Articolo 2 della Legge 20 dicembre 1996, n. 637
Articolo 1Articolo 3
Versione
21 dicembre 1996
Art. 2. Ripartizione della quota del gettito IRPEF 1. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516 , e' sostituito dal seguente:
" 1. A decorrere dall'anno finanziario 1990, l'Unione delle Chiese cristiane avventiste concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dai contribuenti ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito".
2. Il comma 3 dell'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516 , e' sostituito dal seguente:
" 3. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'attribuzione delle somme relative viene effettuata in proporzione alle scelte espresse".
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 30 della citata legge n. 516 del 1988 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 30. - 1. A decorrere dall'anno finanziario 1990, l'Unione delle Chiese cristiane avventiste concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dai contribuenti ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito.
2. Le destinazioni di cui al comma 1 vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
3. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'attribuzione delle somme relative viene effettuata in proporzione alle scelte espresse.
4. A decorrere dall'anno finanziario 1993 lo Stato corrisponde annualmente all'Unione, entro il mese di giugno, la somma di cui al comma 1 calcolata su importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione all'Unione medesima.
5. La quota di cui al comma 1 e' quella determinata nell' articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 ".
Entrata in vigore il 21 dicembre 1996