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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/12/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
\
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE PRIMA CIVILE– AREA PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale in composizione collegiale, come appresso formato: dott Antonino La Malfa Presidente dssa Raffaella Calvanese Giudice rel.
Dssa Francesca Aratari Giudice
NEL PROC. PU 164-1// 2024 ha emesso la seguente
SENTENZA
DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
Letto il ricorso per apertura della liquidazione controllata proposto da con l'assistenza del rag in qualità di Parte_1 Persona_1
Gestore della crisi nominato dal competente OCC
Sentito il giudice relatore
Visti gli atti
Ritenuta la competenza del Tribunale adito avendo il debitore la propria residenza nel circondario del Tribunale di Velletri (Nettuno)
Rilevato preliminarmente che non risulta la proposizione di precedenti domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII. rilevato che al ricorso è allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII nonché la relazione ex art art 269 c 2 CCII
Ritenuto che il debitore versi effettivamente in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;
considerato, in particolare, come si legge nel ricorso e nella relazione del
Gestore della Crisi che ,a fronte di un passivo di euro 81.243,06 di cui euro
7.353,56 per onorari di OCC e advisor, il debitore non è proprietario di beni immobili e può contare su una retribuzione mensile di circa 2.200,00 euro;
1 considerato, quanto al resto del patrimonio, che lo stesso è costituito esclusivamente dalla liquidità di euro 40.000,00 residuata dalla vendita di un immobile in comproprietà e da un'autovettura priva di concreto valore economico in ragione della risalente immatricolazione;
verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt 268 e 269 CCII precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268 co 4 CCII, sicchè non assumono rilievo la proposta e il piano di liquidazione formulati dal debitore;
ritenuto in particolare che la determinazione dei limiti di reddito cui alla lett b) della norma sopra citata è riservata al giudice, tenuto conto delle esigenze di mantenimento;
rimessa pertanto al Giudice delegato la determina della somma necessaria per il sostentamento del debitore e del suo nucleo familiare sulla base delle indicazioni aggiornate che saranno fornite dal nominando liquidatore, che relazionerà in merito, ferma fino a quel momento l'esclusione dalla liquidazione dell'importo quantificato dal ricorrente di euro 2.110,00 per 12 mensilità (esclusa dunque la tredicesima, che sarà compresa nella liquidazione) considerato che ai sensi dell'art.
3-bis sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;
dato atto che la durata della procedura non potrà comunque superare il termine massimo di anni tre previsto dall'art. 272 co 3 CCII;
ritenuto quanto alla scelta del liquidatore che ai sensi art 270 co 2 lett b
CCII possa trovare conferma la nomina del indicato dall'OCC, rag
[...]
il cui compenso sarà liquidato in esito all'approvazione del Per_1 rendiconto ai sensi dell'art 275 co 3 CCII
PQM
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di Parte_1 cod fisc CodiceFiscale_1 nomina in qualità di Giudice Delegato la dssa Raffaella Calvanese nomina liquidatore il rag Persona_1 dispone
2 l'inserimento della sentenza – nella parte dispositiva - nel sito internet del
Tribunale di Velletri ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
La presente sentenza sarà notificata a cura del liquidatore al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Velletri, 18/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dssa Raffaella Calvanese dott Antonino La Malfa
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE PRIMA CIVILE– AREA PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale in composizione collegiale, come appresso formato: dott Antonino La Malfa Presidente dssa Raffaella Calvanese Giudice rel.
Dssa Francesca Aratari Giudice
NEL PROC. PU 164-1// 2024 ha emesso la seguente
SENTENZA
DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
Letto il ricorso per apertura della liquidazione controllata proposto da con l'assistenza del rag in qualità di Parte_1 Persona_1
Gestore della crisi nominato dal competente OCC
Sentito il giudice relatore
Visti gli atti
Ritenuta la competenza del Tribunale adito avendo il debitore la propria residenza nel circondario del Tribunale di Velletri (Nettuno)
Rilevato preliminarmente che non risulta la proposizione di precedenti domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII. rilevato che al ricorso è allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII nonché la relazione ex art art 269 c 2 CCII
Ritenuto che il debitore versi effettivamente in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;
considerato, in particolare, come si legge nel ricorso e nella relazione del
Gestore della Crisi che ,a fronte di un passivo di euro 81.243,06 di cui euro
7.353,56 per onorari di OCC e advisor, il debitore non è proprietario di beni immobili e può contare su una retribuzione mensile di circa 2.200,00 euro;
1 considerato, quanto al resto del patrimonio, che lo stesso è costituito esclusivamente dalla liquidità di euro 40.000,00 residuata dalla vendita di un immobile in comproprietà e da un'autovettura priva di concreto valore economico in ragione della risalente immatricolazione;
verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt 268 e 269 CCII precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268 co 4 CCII, sicchè non assumono rilievo la proposta e il piano di liquidazione formulati dal debitore;
ritenuto in particolare che la determinazione dei limiti di reddito cui alla lett b) della norma sopra citata è riservata al giudice, tenuto conto delle esigenze di mantenimento;
rimessa pertanto al Giudice delegato la determina della somma necessaria per il sostentamento del debitore e del suo nucleo familiare sulla base delle indicazioni aggiornate che saranno fornite dal nominando liquidatore, che relazionerà in merito, ferma fino a quel momento l'esclusione dalla liquidazione dell'importo quantificato dal ricorrente di euro 2.110,00 per 12 mensilità (esclusa dunque la tredicesima, che sarà compresa nella liquidazione) considerato che ai sensi dell'art.
3-bis sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;
dato atto che la durata della procedura non potrà comunque superare il termine massimo di anni tre previsto dall'art. 272 co 3 CCII;
ritenuto quanto alla scelta del liquidatore che ai sensi art 270 co 2 lett b
CCII possa trovare conferma la nomina del indicato dall'OCC, rag
[...]
il cui compenso sarà liquidato in esito all'approvazione del Per_1 rendiconto ai sensi dell'art 275 co 3 CCII
PQM
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di Parte_1 cod fisc CodiceFiscale_1 nomina in qualità di Giudice Delegato la dssa Raffaella Calvanese nomina liquidatore il rag Persona_1 dispone
2 l'inserimento della sentenza – nella parte dispositiva - nel sito internet del
Tribunale di Velletri ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
La presente sentenza sarà notificata a cura del liquidatore al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Velletri, 18/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dssa Raffaella Calvanese dott Antonino La Malfa
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