Articolo 15 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
Articolo 14Articolo 16
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16 febbraio 1963
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16 febbraio 2001
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23 agosto 2016
Art. 15.

Sono elettori del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
Sono eleggibili al Consiglio regionale gli elettori che abbiano compiuto ((la maggiore eta')) il giorno delle elezioni.
L'ufficio di consigliere regionale e' incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un'altro Consiglio regionale, di un Consiglio provinciale, o di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti, ovvero di membro del Parlamento europeo.
COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2.
Entrata in vigore il 23 agosto 2016