Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 28/05/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3137/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in Camera di Consiglio, in composizione collegiale, in persona delle signore magistrate: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 3137/2024, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ) rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv.ta Alessandra Casula (c.f. ) in Lodi (LO), alla via CodiceFiscale_2
Santa Maria del Sole n. 41;
- Ricorrente
e
(c.f. rappresentato, difeso ed elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato presso lo studio dell'avv. Alberto Maraschi (c.f. in Lodi (LO), alla C.F._4
via Colle Eghezzone n. 1;
- Ricorrente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO in sede ex artt.
70 e 71 c.p.c.
FATTO
Conclusioni delle parti: le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
14.11.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione della responsabilità genitoriale, dell'affidamento, del collocamento e del mantenimento dei figli minori, e Per_1 Per_2
alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 9
2. I figli minori e verranno affidati a entrambi i genitori, secondo le norme e lo Per_1 Per_2 spirito dell'affidamento condiviso, con residenza anagrafica presso la casa materna.
3. La signora continuerà a risiedere presso la casa familiare che le verrà assegnata. Pt_1
4. Fermo restando l'intervento con funzione di monitoraggio dei Servizi Sociali sul nucleo familiare, con disponibilità di entrambi i genitori di aderire e a seguire qualunque proposta ritenuta opportuna da parte dei Servizi stessi, compresi interventi psicodiagnostici, supporto psicologico si per i genitori che per i minori, supporto di sostengo alla genitorialità, la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
5. Per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale è esercitata separatamente.
6. Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente alla collaborazione e coordinazione reciproca, al fine di rispettare un condiviso piane genitoriale di gestione e cura quotidiana dei figli minori, avente come preminente obiettivo quello di tutelare la loro crescita serena.
7. I figli hanno diritto di mantenere rapporti con il ramo materno e paterno della famiglia. I bambini potranno continuare a godere della cura e dell'affetto dei nonni, quando si renda necessario per questioni lavorative o di malattia e potranno continuare a frequentarli ogni qualvolta lo desiderino, previo accordo con i genitori per uscite, vacanze e quant'altro.
8. I genitori si impegnano a comunicare direttamente tra di loro, senza il coinvolgimento dei figli nelle loro comunicazioni, che dovranno riguardare strettamente le questioni relative ai minori.
9. I genitori si impegnano a scambiarsi tempestivamente tutte le comunicazioni e informazioni relative ai figli minori (in particolare scolastiche e sanitarie).
10. I genitori si impegnano a comunicare sempre il loro recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori.
11. I genitori lavorano su turni. Il sig. lavora sempre con turno di notte, mentre la sig.ra CP_1
ha diverse turnazioni a seconda dei mesi. Pt_1
12. I figli minori resteranno collocati prevalentemente presso la madre e staranno con il padre nei giorni, da individuarsi con cadenza mensile, in cui la signora avrà il turno serale (circa due Pt_1
volte la settimana); i genitori continueranno a collaborare alternandosi nella cura dei figli, tenendo pagina 2 di 9 come riferimento le esigenze di turnazione della madre;
i fine settimana saranno alternati, salvo diverso accordo tra le parti.
13. I figli minori trascorreranno, con ciascun genitore, metà delle vacanze scolastiche natalizie, pasquali ed estive suddivise in modo paritetico;
14. I minori trascorreranno con il padre e con la madre due settimane anche consecutive durante le vacanze scolastiche estive, il cui periodo verrà congiuntamente concordato entro il 30 aprile di ciascun anno: prima della partenza entrambi i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con i minori.
15. A titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, il sig. si obbliga a CP_1
corrispondere alla signora la somma mensile di € 500,00, da versarsi in dodici mensilità Pt_1
annue a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente che la medesima gli indicherà con valuta fissa di accredito entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat.
16. Poiché è in essere pignoramento del quinto dello stipendio del Signor in favore della CP_1
NO per debiti pregressi, la NO continuerà a percepire direttamente dal datore Pt_1 Pt_1
di lavoro, ogni mese, compresa tredicesima e quattordicesima, il quinto dello stipendio del Signor
fino a esaurimento del credito ancora risultante al terzo pignorato. A tale importo il CP_1
Signor aggiungerà la differenza per arrivare alla somma mensile pari a euro 500,00. La CP_1
NO accetta che il Signor versi euro 100,00 anche in buoni pasto, dei quali Pt_1 CP_1
verrà rilasciata ricevuta.
17. Esaurito il credito della NO nei confronti del Signor ed esaurito dunque il CP_1
pignoramento del quinto dello stipendio, il Signor verserà alla NO contributo CP_1 Pt_1
per il mantenimento dei minori pari a euro 500,00, con rivalutazioni ISTAT come per legge.
18. L'assegno unico e universale verrà percepito, come per legge, al 50% dai due genitori e la NO
provvederà a depositare istanza per l'assegno unico per entrambi. Parte_1
19. Le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno attribuite al 50% a entrambi i genitor.
20. I genitori assumeranno in parti uguali, sempre dietro presentazione di regolari ricevute, tutte le spese e i costi straordinari per il mantenimento dei figli minori, ivi intendendosi per tali:
* spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) spese farmaceutiche prescritte dal medico di base o dal farmacista;
pagina 3 di 9 * spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari anche non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, terapie farmacologiche, interventi chirurgici, degenze presso strutture pubbliche o private, esami diagnostici;
d) farmaci particolari;
* spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
* spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
* spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) un corso sportivo/ricreativo/artistico all'anno e pertinenti attrezzature;
d) spese di baby sitter in caso di improvvisi e documentati impedimenti;
* spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) ulteriori corsi sportivi, di istruzione, lingua, attività artistica, informatica;
musicali e relative attrezzature b) viaggi anche di istruzione;
c) vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
d) pc, tablets, attrezzature elettroniche, futuri mezzi di locomozione;
e) spese per il conseguimento della patente di guida, spese di bollo, assicurazione e manutenzione per il mezzo di trasporto;
e) spese di abbigliamento per il cambio stagione
21. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 14 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
22. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo whatsapp o raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
pagina 4 di 9 23. Tendenzialmente, i genitori si comunicheranno e si rimborseranno mensilmente le spese straordinarie effettuate.
24. I signori e si prestano reciproco consenso al rilascio del Parte_1 Controparte_1 passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, nonché l'assenso per i successivi rinnovi, anche per i minori.
25. Le spese legali sono integralmente compensate fra le parti”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c..
La Giudice relatrice, rilevato che le indicazioni e la documentazione fornite dalle parti nel ricorso risultavano incomplete che nei confronti del sig. fosse stato disposto il divieto di CP_1
avvicinamento alla sig.ra ha fissato udienza il 12.01.2025 per la comparizione personale delle Pt_1
parti, separatamente, assegnando altresì termine per fornire le indicazioni previste dall'art. 473 bis.12 comma III lett. a), b) e c) c.p.c., unitamente al piano genitoriale e a copia dell'ordinanza del divieto di avvicinamento pronunciata dal GIP di Lodi nei confronti del sig. CP_1
Alla predetta udienza la sig.ra è comparsa personalmente, e ha chiesto la concessione di un CP_2
termine per il deposito di relazione di aggiornamento dei Servizi sociali e per consentire la modifica delle condizioni di separazione, con previsione dell'affido dei minori all'ente. Il padre non è comparso senza giustificato motivo ed il suo difensore ha depositato l'ordinanza del GIP con cui è stata revocata la misura del divieto di avvicinamento nei confronti del ricorrente e ha chiesto un rinvio.
La Giudice ha quindi rinviato l'udienza per la comparizione del sig. al 28.01.2025, CP_1
assegnando termine alle parti per l'integrazione documentale ed ai Servizi sociali competenti per il deposito di relazione aggiornata sugli interventi eventualmente attivati in favore del nucleo familiare.
All'udienza del 28.01.2025 è comparso il sig. e le parti hanno domandato rinvio per CP_1
modificare le condizioni di regolamentazione dell'affido dei minori e la Giudice ha rinviato all'udienza al 19.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte, con termine perentorio sino all'udienza per il deposito delle note scritte unitamente alle conclusioni congiunte.
Alla predetta udienza la Giudice, rilevato che le parti non avevano provveduto all'integrazione documentale richiesta, ha rinviato alla successiva udienza del 19.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, assegnando dalle parti termine sino all'udienza medesima per il deposito di note scritte e della documentazione reddituale e patrimoniale e ulteriore termine ai Servizi Sociali per l'invio di relazione di aggiornamento.
pagina 5 di 9 All'udienza del 19.03.2025 la Giudice, rilevato che non risultava alcun deposito del sig. ha CP_1
assegnato a quest'ultimo un ulteriore termine 5 giorni e all'esito, in data 25.03.2025, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Rilevato che le parti, note depositate rispettivamente per l'udienza del 19.03.2025 (sig.ra , e del Pt_1
25.03.2025 (sig. , hanno chiesto di ottenere la regolamentazione della responsabilità CP_1 genitoriale, dell'affidamento, del collocamento e del mantenimento dei figli minori, e Per_1 Per_2
alle seguenti condizioni – modificando le condizioni di cui al ricorso introduttivo:
“A) Disporre l'affidamento dei minori nato a [...] il [...], e Persona_3 [...]
nato a [...] il [...], al Comune di Lodi - Servizi Sociali, con limitazione della Per_4
responsabilità genitoriale sotto il profilo degli incarichi conferiti ai Servizi Sociali, confermando quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni di Milano e in particolare:
B) Disporre che i Servizi Sociali monitorino l'andamento degli incontri del padre con i minori;
C) Dispone che i Servizi Sociali procedano, in collaborazione col servizio sociale del comune di San
Martino in Strada all'aggiornamento dell'indagine psicosociale, con valutazione specialistica delle capacità genitoriali e valutazioni delle risorse della famiglia allargata, oltre che delle condizioni psicoemotive dei minori;
D) Disporre che i Servizi Sociali prendano in carico l'intero nucleo familiare, predisponendo ogni intervento ritenuto utile, in particolare supporto psicologico per il padre, la madre e i minori, supporto alla genitorialità, assistenza educativa domiciliare con la cadenza ritenuta necessaria presso la casa del padre e della madre;
E) Stabilire che i minori mantengano la residenza anagrafica presso l'abitazione materna in Lodi, via
Aldo Moro 30;
F) Regolamentare i rapporti dei minori con i genitori secondo le modalità fra gli stessi concordate e specificate nell'accordo depositato, prevedendo che i figli minori restino collocati prevalentemente presso la madre e stiano con il padre nei giorni, da individuarsi con cadenza mensile, in cui la NO avrà il turno pomeridiano/serale (circa due volte la settimana), con fine settimana alternati;
i Pt_1
figli minori trascorreranno, con ciascun genitore, metà delle vacanze scolastiche natalizie, pasquali ed estive suddivise in modo paritetico;
i minori trascorreranno con il padre e con la madre due settimane anche consecutive durante le vacanze scolastiche estive, il cui periodo verrà congiuntamente concordato entro il 30 aprile di ciascun anno: prima della partenza entrambi i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con i minori.
G) Porre a carico del Signor a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, la CP_1
somma mensile di € 500,00, da versarsi in dodici mensilità annue a mezzo di bonifico bancario sul pagina 6 di 9 conto corrente che la medesima gli indicherà con valuta fissa di accredito entro il giorno 30 (trenta) di ogni mese e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat. Poiché è attualmente in essere pignoramento del quinto dello stipendio del Signor in favore della NO per CP_1 Pt_1
debiti pregressi, la NO continuerà a percepire direttamente dal datore di lavoro, ogni Pt_1
mese, compresa tredicesima e quattordicesima, il quinto dello stipendio del Signor fino a CP_1
esaurimento del credito ancora risultante al terzo pignorato. A tale importo il Signor CP_1
aggiungerà la differenza per arrivare alla somma mensile pari a euro 500,00. La NO Pt_1
accetta che il Signor versi euro 100,00 anche in buoni pasto, dei quali verrà rilasciata CP_1
ricevuta. Esaurito il credito della NO nei confronti del Signor ed esaurito dunque il CP_1
pignoramento del quinto dello stipendio, il Signor verserà alla NO contributo CP_1 Pt_1
per il mantenimento dei minori pari a euro 500,00, con rivalutazioni ISTAT come per legge;
l'assegno unico e universale verrà percepito, come per legge, al 50% dai due genitori e la NO
provvederà a depositare istanza per l'assegno unico per entrambi;
le detrazioni fiscali per Parte_1
i figli a carico saranno attribuite al 50% a entrambi i genitori;
I genitori assumeranno in parti uguali, sempre dietro presentazione di regolari ricevute, tutte le spese e i costi straordinari per il mantenimento dei figli minori, ivi intendendosi per tali:
* spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) spese farmaceutiche prescritte dal medico di base o dal farmacista;
* spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari anche non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, terapie farmacologiche, interventi chirurgici, degenze presso strutture pubbliche o private, esami diagnostici;
d) farmaci particolari;
* spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
pagina 7 di 9 * spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
* spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) un corso sportivo/ricreativo/artistico all'anno e pertinenti attrezzature;
d) spese di baby sitter in caso di improvvisi e documentati impedimenti;
* spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) ulteriori corsi sportivi, di istruzione, lingua, attività artistica, informatica;
musicali e relative attrezzature b) viaggi anche di istruzione;
c) vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
d) pc, tablets, attrezzature elettroniche, futuri mezzi di locomozione;
e) spese per il conseguimento della patente di guida, spese di bollo, assicurazione e manutenzione per il mezzo di trasporto;
e) spese di abbigliamento per il cambio stagione
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 14 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo whatsapp o raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. I genitori si comunicheranno e si rimborseranno mensilmente le spese straordinarie effettuate.
Con reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, nonché
l'assenso per i successivi rinnovi, anche per i minori.
H) Compensare integralmente fra le parti le spese di lite”.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice dott.ssa Luisa Dalla Via;
lette le conclusioni rese dal procuratore delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ex 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Stante l'accordo, le spese legali per l'assistenza ricevuta con riferimento al presente giudizio verranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così decide:
1) omologa le condizioni sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale, dell'affidamento, del collocamento e del mantenimento dei figli minori e alle condizioni sopra Per_1 Persona_4
riportate;
2) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Lodi, il 26.05.2025
La Giudice rel./est. La Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
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