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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/09/2025, n. 2154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2154 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
RGL n. 3918/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 19/09/2025 nella causa n. 3918/2025 RGL, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. FERRERO SIMONA
PARTE RICORRENTE
contro
:
, c.f. assistito dall'avv. ZECCHINI SILVIA CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
1. la ricorrente ha introdotto il Parte_1 presente giudizio per ottenere la condanna del Fondo Tesoreria al CP_1 pagamento diretto del TFR, pari ad € 19.681,14, accantonato a suo favore per il periodo lavorato alle dipendenze di Controparte_2 dichiarata fallita ed incapiente per l'anticipazione del dovuto;
2. l' si è costituito resistendo alla pretesa, ed affermando che la sig.ra CP_1
non aveva dato riscontro alla richiesta dell'Istituto, avanzata del Pt_1
2023, di documentare la somma percepita a titolo di anticipo del TFR, così impedendo la quantificazione del dovuto;
3. all'odierna udienza parte ricorrente ha dato atto di aver percepito in data
19/08/2025 l'importo netto corrispondente a quanto oggetto di domanda: deve pertanto ritenersi venuto meno l'interesse ad ottenere la pronuncia
1 RGL n. 3918/2025
sul merito del ricorso, e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto da entrambe le parti;
4. il carico delle spese di lite deve essere distribuito in applicazione del criterio della c.d. soccombenza virtuale, ovvero con una delibazione, sia pure sommaria, della fondatezza delle pretese azionate e del conseguente presumibile esito del giudizio nell'ipotesi in cui non fosse venuto meno l'interesse ad agire in corso di causa;
5. ai soli fini della soccombenza virtuale può osservarsi che l'avvenuto spontaneo pagamento delle somme rivendicate da parte dell' CP_1 conferma la sussistenza dei presupposti a sostegno dell'iniziativa processuale della ricorrente;
ne consegue la considerazione della pronosticabile soccombenza dell'istituto convenuto nell'ipotesi in cui la causa avesse dovuto giungere a decisione nel merito, e la conseguente responsabilità dello stesso alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata d'ufficio in dispositivo, in corrispondenza dei parametri minimi per lo scaglione di valore, stante la linearità della questione;
6. considerata la concreta utilità dell'adozione di tecniche informatiche per l'agevolazione alla consultazione (produzione di n. 17 documenti, presenza di indice navigabile), l'aumento ex art. 4 comma 1bis DM 55/2014 viene valorizzato nella misura del 30%;
P.Q.M.
ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi € 1.865,00 oltre rimborso forfettario 15%, oltre 30% ex art. 4 comma 1bis DM 55/2014, CPA e IVA come per legge, oltre €
43,00 per contributo unificato.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 19/09/2025 nella causa n. 3918/2025 RGL, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. FERRERO SIMONA
PARTE RICORRENTE
contro
:
, c.f. assistito dall'avv. ZECCHINI SILVIA CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
1. la ricorrente ha introdotto il Parte_1 presente giudizio per ottenere la condanna del Fondo Tesoreria al CP_1 pagamento diretto del TFR, pari ad € 19.681,14, accantonato a suo favore per il periodo lavorato alle dipendenze di Controparte_2 dichiarata fallita ed incapiente per l'anticipazione del dovuto;
2. l' si è costituito resistendo alla pretesa, ed affermando che la sig.ra CP_1
non aveva dato riscontro alla richiesta dell'Istituto, avanzata del Pt_1
2023, di documentare la somma percepita a titolo di anticipo del TFR, così impedendo la quantificazione del dovuto;
3. all'odierna udienza parte ricorrente ha dato atto di aver percepito in data
19/08/2025 l'importo netto corrispondente a quanto oggetto di domanda: deve pertanto ritenersi venuto meno l'interesse ad ottenere la pronuncia
1 RGL n. 3918/2025
sul merito del ricorso, e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto da entrambe le parti;
4. il carico delle spese di lite deve essere distribuito in applicazione del criterio della c.d. soccombenza virtuale, ovvero con una delibazione, sia pure sommaria, della fondatezza delle pretese azionate e del conseguente presumibile esito del giudizio nell'ipotesi in cui non fosse venuto meno l'interesse ad agire in corso di causa;
5. ai soli fini della soccombenza virtuale può osservarsi che l'avvenuto spontaneo pagamento delle somme rivendicate da parte dell' CP_1 conferma la sussistenza dei presupposti a sostegno dell'iniziativa processuale della ricorrente;
ne consegue la considerazione della pronosticabile soccombenza dell'istituto convenuto nell'ipotesi in cui la causa avesse dovuto giungere a decisione nel merito, e la conseguente responsabilità dello stesso alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata d'ufficio in dispositivo, in corrispondenza dei parametri minimi per lo scaglione di valore, stante la linearità della questione;
6. considerata la concreta utilità dell'adozione di tecniche informatiche per l'agevolazione alla consultazione (produzione di n. 17 documenti, presenza di indice navigabile), l'aumento ex art. 4 comma 1bis DM 55/2014 viene valorizzato nella misura del 30%;
P.Q.M.
ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi € 1.865,00 oltre rimborso forfettario 15%, oltre 30% ex art. 4 comma 1bis DM 55/2014, CPA e IVA come per legge, oltre €
43,00 per contributo unificato.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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