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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 02/12/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.2398/ 2025
VERBALE DI UDIENZA del 2 dicembre 2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Federica Bellamena, per delega dell'Avv.
MO IO RI;
Per l' parte resistente, l'avv. Marco Gagliostro, per delega CP_1
dell'avv. Massimo Autieri e Dario SI TO.
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite trascritte e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, dott.ssa GE IA RO, nella causa iscritta al N. 2398 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
( C.F.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MO IO RI (C.F.: ), giusta C.F._2
procura in atti ricorrente;
E
in Controparte_2
persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Autieri ( C.F.: ) e Dario C.F._3
SI TO (C.F.: ), , giusta procura in atti C.F._4
resistente
All'udienza del 2 dicembre, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore 12,53, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.07.2025, parte ricorrente adiva il Tribunale di
Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, alfine di accertare l'illegittimità del provvedimento dell' datato 23.12.2024, avente ad oggetto: Accertamento CP_1
somme indebitamente percepite su prestazione INDENNITA' PER EMERGENZA CO -19 n.91026/2020, con il quale l'Istituto chiedeva, per il periodo 01.03.2020 al 31.03.2020, la restituzione della somma di €450,00, non spettante. A sostegno della propria pretesa, parte ricorrente deduceva che in data 02.04.2020 la ricorrente ha presentato regolare domanda di indennità ai sensi dell'art. 30 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (convertito con modificazioni nella L. 27/2020), prevista per i lavoratori agricoli a tempo determinato;
che, la norma in oggetto riconosce un'indennità di € 600,00 (poi erogata in misura di € 450,00) a favore dei lavoratori agricoli che abbiano maturato almeno 50 giornate di lavoro nel corso dell'anno 2019; che la ricorrente, lavoratrice agricola a tempo determinato, ha maturato nel 2019 un numero di giornate agricole superiore a 50, come da certificazione allegata;
che, successivamente,
l' ha provveduto all'erogazione dell'indennità in suo favore per un CP_1
importo pari ad Euro 450,00. Successivamente, la ricorrente, avverso il provvedimento di indebito, in data 15.01.2025, presentava ricorso amministrativo . L' non forniva risposta entro i 90 giorni previsti, con CP_1
conseguente formazione del silenzio rigetto e, provvedeva a trattenere le somme indicate nel provvedimento in un'unica soluzione, come si evince dalla documentazione allegata in atti. Parte ricorrente, eccepiva la sussistenza dei requisiti ex art. 30 D.L. 18/2020 e l'infondatezza della richiesta di restituzione in virtù del principio di affidamento e buona fede. Pertanto, concludeva”
Accertare e dichiarare che la ricorrente aveva diritto all'indennità di cui all'art. 30 del D.L. 18/2020; Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento dell' di richiesta di restituzione della somma di € 450,00; Annullare tale CP_1
richiesta e dichiarare che la ricorrente non è tenuta alla restituzione della somma percepita;
Condannare la parte resistente alla restituzione in favore dell'istante di tutte le somme eventualmente trattenute, in assenza di giustificato titolo, e comunque di quelle risultanti dagli atti e dalla documentazione prodotta. Condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento da distrarsi, ex art 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ha anticipato le spese e non riscosso le competenze”.
Istauratosi regolarmente il contraddittorio fra le parti, l' costituendosi nel CP_1
presente giudizio ,resisteva al ricorso, invocandone il rigetto, rappresentando che l ' indebito , per indennità covid , del settore agricolo è stato generato in conformità alle disposizioni della circolare n.49/2020 che al punto 7 CP_1
stabilisce : Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui al decreto- legge n. 18/2020 e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità.
In specie deduceva che la signora ricorrente è componente del nucleo familiare del soggetto richiedente il Reddito di Cittadinanza, coniuge , che Persona_1
la domanda per il reddito di cittadinanza è stata presentata dal Sig. in Per_1
data 11/03/19 ed erogata per 18 mensilità decorrenti dal mese di aprile 2019 a settembre 2020; che essendo il nucleo familiare dell'odierna ricorrente, composto da coniuge e figlio minore, per il regime di calcolo, vigeva il principio .di incomulabilità. Quindi concludeva” nel merito : respingere integralmente tutte le domande promosse da , con condanna della Parte_1
medesima a corrispondere le spese di lite.”
Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (recante “norme di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
CO-19”) ha introdotto misure di sostegno in relazione alla epidemia in atto, prevedendo il riconoscimento di una indennità per il mese di marzo 2020 , pari ad €600, in favore degli operai agricoli a tempo determinato, purchè avessero svolto nell'anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo. Successivamente, l'art. 84, comma 7 D.L.34/20 entrato in vigore il 19.05.2020 aveva previsto anche la proroga anche per il mese di aprile dell'indennità di cui all'art.30 D.L. 18/20 in favore di coloro che avessero beneficiato della stessa per il mese di marzo 2020. L'art.84, comma13 del D.L. 34/20, prevedeva, inoltre, che ai lavoratori appartenenti ai nuclei familiari, già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento fosse inferiore a quello dell'indennità, venisse riconosciuta un'integrazione del reddito di cittadinanza fino all'ammontare dell'indennità stessa.
venisse riconosciuta un'integrazione del reddito di cittadinanza fino all'ammontare dell'indennità stessa- “l' era tenuto al pagamento a CP_2
decorrere da maggio 2020, ovvero dall'entrata in vigore del DL 34/2020”.
