni indicate” (cfr. p. 12 CT). Come già evidenziato, d'altro canto, non è dimessa in atti documentazione a supporto dell'effettuazione di processo di verifica FPC da parte del fabbricante.
In sintesi, secondo la valutazione tecnica condotta dalla CT, non è garantita la conformità dei pagina 6 di 9 prodotti forniti.
L'Arch. ha, altresì, formulato ulteriori rilievi concernenti l'assenza in atti della CP_2
Parte
Tabella 1 ed etichette di marcatura CE di n. 2 porte esterne a pannello cieco (Tipi E1 e
F21 - cfr. Offerta) che si prevedeva di realizzare utilizzando il profilo tipo EBE-85 - Secco
Sistemi, nonché in relazione all'assenza in atti di documentazione riferita al lucernaio (cfr. p.
16 CT “Per il lucernario, per il quale, quale prodotto non di serie, si può ipotizzare il ricorso da parte del costruttore a Deroga ex art. 5 lett. a) Reg. 305/11, quand'anche sia presente marchio CE sulle lastre stratificate superiori, manca integralmente la documentazione tecnica specifica redatta dal fabbricante che dimostri la conformità del prodotto ai requisiti applicabili e l'equivalenza delle procedure utilizzate con le procedure fissate nella norma armonizzata”.
In definitiva, l'accertamento tecnico condotto ha suffragato le doglianze mosse dall'opponente rispetto al difetto di marcatura CE e di consegna della documentazione necessaria a certificare la conformità CE degli infissi.
La CT è congruamente motivata ed è stata redatta a séguito di approfondita indagine, declinatasi nell'analisi della documentazione in atti;
accesso agli atti presso il Comune di
Bassano del Grappa;
ricerca di informazioni e pubblicazioni presso organismi di certificazione accreditati, sistemista ed associazioni di categoria;
ispezioni sui luoghi in cui i serramenti sono stati installati;
assunzione di informazioni presso il cliente finale, nel contraddittorio con i CTP.
In risposta alle osservazioni del CTP di parte convenuta la CT ha, peraltro, confermato che nemmeno l'accesso agli atti eseguito presso il Comune di Bassano del Grappa ha consentito di reperire i documenti richiesti ai fini della marcatura CE, concludendo (cfr. p. 22 CT) che
“Quanto in atti della P.A. non ovvia né colma le carenze e criticità che affliggono gli elaborati raccolti nel doc. 34 - p. convenuta, come dettagliatamente individuate e descritte nella
Relazione peritale”.
Alla luce delle risultanze della CT appare, dunque, fondata l'eccezione di inadempimento formulata da parte opponente , in quanto è emerso che, nella sostanza, si è verificata Parte_1
una vendita aliud pro alio. Infatti, la giurisprudenza ha affermato che l'alienazione di un bene da considerarsi incommerciabile per difetto di marcatura CE determina la consegna di un pagina 7 di 9 prodotto del tutto inidoneo all'uso cui esso è destinato (cfr. Trib. Monza sentenza dd.
21/04/2015), per assenza del requisito legale di commercializzazione imposto dalla normativa europea e nazionale di recepimento. Infatti, il bene privo della marcatura CE risulta incommerciabile, poiché privo delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente, presentando esso difetti che lo rendono inservibile o, in ogni caso, ne compromettono la destinazione d'uso che ha costituito elemento determinante dell'acquisto
(cfr. Tribunale di Modena, Sez. I, sentenza N. 28/2016).
Si aggiunge che, trattandosi di consegna aliud pro alio, non si applicano i termini di decadenza e prescrizione ex art. 1495 c.c., bensì l'ordinaria disciplina ex art. 1453 c.c., con la conseguenza che l'opponente non è decaduta dalla facoltà di svolgere l'eccezione di inadempimento. Contr
dunque, non ha diritto al pagamento del corrispettivo ed il decreto ingiuntivo va revocato, in accoglimento della domanda formulata in via principale da . Parte_1
Le spese di CT vengono poste a carico di parte convenuta, mentre si compensano le ulteriori spese di lite, stante la obiettiva complessità dell'accertamento tecnico che si è dovuto svolgere per dirimere la controversia, e tenuto conto che il ha esperito l'azione monitoria in CP_1
un momento in cui non era compiutamente chiaro il contegno possibilmente fraudolento degli Contr amministratori e dipendenti di
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così decide:
- REVOCA il decreto ingiuntivo N. 743/2022 – R.G. 2036/2022
- ACCERTA che parte attrice opponente nulla deve a parte Parte_1
convenuta opposta a titolo corrispettivo del contratto Parte_5
per la fornitura di infissi in acciaio di cui si controverte
- PONE le spese di CT definitivamente a carico di parte convenuta opposta
[...]
Parte_6 CP_1
- COMPENSA le ulteriori spese di lite
Venezia, così deciso il 18/04/2025
pagina 8 di 9 Il Giudice
dr. Gianluca Brol
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