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Decreto 14 marzo 2025
Decreto 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, decreto 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
N. R.G. 3306/21
Nel procedimento instaurato ex artt. 35-bis d.lgs. n. 25/2008 e 737 e ss. c.p.c. da
, C.F. , nato a Gujrat in [...] il Parte_1 C.F._1
14.07.1995 e residente in [...] a Gorizia presso il CAS Nazareno,
CUI , rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Di Ilio,, il Collegio, riunito in C.F._2
camera di consiglio nella seguente composizione,
Dott.ssa Carmen Giuffrida Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Aiello Giudice
Dott.ssa Michela Bortolani Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO ex art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato il 12.11.2021 ex artt. 35-bis d.lgs. n.
25/2008 e 737 e ss. c.p.c. impugnava il provvedimento, notificato in Parte_1
data 13.10.2021, con cui la Controparte_1
di Trieste, a seguito di audizione, decideva di non accogliere
[...] la domanda di protezione internazionale presentata dall'odierno ricorrente, ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per casi speciali e per protezione speciale.
Nell'atto introduttivo il ricorrente ripercorreva nei suoi tratti essenziali la vicenda già narrata alla , sostenendo che la sua situazione Controparte_1
personale integri i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria, della protezione per motivi umanitari e del diritto di asilo ai sensi dell'art.10, comma 3 della Costituzione, domandati in via gradatamente subordinata.
Il non si costituiva. Controparte_2
Il P.M., notiziato ai sensi dell'art. 35-bis, comma 6, d.lgs. n. 25/2008, non presentava le proprie conclusioni.
Con decreto di variazione tabellare in data 02.02.2024 il presente procedimento veniva assegnato al Giudice dott.ssa Carmen Giuffrida.
All'udienza del 26 febbraio 2025, il ricorrente non si presentava.
La causa veniva rimessa al Collegio e decisa nella Camera di Consiglio del
15.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. NEL FATTO
1.1. Dichiarazioni rese dinanzi alla documentazione Controparte_1
ivi prodotta e decisione della Commissione
Con riguardo alle sue origini e alla sua situazione personale, il ricorrente dichiarava:
- di essere cittadino del Pakistan nato nel distretto di Gujrat, a Shah Sarmast, e ivi cresciuto sino alla partenza dal paese di origine
- di essere di etnia punjabi del clan e di religione musulmano sunnita CP_3
- di aver studiato per dieci anni nel villaggio di origine e di aver lavorato come contadino e benzinaio
Pag. 2 di 26 - di avere una famiglia di origine composta dai soli genitori, essendo figlio unico,
i quali i familiari risiedono tuttora nel villaggio di origine
- di essere celibe e non avere figli.
Con riguardo ai motivi che l'avevano indotto ad espatriare, il ricorrente raccontava di essersi innamorato di un amico d'infanzia originario del suo stesso villaggio con il quale trascorreva molto tempo. Un giorno, mentre stavano facendo sesso, venivano sorpresi da una persona che lo riferiva ai genitori del suo fidanzato i quali, a loro volta, lo riferivano ai genitori del ricorrente. Le persone del villaggio, secondo gli usi tradizionali, convocavano la riunione degli anziani del villaggio (cd
JI), in esito alla quale veniva deciso che avrebbe dovuto lasciare il villaggio.
Nonostante tale decisione, il fratello poliziotto del suo amico lo voleva uccidere. Anche
i suoi genitori lo picchiavano e gli proponevano di sposare una ragazza. I genitori gli consigliavano poi di lasciare il paese. Partiva dal Pakistan il 1° agosto 2019 diretto in
Italia, transitava per Iran, Turchia (dove si fermava per tre mesi a Istanbul), Grecia per due mesi, Macedonia, Serbia, Bosnia, Croazia e Slovenia. Arrivava in Italia il 20 agosto
2020 direttamente a Udine.
Per quanto riguarda il timore in caso di rimpatrio, il ricorrente riferiva di temere di essere ucciso dal fratello poliziotto del suo ex fidanzato e di essere infastidito dai suoi compaesani a causa della sua relazione omosessuale.
In sede di audizione produceva:
- stampa della foto della carta d'identità del padre
- copia del contratto di lavoro a tempo determinato decorrente dall'otto al 30
settembre 2021.
La nel provvedimento impugnato riteneva: Controparte_1
- credibili gli elementi relativi alla nazionalità pakistana in riferimento alla lingua parlata e agli aspetti sociologici e culturali del proprio paese di origine sommariamente tratteggiati nel corso dell'audizione,
Pag. 3 di 26 - credibili gli elementi relativi alla provenienza dal distretto di Gujrat, Punjab, come già dichiarato al momento della redazione del modello c3;
- non credibili le dichiarazioni relative all'agente persecutore e alla sua relazione omosessuale con un coetaneo e alle conseguenze che ne sarebbero derivate e alla sua asserita omosessualità.
La Commissione dichiarava l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione sia dello status di rifugiato che, anche in ragione della sua provenienza da , Parte_2 dell'ulteriore fattispecie di protezione sussidiaria.
Riteneva insussistenti anche i presupposti per l'applicazione della protezione umanitaria.
1.2. Dichiarazioni rese dinanzi all'autorità giudiziaria e documentazione prodotta
Alla luce delle dichiarazioni rese dinanzi alla C.T. e di quanto contenuto nel ricorso, il Collegio riteneva opportuno procedere ad una nuova audizione del richiedente asilo, al fine di acquisire ulteriori elementi che consentissero di superare le incertezze espresse dalla . Controparte_1
Tale decisione risponde al principio di diritto recentemente affermato dalla Suprema
Corte, la quale - aderendo al disposto dell'art. 46 par. 3 dir. 2013/32/UE nell'interpretazione della Corte di Giustizia - ha affermato che l'audizione si impone:
a. ove nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda, sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti;
b. ove il giudice ritenga necessaria l'acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente;
c. ove il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (si veda Cass. 18311/2021).
Pag. 4 di 26 La Corte ha precisato che le ipotesi sopra indicate implicano un margine di apprezzamento del giudice di merito, il quale, se adeguatamente motivato, non può dare vita ad un error in procedendo.
All'udienza del 26.02.2024, il ricorrente non si presentava.
Documentazione prodotta
Al ricorso la difesa allegava la seguente documentazione:
1. Decisione e verbale di notifica;
Controparte_1
2. Verbale dell'audizione;
3. C3;
4. Permesso di soggiorno, carta d'identità, tessera sanitaria e codice fiscale,
5. Carta d'identità pakistana e passaporto;
6. Dichiarazione di ospitalità;
7. Contratto di lavoro a tempo determinato e busta paga;
8. Contratto di lavoro a tempo determinato.
2. IN DIRITTO
2.1. Status di rifugiato e protezione sussidiaria
Ai sensi degli artt. 2 lett. e) ed f) e 8 d.lgs. 251/2007, al ricorrente può essere riconosciuto lo status di rifugiato quando vi siano elementi per ritenere adeguatamente dimostrato il “fondato timore” del ricorrente:
- di subire atti di persecuzione;
- che siano posti in essere per motivi di razza, religione nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica nelle definizioni fornite dall'art. 8 della stessa normativa;
Pag. 5 di 26 - e siano perpetrati dallo Stato, da partiti o organizzazioni che controllano lo Stato
o gran parte del suo territorio, o anche soggetti non statuali quando le autorità dello Stato di provenienza non possano o non vogliano fornire protezione.
Ai sensi degli artt. 2 lett. g) e 14 del d.lgs. 251/2007, allo straniero che non possiede i requisiti per lo status di rifugiato come sopra definito può essere riconosciuta la protezione sussidiaria, quando paventi fondati motivi per ritenere che, tornando nel
Paese di provenienza, possa correre un effettivo rischio di subire un danno grave definitivo dall'art. 14 d.lgs. 251/2007, per il quale non può o non vuole ottenere protezione di tale Paese.
La protezione sussidiaria può quindi essere concessa al richiedente che, in caso di rimpatrio, rischi di subire:
a. una condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte;
b. la tortura o altra forma di pena o di trattamento inumano e degradante;
c. la minaccia grave alla vita o all'incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.
La protezione sussidiaria di cui alle lettere a) e b) può essere riconosciuta quando il richiedente porti elementi sufficienti per ritenere che egli, in caso di rimpatrio, incorra in un rischio effettivo di subire un grave danno inerente alla sua particolare e individuale posizione, essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata di cui alla lettera c)
(Grande Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009, causa C – 465/07,
punti da 32 a 35). È quindi necessario che dal complesso della vicenda posta a Per_1 base della domanda emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili conseguenze a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di subire un danno grave derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.
Con riferimento alle ipotesi di rischio di condanna a morte o trattamento inumano o degradante si deve, anzitutto, richiamare la sentenza resa dalla Grande Sezione della
Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C – 465/07, che nell'individuare Per_1
l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (disposizione trasposta
Pag. 6 di 26 dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D. Lgs. n.251/2007 prima richiamato), al punto 31 della motivazione ha chiarito che perché una persona possa essere considerata ammissibile alla protezione sussidiaria, qualora sussistano, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un “rischio effettivo di subire un … danno” nel caso di rientro nel paese interessato”, i termini “condanna a morte” o “l'esecuzione”, nonché “la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente” devono essere riferiti a un rischio di danno alla particolare (individuale) posizione del richiedente essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).
La protezione sussidiaria di cui alle lettere alla lettera c) può essere riconosciuta quando, nella specifica zona di provenienza del richiedente, sussista un conflitto armato.
Nell'interpretazione della giurisprudenza dell'Unione Europa, il conflitto armato si può dire esistente “quando le forza governative di un Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano fra loro” (Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, quarta sezione, 30.01.2014, causa C. 285/12, Diakitè).
Sul punto la Corte europea ha precisato inoltre:
- che il legislatore comunitario ha incluso nella protezione in esame la “codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, senza invece includere le ipotesi di minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente per “violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo”;
- che può essere concessa la protezione sussidiaria anche nei casi in cui, pur in assenza di una prova relativa ad un rischio specifico ed individuale, il conflitto rilevato raggiunga un livello di gravità “talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi un rischio effettivo di subire la detta minaccia”. La giurisprudenza dell'Unione, in sostanza, ritiene che non sia sufficiente
Pag. 7 di 26 l'esistenza di una generica situazione di instabilità o di conflitto a bassa intensità, ma che sia invece necessario che, dalle informazioni reperite nel corso del processo, risulti che l'intero territorio del Paese o della Regione di provenienza e nella quale il ricorrente dovrebbe tornare, sussista una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di un intensità tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno è concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione. Al fine di valutare l'intensità di tale conflitto, occorre riferirsi ai criteri forniti dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (con la sentenza già citata e la Per_1
sentenza n. 901/19 del 10.06.2021), nonché dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (con la sentenza Sufi and Elmi c. Regno Unito, 28.06.2011) e, quindi, in particolare:
o l'estensione geografica del conflitto;
o i metodi utilizzati nel corso delle offensive (sparatorie mirate, bombardamenti generalizzati, ecc.);
o l'uso di tali metodi da parte di tutti coloro che partecipano al conflitto;
o il numero di vittime civile (da intendersi come morti, feriti e sfollati).
2.2. Protezione umanitaria
Preliminarmente si osserva che la domanda di protezione internazionale dell'odierno ricorrente è stata presentata anteriormente all'entrata in vigore del D.L.
113\2018 (decreto , già in vigore dal 5.10.2018, normativa che aveva modificato Per_2
l'art. 5 comma 6, D.Lgs. 286\98 nel testo previgente (“Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”) ha eliminato la seconda parte del periodo dopo la virgola (“salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”) con l'effetto di
Pag. 8 di 26 ridurre il 'range' di applicabilità della tipologia delle previgente protezione 'umanitaria' dalla più ampia accezione consentita dalla norma, ad una casistica di situazioni particolari specifiche (che giustificano il rilascio di permesso di soggiorno 'in casi speciali') e di ragioni speciali (alcune preesistenti nel Testo Unico Immigrazione, altre indicate nel decreto) oltre ai casi di divieto di espulsione di cui agli artt. 19. Commi 1 e
1.1. D.lgs. 286\1998 (permesso di protezione speciale per i casi di divieto di respingimento e in materia di categorie vulnerabili).
Ciò detto va rilevato che il legislatore ha nuovamente disciplinato la materia emanando il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (D.l. Lamorgese), convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173 che, nel confermare la scelta della
“tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso, in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria di cui all'art. 15, comma 1: “Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'art. 384, secondo comma, del codice di procedura civile”.
Più in generale, la novella legislativa:
• ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della ai sensi dell'art. Controparte_1
32, comma 3, D. Lgs. 25/2008;
• ha reintrodotto nell'art. 5 comma 6 del TUI il limite al diniego e alla revoca del permesso di soggiorno, rappresentato dagli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato Italiano, che era stato espunto dal D.L. 113/2018 (il testo della disposizione come modificato dall'art. 1 lett. a. del D.L. 130/20 è il seguente : “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì
Pag. 9 di 26 adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.”)
• ha interamente sostituito il comma 1.1. dell'art. 19 del d.lvo 286/98 la cui attuale formulazione è la seguente: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.”
(artt. 1 lett. e). Il novellato art. 19 comma 1.1 contiene pertanto due divieti di refoulement. Il primo è un divieto assoluto collegato sia al rischio del richiedente di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, formula che richiama il principio di cui all'art. 3 Cedu, sia alla clausola generale di cui all'art. 5, comma 6, TUI. Il secondo è un divieto relativo per rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, di cui può essere espressione l'integrazione sociale raggiunta nel paese ospitante, svincolando tale giudizio dalla sussistenza di un rischio di compromissione dei diritti fondamentali della persona nel paese di origine.
Va precisato che le parole “vita privata” e “vita familiare” esprimono due concetti distinti. Infatti, mentre il concetto di “vita familiare” riguarda la tutela dell'unità familiare in senso ampio (cfr. V. Corte Edu Sentenza Abdulaziz,
Pag. 10 di 26 Cabales and Balkandali c. Regno Unito, 21 ottobre 1997, e Sentenza c. Per_3
Francia); la “vita privata” è un concetto dalla portata più ampia ed è definibile come il complesso di legami e rapporti sociali che una persona intrattiene nel momento in cui si insedia stabilmente all'interno di una comunità, diversi da quelli familiari, e che – unitamente a questi ultimi –determinano la sua identità sociale (v. Corte EDU sentenza Üner c. Paesi Bassi [GC], n. 46410/99). Il concetto di vita privata è quindi un concetto ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva, comprendente tanto l'integrità fisica e psicologica della persona, quanto, ad un certo rilievo, il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con gli altri esseri umani. Ciò porta a valorizzare – ed a qualificare come motivi ostativi all'espulsione – tutti quegli indici, indipendenti dai legami familiari, che dimostrino un effettivo radicamento dello straniero nel tessuto sociale del paese di accoglienza. Da ciò deriva che lo stabile insediamento dello straniero anche richiedente asilo possa integrare il concetto di vita privata, anche in assenza di legami familiari.
La valutazione della violazione del divieto di allontanamento va effettuata bilanciando da una parte la natura ed effettività dei vincoli familiari che lo straniero ha sul territorio nazionale, il suo concreto inserimento sociale e la durata del suo soggiorno in Italia da una parte, dall'altra l'eventuale esistenza di Per_
“legami familiari culturali o sociali con il di origine.
Come sopra anticipato, nel caso di possibile violazione del diritto alla vita privata e familiare, il divieto di respingimento non è assoluto ma relativo.
Pertanto, va bilanciato con l'interesse dello Stato alla tutela del bene giuridico della sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica e di protezione della salute.
In definitiva, ai fini del riconoscimento del diritto del richiedente alla protezione speciale ex art. 19.1.1. D.L. 130/2020 è necessario eseguire il seguente accertamento:
- accertare che il ricorrente abbia creato in Italia una propria vita privata e/o familiare,
Pag. 11 di 26 - valutare, sulla scorta dei criteri contenuti nella medesima disposizione, se l'allontanamento sia suscettibile di determinare una sproporzionata e non giustificata lesione della sua vita privata e/o familiare, in considerazione dell'integrazione e del radicamento raggiunto nel paese ospitante, cui si contrappone uno sradicamento o comunque un significativo affievolimento dei suoi legami sociali, familiari e culturali con il paese di origine, a prescindere dalla compromissione nella titolarità e/o nel godimento dei diritti fondamentali della persona a cui il medesimo potrebbe andare incontro in ipotesi di rimpatrio.
- Bilanciare l'interesse alla vita privata e/o familiare con l'interesse dello Stato alla tutela del bene giuridico della sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica e di protezione della salute. Nel bilanciamento tra i due termini del rapporto, il Giudice dovrà valutare quando il secondo possa essere preminente sul diritto alla vita privata e/o familiare, purché quest'ultimo risponda ad un bisogno sociale legittimo, proporzionale e non altrimenti perseguibile (Corte Edu Jeunesse c/Paesi Bassi 3/10/2014, Grande Camera).
Con la sentenza n. 12790/2022 la Corte di Cassazione ha avuto modo di meglio precisare i criteri in base ai quali va compiuto il giudice di comparazione, statuendo in particolare che:
1) bisogna attribuire alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel
Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano;
2) il grado di integrazione del richiedente in Italia assume una rilevanza proporzionalmente minore e in situazioni di particolare gravità - quali la seria esposizione alla lesione dei diritti fondamentali alla vita o alla salute, conseguente, ad esempio, a eventi calamitosi o a crisi geopolitiche che abbiano generato situazioni di radicale mancanza di generi di prima necessità – può anche non assumere alcuna rilevanza;
3) per contro, in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di
Pag. 12 di 26 rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore (Cass., sez. VI civ., n. 12790/2022).
3. NEL MERITO
Si procede ad esaminare il ricorso presentato da , valutando, Parte_1 in primo luogo, la credibilità del richiedente, in secondo luogo, l'attualità del rischio e la eventuale configurabilità del diritto allo status di rifugiato o alla protezione sussidiaria.
Laddove non si ritenesse configurabile il diritto ad una delle protezioni maggiori, si passerà ad esaminare la configurabilità del diritto alla protezione umanitaria e speciale.
3.1. Credibilità del racconto
Va premesso che la veridicità del narrato del richiedente va effettuata applicando i criteri codificati dall'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007, il quale indica i parametri grazie ai quali deve essere esaminata la credibilità della narrazione fornita dal richiedente, quando questi non sia riuscito a portare sufficienti prove a sostegno della propria storia, parametri oggetto di interpretazione dall'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità.
La valutazione di credibilità del racconto la norma indica quattro principali criteri di valutazione e cioè:
a) la coerenza interna, che riguarda le eventuali incongruenze, discrepanze o omissioni presenti nelle dichiarazioni, rilevabili direttamente dal racconto;
b) la coerenza esterna, che si riferisce alla coerenza tra il resoconto del richiedente e prove di altro tipo ottenute dalle autorità competenti, comprese le informazioni sul paese di origine,
Pag. 13 di 26 c) la sufficienza dei dettagli, poiché di regola il dettaglio è indicativo di una vicenda effettivamente vissuta;
d) la plausibilità o verosimiglianza, e cioè che si tratti di un fatto possibile, nonché apparentemente ragionevole, verosimile o probabile. Occorre pertanto una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (Cass. 21142/2019; Cass. 11925/2020)
Con riguardo al criterio della coerenza esterna, va precisato che, nell'ipotesi di racconto intrinsecamente inattendibile alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva, la ricerca di una coerenza esterna è inutile, perché manca, alla base, una storia individuale rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio (in tal senso, cfr. Cass. 6738/2021).
Per quanto concerne la plausibilità o verosimiglianza, va evidenziato che tale criterio non può avere come termine di paragone le convinzioni soggettive del giudice su ciò che è vero, ragionevole o verosimile, ma deve oggettivizzarsi, dovendosi evitare, come sopra si è detto, che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente resti affidata alla mera opinione del giudice, anche al fine di assicurare parità di trattamento. Pertanto, per individuare cioè che è vero, ciò che effettivamente accade nella realtà dei fatti, cui il fatto narrato è simile e pertanto plausibile, ci si deve affidare alla regola dell'id quod plerumque accidit, che ha una sua dimensione spaziale e temporale. Ciò comporta che il giudizio di verosimiglianza o plausibilità o ragionevolezza non può essere eseguito comparando il racconto con ciò che è vero e ragionevole per il giudice o per il cittadino Europeo medio, o con ciò che normalmente accade in un paese Europeo. Infatti, ciò che è vero o verosimile in un dato luogo e in dato tempo può non esserlo in altro luogo ed in altro tempo. Di conseguenza occorre valutare la “plausibilità di fatti pertinenti asseriti nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine e del contesto del richiedente, compresi il genere, l'età, l'istruzione e la cultura” (Cassazione civile sez. I, 10/03/2021 n.6738).
La Corte di Cassazione ha altresì precisato che la valutazione delle dichiarazioni del richiedente non deve essere rivolta ad una capillare ricerca di eventuali contraddizioni – atomisticamente esaminate – insite nella narrazione della sua personale situazione, ma è necessario che il Collegio effettui una disamina complessiva della
Pag. 14 di 26 vicenda persecutoria narrata, precisando poi che può trovare applicazione il principio del “beneficio del dubbio” quando residuino dubbi rispetto ad alcuni dettagli della narrazione (Cass. 7546/2020).
Alla stregua di tali criteri, il racconto della vicenda personale posta a base della richiesta di protezione internazionale non è credibile in quanto generico e pieno di elementi contraddittori.
Innanzitutto, risultano assai generiche le dichiarazioni riguardanti la sua asserita relazione omosessuale con un coetaneo. Nel corso della narrativa libera, egli si limitava a raccontare di un amico con il quale l'attività comune principale consisteva nel fare sesso, sia a casa che a scuola. In fase di approfondimento, non riusciva a meglio circostanziare la natura del rapporto, non chiamando mai per nome l'amico, non fornendone una descrizione ( ad eccezione della frase “era un ragazzo molto bello”), non facendo emergere alcun coinvolgimento emotivo;
tutto ciò a dispetto della lunga durata della relazione dai tempi della scuola al 2019 anno della partenza.
Stessa genericità connota le dichiarazioni riguardanti il momento in cui i due ragazzi venivano scoperti proprio mentre facevano sesso (“mentre facevamo sesso siamo stati visti da qualcuno”, pagina 6 del verbale.), non riferendo il ricorrente alcunché né con riguardo alla persona che li aveva scoperti né con riguardo alle circostanze spazio-temporali.
Per quanto concerne gli agenti persecutori, egli li identificava dapprima in uno dei fratelli del suo amico e, successivamente, nei suoi genitori.
Con riguardo al fratello dell'amico - che, dapprima, dichiarava essere morto
(“anzi uno non è morto fa il poliziotto”, verbale pagina 5), per poi affermare che era lui l'agente persecutore - in modo assai generico, si limitava ad affermare che egli era un poliziotto e che lo voleva uccidere (“il fratello che faceva il poliziotto mi seguiva e ha cercato di uccidermi”, verbale pagina 5). Anche in fase di approfondimento, finalizzato a comprendere la veridicità e l'entità dell'attività persecutoria, egli si limitava a rispondere “lui fa il poliziotto lo prendevano in giro perché suo fratello faceva sesso con un ragazzo, così mi cercava per uccidere” (verbale pagina 7), senza in alcun modo concretizzare le minacce o le violenze del presunto persecutore.
Pag. 15 di 26 Per quanto riguarda i familiari, il ricorrente inizialmente non li descriveva come agenti persecutori. Infatti, sebbene avesse affermato di essere stato picchiato dal padre al momento della scoperta, dichiarava comunque che lo stesso padre, nel momento in cui la JI decideva che il ricorrente dovesse essere allontanato, chiedeva di farlo rimanere in quanto unico figlio (“mio padre ha chiesto che io potessi restare in casa”, verbale pagina 5) nonché affermava che, per salvarlo dal pericolo derivante dal fratello del fidanzato, entrambi i genitori gli avevano alla fine consigliato di lasciare il paese
(“il fratello che faceva il poliziotto mi seguiva e ha cercato di uccidermi. I miei genitori mi hanno consigliato di lasciare il Pakistan", verbale pagina 5). Dichiarava altresì di essere in contatto con entrambi (“sento i miei genitori una volta alla settimana su whatsapp”, verbale pagina quattro). Tali dichiarazioni appaiono chiaramente incompatibili con una condotta persecutoria nei suoi confronti, potendosi ritenere che l'episodio unico in cui riferiva di essere stato picchiato sia ricollegabile al solo momento della scoperta dei fatti da parte dei genitori.
In un secondo momento, invece, identificava anche i genitori quali soggetti maltrattanti che, oltre che picchiarlo (non quindi solo al momento della scoperta), volevano che sposasse una ragazza (“i miei genitori mi hanno picchiato mi hanno proposto di sposare una ragazza ma io mi sono rifiutato”, verbale pagina 7), e affermava di aver lasciato il Pakistan per sottrarsi ai maltrattamenti ricevuti in famiglia. Inoltre, contrariamente a quanto riferito in precedenza circa il fatto di essere in contatto con i genitori, affermava di non sentire più il padre (“fino ad ora mio padre non parla con me prima non mi ha detto niente in casa venivo trattato male per questo sono dovuto andare via”, pagina 7 del verbale).
Le dichiarazioni sono risultate contraddittorie anche con riguardo alle diverse versioni sulla diffusione della notizia della sua presunta omosessualità nel paese di origine in quanto, cambiando ripetutamente versione nel corso dell'audizione, affermava dapprima che tutti lo sapevano, poi solo le persone importanti del villaggio, poi di nuovo tutto il villaggio e, infine , nuovamente, solo le persone importanti.
Per quanto riguarda la jirga, dalle dichiarazioni rese dal ricorrente non è neanche possibile comprendere le modalità con cui la si arrivava a convocare. Dapprima infatti pare che fosse stata convocata per volere della famiglia dell'amico, il che peraltro
Pag. 16 di 26 risulta inverosimile perché in tal modo, veniva rivelata l'omosessualità di loro figlio, con conseguente disonore per tutta la famiglia agli occhi della comunità.
Successivamente, quando tale SI gli veniva eccepita, forniva delle risposte contraddittorie, sostenendo, a seconda delle versioni, che solo alcuni sapevano della relazione omosessuale fra i due ragazzi o, al contrario, che tutti gli abitanti del villaggio ne erano a conoscenza.
Infine, risulta inverosimile che, a fronte di una decisione assunta dalla jirga, il fratello poliziotto volesse comunque uccidere il ricorrente. Né, a fronte di tale
Per_ SI , risulta convincente la sua risposta ( “se la ha deciso che lei doveva lasciare il villaggio, cosa che effettivamente ha fatto come mai ha detto che il fratello del suo fidanzato la vuole uccidere? Lui fa il poliziotto lo prendevano in giro perché suo fratello faceva sesso con un ragazzo così mi cercava per ucciderlo” (verbale pagina 7))
Nel corso del giudizio, non è stato possibile sanare le lacune e le incongruenze delle dichiarazioni rese in sede amministrativa dal ricorrente in quanto egli non si è presentato all'audizione. Non può pertanto affermarsi che il ricorrente abbia compiuto ogni sforzo possibile per circostanziare la propria domanda di protezione internazionale.
Infatti, sebbene nel procedimento in questione sussista un forte dovere di cooperazione da parte dell' come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “il richiedente ha CP_4
l'onere di offrire ogni elemento utile allo scrutinio della domanda in un'ottica di schietta collaborazione, evidente essendo che la previsione normativa, laddove impone di procedere all'esame della domanda di protezione internazionale "in cooperazione con il richiedente", richiede un atteggiamento collaborativo reciproco, giacché, sul piano della logica prima ancora che su quello del diritto, non è pensabile che la CP_1
, come pure il giudice, possa cooperare, e cioè operare insieme, ad un
[...] richiedente che, al contrario, non offra la collaborazione dovuta” (Cass., ord. 14 giugno
2019 n. 16028).
Vista la non credibilità interna del racconto del ricorrente, non si reputa necessario verificare la sua credibilità esterna. Infatti, nell'ipotesi, come quella di specie, di racconto intrinsecamente inattendibile alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva, in cui essendo il racconto affetto da estrema genericità o da importanti
Pag. 17 di 26 contraddizioni interne, la ricerca delle Coi è inutile, perché manca, alla base, una storia individuale rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio (in tal senso, cfr. Cass. 6738/2021).
3.2. Attualità del rischio
Al fine di poter riconoscere lo status di rifugiato o una delle forme di protezione sussidiaria è necessario che il rischio paventato dal ricorrente presenti il carattere dell'attualità.
Alla luce della descrizione delle diverse forme di protezione di cui al paragrafo
2.1. , l'esame delle domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria per le ipotesi di cui alle lett. a) e b) può essere svolto congiuntamente, in quanto entrambe presuppongono una valutazione specifica e individualizzata del fondato timore di essere perseguitato o del rischio effettivo di subire la condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte o di essere sottoposto alla tortura o ad altro trattamento inumano o degradante.
Va premesso che la valutazione in merito alla fondatezza del timore o alla effettività del rischio presuppone un racconto credibile e opportunamente circostanziato.
Nel caso oggetto dell'odierno procedimento, data la mancanza di credibilità della vicenda persecutoria, non emerge il rischio per il ricorrente di subire atti di persecuzione rientranti nelle fattispecie di cui agli art. 2 e 14, lett. a) e b), del d.lgs.
251/2007. Conseguentemente, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, di cui all'art.14, lett. a) e b), d.lgs.
251/2007.
Per quanto riguarda, la particolare forma di protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007, l'ultimo report EASO relativo alla sicurezza in
Pakistan riporta che, nei primi sette mesi del 2021, la maggior parte degli incidenti relativi alla sicurezza è stata registrata in TA (203), KP (127) mentre il Punjab e
Pag. 18 di 26 il sono state le regioni meno colpite dalle violenze, avendo registrato, Pt_3
rispettivamente, 81 e 36 incidenti1.
Secondo il primo report trimestrale relativo al 2021 pubblicato dal Centre for
Research and Security Studies (CRSS)2, oltre il 70% di tutti i decessi sono stati segnalati dal (incluse le ex FATA) e dal TA. Delle 196 Persona_6
vittime nel primo trimestre del 2021, il maggior numero e stato registrato nelle ex aree tribali ad amministrazione federale (FATA) (67), seguite da TA (48), KP (35),
DH (26), Punjab (18) e (2). Nessuna vittima è stata segnalata da Parte_2 Per_7
e (AJK) o (GB).
[...] Per_8 Persona_9
Con riguardo alla regione del Punjab (zona di provenienza del ricorrente), nel primo quadrimestre 2021, SA ha registrato la morte di 20 persone, delle quali 9 civili, 5 membri delle forze di sicurezza e 6 terroristi3.
Secondo il primo report trimestrale relativo al 2021 pubblicato dal CRSS, nei primi tre mesi del 2021 sono state registrate 18 le vittime di violenza e nessuna vittima di violenza settaria4.
Secondo il secondo report trimestrale relativo al 2021 pubblicato dal CRSS5, dal
1° aprile al 30 giugno sono state registrate 8 vittime ed un calo generale della violenza nella regione. Ad aprile 2021, il partito islamista di estrema destra Persona_10
(TLP) ha continuato le manifestazioni contro l'arresto del loro leader;
vi sono
[...]
stati scontri con la polizia nella città di Lahore, poiché il TLP ha bloccato le strade e
Pag. 19 di 26 circondato una stazione di polizia, causando la morte di tre persone e il ferimento di centinaia6.
Secondo il terzo report trimestrale relativo al 2021 pubblicato dal CRSS, dal 1° luglio al 30 settembre sono state registrate 13 vittime. Un aumento delle vittime di violenza settaria e religiosa è stato registrato in quest'ultimo trimestre, durante il quale vi sono state 4 vittime7.
Dal 1° gennaio 2021 al 29.10.2021, ED ha registrato 576 incidenti relativi alla sicurezza, che hanno causato la morte di 133 persone8.
Dal 09/12/2021 al 09/12/2022, ED ha registrato in Punjab 220 incidenti relativi alla sicurezza, causando la morte di 113 persone.9
Dal 01/01/2023 al 13/10/2023, ED ha registrato in Punjab 159 incidenti relativi alla sicurezza, causando la morte di 84 persone.10
Le diverse fonti consultate, pur utilizzando diversi criteri di conteggio degli episodi di violenza e delle vittime coinvolte, sono comunque concordi nel riferire che, al
2020, si è registrata una notevole diminuzione del numero delle vittime rispetto agli anni precedenti, più precisamente al 2018 e al 2017. Secondo il CRSS, inoltre, la 6 ED – Regional overview South Asia: 17- 23 aprile 2021: <https: reliefweb.int sites files resources acleddata.com-
Regional%20Overview%20South%20Asia17-23%20April%202021.pdf > ultimo accesso 31 marzo 2023. 7 CRSS Quarterly Security Report – Q3, 2021: ultimo accesso 31 marzo 2023. 8 ED, BO (Filters applied: Pakistan – Punjab); Event types: battles, explosions/remote violence and violence against civilians, TIME PERIOD: 01/01/2021-29/10/2021 ultimo accesso 31 marzo 2023. 9 ED, BO (Filters applied: Pakistan – Punjab); Event types: battles, explosions/remote violence and violence against civilians, TIME PERIOD: 09/11/2021-09/12/2022 < https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard>. Secondo ED, al 09/12/2022 il rischio di volatilità di conflitti rimane ma basso, ma costante, vedi < https://acleddata.com/early-warning-research- hub/volatility-and-risk-predictability-index/>. 10 ED, BO (Filters applied: Pakistan – Punjab); Event types: battles, riots explosions/remote violence and violence against civilians, TIME PERIOD: 1/01/2023-13/10/2023 < https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard> ultimo accesso 17 ottobre 2023.
Pag. 20 di 26 maggior parte delle vittime nel 2020 sono state quelle civili, mentre il personale di sicurezza è stata la categoria colpita in misura minore in assoluto.11
Tale andamento sembra essersi invertito nel 2021: come già evidenziato, gli episodi di violenza registrati hanno raggiunto un numero superiore a quelli dell'anno precedente. A differenza di quanto avvenuto nel 2020, la maggior parte di tali episodi di violenza erano di matrice terroristica;
inoltre, la maggior parte delle vittime erano rappresentanti delle forze dell'ordine, mentre circa un quinto delle vittime totali registrate nell'anno sono state civili. Né l'Internal Displacement Monitoring Centre, né
l'Ufficio hanno segnalato Controparte_6
sfollamenti da zone del Punjab provocati da conflitti. Ciò vale sia per il 2019 che per il
2020.12 Per quanto riguarda il 2021, secondo l'Internal Displacement Monitoring Centre si sono registrati 390 sfollati nella provincia del Punjab a causa delle violenze legate alle dispute sui terreni.13 Sempre nel 2021, un certo numero di sfollati afghani presenti in
Pakistan, ivi compresi quelli stabilitisi nella provincia del Punjab, hanno fatto ritorno in
Afghanistan. Dal grafico elaborato dall'UNHCR, tra gli afghani presenti in Pakistan che hanno fatto rientro volontariamente nel proprio Paese di origine, il 9% risiedeva nel
Punjab; il fattore principale di spinta è stato la scarsità delle condizioni di vita in
Pakistan, mentre il principale fattore di attrazione è stato la possibilità di riunirsi con i familiari. 14
L'ex primo ministro e presidente del Pakistan SA (PTI) Per_11
è stato arrestato il 9 maggio con l'accusa di corruzione, prima di ottenere la libertà su cauzione tre giorni dopo, dopo che la Corte Suprema ha dichiarato illegale il suo arresto.
La polizia ha successivamente lanciato un giro di vite contro il PTI, arrestando migliaia di attivisti e membri di alto livello del partito. Coloro che sono accusati di aver
Pag. 21 di 26 attaccato le installazioni di sicurezza saranno processati nei tribunali militari15. Sotto la pressione delle autorità, si sono dimessi anche dozzine di membri anziani del partito16.
Per_1 Da parte sua, ha affermato che la violenza durante le manifestazioni è stata un tentativo inscenato da parte del governo e dei militari di screditare il PTI17. Oltre a
Per_1 diversi casi di corruzione, ora deve affrontare accuse di "terrorismo" legate alle manifestazioni violente18. Una condanna penale potrebbe potenzialmente squalificare
Per_1 dalla partecipazione alle elezioni generali, che sono previste per la fine dell'anno19.
In risposta al suo arresto, i sostenitori del PTI si sono mobilitati in tutto il
Pakistan per tutto il mese, determinando un aumento in tutto il Pakistan e anche nell'area del Punjab del 49% circa dell'attività di manifestazione complessiva rispetto al mese precedente in tutto il Pakistan (aprile 2023)20.
Si evidenzia come dai grafici di Acled che nel periodo maggio inizi di giugno si rileva un errore rispetto alle previsioni di aprile che davano in diminuzione gli eventi contro i civili, si registra infatti un possibile aumento degli eventi anche nel Punjab rispetto agli anni precedenti e ai mesi precedenti, trattasi di eventi quali rivolte e repressione delle rivolte a danni dei civili21.
Per_1 15 The , "Il Pakistan consegna 33 manifestanti pro-Imran Khan per il processo nei tribunali militari", 26 maggio 2023, data ultima verifica 12 settembre 2023 16 , "Perché dozzine di leader hanno lasciato il partito di in Pakistan?", Al Persona_13 Per_11
Jazeera, 24 maggio 2023, data ultima verifica 12 settembre 2023 17 e , " è stato rilasciato su cauzione in caso di Parte_4 Parte_5 Per_11 corruzione e ha assicurato che non sarà nuovamente arrestato", The Guardian , 12 maggio 2023, data ultima verifica 12 settembre 2023 18 e , " sostiene il 'regno del terrore' mentre i Parte_4 Parte_5 Per_11 sostenitori affrontano un processo nei tribunali militari", The Guardian, 19 maggio 2023, data ultima verifica 12 settembre 2023 19 , 'L'ex premier pakistano accusa i militari di aver tentato di distruggere il suo partito', 4 CP_8 giugno 2023, data ultima verifica 12 settembre 2023 20 Pakistan : Dimostrazioni violente seguono l'arresto dell'ex primo ministro , dati Acled al Per_11
09.06.2023, data ultima verifica 12 settembre 2023 21Acled data , https://developer.acleddata.com/dashboard/conflict-alert-system/ , Mappa Acled Data del
16 giugno 2023 , dati di maggio e primi di giugno 2023, data ultima visione 12 settembre 2023
Pag. 22 di 26 In totale fino al 12 settembre 2023 sono stati registrati nel Punjab pakistano i seguenti eventi:
-67 attacchi terroristici22
- 6 eventi di esplosioni23;
- 21 fatalità24.
Infine, sebbene il 2023 sia iniziato con una nota violenta, la provincia ha registrato il numero più basso di vittime legate al terrorismo nel 2022. Secondo i dati parziali compilati dal South Asia Terrorism Portal (SA), il Punjab ha registrato un totale di 11 vittime legate al terrorismo nel 2022, tra cui 10 civili e un terrorista, contro
20 vittime, tra cui nove civili, sei terroristi e cinque membri del personale delle forze di sicurezza (SF) nel 202125.
Per quanto riguarda il 2024, le fonti consultate confermano il protrarsi dell'instabilità politica del Paese, che dopo le ultime elezioni è guidato dal governo di coalizione tra e PPP e conta un ruolo più preponderante dell'esercito nella CP_9
gestione della vita politica in Pakistan.26 Per quanto concerne gli attacchi terroristici, il 22 Punjab Pakistan, SOUTH ASIA INTELLIGENCE REVIEWS, https://www.satp.org/datasheet- terrorist-attack/incidents-data/pakistan-punjab , data ultima verifica 12 settembre 2023 23Punjab Pakistan, SOUTH ASIA INTELLIGENCE REVIEWS , https://www.satp.org/datasheet-
terrorist-attack/explosions/pakistan-punjab , data ultima verifica 12 settembre 2023 24Punjab Pakistan, SOUTH ASIA INTELLIGENCE REVIEWS, https://www.satp.org/datasheet- terrorist-attack/fatalities/pakistan-punjab , data ultima verifica 12 settembre 2023 25 Punjab situazione sicurezza 2023, South Asia Intelligence Review https://www.satp.org/terrorism-
assessment/pakistan-punjab , data ultima verifica 12 settembre 2023 26 CNBC, prime minister for second term , (CNBC, 3 marzo 2024) Controparte_10
term.html> ultimo accesso 10 aprile 2024; Pakistan's surprising and marred 2024 election, CP_11 and what comes next (Brokings edu, 29 febbraio 2024) CP_11
next/> ultimo accesso 10 aprile 2024; , Tracking Conglict Worldwide, Controparte_12
Pakistan, Punjab area, maggio-ottobre 2024
ear=2024&reset=Cancella+filtri> ultimo accesso 14 ottobre 2024.
Pag. 23 di 26 CRSS nel suo terzo rapporto per l'anno 2024 circa la sicurezza del Paese registra un calo degli attacchi e delle vittime ad essi collegati.27
Dal 01/01/2024 al 12/07/2024, ED ha registrato in Punjab 61 incidenti relativi alla sicurezza, di cui 25 eventi contro i civili, 21 ribellioni e 15 combattimenti.28
Dal 13/07/2024 al 24/11/2024, ED ha registrato in Punjab 45 incidenti relativi alla sicurezza, di cui 19 eventi contro i civili, 16 combattimenti e 10 rivolte.29
Ciò detto, valutato il livello di sicurezza in Pakistan, in particolare in Punjab, considerando la tipologia di eventi violenti e il numero di quelli che hanno coinvolto civili, il Collegio non ritiene che la situazione sia qualificabile come conflitto armato interno alla luce dei principi e dei parametri indicati dalla nota pronuncia della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, Quarta Sezione, del 30 gennaio 2014 resa nella causa C
– 285/12 – ). Per_14
Alla luce delle superiori considerazioni, si rigetta la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), D.Lgs. 251/2007.
3.3. Protezione umanitaria/speciale
Con riferimento alla domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, nel richiamarsi a quanto espresso nel paragrafo 2.2., il Collegio osserva quanto segue.
Dagli atti di causa non risulta che , dal suo arrivo in Italia, abbia Parte_1
intrapreso un percorso di integrazione tale da poter ritenere che la sua vita privata sia radicata in Italia. Agli atti è stato depositato solo un contratto di lavoro limitato a ventidue giorni, risalente al 2021, e una dichiarazione di ospitalità sino al 2022. Non
Pag. 24 di 26 risulta che egli parli o comprenda la lingua italiana né che abbia delle relazioni affettive/amicali in Italia. Al contrario risulta che tutta la sua famiglia continui a risiedere in Pakistan.
Il Collegio ritiene pertanto che, sulla base dei criteri indicati dall'art. 19, comma 1.1,
D.Lgs. 286/1998, tenuto conto del nullo inserimento sociale in Italia del ricorrente e dei legami familiari, culturali e sociali con il suo Paese d'origine che, ormai, in ragione del tempo trascorso dalla partenza dal Pakistan, non possono che essersi diradati,
l'eventuale ritorno di nel Paese di origine non costituirebbe una Parte_1
lesione del suo diritto al rispetto della propria vita privata.
Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione del ricorrente.
Nulla sulle spese in quanto il ministero non si è costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste così provvede:
1. rigetta la domanda di accertamento dello status di rifugiato;
2. rigetta la domanda di accertamento della protezione sussidiaria;
3. rigetta la domanda di accertamento della protezione speciale;
4. nulla sulle spese.
Così deciso a Trieste, il 14 marzo 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Carmen Giuffrida
Pag. 25 di 26
Pag. 26 di 26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 EASO Asylum Support Office: Pakistan Security situation, ottobre 2021, pag. 71 CP_5 <https: reliefweb.int sites files resources acleddata.com-
ultimo accesso 31 marzo 2023. 2 CRSS Quarterly Security Report – Q1, 2021: ultimo accesso 31 marzo 2023. 3 SA, Data Sheet-Punjab-Yearly Fatalities (1 gennaio 2021 – 26 maggio 2021) ultimo accesso 31 marzo
2023. 4 CRSS Quarterly Security Report – Q1, 2021:
ultimo accesso 31 marzo 2023. 5 CRSS Quarterly Security Report – Q2, 2021: ultimo accesso 31 marzo 2023. 11 CRSS, Annual Security Report 2020, 10 February 2021, url , data ultima verifica 13 aprile 2023 12 European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO): Pakistan;
Security Situation, October 2021, url , data ultima verifica 12 aprile 2023 13 Internal Displacement Monitoring Centre (formerly Global ID : 2021 Internal Displacement CP_7
Index report, December 2021, url data ultima verifica 12 aprile 2023 14 UN High Commissioner for Refugees: Pakistan;
Voluntary repatriation of Afghan refugees (as of 31
December 2021), 31 December 2021 , url , data ultima verifica 13 aprile 2023 27 Center for Research and Security Studies (CRSS), Q3 ReportCP_13 linked-fatalities-overtake-full-year-2023-in-just-nine-months/> ultimo accesso 2 dicembre 2024. 28 ED, ER (Filters applied: Pakistan – Punjab); Event types: battles, riots and violence against civilians, TIME PERIOD: 1/01/2024-12/07/2024 < https://acleddata.com/explorer/ >ultimo accesso 15 luglio 2024. 29 ED, ER (Filters applied: Pakistan – Punjab); Event types: battles, riots and violence against civilians, TIME PERIOD: 13/07/2024-24/11/2024 ultimo accesso 2 dicembre 2024.
