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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/12/2025, n. 4154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4154 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 6362/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata per la discussione.
Visto il terzo comma dell'art 281 sexies cpc
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 6362/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico
Dr. Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 6362 Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – lesione personale, tra
rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Mario Parte_1
SG e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del di- fensore;
attrice
e quale impresa designata per la Regione Cam- Parte_2 pania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vit- time della Strada, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giampaolo LI
e TO LI e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori;
convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
22.12.2025 di discussione ex art. 127-ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n.
4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione per l'udienza del 28.02.2025, la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio , nella qualità di Fondo di
[...] Parte_2
2
Garanzia Vittime della Strada, adducendo 1. che in data 20.01.2023 alle ore 16:00 circa in Maddaloni, mentre era intenta a riporre l'immondizia fuori la propria abitazione veniva attinta al fianco sinistro dalla parte an- teriore sinistra di una autovettura di colore bianco non meglio identificata che procedeva con direzione via Libertà;
2. che il sinistro si verificava al- la via Pignatari, strada a doppio senso di marcia e dalle dimensioni limi- tate, all'altezza del civico n.7; 3. che il conducente dell'autovettura non identificata, dopo aver urtato la sig.ra incurante, si allontanava Pt_1 senza prestare soccorso lasciando la stessa dolorante rivolta al suolo;
4. che a seguito di tale impatto l'istante veniva trasportata presso il
[...]
di Caserta San Anna e San Sebastiano- ove le diagnosti- CP_1 cavano le seguenti lesioni: “frattura lussazione tibio astragalica” come da referto di Pronto Soccorso n. 20230003533; 5. che nonostante venisse al- lertato più volte il servizio 118, lo stesso non interveniva in quanto impe- gnato altrove né interveniva altre autorità;
6. che in data 31.01.2023 a se- guito di visita ambulatoriale si riposizionava doccia gessata con controllo per eventuale intervento chirurgico;
7. che in data 17.03.2023 a seguito di nuova RX di controllo veniva indicato intervento chirurgico per ridurre la frattura ossea;
8. che in data 31.03.2023 a seguito di nuovo accesso pres- so il Pronto Soccorso di n. 20230016046 la sig.ra CP_1 CP_1 Pt_3
[..
veniva ricoverata e sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placca e viti con diagnosi “pregressa frattura trimalleolare ca- viglia sx con residua lussazione della caviglia e scomposizione dei frammenti di frattura” al quale seguiva ricovero presso il reparto di orto- pedia fino al 11.04.2023; 9. di essersi sottoposta a periodiche visite am- bulatoriali presso la medesima struttura per controlli e medicazioni sino alla data del 16.06.2023 fino al 27.06.2023 veniva ricoverata nuovamente a seguito di infezione ai mezzi di sintesi della caviglia sx ed in tale occa- sione in data 21.06.2023 veniva sottoposta a nuovo intervento chirurgico per la rimozione degli stessi;
10. che sono residuati postumi invalidanti nella misura del 12 % di danno biologico a cui aggiungere giorno trecen- tosessanta (360) per inabilità temporanea così suddiviso: giorni novanta
(90) per inabilità totale, giorni centoventi (120) per inabilità parziale temporanea mediamente valutabile al 75%, giorni ottanta (80) per inabili- tà parziale temporanea mediamente valutabile al 50%, giorni settanta
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(70) per inabilità parziale temporanea mediamente valutabile al 25%; 11. che in data 09.04.2024 veniva inoltrata a mezzo pec alla Parte_2 richiesta di risarcimento danni con contestuale invito alla stipula del-
[...] la negoziazione assistita senza però ricevere nei termini di legge alcuna proposta.
