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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 09/04/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati: Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 133/2024 del ruolo degli affari di volontaria giurisdizione promosso da
(cf: ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(cf: ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Ottavio Brocato, presso il cui studio sito a Cefalù in via Prestisimone n. 2, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO INTERVENIENTE NECESSARIO oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio;
conclusioni delle parti: come da ricorso e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 25.3.2025 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc depositato in data 29.1.2024, e Parte_1 Parte_2 premettendo di aver contratto matrimonio il 20.6.2004 a Collesano – trascritto nel
[...] registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 1, parte I, dell'anno 2004 –, dal quale il 18.7.2003 è nata la figlia hanno chiesto al Tribunale di dichiarare lo Persona_1 scioglimento del matrimonio (rectius), alle condizioni indicate nel ricorso. In particolare, le parti hanno pattuito l'obbligo, a carico di di versare la Parte_2 somma mensile di € 200,00, a titolo di contribuito al mantenimento della figlia , Per_1 attualmente residente con la madre, maggiorenne non economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie;
hanno, altresì, dato atto di essere entrambi economicamente autosufficienti.
Nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 14.10.2024, fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di addivenire al divorzio secondo le condizioni indicate nel ricorso introduttivo. Verificata la produzione della documentazione richiesta, con ordinanza del 31.3.2025 il procedimento è stato posto in decisione. Il pubblico ministero, cui il procedimento è stato ritualmente comunicato, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
Orbene, ad avviso del Tribunale, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo di legge a partire dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Termini Imerese nel procedimento di separazione consensuale (n. 1013/2006 R.G.);
- la separazione tra i coniugi è stata omologata dal Tribunale di Termini Imerese con decreto depositato il 17.1.2007;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I ricorrenti, inoltre, hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio, compiutamente indicando le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, da intendersi in questa sede integralmente richiamate. Orbene, siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico, né all'interesse della prole. La natura del procedimento e la sua instaurazione su ricorso congiunto fanno sì che nulla debba disporsi sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Collesano il 20.6.2004, trascritto nel registro degli atti Parte_1 Parte_2 di matrimonio del predetto comune al n. 1, parte I, dell'anno 2004, alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 369/2000. Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio dell'1 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.