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
N. R.G. 3306/21
Nel procedimento instaurato ex artt. 35-bis d.lgs. n. 25/2008 e 737 e ss. c.p.c. da
, C.F. , nato a Gujrat in [...] il Parte_1 C.F._1
14.07.1995 e residente in [...] a Gorizia presso il CAS Nazareno,
CUI , rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Di Ilio,, il Collegio, riunito in C.F._2
camera di consiglio nella seguente composizione,
Dott.ssa Carmen Giuffrida Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Aiello Giudice
Dott.ssa Michela Bortolani Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO ex art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato il 12.11.2021 ex artt. 35-bis d.lgs. n.
25/2008 e 737 e ss. c.p.c. impugnava il provvedimento, notificato in Parte_1
data 13.10.2021, con cui la Controparte_1
di Trieste, a seguito di audizione, decideva di non accogliere
[...] la domanda di protezione internazionale presentata dall'odierno ricorrente, ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per casi speciali e per protezione speciale.
Nell'atto introduttivo il ricorrente ripercorreva nei suoi tratti essenziali la vicenda già narrata alla , sostenendo che la sua situazione Controparte_1
personale integri i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria, della protezione per motivi umanitari e del diritto di asilo ai sensi dell'art.10, comma 3 della Costituzione, domandati in via gradatamente subordinata.
Il non si costituiva. Controparte_2
Il P.M., notiziato ai sensi dell'art. 35-bis, comma 6, d.lgs. n. 25/2008, non presentava le proprie conclusioni.
Con decreto di variazione tabellare in data 02.02.2024 il presente procedimento veniva assegnato al Giudice dott.ssa Carmen Giuffrida.
All'udienza del 26 febbraio 2025, il ricorrente non si presentava.
La causa veniva rimessa al Collegio e decisa nella Camera di Consiglio del
15.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. NEL FATTO
1.1. Dichiarazioni rese dinanzi alla documentazione Controparte_1
ivi prodotta e decisione della Commissione
Con riguardo alle sue origini e alla sua situazione personale, il ricorrente dichiarava:
- di essere cittadino del Pakistan nato nel distretto di Gujrat, a Shah Sarmast, e ivi cresciuto sino alla partenza dal paese di origine
- di essere di etnia punjabi del clan e di religione musulmano sunnita CP_3
- di aver studiato per dieci anni nel villaggio di origine e di aver lavorato come contadino e benzinaio
Pag. 2 di 26 - di avere una famiglia di origine composta dai soli genitori, essendo figlio unico,
i quali i familiari risiedono tuttora nel villaggio di origine
- di essere celibe e non avere figli.
Con riguardo ai motivi che l'avevano indotto ad espatriare, il ricorrente raccontava di essersi innamorato di un amico d'infanzia originario del suo stesso villaggio con il quale trascorreva molto tempo. Un giorno, mentre stavano facendo sesso, venivano sorpresi da una persona che lo riferiva ai genitori del suo fidanzato i quali, a loro volta, lo riferivano ai genitori del ricorrente. Le persone del villaggio, secondo gli usi tradizionali, convocavano la riunione degli anziani del villaggio (cd
JI), in esito alla quale veniva deciso che avrebbe dovuto lasciare il villaggio.
Nonostante tale decisione, il fratello poliziotto del suo amico lo voleva uccidere. Anche
i suoi genitori lo picchiavano e gli proponevano di sposare una ragazza. I genitori gli consigliavano poi di lasciare il paese. Partiva dal Pakistan il 1° agosto 2019 diretto in
Italia, transitava per Iran, Turchia (dove si fermava per tre mesi a Istanbul), Grecia per due mesi, Macedonia, Serbia, Bosnia, Croazia e Slovenia. Arrivava in Italia il 20 agosto
2020 direttamente a Udine.
Per quanto riguarda il timore in caso di rimpatrio, il ricorrente riferiva di temere di essere ucciso dal fratello poliziotto del suo ex fidanzato e di essere infastidito dai suoi compaesani a causa della sua relazione omosessuale.
In sede di audizione produceva:
- stampa della foto della carta d'identità del padre
- copia del contratto di lavoro a tempo determinato decorrente dall'otto al 30
settembre 2021.
La nel provvedimento impugnato riteneva: Controparte_1
- credibili gli elementi relativi alla nazionalità pakistana in riferimento alla lingua parlata e agli aspetti sociologici e culturali del proprio paese di origine sommariamente tratteggiati nel corso dell'audizione,
Pag. 3 di 26 - credibili gli elementi relativi alla provenienza dal distretto di Gujrat, Punjab, come già dichiarato al momento della redazione del modello c3;
- non credibili le dichiarazioni relative all'agente persecutore e alla sua relazione omosessuale con un coetaneo e alle conseguenze che ne sarebbero derivate e alla sua asserita omosessualità.
La Commissione dichiarava l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione sia dello status di rifugiato che, anche in ragione della sua provenienza da , Parte_2 dell'ulteriore fattispecie di protezione sussidiaria.
Riteneva insussistenti anche i presupposti per l'applicazione della protezione umanitaria.
1.2. Dichiarazioni rese dinanzi all'autorità giudiziaria e documentazione prodotta
Alla luce delle dichiarazioni rese dinanzi alla C.T. e di quanto contenuto nel ricorso, il Collegio riteneva opportuno procedere ad una nuova audizione del richiedente asilo, al fine di acquisire ulteriori elementi che consentissero di superare le incertezze espresse dalla . Controparte_1
Tale decisione risponde al principio di diritto recentemente affermato dalla Suprema
Corte, la quale - aderendo al disposto dell'art. 46 par. 3 dir. 2013/32/UE nell'interpretazione della Corte di Giustizia - ha affermato che l'audizione si impone:
a. ove nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda, sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti;
b. ove il giudice ritenga necessaria l'acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente;
c. ove il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (si veda Cass. 18311/2021).
Pag. 4 di 26 La Corte ha precisato che le ipotesi sopra indicate implicano un margine di apprezzamento del giudice di merito, il quale, se adeguatamente motivato, non può dare vita ad un error in procedendo.
All'udienza del 26.02.2024, il ricorrente non si presentava.
Documentazione prodotta
Al ricorso la difesa allegava la seguente documentazione:
1. Decisione e verbale di notifica;
Controparte_1
2. Verbale dell'audizione;
3. C3;
4. Permesso di soggiorno, carta d'identità, tessera sanitaria e codice fiscale,
5. Carta d'identità pakistana e passaporto;
6. Dichiarazione di ospitalità;
7. Contratto di lavoro a tempo determinato e busta paga;
8. Contratto di lavoro a tempo determinato.
2. IN DIRITTO
2.1. Status di rifugiato e protezione sussidiaria
Ai sensi degli artt. 2 lett. e) ed f) e 8 d.lgs. 251/2007, al ricorrente può essere riconosciuto lo status di rifugiato quando vi siano elementi per ritenere adeguatamente dimostrato il “fondato timore” del ricorrente:
- di subire atti di persecuzione;
- che siano posti in essere per motivi di razza, religione nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica nelle definizioni fornite dall'art. 8 della stessa normativa;
Pag. 5 di 26 - e siano perpetrati dallo Stato, da partiti o organizzazioni che controllano lo Stato
o gran parte del suo territorio, o anche soggetti non statuali quando le autorità dello Stato di provenienza non possano o non vogliano fornire protezione.
Ai sensi degli artt. 2 lett. g) e 14 del d.lgs. 251/2007, allo straniero che non possiede i requisiti per lo status di rifugiato come sopra definito può essere riconosciuta la protezione sussidiaria, quando paventi fondati motivi per ritenere che, tornando nel
Paese di provenienza, possa correre un effettivo rischio di subire un danno grave definitivo dall'art. 14 d.lgs. 251/2007, per il quale non può o non vuole ottenere protezione di tale Paese.
La protezione sussidiaria può quindi essere concessa al richiedente che, in caso di rimpatrio, rischi di subire:
a. una condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte;
b. la tortura o altra forma di pena o di trattamento inumano e degradante;
c. la minaccia grave alla vita o all'incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.
La protezione sussidiaria di cui alle lettere a) e b) può essere riconosciuta quando il richiedente porti elementi sufficienti per ritenere che egli, in caso di rimpatrio, incorra in un rischio effettivo di subire un grave danno inerente alla sua particolare e individuale posizione, essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata di cui alla lettera c)
(Grande Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009, causa C – 465/07,
punti da 32 a 35). È quindi necessario che dal complesso della vicenda posta a Per_1 base della domanda emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili conseguenze a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di subire un danno grave derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.
Con riferimento alle ipotesi di rischio di condanna a morte o trattamento inumano o degradante si deve, anzitutto, richiamare la sentenza resa dalla Grande Sezione della
Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C – 465/07, che nell'individuare Per_1
l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (disposizione trasposta
Pag. 6 di 26 dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D. Lgs. n.251/2007 prima richiamato), al punto 31 della motivazione ha chiarito che perché una persona possa essere considerata ammissibile alla protezione sussidiaria, qualora sussistano, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un “rischio effettivo di subire un … danno” nel caso di rientro nel paese interessato”, i termini “condanna a morte” o “l'esecuzione”, nonché “la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente” devono essere riferiti a un rischio di danno alla particolare (individuale) posizione del richiedente essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).
La protezione sussidiaria di cui alle lettere alla lettera c) può essere riconosciuta quando, nella specifica zona di provenienza del richiedente, sussista un conflitto armato.
Nell'interpretazione della giurisprudenza dell'Unione Europa, il conflitto armato si può dire esistente “quando le forza governative di un Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano fra loro” (Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, quarta sezione, 30.01.2014, causa C. 285/12, Diakitè).
Sul punto la Corte europea ha precisato inoltre:
- che il legislatore comunitario ha incluso nella protezione in esame la “codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, senza invece includere le ipotesi di minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente per “violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo”;
- che può essere concessa la protezione sussidiaria anche nei casi in cui, pur in assenza di una prova relativa ad un rischio specifico ed individuale, il conflitto rilevato raggiunga un livello di gravità “talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi un rischio effettivo di subire la detta minaccia”. La giurisprudenza dell'Unione, in sostanza, ritiene che non sia sufficiente
Pag. 7 di 26 l'esistenza di una generica situazione di instabilità o di conflitto a bassa intensità, ma che sia invece necessario che, dalle informazioni reperite nel corso del processo, risulti che l'intero territorio del Paese o della Regione di provenienza e nella quale il ricorrente dovrebbe tornare, sussista una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di un intensità tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno è concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione. Al fine di valutare l'intensità di tale conflitto, occorre riferirsi ai criteri forniti dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (con la sentenza già citata e la Per_1
sentenza n. 901/19 del 10.06.2021), nonché dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (con la sentenza Sufi and Elmi c. Regno Unito, 28.06.2011) e, quindi, in particolare:
o l'estensione geografica del conflitto;
o i metodi utilizzati nel corso delle offensive (sparatorie mirate, bombardamenti generalizzati, ecc.);
o l'uso di tali metodi da parte di tutti coloro che partecipano al conflitto;
o il numero di vittime civile (da intendersi come morti, feriti e sfollati).
2.2. Protezione umanitaria
Preliminarmente si osserva che la domanda di protezione internazionale dell'odierno ricorrente è stata presentata anteriormente all'entrata in vigore del D.L.
113\2018 (decreto , già in vigore dal 5.10.2018, normativa che aveva modificato Per_2
l'art. 5 comma 6, D.Lgs. 286\98 nel testo previgente (“Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”) ha eliminato la seconda parte del periodo dopo la virgola (“salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”) con l'effetto di
Pag. 8 di 26 ridurre il 'range' di applicabilità della tipologia delle previgente protezione 'umanitaria' dalla più ampia accezione consentita dalla norma, ad una casistica di situazioni particolari specifiche (che giustificano il rilascio di permesso di soggiorno 'in casi speciali') e di ragioni speciali (alcune preesistenti nel Testo Unico Immigrazione, altre indicate nel decreto) oltre ai casi di divieto di espulsione di cui agli artt. 19. Commi 1 e
1.1. D.lgs. 286\1998 (permesso di protezione speciale per i casi di divieto di respingimento e in materia di categorie vulnerabili).
Ciò detto va rilevato che il legislatore ha nuovamente disciplinato la materia emanando il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (D.l. Lamorgese), convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173 che, nel confermare la scelta della
“tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso, in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria di cui all'art. 15, comma 1: “Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'art. 384, secondo comma, del codice di procedura civile”.
Più in generale, la novella legislativa:
• ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della ai sensi dell'art. Controparte_1
32, comma 3, D. Lgs. 25/2008;
• ha reintrodotto nell'art. 5 comma 6 del TUI il limite al diniego e alla revoca del permesso di soggiorno, rappresentato dagli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato Italiano, che era stato espunto dal D.L. 113/2018 (il testo della disposizione come modificato dall'art. 1 lett. a. del D.L. 130/20 è il seguente : “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì
Pag. 9 di 26 adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.”)
• ha interamente sostituito il comma 1.1. dell'art. 19 del d.lvo 286/98 la cui attuale formulazione è la seguente: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.”
(artt. 1 lett. e). Il novellato art. 19 comma 1.1 contiene pertanto due divieti di refoulement. Il primo è un divieto assoluto collegato sia al rischio del richiedente di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, formula che richiama il principio di cui all'art. 3 Cedu, sia alla clausola generale di cui all'art. 5, comma 6, TUI. Il secondo è un divieto relativo per rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, di cui può essere espressione l'integrazione sociale raggiunta nel paese ospitante, svincolando tale giudizio dalla sussistenza di un rischio di compromissione dei diritti fondamentali della persona nel paese di origine.
Va precisato che le parole “vita privata” e “vita familiare” esprimono due concetti distinti. Infatti, mentre il concetto di “vita familiare” riguarda la tutela dell'unità familiare in senso ampio (cfr. V. Corte Edu Sentenza Abdulaziz,
Pag. 10 di 26 Cabales and Balkandali c. Regno Unito, 21 ottobre 1997, e Sentenza c. Per_3
Francia); la “vita privata” è un concetto dalla portata più ampia ed è definibile come il complesso di legami e rapporti sociali che una persona intrattiene nel momento in cui si insedia stabilmente all'interno di una comunità, diversi da quelli familiari, e che – unitamente a questi ultimi –determinano la sua identità sociale (v. Corte EDU sentenza Üner c. Paesi Bassi [GC], n. 46410/99). Il concetto di vita privata è quindi un concetto ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva, comprendente tanto l'integrità fisica e psicologica della persona, quanto, ad un certo rilievo, il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con gli altri esseri umani. Ciò porta a valorizzare – ed a qualificare come motivi ostativi all'espulsione – tutti quegli indici, indipendenti dai legami familiari, che dimostrino un effettivo radicamento dello straniero nel tessuto sociale del paese di accoglienza. Da ciò deriva che lo stabile insediamento dello straniero anche richiedente asilo possa integrare il concetto di vita privata, anche in assenza di legami familiari.
La valutazione della violazione del divieto di allontanamento va effettuata bilanciando da una parte la natura ed effettività dei vincoli familiari che lo straniero ha sul territorio nazionale, il suo concreto inserimento sociale e la durata del suo soggiorno in Italia da una parte, dall'altra l'eventuale esistenza di Per_
“legami familiari culturali o sociali con il di origine.
Come sopra anticipato, nel caso di possibile violazione del diritto alla vita privata e familiare, il divieto di respingimento non è assoluto ma relativo.
Pertanto, va bilanciato con l'interesse dello Stato alla tutela del bene giuridico della sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica e di protezione della salute.
In definitiva, ai fini del riconoscimento del diritto del richiedente alla protezione speciale ex art. 19.1.1. D.L. 130/2020 è necessario eseguire il seguente accertamento:
- accertare che il ricorrente abbia creato in Italia una propria vita privata e/o familiare,
Pag. 11 di 26 - valutare, sulla scorta dei criteri contenuti nella medesima disposizione, se l'allontanamento sia suscettibile di determinare una sproporzionata e non giustificata lesione della sua vita privata e/o familiare, in considerazione dell'integrazione e del radicamento raggiunto nel paese ospitante, cui si contrappone uno sradicamento o comunque un significativo affievolimento dei suoi legami sociali, familiari e culturali con il paese di origine, a prescindere dalla compromissione nella titolarità e/o nel godimento dei diritti fondamentali della persona a cui il medesimo potrebbe andare incontro in ipotesi di rimpatrio.
- Bilanciare l'interesse alla vita privata e/o familiare con l'interesse dello Stato alla tutela del bene giuridico della sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica e di protezione della salute. Nel bilanciamento tra i due termini del rapporto, il Giudice dovrà valutare quando il secondo possa essere preminente sul diritto alla vita privata e/o familiare, purché quest'ultimo risponda ad un bisogno sociale legittimo, proporzionale e non altrimenti perseguibile (Corte Edu Jeunesse c/Paesi Bassi 3/10/2014, Grande Camera).
Con la sentenza n. 12790/2022 la Corte di Cassazione ha avuto modo di meglio precisare i criteri in base ai quali va compiuto il giudice di comparazione, statuendo in particolare che:
1) bisogna attribuire alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel
Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano;
2) il grado di integrazione del richiedente in Italia assume una rilevanza proporzionalmente minore e in situazioni di particolare gravità - quali la seria esposizione alla lesione dei diritti fondamentali alla vita o alla salute, conseguente, ad esempio, a eventi calamitosi o a crisi geopolitiche che abbiano generato situazioni di radicale mancanza di generi di prima necessità – può anche non assumere alcuna rilevanza;
3) per contro, in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di
Pag. 12 di 26 rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore (Cass., sez. VI civ., n. 12790/2022).
3. NEL MERITO
Si procede ad esaminare il ricorso presentato da , valutando, Parte_1 in primo luogo, la credibilità del richiedente, in secondo luogo, l'attualità del rischio e la eventuale configurabilità del diritto allo status di rifugiato o alla protezione sussidiaria.
Laddove non si ritenesse configurabile il diritto ad una delle protezioni maggiori, si passerà ad esaminare la configurabilità del diritto alla protezione umanitaria e speciale.
3.1. Credibilità del racconto
Va premesso che la veridicità del narrato del richiedente va effettuata applicando i criteri codificati dall'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007, il quale indica i parametri grazie ai quali deve essere esaminata la credibilità della narrazione fornita dal richiedente, quando questi non sia riuscito a portare sufficienti prove a sostegno della propria storia, parametri oggetto di interpretazione dall'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità.
La valutazione di credibilità del racconto la norma indica quattro principali criteri di valutazione e cioè:
a) la coerenza interna, che riguarda le eventuali incongruenze, discrepanze o omissioni presenti nelle dichiarazioni, rilevabili direttamente dal racconto;
b) la coerenza esterna, che si riferisce alla coerenza tra il resoconto del richiedente e prove di altro tipo ottenute dalle autorità competenti, comprese le informazioni sul paese di origine,
Pag. 13 di 26 c) la sufficienza dei dettagli, poiché di regola il dettaglio è indicativo di una vicenda effettivamente vissuta;
d) la plausibilità o verosimiglianza, e cioè che si tratti di un fatto possibile, nonché apparentemente ragionevole, verosimile o probabile. Occorre pertanto una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (Cass. 21142/2019; Cass. 11925/2020)
Con riguardo al criterio della coerenza esterna, va precisato che, nell'ipotesi di racconto intrinsecamente inattendibile alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva, la ricerca di una coerenza esterna è inutile, perché manca, alla base, una storia individuale rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio (in tal senso, cfr. Cass. 6738/2021).
Per quanto concerne la plausibilità o verosimiglianza, va evidenziato che tale criterio non può avere come termine di paragone le convinzioni soggettive del giudice su ciò che è vero, ragionevole o verosimile, ma deve oggettivizzarsi, dovendosi evitare, come sopra si è detto, che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente resti affidata alla mera opinione del giudice, anche al fine di assicurare parità di trattamento. Pertanto, per individuare cioè che è vero, ciò che effettivamente accade nella realtà dei fatti, cui il fatto narrato è simile e pertanto plausibile, ci si deve affidare alla regola dell'id quod plerumque accidit, che ha una sua dimensione spaziale e temporale. Ciò comporta che il giudizio di verosimiglianza o plausibilità o ragionevolezza non può essere eseguito comparando il racconto con ciò che è vero e ragionevole per il giudice o per il cittadino Europeo medio, o con ciò che normalmente accade in un paese Europeo. Infatti, ciò che è vero o verosimile in un dato luogo e in dato tempo può non esserlo in altro luogo ed in altro tempo. Di conseguenza occorre valutare la “plausibilità di fatti pertinenti asseriti nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine e del contesto del richiedente, compresi il genere, l'età, l'istruzione e la cultura” (Cassazione civile sez. I, 10/03/2021 n.6738).
La Corte di Cassazione ha altresì precisato che la valutazione delle dichiarazioni del richiedente non deve essere rivolta ad una capillare ricerca di eventuali contraddizioni – atomisticamente esaminate – insite nella narrazione della sua personale situazione, ma è necessario che il Collegio effettui una disamina complessiva della
Pag. 14 di 26 vicenda persecutoria narrata, precisando poi che può trovare applicazione il principio del “beneficio del dubbio” quando residuino dubbi rispetto ad alcuni dettagli della narrazione (Cass. 7546/2020).
Alla stregua di tali criteri, il racconto della vicenda personale posta a base della richiesta di protezione internazionale non è credibile in quanto generico e pieno di elementi contraddittori.
Innanzitutto, risultano assai generiche le dichiarazioni riguardanti la sua asserita relazione omosessuale con un coetaneo. Nel corso della narrativa libera, egli si limitava a raccontare di un amico con il quale l'attività comune principale consisteva nel fare sesso, sia a casa che a scuola. In fase di approfondimento, non riusciva a meglio circostanziare la natura del rapporto, non chiamando mai per nome l'amico, non fornendone una descrizione ( ad eccezione della frase “era un ragazzo molto bello”), non facendo emergere alcun coinvolgimento emotivo;
tutto ciò a dispetto della lunga durata della relazione dai tempi della scuola al 2019 anno della partenza.
Stessa genericità connota le dichiarazioni riguardanti il momento in cui i due ragazzi venivano scoperti proprio mentre facevano sesso (“mentre facevamo sesso siamo stati visti da qualcuno”, pagina 6 del verbale.), non riferendo il ricorrente alcunché né con riguardo alla persona che li aveva scoperti né con riguardo alle circostanze spazio-temporali.
Per quanto concerne gli agenti persecutori, egli li identificava dapprima in uno dei fratelli del suo amico e, successivamente, nei suoi genitori.
Con riguardo al fratello dell'amico - che, dapprima, dichiarava essere morto
(“anzi uno non è morto fa il poliziotto”, verbale pagina 5), per poi affermare che era lui l'agente persecutore - in modo assai generico, si limitava ad affermare che egli era un poliziotto e che lo voleva uccidere (“il fratello che faceva il poliziotto mi seguiva e ha cercato di uccidermi”, verbale pagina 5). Anche in fase di approfondimento, finalizzato a comprendere la veridicità e l'entità dell'attività persecutoria, egli si limitava a rispondere “lui fa il poliziotto lo prendevano in giro perché suo fratello faceva sesso con un ragazzo, così mi cercava per uccidere” (verbale pagina 7), senza in alcun modo concretizzare le minacce o le violenze del presunto persecutore.
Pag. 15 di 26 Per quanto riguarda i familiari, il ricorrente inizialmente non li descriveva come agenti persecutori. Infatti, sebbene avesse affermato di essere stato picchiato dal padre al momento della scoperta, dichiarava comunque che lo stesso padre, nel momento in cui la JI decideva che il ricorrente dovesse essere allontanato, chiedeva di farlo rimanere in quanto unico figlio (“mio padre ha chiesto che io potessi restare in casa”, verbale pagina 5) nonché affermava che, per salvarlo dal pericolo derivante dal fratello del fidanzato, entrambi i genitori gli avevano alla fine consigliato di lasciare il paese
(“il fratello che faceva il poliziotto mi seguiva e ha cercato di uccidermi. I miei genitori mi hanno consigliato di lasciare il Pakistan", verbale pagina 5). Dichiarava altresì di essere in contatto con entrambi (“sento i miei genitori una volta alla settimana su whatsapp”, verbale pagina quattro). Tali dichiarazioni appaiono chiaramente incompatibili con una condotta persecutoria nei suoi confronti, potendosi ritenere che l'episodio unico in cui riferiva di essere stato picchiato sia ricollegabile al solo momento della scoperta dei fatti da parte dei genitori.
In un secondo momento, invece, identificava anche i genitori quali soggetti maltrattanti che, oltre che picchiarlo (non quindi solo al momento della scoperta), volevano che sposasse una ragazza (“i miei genitori mi hanno picchiato mi hanno proposto di sposare una ragazza ma io mi sono rifiutato”, verbale pagina 7), e affermava di aver lasciato il Pakistan per sottrarsi ai maltrattamenti ricevuti in famiglia. Inoltre, contrariamente a quanto riferito in precedenza circa il fatto di essere in contatto con i genitori, affermava di non sentire più il padre (“fino ad ora mio padre non parla con me prima non mi ha detto niente in casa venivo trattato male per questo sono dovuto andare via”, pagina 7 del verbale).
Le dichiarazioni sono risultate contraddittorie anche con riguardo alle diverse versioni sulla diffusione della notizia della sua presunta omosessualità nel paese di origine in quanto, cambiando ripetutamente versione nel corso dell'audizione, affermava dapprima che tutti lo sapevano, poi solo le persone importanti del villaggio, poi di nuovo tutto il villaggio e, infine , nuovamente, solo le persone importanti.
Per quanto riguarda la jirga, dalle dichiarazioni rese dal ricorrente non è neanche possibile comprendere le modalità con cui la si arrivava a convocare. Dapprima infatti pare che fosse stata convocata per volere della famiglia dell'amico, il che peraltro
Pag. 16 di 26 risulta inverosimile perché in tal modo, veniva rivelata l'omosessualità di loro figlio, con conseguente disonore per tutta la famiglia agli occhi della comunità.
Successivamente, quando tale SI gli veniva eccepita, forniva delle risposte contraddittorie, sostenendo, a seconda delle versioni, che solo alcuni sapevano della relazione omosessuale fra i due ragazzi o, al contrario, che tutti gli abitanti del villaggio ne erano a conoscenza.
Infine, risulta inverosimile che, a fronte di una decisione assunta dalla jirga, il fratello poliziotto volesse comunque uccidere il ricorrente. Né, a fronte di tale
Per_ SI , risulta convincente la sua risposta ( “se la ha deciso che lei doveva lasciare il villaggio, cosa che effettivamente ha fatto come mai ha detto che il fratello del suo fidanzato la vuole uccidere? Lui fa il poliziotto lo prendevano in giro perché suo fratello faceva sesso con un ragazzo così mi cercava per ucciderlo” (verbale pagina 7))
Nel corso del giudizio, non è stato possibile sanare le lacune e le incongruenze delle dichiarazioni rese in sede amministrativa dal ricorrente in quanto egli non si è presentato all'audizione. Non può pertanto affermarsi che il ricorrente abbia compiuto ogni sforzo possibile per circostanziare la propria domanda di protezione internazionale.
Infatti, sebbene nel procedimento in questione sussista un forte dovere di cooperazione da parte dell' come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “il richiedente ha CP_4
l'onere di offrire ogni elemento utile allo scrutinio della domanda in un'ottica di schietta collaborazione, evidente essendo che la previsione normativa, laddove impone di procedere all'esame della domanda di protezione internazionale "in cooperazione con il richiedente", richiede un atteggiamento collaborativo reciproco, giacché, sul piano della logica prima ancora che su quello del diritto, non è pensabile che la CP_1
, come pure il giudice, possa cooperare, e cioè operare insieme, ad un
[...] richiedente che, al contrario, non offra la collaborazione dovuta” (Cass., ord. 14 giugno
2019 n. 16028).
Vista la non credibilità interna del racconto del ricorrente, non si reputa necessario verificare la sua credibilità esterna. Infatti, nell'ipotesi, come quella di specie, di racconto intrinsecamente inattendibile alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva, in cui essendo il racconto affetto da estrema genericità o da importanti
Pag. 17 di 26 contraddizioni interne, la ricerca delle Coi è inutile, perché manca, alla base, una storia individuale rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio (in tal senso, cfr. Cass. 6738/2021).
3.2. Attualità del rischio
Al fine di poter riconoscere lo status di rifugiato o una delle forme di protezione sussidiaria è necessario che il rischio paventato dal ricorrente presenti il carattere dell'attualità.
Alla luce della descrizione delle diverse forme di protezione di cui al paragrafo
2.1. , l'esame delle domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria per le ipotesi di cui alle lett. a) e b) può essere svolto congiuntamente, in quanto entrambe presuppongono una valutazione specifica e individualizzata del fondato timore di essere perseguitato o del rischio effettivo di subire la condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte o di essere sottoposto alla tortura o ad altro trattamento inumano o degradante.
Va premesso che la valutazione in merito alla fondatezza del timore o alla effettività del rischio presuppone un racconto credibile e opportunamente circostanziato.
Nel caso oggetto dell'odierno procedimento, data la mancanza di credibilità della vicenda persecutoria, non emerge il rischio per il ricorrente di subire atti di persecuzione rientranti nelle fattispecie di cui agli art. 2 e 14, lett. a) e b), del d.lgs.
251/2007. Conseguentemente, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, di cui all'art.14, lett. a) e b), d.lgs.
251/2007.
Per quanto riguarda, la particolare forma di protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007, l'ultimo report EASO relativo alla sicurezza in
Pakistan riporta che, nei primi sette mesi del 2021, la maggior parte degli incidenti relativi alla sicurezza è stata registrata in TA (203), KP (127) mentre il Punjab e
Pag. 18 di 26 il sono state le regioni meno colpite dalle violenze, avendo registrato, Pt_3
rispettivamente, 81 e 36 incidenti1.
Secondo il primo report trimestrale relativo al 2021 pubblicato dal Centre for
Research and Security Studies (CRSS)2, oltre il 70% di tutti i decessi sono stati segnalati dal (incluse le ex FATA) e dal TA. Delle 196 Persona_6
vittime nel primo trimestre del 2021, il maggior numero e stato registrato nelle ex aree tribali ad amministrazione federale (FATA) (67), seguite da TA (48), KP (35),
DH (26), Punjab (18) e (2). Nessuna vittima è stata segnalata da Parte_2 Per_7
e (AJK) o (GB).
[...] Per_8 Persona_9
Con riguardo alla regione del Punjab (zona di provenienza del ricorrente), nel primo quadrimestre 2021, SA ha registrato la morte di 20 persone, delle quali 9 civili, 5 membri delle forze di sicurezza e 6 terroristi3.
Secondo il primo report trimestrale relativo al 2021 pubblicato dal CRSS, nei primi tre mesi del 2021 sono state registrate 18 le vittime di violenza e nessuna vittima di violenza settaria4.
Secondo il secondo report trimestrale relativo al 2021 pubblicato dal CRSS5, dal
1° aprile al 30 giugno sono state registrate 8 vittime ed un calo generale della violenza nella regione. Ad aprile 2021, il partito islamista di estrema destra Persona_10
(TLP) ha continuato le manifestazioni contro l'arresto del loro leader;
vi sono
[...]
stati scontri con la polizia nella città di Lahore, poiché il TLP ha bloccato le strade e
Pag. 19 di 26 circondato una stazione di polizia, causando la morte di tre persone e il ferimento di centinaia6.
Secondo il terzo report trimestrale relativo al 2021 pubblicato dal CRSS, dal 1° luglio al 30 settembre sono state registrate 13 vittime. Un aumento delle vittime di violenza settaria e religiosa è stato registrato in quest'ultimo trimestre, durante il quale vi sono state 4 vittime7.
Dal 1° gennaio 2021 al 29.10.2021, ED ha registrato 576 incidenti relativi alla sicurezza, che hanno causato la morte di 133 persone8.
Dal 09/12/2021 al 09/12/2022, ED ha registrato in Punjab 220 incidenti relativi alla sicurezza, causando la morte di 113 persone.9
Dal 01/01/2023 al 13/10/2023, ED ha registrato in Punjab 159 incidenti relativi alla sicurezza, causando la morte di 84 persone.10
Le diverse fonti consultate, pur utilizzando diversi criteri di conteggio degli episodi di violenza e delle vittime coinvolte, sono comunque concordi nel riferire che, al
2020, si è registrata una notevole diminuzione del numero delle vittime rispetto agli anni precedenti, più precisamente al 2018 e al 2017. Secondo il CRSS, inoltre, la 6 ED – Regional overview South Asia: 17- 23 aprile 2021: <https: reliefweb.int sites files resources acleddata.com-
Regional%20Overview%20South%20Asia17-23%20April%202021.pdf > ultimo accesso 31 marzo 2023. 7 CRSS Quarterly Security Report – Q3, 2021:
Pag. 20 di 26 maggior parte delle vittime nel 2020 sono state quelle civili, mentre il personale di sicurezza è stata la categoria colpita in misura minore in assoluto.11
Tale andamento sembra essersi invertito nel 2021: come già evidenziato, gli episodi di violenza registrati hanno raggiunto un numero superiore a quelli dell'anno precedente. A differenza di quanto avvenuto nel 2020, la maggior parte di tali episodi di violenza erano di matrice terroristica;
inoltre, la maggior parte delle vittime erano rappresentanti delle forze dell'ordine, mentre circa un quinto delle vittime totali registrate nell'anno sono state civili. Né l'Internal Displacement Monitoring Centre, né
l'Ufficio hanno segnalato Controparte_6
sfollamenti da zone del Punjab provocati da conflitti. Ciò vale sia per il 2019 che per il
2020.12 Per quanto riguarda il 2021, secondo l'Internal Displacement Monitoring Centre si sono registrati 390 sfollati nella provincia del Punjab a causa delle violenze legate alle dispute sui terreni.13 Sempre nel 2021, un certo numero di sfollati afghani presenti in
Pakistan, ivi compresi quelli stabilitisi nella provincia del Punjab, hanno fatto ritorno in
Afghanistan. Dal grafico elaborato dall'UNHCR, tra gli afghani presenti in Pakistan che hanno fatto rientro volontariamente nel proprio Paese di origine, il 9% risiedeva nel
Punjab; il fattore principale di spinta è stato la scarsità delle condizioni di vita in
Pakistan, mentre il principale fattore di attrazione è stato la possibilità di riunirsi con i familiari. 14
L'ex primo ministro e presidente del Pakistan SA (PTI) Per_11
è stato arrestato il 9 maggio con l'accusa di corruzione, prima di ottenere la libertà su cauzione tre giorni dopo, dopo che la Corte Suprema ha dichiarato illegale il suo arresto.
La polizia ha successivamente lanciato un giro di vite contro il PTI, arrestando migliaia di attivisti e membri di alto livello del partito. Coloro che sono accusati di aver
Pag. 21 di 26 attaccato le installazioni di sicurezza saranno processati nei tribunali militari15. Sotto la pressione delle autorità, si sono dimessi anche dozzine di membri anziani del partito16.
Per_1 Da parte sua, ha affermato che la violenza durante le manifestazioni è stata un tentativo inscenato da parte del governo e dei militari di screditare il PTI17. Oltre a
Per_1 diversi casi di corruzione, ora deve affrontare accuse di "terrorismo" legate alle manifestazioni violente18. Una condanna penale potrebbe potenzialmente squalificare
Per_1 dalla partecipazione alle elezioni generali, che sono previste per la fine dell'anno19.
In risposta al suo arresto, i sostenitori del PTI si sono mobilitati in tutto il
Pakistan per tutto il mese, determinando un aumento in tutto il Pakistan e anche nell'area del Punjab del 49% circa dell'attività di manifestazione complessiva rispetto al mese precedente in tutto il Pakistan (aprile 2023)20.
Si evidenzia come dai grafici di Acled che nel periodo maggio inizi di giugno si rileva un errore rispetto alle previsioni di aprile che davano in diminuzione gli eventi contro i civili, si registra infatti un possibile aumento degli eventi anche nel Punjab rispetto agli anni precedenti e ai mesi precedenti, trattasi di eventi quali rivolte e repressione delle rivolte a danni dei civili21.
Per_1 15 The , "Il Pakistan consegna 33 manifestanti pro-Imran Khan per il processo nei tribunali militari", 26 maggio 2023, data ultima verifica 12 settembre 2023 16 , "Perché dozzine di leader hanno lasciato il partito di in Pakistan?", Al Persona_13 Per_11
Jazeera, 24 maggio 2023, data ultima verifica 12 settembre 2023 17 e , " è stato rilasciato su cauzione in caso di Parte_4 Parte_5 Per_11 corruzione e ha assicurato che non sarà nuovamente arrestato", The Guardian , 12 maggio 2023, data ultima verifica 12 settembre 2023 18 e , " sostiene il 'regno del terrore' mentre i Parte_4 Parte_5 Per_11 sostenitori affrontano un processo nei tribunali militari", The Guardian, 19 maggio 2023, data ultima verifica 12 settembre 2023 19 , 'L'ex premier pakistano accusa i militari di aver tentato di distruggere il suo partito', 4 CP_8 giugno 2023, data ultima verifica 12 settembre 2023 20 Pakistan : Dimostrazioni violente seguono l'arresto dell'ex primo ministro , dati Acled al Per_11
09.06.2023, data ultima verifica 12 settembre 2023 21Acled data , https://developer.acleddata.com/dashboard/conflict-alert-system/ , Mappa Acled Data del
16 giugno 2023 , dati di maggio e primi di giugno 2023, data ultima visione 12 settembre 2023
Pag. 22 di 26 In totale fino al 12 settembre 2023 sono stati registrati nel Punjab pakistano i seguenti eventi:
-67 attacchi terroristici22
- 6 eventi di esplosioni23;
- 21 fatalità24.
Infine, sebbene il 2023 sia iniziato con una nota violenta, la provincia ha registrato il numero più basso di vittime legate al terrorismo nel 2022. Secondo i dati parziali compilati dal South Asia Terrorism Portal (SA), il Punjab ha registrato un totale di 11 vittime legate al terrorismo nel 2022, tra cui 10 civili e un terrorista, contro
20 vittime, tra cui nove civili, sei terroristi e cinque membri del personale delle forze di sicurezza (SF) nel 202125.
Per quanto riguarda il 2024, le fonti consultate confermano il protrarsi dell'instabilità politica del Paese, che dopo le ultime elezioni è guidato dal governo di coalizione tra e PPP e conta un ruolo più preponderante dell'esercito nella CP_9
gestione della vita politica in Pakistan.26 Per quanto concerne gli attacchi terroristici, il 22 Punjab Pakistan, SOUTH ASIA INTELLIGENCE REVIEWS, https://www.satp.org/datasheet- terrorist-attack/incidents-data/pakistan-punjab , data ultima verifica 12 settembre 2023 23Punjab Pakistan, SOUTH ASIA INTELLIGENCE REVIEWS , https://www.satp.org/datasheet-
terrorist-attack/explosions/pakistan-punjab , data ultima verifica 12 settembre 2023 24Punjab Pakistan, SOUTH ASIA INTELLIGENCE REVIEWS, https://www.satp.org/datasheet- terrorist-attack/fatalities/pakistan-punjab , data ultima verifica 12 settembre 2023 25 Punjab situazione sicurezza 2023, South Asia Intelligence Review https://www.satp.org/terrorism-
assessment/pakistan-punjab , data ultima verifica 12 settembre 2023 26 CNBC, prime minister for second term , (CNBC, 3 marzo 2024) Controparte_10
term.html> ultimo accesso 10 aprile 2024; Pakistan's surprising and marred 2024 election, CP_11 and what comes next (Brokings edu, 29 febbraio 2024) CP_11
next/> ultimo accesso 10 aprile 2024; , Tracking Conglict Worldwide, Controparte_12
Pakistan, Punjab area, maggio-ottobre 2024
ear=2024&reset=Cancella+filtri> ultimo accesso 14 ottobre 2024.
Pag. 23 di 26 CRSS nel suo terzo rapporto per l'anno 2024 circa la sicurezza del Paese registra un calo degli attacchi e delle vittime ad essi collegati.27
Dal 01/01/2024 al 12/07/2024, ED ha registrato in Punjab 61 incidenti relativi alla sicurezza, di cui 25 eventi contro i civili, 21 ribellioni e 15 combattimenti.28
Dal 13/07/2024 al 24/11/2024, ED ha registrato in Punjab 45 incidenti relativi alla sicurezza, di cui 19 eventi contro i civili, 16 combattimenti e 10 rivolte.29
Ciò detto, valutato il livello di sicurezza in Pakistan, in particolare in Punjab, considerando la tipologia di eventi violenti e il numero di quelli che hanno coinvolto civili, il Collegio non ritiene che la situazione sia qualificabile come conflitto armato interno alla luce dei principi e dei parametri indicati dalla nota pronuncia della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, Quarta Sezione, del 30 gennaio 2014 resa nella causa C
– 285/12 – ). Per_14
Alla luce delle superiori considerazioni, si rigetta la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), D.Lgs. 251/2007.
3.3. Protezione umanitaria/speciale
Con riferimento alla domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, nel richiamarsi a quanto espresso nel paragrafo 2.2., il Collegio osserva quanto segue.
Dagli atti di causa non risulta che , dal suo arrivo in Italia, abbia Parte_1
intrapreso un percorso di integrazione tale da poter ritenere che la sua vita privata sia radicata in Italia. Agli atti è stato depositato solo un contratto di lavoro limitato a ventidue giorni, risalente al 2021, e una dichiarazione di ospitalità sino al 2022. Non
Pag. 24 di 26 risulta che egli parli o comprenda la lingua italiana né che abbia delle relazioni affettive/amicali in Italia. Al contrario risulta che tutta la sua famiglia continui a risiedere in Pakistan.
Il Collegio ritiene pertanto che, sulla base dei criteri indicati dall'art. 19, comma 1.1,
D.Lgs. 286/1998, tenuto conto del nullo inserimento sociale in Italia del ricorrente e dei legami familiari, culturali e sociali con il suo Paese d'origine che, ormai, in ragione del tempo trascorso dalla partenza dal Pakistan, non possono che essersi diradati,
l'eventuale ritorno di nel Paese di origine non costituirebbe una Parte_1
lesione del suo diritto al rispetto della propria vita privata.
Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione del ricorrente.
Nulla sulle spese in quanto il ministero non si è costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste così provvede:
1. rigetta la domanda di accertamento dello status di rifugiato;
2. rigetta la domanda di accertamento della protezione sussidiaria;
3. rigetta la domanda di accertamento della protezione speciale;
4. nulla sulle spese.
Così deciso a Trieste, il 14 marzo 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Carmen Giuffrida
Pag. 25 di 26
Pag. 26 di 26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 EASO Asylum Support Office: Pakistan Security situation, ottobre 2021, pag. 71 CP_5 <https: reliefweb.int sites files resources acleddata.com-
ultimo accesso 31 marzo 2023. 2 CRSS Quarterly Security Report – Q1, 2021:
2023. 4 CRSS Quarterly Security Report – Q1, 2021:
ultimo accesso 31 marzo 2023. 5 CRSS Quarterly Security Report – Q2, 2021:
Security Situation, October 2021, url , data ultima verifica 12 aprile 2023 13 Internal Displacement Monitoring Centre (formerly Global ID : 2021 Internal Displacement CP_7
Index report, December 2021, url data ultima verifica 12 aprile 2023 14 UN High Commissioner for Refugees: Pakistan;
Voluntary repatriation of Afghan refugees (as of 31
December 2021), 31 December 2021 , url , data ultima verifica 13 aprile 2023 27 Center for Research and Security Studies (CRSS), Q3 Report