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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/05/2025, n. 1976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1976 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 10672/2015 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità civile”, promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Domenica Ventricelli, Parte_1
Attore contro
e , con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Nardelli, CP_1 CP_2
Convenute nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_3 patrocinio dell'Avv. Antonio Vinci,
Convenuta
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 21.5.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue. ha citato in giudizio e Parte_1 CP_1 CP_2 per l'udienza del 14.12.2015, deducendo che: Controparte_3
- in data 26.8.2013, alle 20.30 circa, in Altamura egli passeggiava a piedi sul marciapiede di via Gentile, lato sinistro (direzione via A. Di Crollalanza), al fine di raggiungere la sua abitazione in via Gentile n. 28, tenendo alle sue spalle la farmacia Grassano;
- giunto all'intersezione tra via Gentile e via A Di Crollalanza, egli impegnava le strisce pedonali posizionate in prossimità dell'intersezione tra le predette vie, allorquando, giunto al centro dell'attraversamento pedonale, veniva investito sul fianco destro dall'autovettura Peugeot tg. DP624NT, di proprietà di (ed assicurata per CP_1
R.C. auto con e nell'occasione condotta da in Controparte_4 CP_2
particolare, la predetta autovettura proveniva da via Gentile (strada ad una carreggiata ed a doppio senso di circolazione) con direzione via A. Di Crollalanza, e svoltava a sinistra su quest'ultima strada, occupandone la corsia di sinistra sì da discostarsi dal margine destro della carreggiata;
- nonostante la presenza dell'attraversamento pedonale e dell'attore, la conducente dell'autovettura procedeva la sua corsa senza né fermarsi né accennare ad un rallentamento ed investendo l'attore con la parte anteriore destra, il quale a seguito dell'urto veniva scaraventato sull'asfalto e poi trasportato dal servizio del 118 presso il
P.S. del nosocomio di Altamura;
- l'attore, affetto dalla nascita da “tetraparesi spatica agli arti superiori e più grave agli arti inferiori”, riportava un danno biologico permanente di almeno il 9%, I.T.P. e I.T.T. dal 26.8.2013 al 10.5.2014, danni da lesione della cenestesi lavorativa, danni morali ed esistenziali nonché danni patrimoniali per le visite mediche e gli effetti personali distrutti a seguito del sinistro (occhiali e cellulare) ed un danno da lucro cessante per la ritardata assunzione presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari.
Pertanto, l'attore ha chiesto di dichiararsi l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo alla conducente del veicolo investitore, con condanna dei convenuti, in via solidale, al risarcimento della somma di euro 44.181.69 (di cui euro 38.171,00 per danno biologico permanente, per I.T.P. e I.T.T., danno morale e relazionale e danno da cenestesi lavorativa, euro 1.609,29 per spese mediche, euro 645,40 per spese di cellulare, occhiali e digitalizzazione lastre ed euro 3.753,00 per danno da lucro cessante) o la diversa somma ritenuta di giustizia.
e si sono costituite il 24.11.2015, contestando le CP_1 CP_2 avverse difese e pretese. In particolare, hanno eccepito, in rito, l'applicazione del rito del lavoro ex art. 3 L. n. 102/2006 e, nel merito, l'improvvida condotta del pedone, il quale avrebbe attraversato improvvisamente l'incrocio fuori dagli spazi appositamente devoluti a tal fine, in orario notturno.
Pertanto, le predette convenute hanno chiesto di dichiararsi l'improcedibilità dell'azione o in subordine mutarsi il rito e, nel merito, il rigetto della domanda per responsabilità ascrivibile in capo all'attore o, in via subordinata in caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea, di condannare la compagnia di assicurazioni a tenere indenni le convenute di quanto queste fossero chiamate a pagare all'attore sia a titolo risarcitorio sia a titolo di spese. si è costituita il 24.11.2015, contestando le avverse Controparte_3
difese e pretese. In particolare, ha rappresentato di aver pagato all'attore euro 7.000,00
(oltre euro 1.200,00 per spese processuali), somma da ritenersi congrua in base alle lesioni riscontrate dal fiduciario della compagnia, ed ha contestato tutte le voci di danno avanzate dall'attore, instando per il rigetto della domanda e, in via subordinata, per la declaratoria di congruità di quanto già versato.
Assegnati i richiesti termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. ed esperita l'istruttoria (a mezzo di C.T.U. medico-legale e prove orali), all'esito la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 21.5.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 2.5.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione: sul punto, va evidenziato che le prove orali richieste dall'attore, non ammesse in corso di causa e reiterate con le note conclusive, sono inammissibili, vertendo su circostanze de relato actoris o generiche o valutative o dimostrabili documentalmente, come già indicato con l'ordinanza istruttoria depositata il 18.10.2023.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea sollevata dalle convenute con richiesta in subordine di mutamento del CP_1 rito, in quanto l'art. 3 L. n. 102/2006 è stato abrogato dalla L. n. 69/2009, entrata in vigore prima dell'instaurazione del presente giudizio, ragion per cui questo risulta correttamente introdotto con atto di citazione.
Sempre in via preliminare, va disposto il rigetto dell'istanza delle convenute CP_1 contenuta nelle note di trattazione per l'udienza del 21.5.2025, in ordine allo stralcio
(rectius: cancellazione) delle segnalate espressioni ritenute offensive contenute nelle note conclusive dell'attore, dato che esse rientrano nel normale agone dialettico-processuale.
Scendendo al merito delle questioni, va osservato quanto segue.
Tra le parti risulta contestata la dinamica del sinistro, risultando contrastanti le versioni dell'attore e della convenuta-conducente del veicolo investitore, rese sia alla P.L.
(intervenuta successivamente al sinistro) sia nel corso del presente giudizio.
