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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 17/09/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
Francesco Giardina, all'udienza del 17.09.2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. ANGILERI MARIA
CARLA nell'interesse di e dall'avv. MAUCERI Parte_1
DANIELA nell'interesse di Controparte_1
, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
[...]
SENTENZA nella causa iscritta al n. 846/2025 R.G., promossa
DA
, (CF. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. ANGILERI MARIA CARLA
RICORRENTE
CONTRO
, in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MAUCERI
DANIELA
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , con ricorso depositato in data 19.03.2025, ha proposto Parte_1 opposizione avverso la cartella n. 29920250001328854000 avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali per l'importo di € 5.262,84 deducendone la non debenza: a) delle somme relative all'anno 2023 in ragione dell'intervenuta sospensione volontaria dall'albo degli avvocati;
b) delle somme relative alle annualità 2020 e 2022 in ragione della non intellegibilità delle motivazioni poste a fondamento delle relative pretese.
La ricorrente ha quindi chiesto di “accertare l'illegittimità della cartella di pagamento n. 299
2025 00013288 54000 con riferimento alle annualità 2023-2022 e 2020 per i motivi sopra esposti e conseguentemente pronunciare l'annullamento o con qualunque altra statuizione l'inefficacia della cartella”
1 e, in via subordinata, “solo per l'anno 2020 di rideterminare la sanzione nella misura ridotta di €
58,67”.
2. , con memoria depositata in data Controparte_1
10.04.2025, ha contestato in fatto e in diritto il ricorso di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
3. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter del codice di rito.
4. In relazione a quanto dedotto e rappresentato da entrambe le parti nei rispettivi scritti difensivi è necessario prendere le mosse dall'ordinanza conclusiva del giudizio cautelare in corso di causa, le cui motivazioni, in questa sede, vanno parzialmente richiamate.
Non sussistono i presupposti per il versamento della contribuzione per l'anno 2023.
La ricorrente, invero, ha dimostrato che il Consiglio dell'Ordine di Marsala, a fronte della richiesta di “sospensione dall'esercizio professionale” avanzata ai sensi dell'art. 20, comma 2, della L. n. 247/2012, ha deliberato di “procedersi alla sospensione volontaria (…) dall'Albo degli
Avvocati di quest'Ordine”.
Da tale provvedimento consegue quale effetto automatico quello della cancellazione della ricorrente dalla Cassa così come prescritto dal richiamato art. 6 del regolamento di attuazione dell'art. 21 della L. n. 247/2012; norma che prevede, così come riportato in memoria difensiva, “la cancellazione degli avvocati dalla Cassa (…) in caso di sospensione volontaria annotata nell'Albo ex art. 2 e 3 L. 247/2012”.
L'art. 6, in altri termini, individua due ipotesi di cancellazione della a) l'ipotesi in CP_1 cui l'avvocato si sia cancellato da tutti gli Albi professionali;
b) l'ipotesi in cui l'avvocato abbia chiesto la sola sospensione volontaria dall'esercizio della professione.
Nel caso di specie, ricorre all'evidenza la seconda ipotesi. Né pare convincere la tesi di parte resistente circa la necessaria sospensione dell'avvocato anche dall'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori atteso che l'art. 20 della L. n. 247/2012 consente al professionista di sospendere la propria attività professionale globalmente intesa e non anche la sua iscrizione ad un Albo piuttosto che ad un altro;
del resto, anche il richiamato art. 6 reca un espresso riferimento all'annotazione nell'albo e non anche negli albi.
Il contenuto del provvedimento cautelare del 23.04.2025 va dunque confermato anche in considerazione della mancata deduzione di ulteriori e nuove circostanze fattuali volte ad una rivalutazione della decisione.
Pertanto, non essendo dovuta contribuzione per l'anno 2023, la cartella di pagamento impugnata va in parte qua annullata.
2 Quanto alle annualità 2020 e 2022 si osserva quanto segue.
Quand'anche volesse prescindersi dalla già dirimente circostanza derivante dalla mancata chiamata in giudizio dell'ente della riscossione - unico soggetto legittimato a contraddire in ordine alla riscontrata irregolarità derivante dalla mancata esplicazione delle ragioni delle sanzioni irrogate - si osserva, in ogni caso, che l'amministrazione finanziaria e i concessionari della riscossione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.lgs. n. 212/2000, sono tenuti ad indicare nei loro atti esclusivamente e tassativamente le seguenti informazioni: a)
l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
Nel caso di specie il contribuente - in presenza di un chiaro riferimento alla pretesa azionata e di tutte le informazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) - è stato posto in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;
ciononostante si osserva che si tratta di sanzioni irrogate per avere la parte ricorrente trasmesso il mod. 5 in ritardo nonché per avere pagato le rate in ritardo;
circostanze, quest'ultime, pacifiche in quanto non contestate né alla prima udienza cautelare né alla prima udienza nel merito.
Il motivo di impugnazione va dunque respinto.
5. Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
L'accoglimento parziale delle domande attoree suggerisce l'opportunità di disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3. La restante frazione va posta a carico di e viene liquidata, in applicazione dei criteri di cui al DM n. 55/2014 per le CP_1 controversie in materia previdenziale, in € 3.594,00 oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da dichiara non dovuti i crediti indicati Parte_1 nella cartella opposta e aventi, per l'anno 2023, i seguenti codici tributo: 0537, 0997, 8002,
8005, 8006 e 8007; annulla, in parte qua, la cartella impugnata;
condanna
[...]
, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento Controparte_1 delle spese di lite che liquida in € 3.594,00 oltre rimb for, iva e cpa e esborsi
Così deciso in Marsala, il 17/09/2025
3 IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Francesco Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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