TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 16/04/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 721/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana Filippello Presidente relatore dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice dott.ssa Francesca Perlini Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 721/2025 VG promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
STEFANO COSTANTINI, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore sito in Pesaro, Via
Mazza n. 12
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. ELEONORA CESETTI dell'Avvocatura Regionale, con P.IVA_2 elezione di domicilio digitale all'indirizzo pec Email_1
RESISTENTE
OGGETTO: Impugnazione di provvedimento di modifica della data di cancellazione dall'Albo delle
Imprese Artigiane
CONCLUSIONI: All'udienza del 10.04.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate. La ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale La ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale l'annullamento e/o revoca del provvedimento impugnato, previo accertamento della natura tradizionale delle lavorazioni svolte a decorrere dal 04.11.2020, o dalla diversa data risultante dal giudizio, con riconoscimento del diritto all'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane. La resistente ha chiesto il rigetto del ricorso con conferma della piena legittimità del provvedimento impugnato. pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La che svolge attività di selezione e distribuzione di tartufi per il Parte_1
mercato italiano e internazionale oltre che di lavorazione e trasformazione di tartufi freschi, ha impugnato ex art 7 Legge Quadro per l'Artigianato (L.443/1985) la delibera n. 5/2024 del 23.12.2024 della . Controparte_1
Con tale delibera è stato respinto il ricorso in via amministrativa avverso il provvedimento n. 440 del
01.10.2024 del Dirigente , che ha disposto la “modifica di ufficio Controparte_2 della data di cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane di Pesaro e Urbino, a seguito di verbale
INPS dal 31.12.2023 al 30.11.2020” per superamento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 4 lettera a) Legge Quadro Artigianato, non essendo mai stato richiesto il riconoscimento “dell'attività tradizionale” di cui al comma 1 lettera c), come rilevato con verbale di accertamento del 16.7.2024 dell'Ispettorato del Lavoro.
Secondo l'art. 4 citato, ripreso dall'art. 6 L.R. Marche 19/2021, “L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti: a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato”.
Il DPR n. 288/2021 (“Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali nonché dell'abbigliamento su misura”) descrive le caratteristiche dell'impresa artigiana dedita alle lavorazioni artigianali disponendo, all'art. 1, che “Ai fini della determinazione dei limiti dimensionali delle imprese artigiane di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 8 agosto
1985, n. 443, rientrano nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su pagina 2 di 5 misura, come da elenco esemplificativo allegato, che, vistato dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente regolamento, le attività individuate sulla base delle seguenti definizioni: (…) b) settore delle lavorazioni tradizionali:
1. Sono considerate lavorazioni tradizionali le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità che si sono consolidate e tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche in relazione alle necessità ed alle esigenze della popolazione sia residente che fluttuante nel territorio, tenendo conto di tecniche innovative che ne compongono il naturale sviluppo ed aggiornamento.
2. Tali lavorazioni vengono svolte con tecniche prevalentemente manuali, anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di fasi automatizzate di lavorazione (…) 4. La produzione alimentare tradizionale è quella risultante da tecniche di lavorazione in cui sono riconoscibili gli elementi tipici della cultura locale e regionale, il cui processo produttivo mantiene contenuti e caratteri di manualità e i processi di conservazione, stagionatura e invecchiamento avvengono con metodi naturali (…)”.
Il riconoscimento dell'attività artistica, tradizionale e dell'abbigliamento su misura (con conseguente applicazione dei limiti dimensionali superiori di cui all'art 4 lett.c L 443/1985), tuttavia, può avvenire solo a seguito di domanda dell'impresa, nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 288/2001 e dalle disposizioni regionali in materia, in particolare la D.G.R. n. 84/2023, che prevedono la presentazione di una richiesta sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, corredata da una relazione descrittiva delle fasi di lavorazione e dei prodotti realizzati e da documentazione fotografica inerente. Dopo l'esame dell'istanza viene effettuato un sopralluogo in loco e a conclusione dell'iter istruttorio il riconoscimento avviene con Decreto del Dirigente Regionale competente in materia di Artigianato, a cui segue la pubblicazione nel B.U.R.; dell'avvenuto riconoscimento viene inserita notizia nella visura camerale artigiana.
Nel caso di specie, risulta agli atti che tale richiesta non è stata mai presentata dall'impresa ricorrente nè con l'iscrizione all'Albo, avvenuta il 4.11.2020, mese di avvio della sua attività, né successivamente, fino alla sua cancellazione, chiesta dall'impresa stessa, con comunicazione unica ai sensi dell'art. 9 D.L.7/2007, con decorrenza dal 31.12.2023 poiché l'attività svolta aveva assunto nel corso degli anni una natura prettamente commerciale.
La data di cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane è stata successivamente retrodatata a decorrere dal 30.11.2020 con decreto n. 440 del 26.09.2024 del Dirigente del Settore Industria
Artigianato e Credito. Il procedimento di rettifica della data di cancellazione è stato regolarmente avviato, in contraddittorio tra le parti, a seguito della notifica presso l'Albo delle Imprese Artigiane di pagina 3 di 5 Pesaro e Urbino del verbale unico redatto dall'Ispettorato Territoriale del lavoro di Pesaro Urbino e dell'INPS del 16.07.2024, che hanno accertato il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 4 lett. a L 443/1985.
Ai sensi dell'art. 10 co.11 e dell'art. 11 L.R. 19/2021, la nell'esercizio delle proprie funzioni CP_1 inerenti la tenuta dell'Albo delle Imprese Artigiane, adotta provvedimenti d'ufficio qualora venga a conoscenza, direttamente o su segnalazione di altri enti o Amministrazioni, di eventi rilevanti ai fini della modifica o cancellazione dei soggetti iscritti, previa comunicazione alla parte interessata dell'avvio del procedimento in contraddittorio. Si rileva che l'impresa non si è difesa sul punto, non ha contestato il superamento dei limiti dimensionali, né ha presentato memorie o richieste di riconoscimento delle lavorazioni tradizionali. E' pertanto seguito il provvedimento di rettifica della data di cancellazione, impugnato in via amministrativa e successivamente confermato con delibera
4/2024, oggetto del presente giudizio, ove la ricorrente asserisce che, invero, le caratteristiche di tradizionalità delle lavorazioni erano sussistenti sin dall'inizio dell'attività, dal 4.11.2020, e che quindi i limiti dimensionali erano quelli previsti dall'art. 4 lettera c) L. 443/1985 con conseguente illegittimità della rettifica della data di cancellazione.
Fermo quanto argomentato in merito alla mancata osservanza, da parte della ricorrente, delle procedure previste dalla normativa di settore come sopra specificato, l'impresa non ha, comunque, fornito la prova della sussistenza dei requisiti di tradizionalità a far data dal 04.11.2020 come richiesto e la documentazione prodotta è priva di riferimento temporale e neppure è comprovata la provenienza locale della materia prima e la tradizionalità regionale della produzione.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. spettava alla ricorrente fornire la prova di quanto richiesto e allegare documentazione ove non reperibile presso gli archivi informatici camerali ai sensi dell'Allegato 1 DGR
84/2023. Non è sufficiente che la lavorazione risulti compresa nell'elenco di cui al DPR 288/2001 o nell'elenco di cui alla DGR 92/2002. Secondo orientamento costante, l'onere della prova dei fatti impeditivi dell'iscrizione o cancellazione all'Albo incombe sul soggetto che contesta la legittimità della iscrizione, il quale resta altresì esposto alle conseguenze negative della perdurante incertezza di tali fatti nel momento in cui la causa deve essere decisa. (Cass. 22609/2004).
La prova non può essere fornita neppure dalla prova testimoniale, in quanto inammissibile, in assenza di capitolazione separata e autonoma, generica e valutativa.
Il ricorso è pertanto infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta il ricorso.
Condanna altresì parte ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite, che si liquidano in €
1.400,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Ancona, 10.04.2025
Il Presidente
dott.ssa Giuliana Filippello
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana Filippello Presidente relatore dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice dott.ssa Francesca Perlini Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 721/2025 VG promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
STEFANO COSTANTINI, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore sito in Pesaro, Via
Mazza n. 12
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. ELEONORA CESETTI dell'Avvocatura Regionale, con P.IVA_2 elezione di domicilio digitale all'indirizzo pec Email_1
RESISTENTE
OGGETTO: Impugnazione di provvedimento di modifica della data di cancellazione dall'Albo delle
Imprese Artigiane
CONCLUSIONI: All'udienza del 10.04.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate. La ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale La ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale l'annullamento e/o revoca del provvedimento impugnato, previo accertamento della natura tradizionale delle lavorazioni svolte a decorrere dal 04.11.2020, o dalla diversa data risultante dal giudizio, con riconoscimento del diritto all'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane. La resistente ha chiesto il rigetto del ricorso con conferma della piena legittimità del provvedimento impugnato. pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La che svolge attività di selezione e distribuzione di tartufi per il Parte_1
mercato italiano e internazionale oltre che di lavorazione e trasformazione di tartufi freschi, ha impugnato ex art 7 Legge Quadro per l'Artigianato (L.443/1985) la delibera n. 5/2024 del 23.12.2024 della . Controparte_1
Con tale delibera è stato respinto il ricorso in via amministrativa avverso il provvedimento n. 440 del
01.10.2024 del Dirigente , che ha disposto la “modifica di ufficio Controparte_2 della data di cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane di Pesaro e Urbino, a seguito di verbale
INPS dal 31.12.2023 al 30.11.2020” per superamento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 4 lettera a) Legge Quadro Artigianato, non essendo mai stato richiesto il riconoscimento “dell'attività tradizionale” di cui al comma 1 lettera c), come rilevato con verbale di accertamento del 16.7.2024 dell'Ispettorato del Lavoro.
Secondo l'art. 4 citato, ripreso dall'art. 6 L.R. Marche 19/2021, “L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti: a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato”.
Il DPR n. 288/2021 (“Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali nonché dell'abbigliamento su misura”) descrive le caratteristiche dell'impresa artigiana dedita alle lavorazioni artigianali disponendo, all'art. 1, che “Ai fini della determinazione dei limiti dimensionali delle imprese artigiane di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 8 agosto
1985, n. 443, rientrano nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su pagina 2 di 5 misura, come da elenco esemplificativo allegato, che, vistato dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente regolamento, le attività individuate sulla base delle seguenti definizioni: (…) b) settore delle lavorazioni tradizionali:
1. Sono considerate lavorazioni tradizionali le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità che si sono consolidate e tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche in relazione alle necessità ed alle esigenze della popolazione sia residente che fluttuante nel territorio, tenendo conto di tecniche innovative che ne compongono il naturale sviluppo ed aggiornamento.
2. Tali lavorazioni vengono svolte con tecniche prevalentemente manuali, anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di fasi automatizzate di lavorazione (…) 4. La produzione alimentare tradizionale è quella risultante da tecniche di lavorazione in cui sono riconoscibili gli elementi tipici della cultura locale e regionale, il cui processo produttivo mantiene contenuti e caratteri di manualità e i processi di conservazione, stagionatura e invecchiamento avvengono con metodi naturali (…)”.
Il riconoscimento dell'attività artistica, tradizionale e dell'abbigliamento su misura (con conseguente applicazione dei limiti dimensionali superiori di cui all'art 4 lett.c L 443/1985), tuttavia, può avvenire solo a seguito di domanda dell'impresa, nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 288/2001 e dalle disposizioni regionali in materia, in particolare la D.G.R. n. 84/2023, che prevedono la presentazione di una richiesta sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, corredata da una relazione descrittiva delle fasi di lavorazione e dei prodotti realizzati e da documentazione fotografica inerente. Dopo l'esame dell'istanza viene effettuato un sopralluogo in loco e a conclusione dell'iter istruttorio il riconoscimento avviene con Decreto del Dirigente Regionale competente in materia di Artigianato, a cui segue la pubblicazione nel B.U.R.; dell'avvenuto riconoscimento viene inserita notizia nella visura camerale artigiana.
Nel caso di specie, risulta agli atti che tale richiesta non è stata mai presentata dall'impresa ricorrente nè con l'iscrizione all'Albo, avvenuta il 4.11.2020, mese di avvio della sua attività, né successivamente, fino alla sua cancellazione, chiesta dall'impresa stessa, con comunicazione unica ai sensi dell'art. 9 D.L.7/2007, con decorrenza dal 31.12.2023 poiché l'attività svolta aveva assunto nel corso degli anni una natura prettamente commerciale.
La data di cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane è stata successivamente retrodatata a decorrere dal 30.11.2020 con decreto n. 440 del 26.09.2024 del Dirigente del Settore Industria
Artigianato e Credito. Il procedimento di rettifica della data di cancellazione è stato regolarmente avviato, in contraddittorio tra le parti, a seguito della notifica presso l'Albo delle Imprese Artigiane di pagina 3 di 5 Pesaro e Urbino del verbale unico redatto dall'Ispettorato Territoriale del lavoro di Pesaro Urbino e dell'INPS del 16.07.2024, che hanno accertato il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 4 lett. a L 443/1985.
Ai sensi dell'art. 10 co.11 e dell'art. 11 L.R. 19/2021, la nell'esercizio delle proprie funzioni CP_1 inerenti la tenuta dell'Albo delle Imprese Artigiane, adotta provvedimenti d'ufficio qualora venga a conoscenza, direttamente o su segnalazione di altri enti o Amministrazioni, di eventi rilevanti ai fini della modifica o cancellazione dei soggetti iscritti, previa comunicazione alla parte interessata dell'avvio del procedimento in contraddittorio. Si rileva che l'impresa non si è difesa sul punto, non ha contestato il superamento dei limiti dimensionali, né ha presentato memorie o richieste di riconoscimento delle lavorazioni tradizionali. E' pertanto seguito il provvedimento di rettifica della data di cancellazione, impugnato in via amministrativa e successivamente confermato con delibera
4/2024, oggetto del presente giudizio, ove la ricorrente asserisce che, invero, le caratteristiche di tradizionalità delle lavorazioni erano sussistenti sin dall'inizio dell'attività, dal 4.11.2020, e che quindi i limiti dimensionali erano quelli previsti dall'art. 4 lettera c) L. 443/1985 con conseguente illegittimità della rettifica della data di cancellazione.
Fermo quanto argomentato in merito alla mancata osservanza, da parte della ricorrente, delle procedure previste dalla normativa di settore come sopra specificato, l'impresa non ha, comunque, fornito la prova della sussistenza dei requisiti di tradizionalità a far data dal 04.11.2020 come richiesto e la documentazione prodotta è priva di riferimento temporale e neppure è comprovata la provenienza locale della materia prima e la tradizionalità regionale della produzione.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. spettava alla ricorrente fornire la prova di quanto richiesto e allegare documentazione ove non reperibile presso gli archivi informatici camerali ai sensi dell'Allegato 1 DGR
84/2023. Non è sufficiente che la lavorazione risulti compresa nell'elenco di cui al DPR 288/2001 o nell'elenco di cui alla DGR 92/2002. Secondo orientamento costante, l'onere della prova dei fatti impeditivi dell'iscrizione o cancellazione all'Albo incombe sul soggetto che contesta la legittimità della iscrizione, il quale resta altresì esposto alle conseguenze negative della perdurante incertezza di tali fatti nel momento in cui la causa deve essere decisa. (Cass. 22609/2004).
La prova non può essere fornita neppure dalla prova testimoniale, in quanto inammissibile, in assenza di capitolazione separata e autonoma, generica e valutativa.
Il ricorso è pertanto infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta il ricorso.
Condanna altresì parte ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite, che si liquidano in €
1.400,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Ancona, 10.04.2025
Il Presidente
dott.ssa Giuliana Filippello
pagina 5 di 5