CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 18/02/2026, n. 2841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2841 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2841/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TAMMARO ALFREDO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8082/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N. 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Leoanrdo Mazzella N. 106 80077 Ischia NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259003195439000 IRPEF-ALIQUOTE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3038/2026 depositato il
17/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione
e l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli impugnando l'intimazione di pagamento,in epigrafe indicata,che assumeva notificata in data 16.03.2025, a tidolo di omesso pagamento dell'avviso di accertamento n. TEPTEPM000275/2012 relativo all' IRPEF anno 2012
A fondamento del ricorso deduceva che l'avviso di accertamento suindicato era stato già stato pagato in data 14/11/2019 a mezzo bollettino postale e che, pertanto, l'intimazione di pagamento risultava essere illegittima.
Si costituiva in giudizio La Direzione Provinciale I di Napoli, rappresentando che l'avviso di accertamento impugnato non risultava pagato atteso che,a seguito dei controlli effettuati era stato riscontrato, dall'esame delle banche dati in possesso dell'Amministrazione Finanziaria, che il modello F24, trasmesso in copia con
Pec protocollata al N.14901 in data 24/01/2022, non risultava a sistema né, da ulteriori controlli eseguiti, risultava effettuato alcun versamento nell'anno 2019.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze in atti il ricorso deve essere accolto, alla luce della prova in atti del' avvenuto pagamento dell'avviso di accertamento in contestazione,in ragione della documentazione prodotta dalla parte ricorrente, ed in particolare, del bollettino postale attestante il versamento in data 14.11.2019, della somma indicata nel suindicato accertamento non rilevando, a contrariis, quanto eccepito dalla resistente costituita,costituendo il suindicato bollettino postale prova sufficiente a comprovare l'avvenuto versamento del tributo in contestazione
Le spese, in ragione della peculiarità della questione trattata, devono essere compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TAMMARO ALFREDO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8082/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N. 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Leoanrdo Mazzella N. 106 80077 Ischia NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259003195439000 IRPEF-ALIQUOTE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3038/2026 depositato il
17/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione
e l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli impugnando l'intimazione di pagamento,in epigrafe indicata,che assumeva notificata in data 16.03.2025, a tidolo di omesso pagamento dell'avviso di accertamento n. TEPTEPM000275/2012 relativo all' IRPEF anno 2012
A fondamento del ricorso deduceva che l'avviso di accertamento suindicato era stato già stato pagato in data 14/11/2019 a mezzo bollettino postale e che, pertanto, l'intimazione di pagamento risultava essere illegittima.
Si costituiva in giudizio La Direzione Provinciale I di Napoli, rappresentando che l'avviso di accertamento impugnato non risultava pagato atteso che,a seguito dei controlli effettuati era stato riscontrato, dall'esame delle banche dati in possesso dell'Amministrazione Finanziaria, che il modello F24, trasmesso in copia con
Pec protocollata al N.14901 in data 24/01/2022, non risultava a sistema né, da ulteriori controlli eseguiti, risultava effettuato alcun versamento nell'anno 2019.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze in atti il ricorso deve essere accolto, alla luce della prova in atti del' avvenuto pagamento dell'avviso di accertamento in contestazione,in ragione della documentazione prodotta dalla parte ricorrente, ed in particolare, del bollettino postale attestante il versamento in data 14.11.2019, della somma indicata nel suindicato accertamento non rilevando, a contrariis, quanto eccepito dalla resistente costituita,costituendo il suindicato bollettino postale prova sufficiente a comprovare l'avvenuto versamento del tributo in contestazione
Le spese, in ragione della peculiarità della questione trattata, devono essere compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.