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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/03/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3746/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3746/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 6 marzo 2025 ad ore 12:17 innanzi al dott. Claudio Cicconi, sono comparsi:
Per l'avv. SCORTICHINI GIACOMO Parte_1
Per l'avv. GIRARDI ANDREA e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Federica Maccioni
Per l'avv. GIRARDI ANDREA e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Federica Maccioni CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 14:53, il Giudice riapre il verbale, assenti le parti, e all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
VERBALE CHIUSO ORE 14:55.
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi pagina 1 di 5 (atto sottoscritto digitalmente)
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA PARZIALE (NON DEFINITIVA)
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3746/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SCORTICHINI GIACOMO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
SCORTICHINI GIACOMO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIRARDI ANDREA, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato c/o avv. Alessandra Angeletti, Via Arco d'Augusto n. 76 61032 FANO presso il difensore avv. GIRARDI ANDREA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIRARDI ANDREA e dell'avv. , CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato c/o avv. Alessandra Angeletti, Via Arco d'Augusto n. 76 61032 FANO presso il difensore avv. GIRARDI ANDREA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della pagina 3 di 5 decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione e della documentazione allegata nonché di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
***
Come è noto, per il generale principio di relatività degli effetti del contratto (art. 1372 c.c.), il danneggiato è soggetto estraneo all'assicurazione, sia sul piano sostanziale che su quello processuale.
Sul primo versante, egli non ha titolo per pretendere in via di azione una condanna al risarcimento nei confronti della compagnia di assicurazione della responsabilità civile del danneggiante-assicurato, non potendo invocare, a proprio beneficio, disposizioni contrattuali che involgono e regolano unicamente il rapporto contrattuale tra questi intercorso, né potrebbe vantare un interesse alla chiamata in garanzia impropria “bypassando” quello dell'assicurato contraente, al cui insindacabile giudizio va rimessa la scelta se attivare la garanzia ovvero non coinvolgere l'assicuratore, essendo pronto a “rischiare” in via diretta (col proprio patrimonio) l'eventuale condanna all'esito del giudizio.
Tale regola si traduce, sul piano processuale, nell'affermazione per cui anche in caso di chiamata del terzo in garanzia (garanzia impropria) la domanda attorea non si estende automaticamente al terzo.
Per consolidato principio giurisprudenziale, diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore
(caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo
(cfr. Cass. Civ. 01.06.2021, n. 15232; Cass. Civ. n. 516/2020; Cass. Civ. n. 31066/2019; Cass. Civ. n.
5580/2018; Cass. Civ. n. 23213/2015; Cass. Civ. n. 5400/2013).
Il danneggiato, pertanto, non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno (salvo i casi previsti dalla Legge, ovvero nell'ipotesi di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti, disciplinata dalla L. n. 990/69 e, nell'ipotesi disciplinata dalla L. n.
968/1977 in tema di esercizio della caccia), essendo estraneo al rapporto tra il danneggiante assicurato e l'assicuratore dello stesso (cfr. Cass. Civ. n.5259 del 25.02.2021), sicché al di fuori di tali casi l'assicuratore è obbligato solo nei confronti dell'assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, pertanto, al di fuori delle eccezioni sopra indicate, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore e non anche il terzo, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale né a titolo di responsabilità aquiliana (cfr. Cass. Civ. n. 9516/2007).
pagina 4 di 5 CP_ Posto quanto sopra, la sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta CP_ avendo l'attore erroneamente citato in giudizio sia il che la compagnia
[...] Controparte_1
per i danni dallo stesso subiti ex art. 2051 c.c. deve essere accolta.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva della in persona del l.r.p.t., Controparte_2
rispetto alla domanda proposta da e, per l'effetto, ne dispone Parte_1
l'estromissione dal presente giudizio;
b) condanna alla rifusione, in favore della in Parte_1 Pt_1 Controparte_2 persona del l.r.p.t., delle spese processuali che liquida in complessivi €.500,00, oltre accessori come per legge;
C) con separata ordinanza rimette la causa in istruttoria per la decisione in ordine alle domande proposte dall'attore contro il , in persona del Sindaco in carica p.t., convenuto Controparte_1
principale.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, parti assenti, ed allegazione al verbale.
Ancona, 6 marzo 2025.
Il Giudice on. dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3746/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 6 marzo 2025 ad ore 12:17 innanzi al dott. Claudio Cicconi, sono comparsi:
Per l'avv. SCORTICHINI GIACOMO Parte_1
Per l'avv. GIRARDI ANDREA e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Federica Maccioni
Per l'avv. GIRARDI ANDREA e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Federica Maccioni CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 14:53, il Giudice riapre il verbale, assenti le parti, e all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
VERBALE CHIUSO ORE 14:55.
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi pagina 1 di 5 (atto sottoscritto digitalmente)
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA PARZIALE (NON DEFINITIVA)
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3746/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SCORTICHINI GIACOMO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
SCORTICHINI GIACOMO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIRARDI ANDREA, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato c/o avv. Alessandra Angeletti, Via Arco d'Augusto n. 76 61032 FANO presso il difensore avv. GIRARDI ANDREA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIRARDI ANDREA e dell'avv. , CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato c/o avv. Alessandra Angeletti, Via Arco d'Augusto n. 76 61032 FANO presso il difensore avv. GIRARDI ANDREA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della pagina 3 di 5 decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione e della documentazione allegata nonché di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
***
Come è noto, per il generale principio di relatività degli effetti del contratto (art. 1372 c.c.), il danneggiato è soggetto estraneo all'assicurazione, sia sul piano sostanziale che su quello processuale.
Sul primo versante, egli non ha titolo per pretendere in via di azione una condanna al risarcimento nei confronti della compagnia di assicurazione della responsabilità civile del danneggiante-assicurato, non potendo invocare, a proprio beneficio, disposizioni contrattuali che involgono e regolano unicamente il rapporto contrattuale tra questi intercorso, né potrebbe vantare un interesse alla chiamata in garanzia impropria “bypassando” quello dell'assicurato contraente, al cui insindacabile giudizio va rimessa la scelta se attivare la garanzia ovvero non coinvolgere l'assicuratore, essendo pronto a “rischiare” in via diretta (col proprio patrimonio) l'eventuale condanna all'esito del giudizio.
Tale regola si traduce, sul piano processuale, nell'affermazione per cui anche in caso di chiamata del terzo in garanzia (garanzia impropria) la domanda attorea non si estende automaticamente al terzo.
Per consolidato principio giurisprudenziale, diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore
(caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo
(cfr. Cass. Civ. 01.06.2021, n. 15232; Cass. Civ. n. 516/2020; Cass. Civ. n. 31066/2019; Cass. Civ. n.
5580/2018; Cass. Civ. n. 23213/2015; Cass. Civ. n. 5400/2013).
Il danneggiato, pertanto, non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno (salvo i casi previsti dalla Legge, ovvero nell'ipotesi di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti, disciplinata dalla L. n. 990/69 e, nell'ipotesi disciplinata dalla L. n.
968/1977 in tema di esercizio della caccia), essendo estraneo al rapporto tra il danneggiante assicurato e l'assicuratore dello stesso (cfr. Cass. Civ. n.5259 del 25.02.2021), sicché al di fuori di tali casi l'assicuratore è obbligato solo nei confronti dell'assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, pertanto, al di fuori delle eccezioni sopra indicate, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore e non anche il terzo, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale né a titolo di responsabilità aquiliana (cfr. Cass. Civ. n. 9516/2007).
pagina 4 di 5 CP_ Posto quanto sopra, la sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta CP_ avendo l'attore erroneamente citato in giudizio sia il che la compagnia
[...] Controparte_1
per i danni dallo stesso subiti ex art. 2051 c.c. deve essere accolta.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva della in persona del l.r.p.t., Controparte_2
rispetto alla domanda proposta da e, per l'effetto, ne dispone Parte_1
l'estromissione dal presente giudizio;
b) condanna alla rifusione, in favore della in Parte_1 Pt_1 Controparte_2 persona del l.r.p.t., delle spese processuali che liquida in complessivi €.500,00, oltre accessori come per legge;
C) con separata ordinanza rimette la causa in istruttoria per la decisione in ordine alle domande proposte dall'attore contro il , in persona del Sindaco in carica p.t., convenuto Controparte_1
principale.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, parti assenti, ed allegazione al verbale.
Ancona, 6 marzo 2025.
Il Giudice on. dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 5 di 5