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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/07/2025, n. 3498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3498 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16549/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 16549/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. LABRUNA SIMONA ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, P.IVA_1 dall'avv. DUSI MARIO SERGIO
CONVENUTO e nei confronti di
, (già in persona del Curatore dott. Controparte_2 Controparte_3
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ROBERTO GORIO Controparte_4
TERZO CHIAMATO
Avente ad oggetto: polizza assicurativa
All'udienza del 13.2.2025 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con citazione del novembre 2019, l'attore in epigrafe riferiva che in data 17.3.2014 aveva sottoscritto con un contratto denominato Silver con la finalità di accertare eventuali anomalie del Controparte_5 contratto di mutuo fondiario ipotecario sottoscritto il 28.4.2006 con BNL;
riferiva di essere stato indotto a dare corso a trattative stragiudiziali con culminate nella richiesta di mediazione CP_6 presso Solving Solution e poi con l'instaurazione di un giudizio innanzi al Tribunale di Catania, definito tuttavia con sentenza di rigetto n. 2948/2018 e condanna al pagamento delle spese legali;
riferiva che per l'attività di redazione dell'analisi contabile aveva versato la somma di € 2600,00 e che il contratto era assistito da polizza di copertura tutela legale, finalizzata al rimborso di ogni spesa o costo sostenuti per il caso di soccombenza in giudizio;
richiamando il disposto di cui all'art. 14 del pagina 1 di 4 contratto Silver, si doleva del fatto che, completate le procedure per rendere operativa la polizza ( comunicazione di non voler appellare la sentenza, dichiarazione di assenza di altre polizze etc), l'odierna convenuta non aveva voluto liquidare le spese sostenute per l'acquisto della perizia ( € 2600,00 iva inclusa), le spese legali giudizialmente liquidate in favore della controparte ( € 10.943,34), le spese di avvocato ( € 7464,21 giuste fatture n. 7 del 27.2.2017 e n. 18 del 27.12.2018), nonché i costi amministrativi della mediazione ( € 48,80 ed € 11,40). Chiedeva, pertanto, accertare e dichiarare il proprio diritto , in forza della polizza denominata “tutela legale” derivante dal contratto Silver del 17.3.2014, ad essere rimborsato da
[...]
, dei costi sostenuti per la controversia in Controparte_1 materia di anatocismo e usura e condannare la convenuta al pagamento in proprio favore della somma di € 18.467,75, oltre interessi;
in subordine , chiedeva condannarsi la convenuta al rimborso di tutti i costi sostenuti relativamente all'azione legale
contro
Bnl, con vittoria di spese e compensi. Si costituiva Controparte_1 eccependo l'infondatezza della domanda ed in particolare l'inefficacia della polizza, che aveva cessato Cont di avere efficacia a far data dal 1.6.2015, perché la contraente non aveva pagato i premi assicurativi a partire dalla scadenza del 1.6.2015, perpetrando il proprio inadempimento anche per le successive scadenze del 1.9.2015 e del 1.12.2015, con risoluzione di diritto dal 1.6.2015 non avendo agito entro il termine di 6 mesi dal giorno in cui il premio era scaduto;
eccepiva la decadenza dalla copertura assicurativa, rilevando che secondo i termini contrattuali, il procedimento assicurato avrebbe dovuto essere iniziato entro 12 mesi dalla firma del contratto mentre nel caso di specie, a CP_7 fronte della firma del contratto il 17.3.2014, la causa era stata introdotta con atto di citazione notificato nel corso del 2017; eccepiva poi l'infondatezza della domanda, rilevando che nel corso del processo, l'attore non aveva neanche dimostrato di aver pagato interessi superiori al tasso soglia, sicchè la soccombenza nel giudizio era derivata da colpa grave dello stesso, contestando infine anche le somme richieste, non risultando dimostrati i relativi esborsi e chiedeva, pertanto, dichiararsi l'improcedibilità del procedimento per mancato esperimento del procedimento di mediazione, ritenersi l'insussistenza della copertura assicurativa per intervenuta risoluzione di diritto della polizza;
rigettarsi ogni domanda attorea ed in subordine limitare la condanna nei propri confronti secondo i limiti della polizza e secondo quanto effettivamente sborsato dall'attore, con vittoria di spese e compensi. Parte attrice chiedeva dunque di essere autorizzata ad integrare il contraddittorio nei confronti di
[...] che si costituiva nella forma eccependo il proprio Controparte_3 Controparte_8 difetto di legittimazione passiva e deducendo di aver correttamente pagato il premio, contestando dunque le difese della compagnia assicurativa ed allegando la vessatorietà e dunque la nullità delle clausole della polizza;
deducendo poi che l'attore era consapevole del fatto che l'azione avrebbe dovuto essere iniziata entro l'anno dalla stipula del contratto Silver e che, dunque la decadenza non era imputabile ad essa comparente, allegava la correttezza del proprio adempimento e chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, accertarsi la vessatorietà della clausola di mancata copertura oltre i 30 mesi dalla efficacia della cessazione della polizza per contrarietà all'art. 1865 cc;
chiedeva ritenersi l'insussistenza di obblighi a proprio carico e ritenersi non imputabile ad essa comparente l'intervenuta decadenza;
chiedeva accertarsi la correttezza del proprio operato e rigettarsi ogni pagina 2 di 4 domanda con vittoria di spese e compensi, ovvero limitarsi l'eventuale accoglimento riducendo il quantum a quanto provato, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore. Parte attrice veniva onerata di effettuare il procedimento di mediazione nei confronti della compagnia assicurativa, così sanando l'eccepita improcedibilità. Disposto il scambio delle memorie istruttorie ex art. 183 VI comma cpc, veniva successivamente dichiarata l'interruzione del processo per intervenuto fallimento di , già Parte_2
. Controparte_9
Parte attrice riassumeva il giudizio e costituitesi le parti convenute, la causa all'udienza del 13.2.2025 veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc. Vanno dichiarate improcedibili in questo processo le domande attoree formulate nei confronti del ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 LF ( cfr ex multis Cass. Civ. sent. n. 12432/2021 “ CP_2
L'accertamento di un credito nei confronti del è devoluto al procedimento di formazione CP_2 dello stato passivo a contraddittorio incrociato di esclusiva competenza del giudice delegato L. Fall., ex artt. 52 e 93, con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione "litis ingressus impedientes", siccome l'azione è stata proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito, con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda: ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 1115 del
21/01/2014; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 24156 del 04/10/2018; id. Sez. 1, Sentenza n. 9461 del
22/05/2020).”). Procedendo al merito, va rilevata la fondatezza della eccezione preliminare di decadenza sollevata da
. Controparte_1
Risulta documentalmente provato e non contestato che il giudizio sia stato instaurato oltre il termine di un anno dalla sottoscrizione del contratto;
la domanda pertanto va respinta. Le spese seguono la soccombenza tra parte attrice ed Controparte_1
e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto
[...] previsto dai compensi minimi del III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014; vanno invece compensate fra parte attrice e Parte_3
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Dichiara l'improcedibilità della domanda nei confronti di Parte_3 Controparte_2
pagina 3 di 4 - Rigetta le domande attoree;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, liquidate in complessivi € 2540,00 Controparte_1 per compensi per esborsi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge;
- Compensa le spese di lite nei confronti di Parte_3
Così deciso in Catania, il 9.7.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 16549/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. LABRUNA SIMONA ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, P.IVA_1 dall'avv. DUSI MARIO SERGIO
CONVENUTO e nei confronti di
, (già in persona del Curatore dott. Controparte_2 Controparte_3
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ROBERTO GORIO Controparte_4
TERZO CHIAMATO
Avente ad oggetto: polizza assicurativa
All'udienza del 13.2.2025 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con citazione del novembre 2019, l'attore in epigrafe riferiva che in data 17.3.2014 aveva sottoscritto con un contratto denominato Silver con la finalità di accertare eventuali anomalie del Controparte_5 contratto di mutuo fondiario ipotecario sottoscritto il 28.4.2006 con BNL;
riferiva di essere stato indotto a dare corso a trattative stragiudiziali con culminate nella richiesta di mediazione CP_6 presso Solving Solution e poi con l'instaurazione di un giudizio innanzi al Tribunale di Catania, definito tuttavia con sentenza di rigetto n. 2948/2018 e condanna al pagamento delle spese legali;
riferiva che per l'attività di redazione dell'analisi contabile aveva versato la somma di € 2600,00 e che il contratto era assistito da polizza di copertura tutela legale, finalizzata al rimborso di ogni spesa o costo sostenuti per il caso di soccombenza in giudizio;
richiamando il disposto di cui all'art. 14 del pagina 1 di 4 contratto Silver, si doleva del fatto che, completate le procedure per rendere operativa la polizza ( comunicazione di non voler appellare la sentenza, dichiarazione di assenza di altre polizze etc), l'odierna convenuta non aveva voluto liquidare le spese sostenute per l'acquisto della perizia ( € 2600,00 iva inclusa), le spese legali giudizialmente liquidate in favore della controparte ( € 10.943,34), le spese di avvocato ( € 7464,21 giuste fatture n. 7 del 27.2.2017 e n. 18 del 27.12.2018), nonché i costi amministrativi della mediazione ( € 48,80 ed € 11,40). Chiedeva, pertanto, accertare e dichiarare il proprio diritto , in forza della polizza denominata “tutela legale” derivante dal contratto Silver del 17.3.2014, ad essere rimborsato da
[...]
, dei costi sostenuti per la controversia in Controparte_1 materia di anatocismo e usura e condannare la convenuta al pagamento in proprio favore della somma di € 18.467,75, oltre interessi;
in subordine , chiedeva condannarsi la convenuta al rimborso di tutti i costi sostenuti relativamente all'azione legale
contro
Bnl, con vittoria di spese e compensi. Si costituiva Controparte_1 eccependo l'infondatezza della domanda ed in particolare l'inefficacia della polizza, che aveva cessato Cont di avere efficacia a far data dal 1.6.2015, perché la contraente non aveva pagato i premi assicurativi a partire dalla scadenza del 1.6.2015, perpetrando il proprio inadempimento anche per le successive scadenze del 1.9.2015 e del 1.12.2015, con risoluzione di diritto dal 1.6.2015 non avendo agito entro il termine di 6 mesi dal giorno in cui il premio era scaduto;
eccepiva la decadenza dalla copertura assicurativa, rilevando che secondo i termini contrattuali, il procedimento assicurato avrebbe dovuto essere iniziato entro 12 mesi dalla firma del contratto mentre nel caso di specie, a CP_7 fronte della firma del contratto il 17.3.2014, la causa era stata introdotta con atto di citazione notificato nel corso del 2017; eccepiva poi l'infondatezza della domanda, rilevando che nel corso del processo, l'attore non aveva neanche dimostrato di aver pagato interessi superiori al tasso soglia, sicchè la soccombenza nel giudizio era derivata da colpa grave dello stesso, contestando infine anche le somme richieste, non risultando dimostrati i relativi esborsi e chiedeva, pertanto, dichiararsi l'improcedibilità del procedimento per mancato esperimento del procedimento di mediazione, ritenersi l'insussistenza della copertura assicurativa per intervenuta risoluzione di diritto della polizza;
rigettarsi ogni domanda attorea ed in subordine limitare la condanna nei propri confronti secondo i limiti della polizza e secondo quanto effettivamente sborsato dall'attore, con vittoria di spese e compensi. Parte attrice chiedeva dunque di essere autorizzata ad integrare il contraddittorio nei confronti di
[...] che si costituiva nella forma eccependo il proprio Controparte_3 Controparte_8 difetto di legittimazione passiva e deducendo di aver correttamente pagato il premio, contestando dunque le difese della compagnia assicurativa ed allegando la vessatorietà e dunque la nullità delle clausole della polizza;
deducendo poi che l'attore era consapevole del fatto che l'azione avrebbe dovuto essere iniziata entro l'anno dalla stipula del contratto Silver e che, dunque la decadenza non era imputabile ad essa comparente, allegava la correttezza del proprio adempimento e chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, accertarsi la vessatorietà della clausola di mancata copertura oltre i 30 mesi dalla efficacia della cessazione della polizza per contrarietà all'art. 1865 cc;
chiedeva ritenersi l'insussistenza di obblighi a proprio carico e ritenersi non imputabile ad essa comparente l'intervenuta decadenza;
chiedeva accertarsi la correttezza del proprio operato e rigettarsi ogni pagina 2 di 4 domanda con vittoria di spese e compensi, ovvero limitarsi l'eventuale accoglimento riducendo il quantum a quanto provato, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore. Parte attrice veniva onerata di effettuare il procedimento di mediazione nei confronti della compagnia assicurativa, così sanando l'eccepita improcedibilità. Disposto il scambio delle memorie istruttorie ex art. 183 VI comma cpc, veniva successivamente dichiarata l'interruzione del processo per intervenuto fallimento di , già Parte_2
. Controparte_9
Parte attrice riassumeva il giudizio e costituitesi le parti convenute, la causa all'udienza del 13.2.2025 veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc. Vanno dichiarate improcedibili in questo processo le domande attoree formulate nei confronti del ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 LF ( cfr ex multis Cass. Civ. sent. n. 12432/2021 “ CP_2
L'accertamento di un credito nei confronti del è devoluto al procedimento di formazione CP_2 dello stato passivo a contraddittorio incrociato di esclusiva competenza del giudice delegato L. Fall., ex artt. 52 e 93, con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione "litis ingressus impedientes", siccome l'azione è stata proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito, con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda: ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 1115 del
21/01/2014; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 24156 del 04/10/2018; id. Sez. 1, Sentenza n. 9461 del
22/05/2020).”). Procedendo al merito, va rilevata la fondatezza della eccezione preliminare di decadenza sollevata da
. Controparte_1
Risulta documentalmente provato e non contestato che il giudizio sia stato instaurato oltre il termine di un anno dalla sottoscrizione del contratto;
la domanda pertanto va respinta. Le spese seguono la soccombenza tra parte attrice ed Controparte_1
e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto
[...] previsto dai compensi minimi del III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014; vanno invece compensate fra parte attrice e Parte_3
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Dichiara l'improcedibilità della domanda nei confronti di Parte_3 Controparte_2
pagina 3 di 4 - Rigetta le domande attoree;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, liquidate in complessivi € 2540,00 Controparte_1 per compensi per esborsi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge;
- Compensa le spese di lite nei confronti di Parte_3
Così deciso in Catania, il 9.7.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
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