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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/11/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2993/2025 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2993/2025 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLETTA Parte_1 C.F._1
RI
e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLETTA RI Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 23/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, queste hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi saranno autorizzati a vivere separatamente, continuando ad osservare l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La sig.r , si è trasferita a Sassuolo (MO), avvicinandosi alla propria famiglia d'origine; Pt_1
3 si è trasferito presso la casa della sorella, con la quale vive abitualmente, in Carpi (MO), Parte_2
via Catellani n. 13;
4. I coniugi hanno già provveduto a dividere i loro beni mobili e immobili consensualmente;
5. Il sig. è titolare di pensione per euro 1.900,00 al mese che vengono accredidati sul conto Pt_2
corrente acceso presso l , sede di Carpi;
Pt_3
6. La sig.r è titolare di una pensione e di un autonomo conto corrente;
Pt_1
7. I coniugi sono autonomi e rinunciano a reciproche pretese essendo autonomi economicamente;
8. Le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra.
I coniugi si impegnano reciprocamente a non porre in essere comportamenti offensivi, denigratori e in generale lesivi della dignità dell'altro. Ciascuna delle parti provvederà, in pari quota, al pagamento del contributo unificato dovuto per il presente procedimento e corrisponderà in via esclusiva al proprio legale le competenze professionali richieste per l'assistenza prestata.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO - Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1 Parte_2 disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
17/11/1952 e nato a [...] il [...] Parte_2
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 1977, atto n. 418, Parte II serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025
Il Presidente relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2993/2025 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLETTA Parte_1 C.F._1
RI
e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLETTA RI Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 23/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, queste hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi saranno autorizzati a vivere separatamente, continuando ad osservare l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La sig.r , si è trasferita a Sassuolo (MO), avvicinandosi alla propria famiglia d'origine; Pt_1
3 si è trasferito presso la casa della sorella, con la quale vive abitualmente, in Carpi (MO), Parte_2
via Catellani n. 13;
4. I coniugi hanno già provveduto a dividere i loro beni mobili e immobili consensualmente;
5. Il sig. è titolare di pensione per euro 1.900,00 al mese che vengono accredidati sul conto Pt_2
corrente acceso presso l , sede di Carpi;
Pt_3
6. La sig.r è titolare di una pensione e di un autonomo conto corrente;
Pt_1
7. I coniugi sono autonomi e rinunciano a reciproche pretese essendo autonomi economicamente;
8. Le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra.
I coniugi si impegnano reciprocamente a non porre in essere comportamenti offensivi, denigratori e in generale lesivi della dignità dell'altro. Ciascuna delle parti provvederà, in pari quota, al pagamento del contributo unificato dovuto per il presente procedimento e corrisponderà in via esclusiva al proprio legale le competenze professionali richieste per l'assistenza prestata.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO - Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1 Parte_2 disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
17/11/1952 e nato a [...] il [...] Parte_2
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 1977, atto n. 418, Parte II serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025
Il Presidente relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale