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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 23/09/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2877/2019 R.G.
T R I B U N A L E D I T E R A M O S E Z I O N E C I V I L E
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Daniela
D'Adamo, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2877 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2019 tra
(cod. fisc. ), nato AN RO (FG) il 19.08.1975, Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Pettinella (cod. fisc. ) elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo procuratore in C.F._2
Pescara, alla Via Falcone e Borsellino n. 38;
ATTORE
Contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1
Dott. corrente in Milano (MI) Viale Monza n. 2, Cod. Fisc. e Part. IVA Controparte_2
, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce , dall'Avv. Mario Cheng Chi P.IVA_1
Chang ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo procuratore in Isola del Gran Sasso alla
Via S. Antonio 4;
CONVENUTA
e
, nata ad [...] il [...] - Cod.fisc. CP_3 C.F._3 residente a Bisenti alla c.da Troiano, 67 difesa dall'Avv. Alessandro Di Clemente, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bisenti, alla via Troiano n. 30.
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione di veicoli ex art. 2054 c.c.
CONCLUSIONI Per parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adìto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- accertata e dichiarata la verificazione dell'incidente stradale occorso all'attore in data 17.07.2018, secondo le modalità e le responsabilità indicate nella parte narrativa dell'atto di citazione;
per
l'effetto
- condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento, in favore dell'attore, dei danni non patrimoniali patìti da quest'ultimo in occasione del sinistro stradale per cui è causa, intesi sia come lesione dell'integrità psico-fisica, altrimenti valutati come danno biologico, sia come patìmento e/o sofferenza soggettiva connessa all'evento traumatico ed incidente sugli interessi e le attività inerenti la persona del danneggiato, nonché del danno patrimoniale relativo alle spese di cura e terapia affrontate a da affrontare in futuro, nella misura emergente dalle risultanze di causa, indicativamente individuata nella somma di € 35.000,00 o in quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge dal dì del sinistro sino al soddisfo.
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio”;
per la : CP_1
“rigettare la domanda giacché infondata per le argomentazioni tutte esposte in narrativa.
In ogni caso con vittoria di spese di lite” ;
per CP_3
In via principale: ritenere non responsabile la vettura e condannare l'attore Parte_1
in via subordinata: in caso di accoglimento della domanda, condannare la compagnia assicurativa tenendo indenne la da qualsiasi pregiudizio. CP_3
***
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato, ha evocato in giudizio la Compagnia assicurativa Parte_1
e deducendo: a) che in data 17.7.2018 veniva coinvolto in un Controparte_1 CP_3 sinistro in località Silvi (TE), Via Nazionale Adriatica Sud, nei pressi dell'intersezione con Via
Romani; b) che l'incidente si verificava a causa della condotta imprudente del conducente della Fiat NT, targata CS863BV, di proprietà della sig.ra e condotta, nell'occasione, da CP_3
; c) che il veicolo antagonista, nell'immettersi sulla carreggiata, urtava il Persona_1 motociclo modello Suzuki Burgman, targato AW69152, provocando la rovinosa caduta a terra dell'attore; d) che, all'esito del sinistro, riportava pregiudizi permanenti conseguenti alla diagnosi di
“trauma contusivo ginocchio sn, gomito sn, trauma indiretto rachide cervicale”; e) che, sollecitata la compagnia convenuta, il perito assicurativo della vettura coinvolta nell'incidente, negava quanto dovuto adducendo motivazioni pretestuose.
Ha chiesto, pertanto, di condannare in solido i convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale residuato e dei pregiudizi patrimoniali da danno emergente derivanti dalle spese mediche sostenute, quantificati, indicativamente, in euro 35.000,00.
Si sono costituiti in giudizio sia che i quali hanno negato che i fatti storici CP_3 CP_1 si fossero verificati nei termini indicati dal Pt_1
Nello specifico, le convenute deducevano che la , mentre percorreva la statale 16 Parte_2
Adriatica in direzione sud, si accorgeva, dallo specchietto retrovisore, dopo aver regolarmente superato il motorino, della caduta accidentale dell'attore.
La Compagnia assicurativa, nello specifico, deduceva: a) di aver disposto accertamenti conseguenti alla denuncia del sinistro per cui è causa;
b) che gli esiti di tali accertamenti delineavano in maniera del tutto diversa il decorso degli eventi inerenti al sinistro;
c) che, nello specifico, era emerso come, mentre la conduceva il veicolo della (con a bordo la stessa proprietaria della Parte_2 CP_3 vettura e la seduta sul sedile posteriore) giunta in prossimità dell'attività Controparte_4 commerciale contraddistinta dall'insegna “Carrozzeria Silvi” e posta sulla destra rispetto al senso di marcia portato dalla Fiat NT, rallentava la marcia per far passare una vettura che proveniva dall'opposto senso per far sì che la stessa svoltasse in una bretella laterale;
d) che, proseguendo, poi, nel medesimo senso di marcia, dopo pochi metri, si avvedeva, dallo specchietto retrovisore, della presenza di uno scooter a terra, arrestando il veicolo per verificare che il conducente avesse bisogno d'aiuto; e) che l'assenza di qualsivoglia collisione era dimostrata dal fatto che la non riportava CP_5 alcun segno dell'asserito sinistro (come confermato dalla disposta perizia di parte, che individuava una sola ammaccatura sul veicolo, non riconducibile ai fatti di causa).
Le parti convenute hanno chiesto, quindi, il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante prova orale ed è stata trattenuta in decisione, a seguito di discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
* La domanda è infondata e deve essere rigettata in quanto parte attrice non ha fornito la prova della ricostruzione storica del sinistro e del fatto che lo stesso sia, in concreto, avvenuto.
Come noto, nel caso di scontro tra veicoli, l'art. 2054 c.c. dispone una presunzione di uguale concorso nella produzione del danno-evento, salvo che non venga fornita prova contraria.
Perché trovi applicazione la presunzione in oggetto, tuttavia, è necessario che sia dimostrato (o che, quantomeno, non venga contestato) il fatto generatore dell'evento di danno, ossia la collisione tra i veicoli.
Grava in capo all'attore, nello specifico, che instaura il giudizio, sulla scorta del criterio di cui all'art. 2967 c.c., dimostrare che il fatto costitutivo del proprio diritto, ossia l'accadimento storico posto alla base delle pretese instaurate in giudizio, si sia concretamente verificato.
Nel caso di specie, la domanda attorea è rimasta sfornita di adeguate allegazioni e prove in ordine alla concreta verificazione della collisione tra lo scooter, guidato dall'attore, e la vettura di proprietà della convenuta.
Nello specifico, a fronte di una ricostruzione fattuale fortemente lacunosa, parte attrice non è stata in grado di dimostrare, in alcun modo, che tale sinistro sia concretamente avvenuto, non essendo stato escusso alcun teste che confermasse la ricostruzione dallo stesso delineata.
Ciò, peraltro, si contrappone alla concisa determinazione degli accadimenti effettuata dalla parte convenuta nelle proprie comparse di costituzione, nelle quali le stesse hanno analiticamente delineato un andamento degli accadimenti del tutto differente da quello oggetto di ricostruzione attorea, evidenziando come la Fiat NT non avesse mai urtato lo scooter, e che il conducente era caduto a terra pur in assenza di una effettiva collisione, come dimostrato dalla relazione di parte che dava atto dell'assenza di qualsivoglia vizio della vettura concretamente riconducibile all'urto accorso in sede di presunto sinistro.
Tale ricostruzione è stata, peraltro, confermata dall'unica teste escussa in giudizio, Controparte_4
(presente sulla vettura di proprietà della convenuta il giorno del sinistro, essendo seduta sul sedile posteriore del veicolo), la quale confermava la cronistoria dei fatti operata dalla compagnia assicurativa.
In applicazione del richiamato principio, si rileva che parte attrice non ha assolto all'onere probatorio a suo carico in relazione allo stesso fatto storico allegato nell'atto introduttivo.
La ricostruzione dei fatti fornita dall'attore, infatti, non ha trovato riscontro alcuno nella documentazione prodotta, né nella prova orale pure richiesta.
Per le ragioni anzidette, la domanda va integralmente rigettata. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, vengono poste a carico dell'attore.
Le stesse sono da liquidare sulla scorta dei parametri minimi dello scaglione di riferimento, stante la blanda complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, richiesta:
- rigetta la domanda articolata;
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite nei confronti delle convenute ( e CP_1
da liquidare in € 3.809,00 cadauna per compensi professionali, oltre rimborso CP_3 forfettario, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Teramo, 23.9.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo
T R I B U N A L E D I T E R A M O S E Z I O N E C I V I L E
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Daniela
D'Adamo, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2877 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2019 tra
(cod. fisc. ), nato AN RO (FG) il 19.08.1975, Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Pettinella (cod. fisc. ) elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo procuratore in C.F._2
Pescara, alla Via Falcone e Borsellino n. 38;
ATTORE
Contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1
Dott. corrente in Milano (MI) Viale Monza n. 2, Cod. Fisc. e Part. IVA Controparte_2
, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce , dall'Avv. Mario Cheng Chi P.IVA_1
Chang ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo procuratore in Isola del Gran Sasso alla
Via S. Antonio 4;
CONVENUTA
e
, nata ad [...] il [...] - Cod.fisc. CP_3 C.F._3 residente a Bisenti alla c.da Troiano, 67 difesa dall'Avv. Alessandro Di Clemente, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bisenti, alla via Troiano n. 30.
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione di veicoli ex art. 2054 c.c.
CONCLUSIONI Per parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adìto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- accertata e dichiarata la verificazione dell'incidente stradale occorso all'attore in data 17.07.2018, secondo le modalità e le responsabilità indicate nella parte narrativa dell'atto di citazione;
per
l'effetto
- condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento, in favore dell'attore, dei danni non patrimoniali patìti da quest'ultimo in occasione del sinistro stradale per cui è causa, intesi sia come lesione dell'integrità psico-fisica, altrimenti valutati come danno biologico, sia come patìmento e/o sofferenza soggettiva connessa all'evento traumatico ed incidente sugli interessi e le attività inerenti la persona del danneggiato, nonché del danno patrimoniale relativo alle spese di cura e terapia affrontate a da affrontare in futuro, nella misura emergente dalle risultanze di causa, indicativamente individuata nella somma di € 35.000,00 o in quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge dal dì del sinistro sino al soddisfo.
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio”;
per la : CP_1
“rigettare la domanda giacché infondata per le argomentazioni tutte esposte in narrativa.
In ogni caso con vittoria di spese di lite” ;
per CP_3
In via principale: ritenere non responsabile la vettura e condannare l'attore Parte_1
in via subordinata: in caso di accoglimento della domanda, condannare la compagnia assicurativa tenendo indenne la da qualsiasi pregiudizio. CP_3
***
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato, ha evocato in giudizio la Compagnia assicurativa Parte_1
e deducendo: a) che in data 17.7.2018 veniva coinvolto in un Controparte_1 CP_3 sinistro in località Silvi (TE), Via Nazionale Adriatica Sud, nei pressi dell'intersezione con Via
Romani; b) che l'incidente si verificava a causa della condotta imprudente del conducente della Fiat NT, targata CS863BV, di proprietà della sig.ra e condotta, nell'occasione, da CP_3
; c) che il veicolo antagonista, nell'immettersi sulla carreggiata, urtava il Persona_1 motociclo modello Suzuki Burgman, targato AW69152, provocando la rovinosa caduta a terra dell'attore; d) che, all'esito del sinistro, riportava pregiudizi permanenti conseguenti alla diagnosi di
“trauma contusivo ginocchio sn, gomito sn, trauma indiretto rachide cervicale”; e) che, sollecitata la compagnia convenuta, il perito assicurativo della vettura coinvolta nell'incidente, negava quanto dovuto adducendo motivazioni pretestuose.
Ha chiesto, pertanto, di condannare in solido i convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale residuato e dei pregiudizi patrimoniali da danno emergente derivanti dalle spese mediche sostenute, quantificati, indicativamente, in euro 35.000,00.
Si sono costituiti in giudizio sia che i quali hanno negato che i fatti storici CP_3 CP_1 si fossero verificati nei termini indicati dal Pt_1
Nello specifico, le convenute deducevano che la , mentre percorreva la statale 16 Parte_2
Adriatica in direzione sud, si accorgeva, dallo specchietto retrovisore, dopo aver regolarmente superato il motorino, della caduta accidentale dell'attore.
La Compagnia assicurativa, nello specifico, deduceva: a) di aver disposto accertamenti conseguenti alla denuncia del sinistro per cui è causa;
b) che gli esiti di tali accertamenti delineavano in maniera del tutto diversa il decorso degli eventi inerenti al sinistro;
c) che, nello specifico, era emerso come, mentre la conduceva il veicolo della (con a bordo la stessa proprietaria della Parte_2 CP_3 vettura e la seduta sul sedile posteriore) giunta in prossimità dell'attività Controparte_4 commerciale contraddistinta dall'insegna “Carrozzeria Silvi” e posta sulla destra rispetto al senso di marcia portato dalla Fiat NT, rallentava la marcia per far passare una vettura che proveniva dall'opposto senso per far sì che la stessa svoltasse in una bretella laterale;
d) che, proseguendo, poi, nel medesimo senso di marcia, dopo pochi metri, si avvedeva, dallo specchietto retrovisore, della presenza di uno scooter a terra, arrestando il veicolo per verificare che il conducente avesse bisogno d'aiuto; e) che l'assenza di qualsivoglia collisione era dimostrata dal fatto che la non riportava CP_5 alcun segno dell'asserito sinistro (come confermato dalla disposta perizia di parte, che individuava una sola ammaccatura sul veicolo, non riconducibile ai fatti di causa).
Le parti convenute hanno chiesto, quindi, il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante prova orale ed è stata trattenuta in decisione, a seguito di discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
* La domanda è infondata e deve essere rigettata in quanto parte attrice non ha fornito la prova della ricostruzione storica del sinistro e del fatto che lo stesso sia, in concreto, avvenuto.
Come noto, nel caso di scontro tra veicoli, l'art. 2054 c.c. dispone una presunzione di uguale concorso nella produzione del danno-evento, salvo che non venga fornita prova contraria.
Perché trovi applicazione la presunzione in oggetto, tuttavia, è necessario che sia dimostrato (o che, quantomeno, non venga contestato) il fatto generatore dell'evento di danno, ossia la collisione tra i veicoli.
Grava in capo all'attore, nello specifico, che instaura il giudizio, sulla scorta del criterio di cui all'art. 2967 c.c., dimostrare che il fatto costitutivo del proprio diritto, ossia l'accadimento storico posto alla base delle pretese instaurate in giudizio, si sia concretamente verificato.
Nel caso di specie, la domanda attorea è rimasta sfornita di adeguate allegazioni e prove in ordine alla concreta verificazione della collisione tra lo scooter, guidato dall'attore, e la vettura di proprietà della convenuta.
Nello specifico, a fronte di una ricostruzione fattuale fortemente lacunosa, parte attrice non è stata in grado di dimostrare, in alcun modo, che tale sinistro sia concretamente avvenuto, non essendo stato escusso alcun teste che confermasse la ricostruzione dallo stesso delineata.
Ciò, peraltro, si contrappone alla concisa determinazione degli accadimenti effettuata dalla parte convenuta nelle proprie comparse di costituzione, nelle quali le stesse hanno analiticamente delineato un andamento degli accadimenti del tutto differente da quello oggetto di ricostruzione attorea, evidenziando come la Fiat NT non avesse mai urtato lo scooter, e che il conducente era caduto a terra pur in assenza di una effettiva collisione, come dimostrato dalla relazione di parte che dava atto dell'assenza di qualsivoglia vizio della vettura concretamente riconducibile all'urto accorso in sede di presunto sinistro.
Tale ricostruzione è stata, peraltro, confermata dall'unica teste escussa in giudizio, Controparte_4
(presente sulla vettura di proprietà della convenuta il giorno del sinistro, essendo seduta sul sedile posteriore del veicolo), la quale confermava la cronistoria dei fatti operata dalla compagnia assicurativa.
In applicazione del richiamato principio, si rileva che parte attrice non ha assolto all'onere probatorio a suo carico in relazione allo stesso fatto storico allegato nell'atto introduttivo.
La ricostruzione dei fatti fornita dall'attore, infatti, non ha trovato riscontro alcuno nella documentazione prodotta, né nella prova orale pure richiesta.
Per le ragioni anzidette, la domanda va integralmente rigettata. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, vengono poste a carico dell'attore.
Le stesse sono da liquidare sulla scorta dei parametri minimi dello scaglione di riferimento, stante la blanda complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, richiesta:
- rigetta la domanda articolata;
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite nei confronti delle convenute ( e CP_1
da liquidare in € 3.809,00 cadauna per compensi professionali, oltre rimborso CP_3 forfettario, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Teramo, 23.9.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo