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Sentenza 16 settembre 2024
Sentenza 16 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/09/2024, n. 2503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2503 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato GIUDICE REL.
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 3885/2023, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
nato in [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...]; C.F._1
E
nata in [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) e residente in [...]
48, entrambi elettivamente domiciliati in Boscoreale (NA) alla via S. Ten. CP_2
n. 67 presso lo studio dell'avv. Maria Perna da cui sono rappresentati e difesi,
[...]
giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata.
INTERVENTORE EX LEGE
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come note di trattazione scritta depositate in data 18.06.2024, i ricorrenti chiedono che sia pronunciato scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Il P.M., in data 29.01.2024, esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ritualmente depositato in data 12.08.2023, e Parte_1
chiedevano che fosse pronunciata lo scioglimento del matrimonio Controparte_1
civile dagli stessi celebrato in Boscoreale il 21 giugno 2004.
A sostegno della domanda adducevano:
1) che il giorno 21 giugno 2004 in Boscoreale i due avevano contratto matrimonio con rito civile;
2) che dalla loro unione sono nate due figlie: nata in [...] il [...] Per_1
e nata in [...] il [...]; Per_2
3) che erano separati sin dal 14.09.2016, allorquando comparivano innanzi al
Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nell'ambito del giudizio di separazione consensuale recante R.G. n. 3805/2016, conclusosi con decreto di omologa n. 6950/2016 del 18.10.2016;
4) che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tutt'ora;
5) che avevano raggiunto accordo per richiedere congiuntamente lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 13.12.2023, sostituita dallo scambio di note congiunte di trattazione ex art 127 ter c.p.c., i ricorrenti ribadivano la volontà di non conciliarsi e concludevano chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio confermando le condizioni di cui al decreto di omologa n. 6950/2016 del 18.10.2016 reso dall'intestato Tribunale nel procedimento di separazione personale recante R.G.
2 n. 3805/23016, parzialmente modificate con riguardo alla disciplina del diritto di visita da parte del genitore non collocatario.
Con ordinanza emessa all'esito della predetta udienza, rilevato che le condizioni non risultavano conformi all'interesse della figlia minore, non essendo stato previsto l'adeguamento dell'assegno di mantenimento alla rivalutazione ISTAT rispetto alla data di separazione, il giudice delegato rinviava per la trattazione cartolare all'udienza del 26.03.2024 per consentire alle parti di fornire i necessari chiarimenti.
Con note congiunte di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data
25.03.2024, i ricorrenti ribadivano la volontà di non conciliarsi e concludevano chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi riportate, parzialmente modificate secondo i rilievi del giudice delegato.
Con ordinanza n. 2258/2024 emessa in data 04.04.2024, rilevato che, nelle more del rinvio del procedimento, anche la figlia secondogenita dei ricorrenti, di nome aveva conseguito la maggiore età e che, pertanto, nulla doveva essere Per_2
previsto in ordine all'affido e alla disciplina del diritto di visita da parte del genitore non collocatario e rilevato, altresì, che nulla era stato previsto a titolo di spese straordinarie, dovendo le stesse essere previste anche per i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, rinviava per la trattazione cartolare all'udienza del
18.06.2024, per consentire alle parti di adeguare gli accordi alla luce del raggiungimento della maggiore età della figlia Per_2
Con note congiunte di trattazione scritta depositate in data 18.06.2024 ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della suindicata udienza, i ricorrenti ribadivano la volontà di non conciliarsi e concludevano chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi riportate, così come modificate rispetto alle precedenti note alla luce del raggiungimento della maggiore età della figlia Per_2
Il giudice delegato, con ordinanza emessa all'esito della predetta udienza, esaminati le condizioni del divorzio e ritenute le stesse non contrarie a norme imperative, preso altresì atto del parere favorevole reso dal P.M. in data 29.01.2024, riservava la causa al Collegio per la decisione.
3 La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (14.09.2016) innanzi al Presidente del
Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto n. cronol. 6950/2016 del 18.10.2016, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Inoltre, considerato che i coniugi hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, alle condizioni indicate in ricorso, parzialmente modificate con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 25.03.2024 dalle stesse sottoscritte, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, in particolare, hanno previsto un assegno di mantenimento a carico del in favore delle figlie ed entrambe maggiorenni ma non Pt_1 Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti e, dando atto della reciproca indipendenza economica, nulla hanno previsto in relazione all'assegno divorzile.
In ragione, quindi, della posizione economica delle parti, gli accordi raggiunti dalle stesse, poiché non contrastano con norme inderogabili, possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Avuto riguardo alla natura della lite e all'esito complessivo della stessa, di fatto conforme alla concorde volontà delle parti, ricorrono i presupposti per dichiarare interamente compensate tra le stesse parti le spese del giudizio.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato in data 12.08.2023:
4 1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Boscoreale in data 21 giugno 2004 da e (atto n. 13, parte I, ufficio 1, del Parte_1 Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del comune di Boscoreale dell'anno 2004);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 L. 898/1970 e 125 n.
6, 133 n. 2 e 88 ord. Stato civile;
3) dà atto che le parti hanno convenuto che nella casa coniugale sita in Boscoreale alla via Tenente Angelo Cirillo n. 152 continuerà a vivere la Sig.ra con le CP_1
figlie e entrambe maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2
autonome;
4) pone a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra Parte_1
la somma di € 350,00 (Euro trecentocinquanta/00) mensili Controparte_1
ovvero € 175,00 a titolo di mantenimento per ciascuna figlia, assegno da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro i primi cinque giorni del mese a mezzo bonifico bancario;
5) ulteriori spese straordinarie mediche, scolastiche, per attività sportive, culturali e di approfondimento tecnico e scientifico, ed ogni altra eventuale spesa che si presenti necessaria per le figlie, verranno preventivamente concordate, debitamente documentate e ripartite tra i genitori al 50%, riportandosi per la determinazione delle stesse a quanto stabilito dal Protocollo in materia di Famiglia adottato dal Tribunale di Torre Annunziata;
6) dà atto che le parti dichiarano di essere indipendenti economicamente;
7) dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, camera di consiglio del 17.07.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Dott.ssa Marianna Lopiano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato GIUDICE REL.
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 3885/2023, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
nato in [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...]; C.F._1
E
nata in [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) e residente in [...]
48, entrambi elettivamente domiciliati in Boscoreale (NA) alla via S. Ten. CP_2
n. 67 presso lo studio dell'avv. Maria Perna da cui sono rappresentati e difesi,
[...]
giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata.
INTERVENTORE EX LEGE
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come note di trattazione scritta depositate in data 18.06.2024, i ricorrenti chiedono che sia pronunciato scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Il P.M., in data 29.01.2024, esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ritualmente depositato in data 12.08.2023, e Parte_1
chiedevano che fosse pronunciata lo scioglimento del matrimonio Controparte_1
civile dagli stessi celebrato in Boscoreale il 21 giugno 2004.
A sostegno della domanda adducevano:
1) che il giorno 21 giugno 2004 in Boscoreale i due avevano contratto matrimonio con rito civile;
2) che dalla loro unione sono nate due figlie: nata in [...] il [...] Per_1
e nata in [...] il [...]; Per_2
3) che erano separati sin dal 14.09.2016, allorquando comparivano innanzi al
Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nell'ambito del giudizio di separazione consensuale recante R.G. n. 3805/2016, conclusosi con decreto di omologa n. 6950/2016 del 18.10.2016;
4) che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tutt'ora;
5) che avevano raggiunto accordo per richiedere congiuntamente lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 13.12.2023, sostituita dallo scambio di note congiunte di trattazione ex art 127 ter c.p.c., i ricorrenti ribadivano la volontà di non conciliarsi e concludevano chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio confermando le condizioni di cui al decreto di omologa n. 6950/2016 del 18.10.2016 reso dall'intestato Tribunale nel procedimento di separazione personale recante R.G.
2 n. 3805/23016, parzialmente modificate con riguardo alla disciplina del diritto di visita da parte del genitore non collocatario.
Con ordinanza emessa all'esito della predetta udienza, rilevato che le condizioni non risultavano conformi all'interesse della figlia minore, non essendo stato previsto l'adeguamento dell'assegno di mantenimento alla rivalutazione ISTAT rispetto alla data di separazione, il giudice delegato rinviava per la trattazione cartolare all'udienza del 26.03.2024 per consentire alle parti di fornire i necessari chiarimenti.
Con note congiunte di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data
25.03.2024, i ricorrenti ribadivano la volontà di non conciliarsi e concludevano chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi riportate, parzialmente modificate secondo i rilievi del giudice delegato.
Con ordinanza n. 2258/2024 emessa in data 04.04.2024, rilevato che, nelle more del rinvio del procedimento, anche la figlia secondogenita dei ricorrenti, di nome aveva conseguito la maggiore età e che, pertanto, nulla doveva essere Per_2
previsto in ordine all'affido e alla disciplina del diritto di visita da parte del genitore non collocatario e rilevato, altresì, che nulla era stato previsto a titolo di spese straordinarie, dovendo le stesse essere previste anche per i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, rinviava per la trattazione cartolare all'udienza del
18.06.2024, per consentire alle parti di adeguare gli accordi alla luce del raggiungimento della maggiore età della figlia Per_2
Con note congiunte di trattazione scritta depositate in data 18.06.2024 ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della suindicata udienza, i ricorrenti ribadivano la volontà di non conciliarsi e concludevano chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi riportate, così come modificate rispetto alle precedenti note alla luce del raggiungimento della maggiore età della figlia Per_2
Il giudice delegato, con ordinanza emessa all'esito della predetta udienza, esaminati le condizioni del divorzio e ritenute le stesse non contrarie a norme imperative, preso altresì atto del parere favorevole reso dal P.M. in data 29.01.2024, riservava la causa al Collegio per la decisione.
3 La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (14.09.2016) innanzi al Presidente del
Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto n. cronol. 6950/2016 del 18.10.2016, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Inoltre, considerato che i coniugi hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, alle condizioni indicate in ricorso, parzialmente modificate con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 25.03.2024 dalle stesse sottoscritte, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, in particolare, hanno previsto un assegno di mantenimento a carico del in favore delle figlie ed entrambe maggiorenni ma non Pt_1 Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti e, dando atto della reciproca indipendenza economica, nulla hanno previsto in relazione all'assegno divorzile.
In ragione, quindi, della posizione economica delle parti, gli accordi raggiunti dalle stesse, poiché non contrastano con norme inderogabili, possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Avuto riguardo alla natura della lite e all'esito complessivo della stessa, di fatto conforme alla concorde volontà delle parti, ricorrono i presupposti per dichiarare interamente compensate tra le stesse parti le spese del giudizio.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato in data 12.08.2023:
4 1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Boscoreale in data 21 giugno 2004 da e (atto n. 13, parte I, ufficio 1, del Parte_1 Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del comune di Boscoreale dell'anno 2004);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 L. 898/1970 e 125 n.
6, 133 n. 2 e 88 ord. Stato civile;
3) dà atto che le parti hanno convenuto che nella casa coniugale sita in Boscoreale alla via Tenente Angelo Cirillo n. 152 continuerà a vivere la Sig.ra con le CP_1
figlie e entrambe maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2
autonome;
4) pone a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra Parte_1
la somma di € 350,00 (Euro trecentocinquanta/00) mensili Controparte_1
ovvero € 175,00 a titolo di mantenimento per ciascuna figlia, assegno da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro i primi cinque giorni del mese a mezzo bonifico bancario;
5) ulteriori spese straordinarie mediche, scolastiche, per attività sportive, culturali e di approfondimento tecnico e scientifico, ed ogni altra eventuale spesa che si presenti necessaria per le figlie, verranno preventivamente concordate, debitamente documentate e ripartite tra i genitori al 50%, riportandosi per la determinazione delle stesse a quanto stabilito dal Protocollo in materia di Famiglia adottato dal Tribunale di Torre Annunziata;
6) dà atto che le parti dichiarano di essere indipendenti economicamente;
7) dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, camera di consiglio del 17.07.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Dott.ssa Marianna Lopiano
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