In materia di indennità COVID-19 per lavoratori agricoli di cui all'art. 69 del
D.L. n. 73/2021, il diritto al riconoscimento del beneficio economico nella misura di euro 800,00 spetta al richiedente che dimostri il possesso cumulativo dei requisiti previsti dalla norma, consistenti nell'aver effettuato nell'anno 2020 almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, nel non essere titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato né di pensione, e nel non essere beneficiario del reddito di cittadinanza al momento della presentazione della domanda. Il diniego dell'ente previdenziale fondato sulla generica motivazione che il richiedente o altro componente del nucleo familiare risulta titolare di reddito di cittadinanza si configura come illegittimo quando sia documentalmente provato che al momento della domanda amministrativa né l'istante né alcun componente del suo nucleo familiare era effettivamente percettore del beneficio assistenziale. L'accertamento dei requisiti deve essere effettuato con riferimento alla situazione esistente al momento della presentazione della domanda amministrativa, risultando irrilevanti precedenti fruizioni del reddito di cittadinanza da parte di soggetti componenti il nucleo familiare.
Ne discende che il requisito per usufruire dell'indennità COVID-19 era presente alla data di presentazione della prima domanda amministrativa
Alla luce di elle superiori premesse non resta che accogliere il ricorso, con conseguente condanna dell' al pagamento, in favore della parte ricorrente CP_1
e nella misura di legge, della indennità di cui all'art. 30 D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020, in relazione al periodo
01.03.2020-30.03.2020, oltre agli interessi legali dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa.
Le spese di lite - liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 - seguono la soccombenza dell' e vengono distratte in favore dell'Avvocato CP_1
MO IO RI, per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmio, in persona del GOP, dott.ssa GE IA RO, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento datata 23.12.2024 di restituzione somme, a titolo di indennità di cui all'art. 30 D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020 e, conseguentemente , condanna l' alla restituzione delle predette somme, ove trattenute;
CP_1
-condanna l' resistente alla refusione delle spese di lite, liquidate CP_1
complessivamente in € 266,80, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avvocato MO
IO RI. Palmi 2 dicembre 2025
IL GOP
Dott.ssa GE IA RO
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.2398/ 2025
VERBALE DI UDIENZA del 2 dicembre 2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Federica Bellamena, per delega dell'Avv.
MO IO RI;
Per l' parte resistente, l'avv. Marco Gagliostro, per delega CP_1
dell'avv. Massimo Autieri e Dario SI TO.
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite trascritte e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, dott.ssa GE IA RO, nella causa iscritta al N. 2398 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
( C.F.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MO IO RI (C.F.: ), giusta C.F._2
procura in atti ricorrente;
E
in Controparte_2
persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Autieri ( C.F.: ) e Dario C.F._3
SI TO (C.F.: ), , giusta procura in atti C.F._4
resistente
All'udienza del 2 dicembre, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore 12,53, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.07.2025, parte ricorrente adiva il Tribunale di
Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, alfine di accertare l'illegittimità del provvedimento dell' datato 23.12.2024, avente ad oggetto: Accertamento CP_1
somme indebitamente percepite su prestazione INDENNITA' PER EMERGENZA CO -19 n.91026/2020, con il quale l'Istituto chiedeva, per il periodo 01.03.2020 al 31.03.2020, la restituzione della somma di €450,00, non spettante. A sostegno della propria pretesa, parte ricorrente deduceva che in data 02.04.2020 la ricorrente ha presentato regolare domanda di indennità ai sensi dell'art. 30 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (convertito con modificazioni nella L. 27/2020), prevista per i lavoratori agricoli a tempo determinato;
che, la norma in oggetto riconosce un'indennità di € 600,00 (poi erogata in misura di € 450,00) a favore dei lavoratori agricoli che abbiano maturato almeno 50 giornate di lavoro nel corso dell'anno 2019; che la ricorrente, lavoratrice agricola a tempo determinato, ha maturato nel 2019 un numero di giornate agricole superiore a 50, come da certificazione allegata;
che, successivamente,
l' ha provveduto all'erogazione dell'indennità in suo favore per un CP_1
importo pari ad Euro 450,00. Successivamente, la ricorrente, avverso il provvedimento di indebito, in data 15.01.2025, presentava ricorso amministrativo . L' non forniva risposta entro i 90 giorni previsti, con CP_1
conseguente formazione del silenzio rigetto e, provvedeva a trattenere le somme indicate nel provvedimento in un'unica soluzione, come si evince dalla documentazione allegata in atti. Parte ricorrente, eccepiva la sussistenza dei requisiti ex art. 30 D.L. 18/2020 e l'infondatezza della richiesta di restituzione in virtù del principio di affidamento e buona fede. Pertanto, concludeva”
Accertare e dichiarare che la ricorrente aveva diritto all'indennità di cui all'art. 30 del D.L. 18/2020; Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento dell' di richiesta di restituzione della somma di € 450,00; Annullare tale CP_1
richiesta e dichiarare che la ricorrente non è tenuta alla restituzione della somma percepita;
Condannare la parte resistente alla restituzione in favore dell'istante di tutte le somme eventualmente trattenute, in assenza di giustificato titolo, e comunque di quelle risultanti dagli atti e dalla documentazione prodotta. Condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento da distrarsi, ex art 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ha anticipato le spese e non riscosso le competenze”.
Istauratosi regolarmente il contraddittorio fra le parti, l' costituendosi nel CP_1
presente giudizio ,resisteva al ricorso, invocandone il rigetto, rappresentando che l ' indebito , per indennità covid , del settore agricolo è stato generato in conformità alle disposizioni della circolare n.49/2020 che al punto 7 CP_1
stabilisce : Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui al decreto- legge n. 18/2020 e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità.
In specie deduceva che la signora ricorrente è componente del nucleo familiare del soggetto richiedente il Reddito di Cittadinanza, coniuge , che Persona_1
la domanda per il reddito di cittadinanza è stata presentata dal Sig. in Per_1
data 11/03/19 ed erogata per 18 mensilità decorrenti dal mese di aprile 2019 a settembre 2020; che essendo il nucleo familiare dell'odierna ricorrente, composto da coniuge e figlio minore, per il regime di calcolo, vigeva il principio .di incomulabilità. Quindi concludeva” nel merito : respingere integralmente tutte le domande promosse da , con condanna della Parte_1
medesima a corrispondere le spese di lite.”
Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (recante “norme di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
CO-19”) ha introdotto misure di sostegno in relazione alla epidemia in atto, prevedendo il riconoscimento di una indennità per il mese di marzo 2020 , pari ad €600, in favore degli operai agricoli a tempo determinato, purchè avessero svolto nell'anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo. Successivamente, l'art. 84, comma 7 D.L.34/20 entrato in vigore il 19.05.2020 aveva previsto anche la proroga anche per il mese di aprile dell'indennità di cui all'art.30 D.L. 18/20 in favore di coloro che avessero beneficiato della stessa per il mese di marzo 2020. L'art.84, comma13 del D.L. 34/20, prevedeva, inoltre, che ai lavoratori appartenenti ai nuclei familiari, già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento fosse inferiore a quello dell'indennità, venisse riconosciuta un'integrazione del reddito di cittadinanza fino all'ammontare dell'indennità stessa.
venisse riconosciuta un'integrazione del reddito di cittadinanza fino all'ammontare dell'indennità stessa- “l' era tenuto al pagamento a CP_2
decorrere da maggio 2020, ovvero dall'entrata in vigore del DL 34/2020”.
In materia di indennità COVID-19 per lavoratori agricoli di cui all'art. 69 del
D.L. n. 73/2021, il diritto al riconoscimento del beneficio economico nella misura di euro 800,00 spetta al richiedente che dimostri il possesso cumulativo dei requisiti previsti dalla norma, consistenti nell'aver effettuato nell'anno 2020 almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, nel non essere titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato né di pensione, e nel non essere beneficiario del reddito di cittadinanza al momento della presentazione della domanda. Il diniego dell'ente previdenziale fondato sulla generica motivazione che il richiedente o altro componente del nucleo familiare risulta titolare di reddito di cittadinanza si configura come illegittimo quando sia documentalmente provato che al momento della domanda amministrativa né l'istante né alcun componente del suo nucleo familiare era effettivamente percettore del beneficio assistenziale. L'accertamento dei requisiti deve essere effettuato con riferimento alla situazione esistente al momento della presentazione della domanda amministrativa, risultando irrilevanti precedenti fruizioni del reddito di cittadinanza da parte di soggetti componenti il nucleo familiare.
Ne discende che il requisito per usufruire dell'indennità COVID-19 era presente alla data di presentazione della prima domanda amministrativa
Alla luce di elle superiori premesse non resta che accogliere il ricorso, con conseguente condanna dell' al pagamento, in favore della parte ricorrente CP_1
e nella misura di legge, della indennità di cui all'art. 30 D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020, in relazione al periodo
01.03.2020-30.03.2020, oltre agli interessi legali dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa.
Le spese di lite - liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 - seguono la soccombenza dell' e vengono distratte in favore dell'Avvocato CP_1
MO IO RI, per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmio, in persona del GOP, dott.ssa GE IA RO, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento datata 23.12.2024 di restituzione somme, a titolo di indennità di cui all'art. 30 D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020 e, conseguentemente , condanna l' alla restituzione delle predette somme, ove trattenute;
CP_1
-condanna l' resistente alla refusione delle spese di lite, liquidate CP_1
complessivamente in € 266,80, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avvocato MO
IO RI. Palmi 2 dicembre 2025
IL GOP
Dott.ssa GE IA RO