Ciò posto, l'attrice concludeva: • Accertate le circostanze di fatto del presente atto, dichiarare il conducente dell'auto ignota unico responsa- bile del sinistro per cui è causa e per l'effetto condannare la convenuta
nella qualità di FGVS, in virtù della vigente normati- Parte_2 va, al pagamento in favore dell'istante per i gravi danni fisici subiti a ti- tolo di risarcimento della somma complessiva di euro 69.833,50 oltre in- teressi dall'evento così specificata: euro 24.298,00 per danno biologico, euro 6.803,00 per danno morale, euro 11.420,00 per aumento persona- lizzato, euro 27.312,50 per ITT e ITP, o in quella maggiore o minore da determinarsi anche a seguito di CTU medico legale che sin d'ora si ri- chiede, il tutto contenuto nei limiti di euro 100.000; • Condannare la convenuta società, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, ivi compresa la maggiorazione come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarazione di anticipo;
• Emettere sen- tenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva), con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Si costituiva in giudizio la convenuta adducendo: 1. Parte_2 che il Tribunale dovrà verificare la presenza di tutti i presupposti giuridi- co - processuali per la valida proposizione della domanda attorea, ai sensi del combinato disposto ex artt. 145, 148, 283 e 287 del d. lgs. 209/2005;
2. di contestare la veridicità del fatto storico come descritto in citazione e la singolare dinamica vaga e la descrizione dei luoghi generica;
3. che non è chiaro se la strada fosse munita o meno di marciapiedi, nulla si dice in ordine alla presenza, o meno, di telecamere di sorveglianza pubbliche o private e la mancata denunzia-querela rende difficoltoso, se non impos- sibile, l'accesso a tali sistemi;
4. che nulla si riferisce in ordine, invece, alla chiamata delle Forze dell'ordine, risultando precisato solo che non intervennero;
5. che può sussistere ipotesi di colpa attorea esclusiva ex art. 1227 II c.c., perfettamente applicabile anche al caso de quo così co-
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me, in via gradata, l'ipotesi ex art. 1227 I c.c.; 6. di contestare e discono- scere qualsiasi documento prodotto da controparte in quanto inopponibile ed inattendibile per compiacenza, di fonte privata;
7. di contestare la quantificazione del 12%, eccessiva in relazione alle lesioni, da verificarsi e valutare l'eventuale incidenza di fattori dovuti a pregresse patologie, ad eventuali negligenze mediche o dell'istante in fase di convalescenza, nonché la compatibilità cronologica e quella cinematica-ergonomica tra distretti interessati dalla collisione e quelli oggetto di lesioni;
8. la non ri- sarcibilità del danno biologico inferiore al 10%, ai sensi dell'art. 139
CdA.
Ciò posto la convenuta rassegnava le seguenti conclusioni: - In via preli- minare, per la declaratoria di improponibilità, inammissibilità od impro- cedibilità, quindi, rigetto della domanda per carenza dei presupposti giu- ridico-processuali dell'azione anche per violazione del d. lgs. 209/05. -
Nel merito, si rigetti la domanda per sua manifesta infondatezza e prete- stuosità sia in fatto che in diritto con vittoria di spese. - Gradatamente, ipotesi ex art. 1227 II e I c.c.. Valga quanto osservato sul quantum e
CTU.
La causa è stata discussa nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
Nella redazione della motivazione il Tribunale ritiene conveniente fare applicazione del principio della "ragione più liquida" il quale, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, “impone un approccio inter- pretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di so- stituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trat- tare, di cui all'art. 276, in una prospettiva aderente alle esigenze di eco- nomia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art.
111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (
Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Sentenza, 28/05/2014, n. 12002). Pertanto, si passerà all'esame del merito della domanda di risarcimento risultando questa infondata, con conseguente assorbimento delle altre questioni pre- liminari di rito prospettate dalle parti.
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Invero, da un'attenta valutazione del materiale probatorio acquisito, si ri- leva che le risultanze dell'istruttoria espletata non consentono di ritenere sufficientemente provato il sinistro e che questo sia stato causato da un veicolo non identificato, presupposto quest'ultimo indispensabile per l'accoglimento della domanda ex art. 283 lett. A) del D.Lgs 209/2005.
In diritto si osserva che il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 2054 c.c. e l'art. 283 lett. A) del D.Lgs 209/2005, il Fondo di Garanzia – per il tramite della relativa Compagna di Assicurazione designata -, è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cassazione ci- vile, sez. III, 02 agosto 2001, n. 10609).
L'intervento del fondo di garanzia per le vittime della strada, poi, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del dan- no, imponendo però un ulteriore onere probatorio in capo all'attore. Ne consegue che lo stesso deve non solo provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cassazione civile, sez. III, 25 luglio 1995, n. 8086; Cassa- zione civile, sez. III, 19 settembre 1992, n. 10762; Cass. Civ. Sez. 3, Sen- tenza n. 10484 del 01/08/2001; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12304 del
10/06/2005).
In sostanza, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da “veicolo non identificato” non basta dimostrare il fat- to storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma
è necessario altresì provare che il veicolo responsabile sia rimasto scono- sciuto nonostante che il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo. E ciò in quanto il sistema risarcitorio posto a carico del Fondo di Garanzia non vale a rimpiazzare, ma solo a completare gli strumenti di tutela esperibili dai danneggiati da sinistro stradale per il ri- storo del pregiudizio subito, non consentendo una surrogazione incondi- zionata del Fondo nella posizione del responsabile né, per l'effetto, uno
“scaricamento” sulla Compagnia designata dal Fondo di oneri riparatori che avrebbero potuto essere facilmente pretesi nei confronti di chi sareb-
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be stato individuabile mediante ordinaria accortezza. Perciò potrà essere qualificato come “veicolo non identificato”, tale da giustificare una do- manda ex art. 283 lett. A) del D.Lgs 209/2005, solo quello rimasto ignoto nonostante che la vittima abbia tenuto una condotta di usuale ed esigibile diligenza nel corso dell'intera vicenda.
Nel caso in esame, è emerso che parte attrice non ha osservato tale con- dotta in quanto in seguito al sinistro non ebbe a presentare denuncia- querela alle competenti Autorità per le indagini del caso, contribuendo con tale omissione alla mancata individuazione del responsabile del sini- stro, rimasto di fatto sconosciuto. Inoltre, dalla documentazione medica in atti emerge che, al momento del ricovero presso il P.S. di Ca- CP_1 serta, l'attrice non ha fatto alcuna menzione del fatto di essere stata vitti- ma di un investimento da parte di un'autovettura poi datasi alla fuga e quindi rimasta non identificata.
Sul punto, va precisato che, secondo il giudice di legittimità (cfr. Cass. ord. n.38026/2021; Cass. n. 18097/2020), in tema di responsabilità da circolazione stradale, è sì vero che va escluso ogni automatismo tra la mancata presentazione della denuncia ed il rigetto della domanda di ri- sarcimento al Fondo vittime della strada, considerato che non sussiste al- cun obbligo per la vittima di un sinistro stradale, da parte di un veicolo non identificato, a sporgere denuncia contro ignoti. Si è precisato, infatti, che, nell'ipotesi in cui sia evocato in giudizio il Controparte_2 da per danni da veicoli il cui conducente non è stato identificato, così come l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia o inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 19 l. n. 990 del 1969, nei confronti dell'impresa designa- ta dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto: entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avvera- mento del sinistro ( v. Cass. n. 8386/2020). È altresì vero, tuttavia, che, ad avviso della S. C., non può non rilevarsi, allo stesso tempo, che la cir- costanza della omessa presentazione della denuncia-querela, così come è ravvisabile nel caso di specie, debba essere valutata unitamente alle re- stanti risultanze istruttorie, potendo assurgere, unitamente alle stesse, ad
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elemento fondante il rigetto della domanda risarcitoria spiegata.
A tale circostanza va, peraltro, aggiunto che anche le dichiarazioni rese dal teste , escusso all'udienza del 10.11.2025) siano STmone_1 del tutto inidonee a fornire una esaustiva prova del fatto storico, così co- me dedotto dall'attrice in citazione;
questi, infatti, quanto alla dinamica del sinistro, si limita a riferire che “Adr l'incidente è avvenuto il 20 gen- naio del 2023 verso le 4 del pomeriggio, in Maddaloni alla via Pignata- ro. quel giorno pioveva io ero con mia sorella e vidi da lontano una per- sona mettere la spazzatura fuori, ed ho visto una macchina sfrecciare at- tingere la signora con il lato sinistro anteriore dell'auto. Aiutammo la signora ad alzarsi, fino a quando non venne la figlia della signora che la aiutò ad alzarsi e portò lì una sedia perché si potesse sedere. La figlia chiamò il 118. La sig.ra lamentava dolore alla gamba sinistra e in parti- colare alla caviglia Adr l'auto si diede alla fuga senza prestare soccorso.
Era un'auto piccola di colore bianco Adr è la prima volta in vita mia che ST vengo chiamata come testimone l'incidente è avvenuto fuori la abi- tazione della attrice, mentre era intenta a gettare i rifiuti. Lì non c'è il marciapiede Adr il 118 non arrivò, arrivò quindi un parente della signo- ra, ma non so dire dove la portò. Noi andammo via Adr non ho visto fuo- riuscita di sangue, ma la caviglia si gonfiò subito Adr la sig.ra indossava la gonna con delle calze color carne che si strapparono”.
Nulla, in sostanza, viene riferito in ordine al punto specifico, sulla via Pi- gnatari, in cui venne a verificarsi il sinistro, né relativamente allo stato dei luoghi che non è stato minimamente rappresentato se non in relazione all'assenza del marciapiede. Il teste non ha riferito neppure la posizione della sig.ra prima dell'investimento, né l'esatta dinamica del sini- Pt_1 stro, né se l'occorso era dipeso da esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura o se l'attrice avesse concorso alla sua causazione.
Nulla poi è emerso in ordine alla circostanza dell'impossibilità di identi- ficare la targa del presunto veicolo investitore o il suo conducente.
Orbene, stante l'omessa denuncia ed il silenzio serbato dall'attore, al momento del ricovero, in merito al mancato riconoscimento del veicolo investitore, e la genericità della deposizione testimoniale, la domanda at- torea non può ritenersi sufficientemente provata, tanto più ove si conside- ri il particolare rigore richiesto per la prova del fatto storico nelle
contro
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versie per sinistri instaurate contro il FGVS, in cui l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una dinamica del sinistro diversa da quella prospettata dall'attore, soprattutto laddove, come nella specie, manchino rapporti e rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudizia- ria.
Rigore giustificato dalla ratio sottesa alla normativa applicabile ed alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potreb- bero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evita- re conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresenta- ta dall'inasprimento dei premi assicurativi (cfr., in argomento, Cass.
1992/n. 10762; Cass. 1995/n. 8086; Cass. 2001/n. 10484; Cass. 2005/n.
12304 e Cass. 2016/n. 5892, in motivazione).
Sulla scorta di quanto precede, dunque, nell'evidente assenza di una pro- va certa, univoca e rigorosa della dinamica del fatto storico lesivo e della condotta omissiva posta in essere dall'attrice connotata da scarsa diligen- za nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, la domanda risarcitoria azionata va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in favore di parte appellata, secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/2014, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguardo al valore della causa e alla attività svolta, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed ecce- zione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Condanna al pagamento, in favore della convenuta Parte_1
, delle spese di giudizio che si liquidano in € 1.700,00 Parte_2 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, oltre
IVA e CPA, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 26.12.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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n. 6362/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata per la discussione.
Visto il terzo comma dell'art 281 sexies cpc
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 6362/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico
Dr. Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 6362 Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – lesione personale, tra
rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Mario Parte_1
SG e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del di- fensore;
attrice
e quale impresa designata per la Regione Cam- Parte_2 pania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vit- time della Strada, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giampaolo LI
e TO LI e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori;
convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
22.12.2025 di discussione ex art. 127-ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n.
4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione per l'udienza del 28.02.2025, la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio , nella qualità di Fondo di
[...] Parte_2
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Garanzia Vittime della Strada, adducendo 1. che in data 20.01.2023 alle ore 16:00 circa in Maddaloni, mentre era intenta a riporre l'immondizia fuori la propria abitazione veniva attinta al fianco sinistro dalla parte an- teriore sinistra di una autovettura di colore bianco non meglio identificata che procedeva con direzione via Libertà;
2. che il sinistro si verificava al- la via Pignatari, strada a doppio senso di marcia e dalle dimensioni limi- tate, all'altezza del civico n.7; 3. che il conducente dell'autovettura non identificata, dopo aver urtato la sig.ra incurante, si allontanava Pt_1 senza prestare soccorso lasciando la stessa dolorante rivolta al suolo;
4. che a seguito di tale impatto l'istante veniva trasportata presso il
[...]
di Caserta San Anna e San Sebastiano- ove le diagnosti- CP_1 cavano le seguenti lesioni: “frattura lussazione tibio astragalica” come da referto di Pronto Soccorso n. 20230003533; 5. che nonostante venisse al- lertato più volte il servizio 118, lo stesso non interveniva in quanto impe- gnato altrove né interveniva altre autorità;
6. che in data 31.01.2023 a se- guito di visita ambulatoriale si riposizionava doccia gessata con controllo per eventuale intervento chirurgico;
7. che in data 17.03.2023 a seguito di nuova RX di controllo veniva indicato intervento chirurgico per ridurre la frattura ossea;
8. che in data 31.03.2023 a seguito di nuovo accesso pres- so il Pronto Soccorso di n. 20230016046 la sig.ra CP_1 CP_1 Pt_3
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veniva ricoverata e sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placca e viti con diagnosi “pregressa frattura trimalleolare ca- viglia sx con residua lussazione della caviglia e scomposizione dei frammenti di frattura” al quale seguiva ricovero presso il reparto di orto- pedia fino al 11.04.2023; 9. di essersi sottoposta a periodiche visite am- bulatoriali presso la medesima struttura per controlli e medicazioni sino alla data del 16.06.2023 fino al 27.06.2023 veniva ricoverata nuovamente a seguito di infezione ai mezzi di sintesi della caviglia sx ed in tale occa- sione in data 21.06.2023 veniva sottoposta a nuovo intervento chirurgico per la rimozione degli stessi;
10. che sono residuati postumi invalidanti nella misura del 12 % di danno biologico a cui aggiungere giorno trecen- tosessanta (360) per inabilità temporanea così suddiviso: giorni novanta
(90) per inabilità totale, giorni centoventi (120) per inabilità parziale temporanea mediamente valutabile al 75%, giorni ottanta (80) per inabili- tà parziale temporanea mediamente valutabile al 50%, giorni settanta
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(70) per inabilità parziale temporanea mediamente valutabile al 25%; 11. che in data 09.04.2024 veniva inoltrata a mezzo pec alla Parte_2 richiesta di risarcimento danni con contestuale invito alla stipula del-
[...] la negoziazione assistita senza però ricevere nei termini di legge alcuna proposta.
Ciò posto, l'attrice concludeva: • Accertate le circostanze di fatto del presente atto, dichiarare il conducente dell'auto ignota unico responsa- bile del sinistro per cui è causa e per l'effetto condannare la convenuta
nella qualità di FGVS, in virtù della vigente normati- Parte_2 va, al pagamento in favore dell'istante per i gravi danni fisici subiti a ti- tolo di risarcimento della somma complessiva di euro 69.833,50 oltre in- teressi dall'evento così specificata: euro 24.298,00 per danno biologico, euro 6.803,00 per danno morale, euro 11.420,00 per aumento persona- lizzato, euro 27.312,50 per ITT e ITP, o in quella maggiore o minore da determinarsi anche a seguito di CTU medico legale che sin d'ora si ri- chiede, il tutto contenuto nei limiti di euro 100.000; • Condannare la convenuta società, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, ivi compresa la maggiorazione come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarazione di anticipo;
• Emettere sen- tenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva), con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Si costituiva in giudizio la convenuta adducendo: 1. Parte_2 che il Tribunale dovrà verificare la presenza di tutti i presupposti giuridi- co - processuali per la valida proposizione della domanda attorea, ai sensi del combinato disposto ex artt. 145, 148, 283 e 287 del d. lgs. 209/2005;
2. di contestare la veridicità del fatto storico come descritto in citazione e la singolare dinamica vaga e la descrizione dei luoghi generica;
3. che non è chiaro se la strada fosse munita o meno di marciapiedi, nulla si dice in ordine alla presenza, o meno, di telecamere di sorveglianza pubbliche o private e la mancata denunzia-querela rende difficoltoso, se non impos- sibile, l'accesso a tali sistemi;
4. che nulla si riferisce in ordine, invece, alla chiamata delle Forze dell'ordine, risultando precisato solo che non intervennero;
5. che può sussistere ipotesi di colpa attorea esclusiva ex art. 1227 II c.c., perfettamente applicabile anche al caso de quo così co-
4
me, in via gradata, l'ipotesi ex art. 1227 I c.c.; 6. di contestare e discono- scere qualsiasi documento prodotto da controparte in quanto inopponibile ed inattendibile per compiacenza, di fonte privata;
7. di contestare la quantificazione del 12%, eccessiva in relazione alle lesioni, da verificarsi e valutare l'eventuale incidenza di fattori dovuti a pregresse patologie, ad eventuali negligenze mediche o dell'istante in fase di convalescenza, nonché la compatibilità cronologica e quella cinematica-ergonomica tra distretti interessati dalla collisione e quelli oggetto di lesioni;
8. la non ri- sarcibilità del danno biologico inferiore al 10%, ai sensi dell'art. 139
CdA.
Ciò posto la convenuta rassegnava le seguenti conclusioni: - In via preli- minare, per la declaratoria di improponibilità, inammissibilità od impro- cedibilità, quindi, rigetto della domanda per carenza dei presupposti giu- ridico-processuali dell'azione anche per violazione del d. lgs. 209/05. -
Nel merito, si rigetti la domanda per sua manifesta infondatezza e prete- stuosità sia in fatto che in diritto con vittoria di spese. - Gradatamente, ipotesi ex art. 1227 II e I c.c.. Valga quanto osservato sul quantum e
CTU.
La causa è stata discussa nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
Nella redazione della motivazione il Tribunale ritiene conveniente fare applicazione del principio della "ragione più liquida" il quale, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, “impone un approccio inter- pretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di so- stituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trat- tare, di cui all'art. 276, in una prospettiva aderente alle esigenze di eco- nomia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art.
111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (
Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Sentenza, 28/05/2014, n. 12002). Pertanto, si passerà all'esame del merito della domanda di risarcimento risultando questa infondata, con conseguente assorbimento delle altre questioni pre- liminari di rito prospettate dalle parti.
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Invero, da un'attenta valutazione del materiale probatorio acquisito, si ri- leva che le risultanze dell'istruttoria espletata non consentono di ritenere sufficientemente provato il sinistro e che questo sia stato causato da un veicolo non identificato, presupposto quest'ultimo indispensabile per l'accoglimento della domanda ex art. 283 lett. A) del D.Lgs 209/2005.
In diritto si osserva che il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 2054 c.c. e l'art. 283 lett. A) del D.Lgs 209/2005, il Fondo di Garanzia – per il tramite della relativa Compagna di Assicurazione designata -, è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cassazione ci- vile, sez. III, 02 agosto 2001, n. 10609).
L'intervento del fondo di garanzia per le vittime della strada, poi, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del dan- no, imponendo però un ulteriore onere probatorio in capo all'attore. Ne consegue che lo stesso deve non solo provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cassazione civile, sez. III, 25 luglio 1995, n. 8086; Cassa- zione civile, sez. III, 19 settembre 1992, n. 10762; Cass. Civ. Sez. 3, Sen- tenza n. 10484 del 01/08/2001; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12304 del
10/06/2005).
In sostanza, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da “veicolo non identificato” non basta dimostrare il fat- to storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma
è necessario altresì provare che il veicolo responsabile sia rimasto scono- sciuto nonostante che il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo. E ciò in quanto il sistema risarcitorio posto a carico del Fondo di Garanzia non vale a rimpiazzare, ma solo a completare gli strumenti di tutela esperibili dai danneggiati da sinistro stradale per il ri- storo del pregiudizio subito, non consentendo una surrogazione incondi- zionata del Fondo nella posizione del responsabile né, per l'effetto, uno
“scaricamento” sulla Compagnia designata dal Fondo di oneri riparatori che avrebbero potuto essere facilmente pretesi nei confronti di chi sareb-
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be stato individuabile mediante ordinaria accortezza. Perciò potrà essere qualificato come “veicolo non identificato”, tale da giustificare una do- manda ex art. 283 lett. A) del D.Lgs 209/2005, solo quello rimasto ignoto nonostante che la vittima abbia tenuto una condotta di usuale ed esigibile diligenza nel corso dell'intera vicenda.
Nel caso in esame, è emerso che parte attrice non ha osservato tale con- dotta in quanto in seguito al sinistro non ebbe a presentare denuncia- querela alle competenti Autorità per le indagini del caso, contribuendo con tale omissione alla mancata individuazione del responsabile del sini- stro, rimasto di fatto sconosciuto. Inoltre, dalla documentazione medica in atti emerge che, al momento del ricovero presso il P.S. di Ca- CP_1 serta, l'attrice non ha fatto alcuna menzione del fatto di essere stata vitti- ma di un investimento da parte di un'autovettura poi datasi alla fuga e quindi rimasta non identificata.
Sul punto, va precisato che, secondo il giudice di legittimità (cfr. Cass. ord. n.38026/2021; Cass. n. 18097/2020), in tema di responsabilità da circolazione stradale, è sì vero che va escluso ogni automatismo tra la mancata presentazione della denuncia ed il rigetto della domanda di ri- sarcimento al Fondo vittime della strada, considerato che non sussiste al- cun obbligo per la vittima di un sinistro stradale, da parte di un veicolo non identificato, a sporgere denuncia contro ignoti. Si è precisato, infatti, che, nell'ipotesi in cui sia evocato in giudizio il Controparte_2 da per danni da veicoli il cui conducente non è stato identificato, così come l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia o inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 19 l. n. 990 del 1969, nei confronti dell'impresa designa- ta dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto: entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avvera- mento del sinistro ( v. Cass. n. 8386/2020). È altresì vero, tuttavia, che, ad avviso della S. C., non può non rilevarsi, allo stesso tempo, che la cir- costanza della omessa presentazione della denuncia-querela, così come è ravvisabile nel caso di specie, debba essere valutata unitamente alle re- stanti risultanze istruttorie, potendo assurgere, unitamente alle stesse, ad
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elemento fondante il rigetto della domanda risarcitoria spiegata.
A tale circostanza va, peraltro, aggiunto che anche le dichiarazioni rese dal teste , escusso all'udienza del 10.11.2025) siano STmone_1 del tutto inidonee a fornire una esaustiva prova del fatto storico, così co- me dedotto dall'attrice in citazione;
questi, infatti, quanto alla dinamica del sinistro, si limita a riferire che “Adr l'incidente è avvenuto il 20 gen- naio del 2023 verso le 4 del pomeriggio, in Maddaloni alla via Pignata- ro. quel giorno pioveva io ero con mia sorella e vidi da lontano una per- sona mettere la spazzatura fuori, ed ho visto una macchina sfrecciare at- tingere la signora con il lato sinistro anteriore dell'auto. Aiutammo la signora ad alzarsi, fino a quando non venne la figlia della signora che la aiutò ad alzarsi e portò lì una sedia perché si potesse sedere. La figlia chiamò il 118. La sig.ra lamentava dolore alla gamba sinistra e in parti- colare alla caviglia Adr l'auto si diede alla fuga senza prestare soccorso.
Era un'auto piccola di colore bianco Adr è la prima volta in vita mia che ST vengo chiamata come testimone l'incidente è avvenuto fuori la abi- tazione della attrice, mentre era intenta a gettare i rifiuti. Lì non c'è il marciapiede Adr il 118 non arrivò, arrivò quindi un parente della signo- ra, ma non so dire dove la portò. Noi andammo via Adr non ho visto fuo- riuscita di sangue, ma la caviglia si gonfiò subito Adr la sig.ra indossava la gonna con delle calze color carne che si strapparono”.
Nulla, in sostanza, viene riferito in ordine al punto specifico, sulla via Pi- gnatari, in cui venne a verificarsi il sinistro, né relativamente allo stato dei luoghi che non è stato minimamente rappresentato se non in relazione all'assenza del marciapiede. Il teste non ha riferito neppure la posizione della sig.ra prima dell'investimento, né l'esatta dinamica del sini- Pt_1 stro, né se l'occorso era dipeso da esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura o se l'attrice avesse concorso alla sua causazione.
Nulla poi è emerso in ordine alla circostanza dell'impossibilità di identi- ficare la targa del presunto veicolo investitore o il suo conducente.
Orbene, stante l'omessa denuncia ed il silenzio serbato dall'attore, al momento del ricovero, in merito al mancato riconoscimento del veicolo investitore, e la genericità della deposizione testimoniale, la domanda at- torea non può ritenersi sufficientemente provata, tanto più ove si conside- ri il particolare rigore richiesto per la prova del fatto storico nelle
contro
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versie per sinistri instaurate contro il FGVS, in cui l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una dinamica del sinistro diversa da quella prospettata dall'attore, soprattutto laddove, come nella specie, manchino rapporti e rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudizia- ria.
Rigore giustificato dalla ratio sottesa alla normativa applicabile ed alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potreb- bero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evita- re conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresenta- ta dall'inasprimento dei premi assicurativi (cfr., in argomento, Cass.
1992/n. 10762; Cass. 1995/n. 8086; Cass. 2001/n. 10484; Cass. 2005/n.
12304 e Cass. 2016/n. 5892, in motivazione).
Sulla scorta di quanto precede, dunque, nell'evidente assenza di una pro- va certa, univoca e rigorosa della dinamica del fatto storico lesivo e della condotta omissiva posta in essere dall'attrice connotata da scarsa diligen- za nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, la domanda risarcitoria azionata va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in favore di parte appellata, secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/2014, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguardo al valore della causa e alla attività svolta, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed ecce- zione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Condanna al pagamento, in favore della convenuta Parte_1
, delle spese di giudizio che si liquidano in € 1.700,00 Parte_2 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, oltre
IVA e CPA, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 26.12.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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