L'unico soggetto terzo risulta essere il testimone oculare il quale ha Testimone_1 confermato la narrazione del sinistro offerta dall'attore: in particolare, il testimone ha dichiarato che nell'occasione egli era nel suo appartamento posto di fronte all'attraversamento pedonale oggetto di causa e di aver visto che l'attore veniva investito al centro delle strisce pedonali da una Peugeot di colore grigio chiaro che percorreva via
Gentile e svoltava a sinistra su via A. Di Crollalanza;
ha poi specificato che il veicolo, nel compiere la svolta, tagliava la curva senza rallentare, impegnando la corsia di sinistra, ossia quella riservata al transito in senso opposto, colpendo con il fanale destro anteriore il fianco destro del inoltre, ha specificato che nell'occasione erano accesi i Parte_1
lampioni e che egli non era sceso per strada in quanto vide accorrere altra gente.
Orbene, la versione del testimone risulta piana e convincente, anche in assenza di elementi di segno diverso che era onere delle parti allegare e dimostrare specificamente.
Pertanto, deve ritenersi che l'investimento del sia avvenuto sulle strisce Parte_1 pedonali, secondo le modalità indicate dal testimone;
né risulta provata l'asserita colpa esclusiva e/o concorrente dell'attore nella causazione dell'evento, così come eccepita da parte convenuta.
Ritenuto provato il fatto storico dell'investimento del pedone, opera la presunzione di colpa del conducente del veicolo investitore, prevista dall'articolo 2054 c. 1 c.c.; ne deriva che grava sul conducente del veicolo investitore l'obbligo di risarcire il danno prodotto a cose o a persone dalla sua circolazione se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero l'impossibilità di prevenire l'evento. La norma in questione pone, pertanto, una presunzione di colpa, iuris tantum, che richiede una prova liberatoria alquanto severa. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che “in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta
a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta”
(cfr. Cass. n. 9856/2022).
Tale onere probatorio è talmente rigoroso che la condotta eventualmente colposa tenuta dal pedone non esclude, salvo che la stessa sia assolutamente imprevista ed imprevedibile, la responsabilità del conducente del veicolo, mentre potrà rilevare quale concausa rispetto alla verificazione del sinistro, con la conseguente riduzione proporzionale del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c. In questo contesto è stato quindi osservato che, allorquando il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (cfr. Cass. n.
20137/2023; n. 2241/2019; n. 8663/2017).
Nella specie, va ritenuta non superata da parte dei convenuti la presunzione di responsabilità nella causazione del sinistro posta a carico del conducente dall'art. 2054 c. 1 c.c., dal momento che non risulta essere stata fornita la prova che non vi fosse alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento, ossia la prova del comportamento non solo imprevisto ed imprevedibile del pedone ma anche anormale di quest'ultimo, che sia stato tale da determinare da solo la verificazione dell'evento, e di aver tenuto tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze. In questa occasione la rappresentatività del pericolo e la sua prevedibilità vanno rapportate non solo alla presenza del pedone sulla strada, ma anche a quella dell'andatura della Peugeot che, come emerso in sede istruttoria, non rallentava la marcia in prossimità dell'attraversamento pedonale ed invadeva la corsia riservata alle auto provenienti dal senso opposto, laddove in presenza di tali attraversamenti costituisce condotta diligente e prudente rallentare la marcia proprio al fine di consentire l'attraversamento ai pedoni.
Tanto, avrebbe dovuto indurre la conducente ad una condotta di guida idonea a regolare la velocità e, del caso, ad arrestare la marcia per consentire al pedone di portare a termine l'attraversamento; ciò in adempimento degli obblighi incombenti sugli utenti della strada.
Nel caso di specie, nessuno dei convenuti ha dimostrato o cercato di dimostrare la realizzazione da parte dell'attore di una condotta assolutamente imprevedibile ovvero del tutto straordinaria né l'attività istruttoria espletata ha consentito di appurare, come visto,
l'esistenza di elementi militanti in tale direzione: anzi, la condotta del in Parte_1 procinto di portare a compimento l'attraversamento pedonale già impegnato, è da reputarsi ampiamente prevedibile.
Sul punto, poi, non riveste alcuna valenza la circostanza dedotta dai convenuti in ordine alla mancata contestazione della violazione del C.d.S. in capo alla conducente o alla proprietaria della vettura, posto che tale aspetto attiene al rapporto tra l'utente della strada e la P.A. e non a quello tra danneggiato e danneggiante fatto valere nel presente giudizio. Pertanto, emerge che l'addebito esclusivo in ordine alla causazione del sinistro va certamente mosso in capo alla conducente del veicolo investitore.
Accertato l'evento di danno, ora occorre passare a quantificare il risarcimento dei danni
(c.d. aestimatio).
La C.T.U. medico-legale a firma del dott. - che si condivide pienamente in Per_1
quanto condotta con perizia e priva di vizi logici, anche con riferimento alle osservazioni di parte - ha consentito di accertare che:
- vi è compatibilità tra le lesioni riportate dall'attore (lesioni di natura contusiva- distorsiva polidistrettuale con ferita lacero-contusa cranica, frattura del navicolare tarsale sx e lesione intraspongiosa della testa dell'astragalo e del calcagno) e l'investimento;
- vi è la sussistenza di un danno permanente nella misura del 5% (già considerati i precedenti stati morbosi), di un'I.T.T. di 30 giorni e di un'I.T.P. di 130 giorni;
- i postumi incidono moderatamente su particolari attività non lavorative specifiche con cadenza stagionale;
- le spese mediche sono state necessarie, non essendo previste ulteriori spese future.
Il danno biologico (che costituisce un danno non patrimoniale), nella specie pari al 5%, va liquidato secondo i criteri di cui all'art. 139 D. lgs. n. 209/2005 (come da ultimo aggiornati con D.M. 16.7.2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del
25.7.2024), e non in base alle Tabelle meneghine invocate dall'attore (la cui applicazione per i danni micropermanenti postula che si tratti di danni non derivanti dalla circolazione stradale).
Orbene, applicando il richiamato art. 139 D. lgs. n. 209/2005, si ottiene che il danneggiato (di anni 34 al momento del sinistro) ha diritto alla liquidazione di euro
6.252,18 per il danno biologico permanente e di euro 5.247,80 a titolo di I.T.T. (per 30 gg.) e I.T.P. (per 130 gg., pari alla misura congrua del 50% in mancanza di diverse indicazioni del C.T.U.), per complessivi euro 11.499,98, liquidati in valori attuali.
Il danno biologico permanente va poi appesantito nella misura congrua di 1/3, essendo stato allegato dall'attore - e riconosciuto dal C.T.U. - il danno da lesione della cenestesi lavorativa, di natura non patrimoniale, consistente nella circostanza che i postumi incidono moderatamente su particolari attività non lavorative specifiche con cadenza stagionale: secondo la giurisprudenza di legittimità, tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico (come nella specie), va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto
(cfr. Cass. n. 16628/2023).
In virtù di tanto, l'importo da riconoscere a tale titolo ammonta ad euro 2.084,06, al valore attuale (pari ad 1/3 del danno biologico permanente).
Quanto ai danni morale e relazionale richiesti dall'attore, non può poi riconoscersi alcuna somma per tali titoli come separata voce di danno in quanto non è stata fornita la relativa prova.
Sul punto, giova rilevare che il danno morale conseguente alle lesioni va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito, specie nel caso di lesioni micropermanenti, laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare (cfr., ex multis, Cass. n. 7753/2020, secondo cui, in materia di responsabilità extracontrattuale, il danno da sofferenza morale deve essere allegato e provato specificamente, anche a mezzo di presunzioni, ma senza che queste, eludendo gli oneri assertivi e probatori, si traducano in automatismi che finiscano per determinare anche un'erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella legale).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbite nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale (cfr., ex multis, Cass. n. 6444/2023).
Nella specie, trattandosi di lesione di lieve entità, l'attore non ha fornito alcun elemento concreto atto anche a far presumere la sussistenza del danno morale né tanto meno di quello relazionale, non sussistendo inoltre alcuna circostanza eccezionale tale da rendere il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizioni di salute (cfr.
Cass. n. 27482/2018). Come visto, le prove orali articolate sul punto sono risultate inammissibili, in quanto vertenti su circostanze de relato actoris, generiche e valutative;
né risultano introdotti argomenti decisivi da cui far presumere anche in via inferenziale la sussistenza di tali voci di danno.
Risulta incontestato nonché documentato (cfr. allegato alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 1
c.p.c. di parte attorea) che l'1.9.2015 la compagnia di assicurazioni convenuta abbia versato all'attore la somma di euro 8.200,00, specificando in corso di causa che euro
7.000,00 erano riferibili ai danni ed euro 1.200,00 alle spese legali.
Al fine di evitare un indebito arricchimento in capo all'attore (cfr. Cass. n. 33900/2023;
n. 12565/2018), occorre rendere omogenee le predette somme ed il risarcimento alla data di liquidazione del danno, rivalutandole dalla data di pagamento: pertanto, rivalutando all'attualità secondo gli indici I.S.T.A.T. la somma di euro 7.000,00 versati l'1.9.2015 a titolo di danni si ottiene l'importo di euro 8.505,00, con la conseguenza che a titolo di danno non patrimoniale va riconosciuta definitivamente la somma di euro 5.079,04 (ossia euro 13.584,04, consistente nella somma degli importi riferibili al danno biologico permanente, al danno biologico temporaneo ed alla lesione della cenestesi lavorativa, da cui detrarre euro 8.505,00, pari alla somma rivalutata dell'importo versato a mezzo assegno dell'1.9.2015).
Su tale somma, proprio perché calcolata ai valori attuali, non può riconoscersi la rivalutazione monetaria, mentre vanno riconosciuti gli interessi legali calcolati non sulla somma in valori attuali (cfr. Cass. n. 1712/1995; n. 26303/2019) ma su quella originaria
(ottenuta devalutando il detto importo al momento del sinistro) rivalutata anno per anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. di rivalutazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati.
A titolo di danno patrimoniale, vanno riconosciute in favore dell'attore le spese mediche sostenute (e ritenute congrue dal C.T.U.) nonché le dimostrate spese di accessorie (in particolare, la spesa per la digitalizzazione delle lastre è da reputarsi necessaria per le incombenze di causa, mentre le spese l'acquisito del telefonino e degli occhiali si ritengono conseguenza immediata e diretta del sinistro, tenuto conto della dinamica dello stesso), pari all'importo complessivo di euro 2.234,70; trattandosi notoriamente di debito di valuta, vanno riconosciuti solo gli interessi legali dal dì dell'esborso al soddisfo.
Per quanto riguarda il danno patrimoniale da ritardata assunzione, va osservato quanto segue. L'attore, laureato in Scienze dei Beni Culturali, nell'ottobre 2013 (ossia circa due mesi dopo il sinistro) è risultato vincitore di un concorso riservato a categorie protette come bibliotecario (cat. B3) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli
Studi di Bari;
egli ha provato di esser stato assunto come stagista solo il 27.1.2014 (con un rimborso spese di € 500), in ritardo di tre mesi rispetto al previsto, sì da ritardare di tre mesi la sua assunzione a tempo indeterminato per lo stesso ruolo.
Pertanto, l'attore ha lamentato di aver percepito per quei 3 mesi (a partire dal 27.1.2014) il rimborso spese previsto per il periodo di stage (e pari a € 500 mensili), piuttosto che il maggior reddito mensile (pari a € 1.752,01 “lordi”) che gli sarebbe spettato se avesse tempestivamente stipulato il contratto definitivo, sicché in citazione ha chiesto la somma di € 3.756,00, cioè € 1.752,01 – € 500,00 per 3 mesi.
Nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., pagina 7, penultimo capoverso, nonché al punto
13 di pagina 9, si riferisce che lo stage dell'attore sarebbe stato posticipato di due (e non tre) mesi con inizio dal 27.1.2014, rispetto all'altro vincitore che ha iniziato il 21 novembre 2013: ad ottobre 2013 era stato solo dichiarato vincitore di concorso, per cui la eventuale perdita di retribuzione riguarda due mesi;
inoltre, al punto 13 della predetta memoria n. 1 l'attore commisura la retribuzione perduta a due mesi e non più a tre, richiedendo € 2.504,02, e quindi riducendo la domanda a tale titolo, fermo restando che nel verbale del 30.10.2019 la somma è ridotta ancora a € 2.400,00.
Inoltre, risulta ex actis che nell'ottobre del 2013 la Dott.ssa , Persona_2 responsabile dell'Area Risorse Umane della Università, richiedeva all'attore l'invio di tutta la documentazione necessaria per il tirocinio al fine di individuare “una struttura idonea alle competenze in possesso”; nella attestazione dell'1.2.2016 della ridetta
Dott.ssa si dichiara che il tirocinio del della durata di 12 mesi, è Per_2 Parte_1
iniziato il 27.1.2014; inoltre, l'assunzione a tempo indeterminato, secondo quanto si evince dalla documentazione prodotta, tra cui anche la dichiarazione della Dott.ssa del febbraio 2016, sarebbe dovuta avvenire alla scadenza del periodo di tirocinio, Per_2
della durata prevista di 12 mesi, cioè fino al 26.1.2015.
Invero, in base alla stessa prospettazione dell'attore, egli è stato assunto con contratto definitivo solo dopo alcuni mesi (a seconda, due o tre) dall'inizio del suo stage, ossia prima di quanto contrattualmente stabilito, onde il danno lamentato non risulta sussistente e la relativa domanda non può essere accolta.
Inoltre, va disattesa la richiesta del danno da lesione della capacità lavorativa specifica, in quanto tale voce di danno non risulta giammai tempestivamente richiesta dall'attore entro il termine per le preclusioni assertive (coincidente con la scadenza del termine della memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c.), ma solo a partire dalle difese successive alla C.T.U.: sul punto va osservato che, sebbene il C.T.U. abbia riconosciuto tale voce di danno rispondendo al quesito posto dal precedente giudicante, in ogni caso il quesito non andava sottoposto in quanto tale profilo di indagine non rientrava legittimamente nel thema decidendum e probandum.
Alla luce di tanto, i convenuti vanno condannati, in via solidale, a risarcire l'attore delle poste di danno non patrimoniale e patrimoniale sopra indicate, fermo restando che quanto al risarcimento ed alle spese processuali (ivi comprese quelle di C.T.U.) la compagnia di assicurazioni è tenuta a manlevare le convenute in virtù dell'art. 1917 c. 1 c.c. CP_1
(cfr. Cass. n. 29926/2022), mentre con riferimento alle spese di resistenza di cui al c. 3 la richiesta manleva non può operare in mancanza della prova del relativo esborso [cfr.
Cass. n. 21290/2022, secondo cui “nell'assicurazione della responsabilità civile, il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, comma 3,
c.c., presuppone la dimostrazione dell'avvenuto corrispondente esborso da parte dell'assicurato medesimo, tenuto conto del tenore letterale della norma (formulata nel senso che tali spese siano state, per l'appunto, "sostenute"), nonché del disposto dell'art.
1914, comma 2, c.c., che pone a carico dell'assicuratore le spese di salvataggio fatte dall'assicurato”; cfr., inoltre, Cass. n. 26683/2023, che ha ribadito che “le spese di resistenza di cui all'art. 1917, comma 3, c.c. sono dovute all'assicurato sempre che egli ne abbia fornito adeguata prova e nei limiti di quanto effettivamente provato”].
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese processuali seguono la soccombenza dei convenuti ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi della finca n. 3, in considerazione del decisum; con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della vicinanza del decisum al valore minimo della finca di riferimento;
con gli aumenti del 30% ex art. 4 c. 2, in considerazione della presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale). Inoltre, per le stesse ragioni le spese di C.T.U., già liquidate con decreto depositato il 27.3.2018, vanno poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara, per le ragioni di parte motiva,
l'esclusiva responsabilità di in ordine alla causazione del sinistro oggetto CP_2 di causa e, per l'effetto, condanna e CP_2 CP_1 [...]
in solido tra loro, al risarcimento in favore di Controparte_3 Parte_1
della somma di euro 5.079,04 al valore attuale a titolo di danno non patrimoniale e della somma di euro 2.234,70 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi come da parte motiva;
- rigetta nel resto la domanda attorea;
- condanna e in solido tra CP_2 CP_1 Controparte_3
loro, a rifondere le spese processuali in favore di liquidate in euro Parte_1
4.061,60 per compensi professionali ed in euro 601,43 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, da distrarsi direttamente in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di C.T.U. in capo a e CP_2 CP_1 [...]
Controparte_3
- in accoglimento parziale della domanda di manleva avanzata da e CP_2 CP_1
condanna a manlevare e
[...] Controparte_3 CP_2 CP_1 da quanto queste ultime dovessero essere chiamate a versare in favore dell'attore
[...]
in virtù della presente sentenza a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali, ivi comprese quelle di C.T.U.;
- rigetta nel resto la domanda di manleva avanzata da e nei CP_2 CP_1
confronti di Controparte_3
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 21.5.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 10672/2015 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità civile”, promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Domenica Ventricelli, Parte_1
Attore contro
e , con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Nardelli, CP_1 CP_2
Convenute nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_3 patrocinio dell'Avv. Antonio Vinci,
Convenuta
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 21.5.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue. ha citato in giudizio e Parte_1 CP_1 CP_2 per l'udienza del 14.12.2015, deducendo che: Controparte_3
- in data 26.8.2013, alle 20.30 circa, in Altamura egli passeggiava a piedi sul marciapiede di via Gentile, lato sinistro (direzione via A. Di Crollalanza), al fine di raggiungere la sua abitazione in via Gentile n. 28, tenendo alle sue spalle la farmacia Grassano;
- giunto all'intersezione tra via Gentile e via A Di Crollalanza, egli impegnava le strisce pedonali posizionate in prossimità dell'intersezione tra le predette vie, allorquando, giunto al centro dell'attraversamento pedonale, veniva investito sul fianco destro dall'autovettura Peugeot tg. DP624NT, di proprietà di (ed assicurata per CP_1
R.C. auto con e nell'occasione condotta da in Controparte_4 CP_2
particolare, la predetta autovettura proveniva da via Gentile (strada ad una carreggiata ed a doppio senso di circolazione) con direzione via A. Di Crollalanza, e svoltava a sinistra su quest'ultima strada, occupandone la corsia di sinistra sì da discostarsi dal margine destro della carreggiata;
- nonostante la presenza dell'attraversamento pedonale e dell'attore, la conducente dell'autovettura procedeva la sua corsa senza né fermarsi né accennare ad un rallentamento ed investendo l'attore con la parte anteriore destra, il quale a seguito dell'urto veniva scaraventato sull'asfalto e poi trasportato dal servizio del 118 presso il
P.S. del nosocomio di Altamura;
- l'attore, affetto dalla nascita da “tetraparesi spatica agli arti superiori e più grave agli arti inferiori”, riportava un danno biologico permanente di almeno il 9%, I.T.P. e I.T.T. dal 26.8.2013 al 10.5.2014, danni da lesione della cenestesi lavorativa, danni morali ed esistenziali nonché danni patrimoniali per le visite mediche e gli effetti personali distrutti a seguito del sinistro (occhiali e cellulare) ed un danno da lucro cessante per la ritardata assunzione presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari.
Pertanto, l'attore ha chiesto di dichiararsi l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo alla conducente del veicolo investitore, con condanna dei convenuti, in via solidale, al risarcimento della somma di euro 44.181.69 (di cui euro 38.171,00 per danno biologico permanente, per I.T.P. e I.T.T., danno morale e relazionale e danno da cenestesi lavorativa, euro 1.609,29 per spese mediche, euro 645,40 per spese di cellulare, occhiali e digitalizzazione lastre ed euro 3.753,00 per danno da lucro cessante) o la diversa somma ritenuta di giustizia.
e si sono costituite il 24.11.2015, contestando le CP_1 CP_2 avverse difese e pretese. In particolare, hanno eccepito, in rito, l'applicazione del rito del lavoro ex art. 3 L. n. 102/2006 e, nel merito, l'improvvida condotta del pedone, il quale avrebbe attraversato improvvisamente l'incrocio fuori dagli spazi appositamente devoluti a tal fine, in orario notturno.
Pertanto, le predette convenute hanno chiesto di dichiararsi l'improcedibilità dell'azione o in subordine mutarsi il rito e, nel merito, il rigetto della domanda per responsabilità ascrivibile in capo all'attore o, in via subordinata in caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea, di condannare la compagnia di assicurazioni a tenere indenni le convenute di quanto queste fossero chiamate a pagare all'attore sia a titolo risarcitorio sia a titolo di spese. si è costituita il 24.11.2015, contestando le avverse Controparte_3
difese e pretese. In particolare, ha rappresentato di aver pagato all'attore euro 7.000,00
(oltre euro 1.200,00 per spese processuali), somma da ritenersi congrua in base alle lesioni riscontrate dal fiduciario della compagnia, ed ha contestato tutte le voci di danno avanzate dall'attore, instando per il rigetto della domanda e, in via subordinata, per la declaratoria di congruità di quanto già versato.
Assegnati i richiesti termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. ed esperita l'istruttoria (a mezzo di C.T.U. medico-legale e prove orali), all'esito la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 21.5.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 2.5.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione: sul punto, va evidenziato che le prove orali richieste dall'attore, non ammesse in corso di causa e reiterate con le note conclusive, sono inammissibili, vertendo su circostanze de relato actoris o generiche o valutative o dimostrabili documentalmente, come già indicato con l'ordinanza istruttoria depositata il 18.10.2023.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea sollevata dalle convenute con richiesta in subordine di mutamento del CP_1 rito, in quanto l'art. 3 L. n. 102/2006 è stato abrogato dalla L. n. 69/2009, entrata in vigore prima dell'instaurazione del presente giudizio, ragion per cui questo risulta correttamente introdotto con atto di citazione.
Sempre in via preliminare, va disposto il rigetto dell'istanza delle convenute CP_1 contenuta nelle note di trattazione per l'udienza del 21.5.2025, in ordine allo stralcio
(rectius: cancellazione) delle segnalate espressioni ritenute offensive contenute nelle note conclusive dell'attore, dato che esse rientrano nel normale agone dialettico-processuale.
Scendendo al merito delle questioni, va osservato quanto segue.
Tra le parti risulta contestata la dinamica del sinistro, risultando contrastanti le versioni dell'attore e della convenuta-conducente del veicolo investitore, rese sia alla P.L.
(intervenuta successivamente al sinistro) sia nel corso del presente giudizio.
L'unico soggetto terzo risulta essere il testimone oculare il quale ha Testimone_1 confermato la narrazione del sinistro offerta dall'attore: in particolare, il testimone ha dichiarato che nell'occasione egli era nel suo appartamento posto di fronte all'attraversamento pedonale oggetto di causa e di aver visto che l'attore veniva investito al centro delle strisce pedonali da una Peugeot di colore grigio chiaro che percorreva via
Gentile e svoltava a sinistra su via A. Di Crollalanza;
ha poi specificato che il veicolo, nel compiere la svolta, tagliava la curva senza rallentare, impegnando la corsia di sinistra, ossia quella riservata al transito in senso opposto, colpendo con il fanale destro anteriore il fianco destro del inoltre, ha specificato che nell'occasione erano accesi i Parte_1
lampioni e che egli non era sceso per strada in quanto vide accorrere altra gente.
Orbene, la versione del testimone risulta piana e convincente, anche in assenza di elementi di segno diverso che era onere delle parti allegare e dimostrare specificamente.
Pertanto, deve ritenersi che l'investimento del sia avvenuto sulle strisce Parte_1 pedonali, secondo le modalità indicate dal testimone;
né risulta provata l'asserita colpa esclusiva e/o concorrente dell'attore nella causazione dell'evento, così come eccepita da parte convenuta.
Ritenuto provato il fatto storico dell'investimento del pedone, opera la presunzione di colpa del conducente del veicolo investitore, prevista dall'articolo 2054 c. 1 c.c.; ne deriva che grava sul conducente del veicolo investitore l'obbligo di risarcire il danno prodotto a cose o a persone dalla sua circolazione se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero l'impossibilità di prevenire l'evento. La norma in questione pone, pertanto, una presunzione di colpa, iuris tantum, che richiede una prova liberatoria alquanto severa. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che “in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta
a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta”
(cfr. Cass. n. 9856/2022).
Tale onere probatorio è talmente rigoroso che la condotta eventualmente colposa tenuta dal pedone non esclude, salvo che la stessa sia assolutamente imprevista ed imprevedibile, la responsabilità del conducente del veicolo, mentre potrà rilevare quale concausa rispetto alla verificazione del sinistro, con la conseguente riduzione proporzionale del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c. In questo contesto è stato quindi osservato che, allorquando il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (cfr. Cass. n.
20137/2023; n. 2241/2019; n. 8663/2017).
Nella specie, va ritenuta non superata da parte dei convenuti la presunzione di responsabilità nella causazione del sinistro posta a carico del conducente dall'art. 2054 c. 1 c.c., dal momento che non risulta essere stata fornita la prova che non vi fosse alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento, ossia la prova del comportamento non solo imprevisto ed imprevedibile del pedone ma anche anormale di quest'ultimo, che sia stato tale da determinare da solo la verificazione dell'evento, e di aver tenuto tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze. In questa occasione la rappresentatività del pericolo e la sua prevedibilità vanno rapportate non solo alla presenza del pedone sulla strada, ma anche a quella dell'andatura della Peugeot che, come emerso in sede istruttoria, non rallentava la marcia in prossimità dell'attraversamento pedonale ed invadeva la corsia riservata alle auto provenienti dal senso opposto, laddove in presenza di tali attraversamenti costituisce condotta diligente e prudente rallentare la marcia proprio al fine di consentire l'attraversamento ai pedoni.
Tanto, avrebbe dovuto indurre la conducente ad una condotta di guida idonea a regolare la velocità e, del caso, ad arrestare la marcia per consentire al pedone di portare a termine l'attraversamento; ciò in adempimento degli obblighi incombenti sugli utenti della strada.
Nel caso di specie, nessuno dei convenuti ha dimostrato o cercato di dimostrare la realizzazione da parte dell'attore di una condotta assolutamente imprevedibile ovvero del tutto straordinaria né l'attività istruttoria espletata ha consentito di appurare, come visto,
l'esistenza di elementi militanti in tale direzione: anzi, la condotta del in Parte_1 procinto di portare a compimento l'attraversamento pedonale già impegnato, è da reputarsi ampiamente prevedibile.
Sul punto, poi, non riveste alcuna valenza la circostanza dedotta dai convenuti in ordine alla mancata contestazione della violazione del C.d.S. in capo alla conducente o alla proprietaria della vettura, posto che tale aspetto attiene al rapporto tra l'utente della strada e la P.A. e non a quello tra danneggiato e danneggiante fatto valere nel presente giudizio. Pertanto, emerge che l'addebito esclusivo in ordine alla causazione del sinistro va certamente mosso in capo alla conducente del veicolo investitore.
Accertato l'evento di danno, ora occorre passare a quantificare il risarcimento dei danni
(c.d. aestimatio).
La C.T.U. medico-legale a firma del dott. - che si condivide pienamente in Per_1
quanto condotta con perizia e priva di vizi logici, anche con riferimento alle osservazioni di parte - ha consentito di accertare che:
- vi è compatibilità tra le lesioni riportate dall'attore (lesioni di natura contusiva- distorsiva polidistrettuale con ferita lacero-contusa cranica, frattura del navicolare tarsale sx e lesione intraspongiosa della testa dell'astragalo e del calcagno) e l'investimento;
- vi è la sussistenza di un danno permanente nella misura del 5% (già considerati i precedenti stati morbosi), di un'I.T.T. di 30 giorni e di un'I.T.P. di 130 giorni;
- i postumi incidono moderatamente su particolari attività non lavorative specifiche con cadenza stagionale;
- le spese mediche sono state necessarie, non essendo previste ulteriori spese future.
Il danno biologico (che costituisce un danno non patrimoniale), nella specie pari al 5%, va liquidato secondo i criteri di cui all'art. 139 D. lgs. n. 209/2005 (come da ultimo aggiornati con D.M. 16.7.2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del
25.7.2024), e non in base alle Tabelle meneghine invocate dall'attore (la cui applicazione per i danni micropermanenti postula che si tratti di danni non derivanti dalla circolazione stradale).
Orbene, applicando il richiamato art. 139 D. lgs. n. 209/2005, si ottiene che il danneggiato (di anni 34 al momento del sinistro) ha diritto alla liquidazione di euro
6.252,18 per il danno biologico permanente e di euro 5.247,80 a titolo di I.T.T. (per 30 gg.) e I.T.P. (per 130 gg., pari alla misura congrua del 50% in mancanza di diverse indicazioni del C.T.U.), per complessivi euro 11.499,98, liquidati in valori attuali.
Il danno biologico permanente va poi appesantito nella misura congrua di 1/3, essendo stato allegato dall'attore - e riconosciuto dal C.T.U. - il danno da lesione della cenestesi lavorativa, di natura non patrimoniale, consistente nella circostanza che i postumi incidono moderatamente su particolari attività non lavorative specifiche con cadenza stagionale: secondo la giurisprudenza di legittimità, tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico (come nella specie), va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto
(cfr. Cass. n. 16628/2023).
In virtù di tanto, l'importo da riconoscere a tale titolo ammonta ad euro 2.084,06, al valore attuale (pari ad 1/3 del danno biologico permanente).
Quanto ai danni morale e relazionale richiesti dall'attore, non può poi riconoscersi alcuna somma per tali titoli come separata voce di danno in quanto non è stata fornita la relativa prova.
Sul punto, giova rilevare che il danno morale conseguente alle lesioni va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito, specie nel caso di lesioni micropermanenti, laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare (cfr., ex multis, Cass. n. 7753/2020, secondo cui, in materia di responsabilità extracontrattuale, il danno da sofferenza morale deve essere allegato e provato specificamente, anche a mezzo di presunzioni, ma senza che queste, eludendo gli oneri assertivi e probatori, si traducano in automatismi che finiscano per determinare anche un'erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella legale).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbite nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale (cfr., ex multis, Cass. n. 6444/2023).
Nella specie, trattandosi di lesione di lieve entità, l'attore non ha fornito alcun elemento concreto atto anche a far presumere la sussistenza del danno morale né tanto meno di quello relazionale, non sussistendo inoltre alcuna circostanza eccezionale tale da rendere il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizioni di salute (cfr.
Cass. n. 27482/2018). Come visto, le prove orali articolate sul punto sono risultate inammissibili, in quanto vertenti su circostanze de relato actoris, generiche e valutative;
né risultano introdotti argomenti decisivi da cui far presumere anche in via inferenziale la sussistenza di tali voci di danno.
Risulta incontestato nonché documentato (cfr. allegato alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 1
c.p.c. di parte attorea) che l'1.9.2015 la compagnia di assicurazioni convenuta abbia versato all'attore la somma di euro 8.200,00, specificando in corso di causa che euro
7.000,00 erano riferibili ai danni ed euro 1.200,00 alle spese legali.
Al fine di evitare un indebito arricchimento in capo all'attore (cfr. Cass. n. 33900/2023;
n. 12565/2018), occorre rendere omogenee le predette somme ed il risarcimento alla data di liquidazione del danno, rivalutandole dalla data di pagamento: pertanto, rivalutando all'attualità secondo gli indici I.S.T.A.T. la somma di euro 7.000,00 versati l'1.9.2015 a titolo di danni si ottiene l'importo di euro 8.505,00, con la conseguenza che a titolo di danno non patrimoniale va riconosciuta definitivamente la somma di euro 5.079,04 (ossia euro 13.584,04, consistente nella somma degli importi riferibili al danno biologico permanente, al danno biologico temporaneo ed alla lesione della cenestesi lavorativa, da cui detrarre euro 8.505,00, pari alla somma rivalutata dell'importo versato a mezzo assegno dell'1.9.2015).
Su tale somma, proprio perché calcolata ai valori attuali, non può riconoscersi la rivalutazione monetaria, mentre vanno riconosciuti gli interessi legali calcolati non sulla somma in valori attuali (cfr. Cass. n. 1712/1995; n. 26303/2019) ma su quella originaria
(ottenuta devalutando il detto importo al momento del sinistro) rivalutata anno per anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. di rivalutazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati.
A titolo di danno patrimoniale, vanno riconosciute in favore dell'attore le spese mediche sostenute (e ritenute congrue dal C.T.U.) nonché le dimostrate spese di accessorie (in particolare, la spesa per la digitalizzazione delle lastre è da reputarsi necessaria per le incombenze di causa, mentre le spese l'acquisito del telefonino e degli occhiali si ritengono conseguenza immediata e diretta del sinistro, tenuto conto della dinamica dello stesso), pari all'importo complessivo di euro 2.234,70; trattandosi notoriamente di debito di valuta, vanno riconosciuti solo gli interessi legali dal dì dell'esborso al soddisfo.
Per quanto riguarda il danno patrimoniale da ritardata assunzione, va osservato quanto segue. L'attore, laureato in Scienze dei Beni Culturali, nell'ottobre 2013 (ossia circa due mesi dopo il sinistro) è risultato vincitore di un concorso riservato a categorie protette come bibliotecario (cat. B3) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli
Studi di Bari;
egli ha provato di esser stato assunto come stagista solo il 27.1.2014 (con un rimborso spese di € 500), in ritardo di tre mesi rispetto al previsto, sì da ritardare di tre mesi la sua assunzione a tempo indeterminato per lo stesso ruolo.
Pertanto, l'attore ha lamentato di aver percepito per quei 3 mesi (a partire dal 27.1.2014) il rimborso spese previsto per il periodo di stage (e pari a € 500 mensili), piuttosto che il maggior reddito mensile (pari a € 1.752,01 “lordi”) che gli sarebbe spettato se avesse tempestivamente stipulato il contratto definitivo, sicché in citazione ha chiesto la somma di € 3.756,00, cioè € 1.752,01 – € 500,00 per 3 mesi.
Nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., pagina 7, penultimo capoverso, nonché al punto
13 di pagina 9, si riferisce che lo stage dell'attore sarebbe stato posticipato di due (e non tre) mesi con inizio dal 27.1.2014, rispetto all'altro vincitore che ha iniziato il 21 novembre 2013: ad ottobre 2013 era stato solo dichiarato vincitore di concorso, per cui la eventuale perdita di retribuzione riguarda due mesi;
inoltre, al punto 13 della predetta memoria n. 1 l'attore commisura la retribuzione perduta a due mesi e non più a tre, richiedendo € 2.504,02, e quindi riducendo la domanda a tale titolo, fermo restando che nel verbale del 30.10.2019 la somma è ridotta ancora a € 2.400,00.
Inoltre, risulta ex actis che nell'ottobre del 2013 la Dott.ssa , Persona_2 responsabile dell'Area Risorse Umane della Università, richiedeva all'attore l'invio di tutta la documentazione necessaria per il tirocinio al fine di individuare “una struttura idonea alle competenze in possesso”; nella attestazione dell'1.2.2016 della ridetta
Dott.ssa si dichiara che il tirocinio del della durata di 12 mesi, è Per_2 Parte_1
iniziato il 27.1.2014; inoltre, l'assunzione a tempo indeterminato, secondo quanto si evince dalla documentazione prodotta, tra cui anche la dichiarazione della Dott.ssa del febbraio 2016, sarebbe dovuta avvenire alla scadenza del periodo di tirocinio, Per_2
della durata prevista di 12 mesi, cioè fino al 26.1.2015.
Invero, in base alla stessa prospettazione dell'attore, egli è stato assunto con contratto definitivo solo dopo alcuni mesi (a seconda, due o tre) dall'inizio del suo stage, ossia prima di quanto contrattualmente stabilito, onde il danno lamentato non risulta sussistente e la relativa domanda non può essere accolta.
Inoltre, va disattesa la richiesta del danno da lesione della capacità lavorativa specifica, in quanto tale voce di danno non risulta giammai tempestivamente richiesta dall'attore entro il termine per le preclusioni assertive (coincidente con la scadenza del termine della memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c.), ma solo a partire dalle difese successive alla C.T.U.: sul punto va osservato che, sebbene il C.T.U. abbia riconosciuto tale voce di danno rispondendo al quesito posto dal precedente giudicante, in ogni caso il quesito non andava sottoposto in quanto tale profilo di indagine non rientrava legittimamente nel thema decidendum e probandum.
Alla luce di tanto, i convenuti vanno condannati, in via solidale, a risarcire l'attore delle poste di danno non patrimoniale e patrimoniale sopra indicate, fermo restando che quanto al risarcimento ed alle spese processuali (ivi comprese quelle di C.T.U.) la compagnia di assicurazioni è tenuta a manlevare le convenute in virtù dell'art. 1917 c. 1 c.c. CP_1
(cfr. Cass. n. 29926/2022), mentre con riferimento alle spese di resistenza di cui al c. 3 la richiesta manleva non può operare in mancanza della prova del relativo esborso [cfr.
Cass. n. 21290/2022, secondo cui “nell'assicurazione della responsabilità civile, il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, comma 3,
c.c., presuppone la dimostrazione dell'avvenuto corrispondente esborso da parte dell'assicurato medesimo, tenuto conto del tenore letterale della norma (formulata nel senso che tali spese siano state, per l'appunto, "sostenute"), nonché del disposto dell'art.
1914, comma 2, c.c., che pone a carico dell'assicuratore le spese di salvataggio fatte dall'assicurato”; cfr., inoltre, Cass. n. 26683/2023, che ha ribadito che “le spese di resistenza di cui all'art. 1917, comma 3, c.c. sono dovute all'assicurato sempre che egli ne abbia fornito adeguata prova e nei limiti di quanto effettivamente provato”].
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese processuali seguono la soccombenza dei convenuti ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi della finca n. 3, in considerazione del decisum; con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della vicinanza del decisum al valore minimo della finca di riferimento;
con gli aumenti del 30% ex art. 4 c. 2, in considerazione della presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale). Inoltre, per le stesse ragioni le spese di C.T.U., già liquidate con decreto depositato il 27.3.2018, vanno poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara, per le ragioni di parte motiva,
l'esclusiva responsabilità di in ordine alla causazione del sinistro oggetto CP_2 di causa e, per l'effetto, condanna e CP_2 CP_1 [...]
in solido tra loro, al risarcimento in favore di Controparte_3 Parte_1
della somma di euro 5.079,04 al valore attuale a titolo di danno non patrimoniale e della somma di euro 2.234,70 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi come da parte motiva;
- rigetta nel resto la domanda attorea;
- condanna e in solido tra CP_2 CP_1 Controparte_3
loro, a rifondere le spese processuali in favore di liquidate in euro Parte_1
4.061,60 per compensi professionali ed in euro 601,43 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, da distrarsi direttamente in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di C.T.U. in capo a e CP_2 CP_1 [...]
Controparte_3
- in accoglimento parziale della domanda di manleva avanzata da e CP_2 CP_1
condanna a manlevare e
[...] Controparte_3 CP_2 CP_1 da quanto queste ultime dovessero essere chiamate a versare in favore dell'attore
[...]
in virtù della presente sentenza a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali, ivi comprese quelle di C.T.U.;
- rigetta nel resto la domanda di manleva avanzata da e nei CP_2 CP_1
confronti di Controparte_3
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 21.5.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore