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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/04/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4300/2023
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la presente causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
13.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Letto l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
Nola, 08.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 4300/2023
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Antonio Esposito Mocerino Parte_1
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. Attilio Petrillo
CONVENUTA
NONCHÉ
Controparte_2
CONVENUTO
Oggetto: azione di risarcimento danni da circolazione stradale.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 13.3.2025.
2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che, con atto di citazione consegnato per la notifica in data 26.7.2023,
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la Parte_1 Controparte_1
(nel prosieguo solo ) e , per ottenere il risarcimento dei danni patiti in CP_1 Controparte_2
conseguenza del sinistro verificatosi il giorno 30.5.2022, alle ore 21:30 circa, in Palma Campania- San
Gennaro Vesuviano, alla Via Pucecca, in direzione del casello autostradale di Palma Campania, allorchè il motociclo Yamaha tg. EV67357, di proprietà dell'attore e dallo stesso condotto, veniva urtato e danneggiato dall'autovettura Toyota Yaris tg. DS053BS, di proprietà di , Controparte_2
condotta nell'occasione da ed assicurata con la . Controparte_3 CP_1
Si costituiva in giudizio la compagnia di assicurazione convenuta, che allegava e documentava il decesso del convenuto in data (06.6.2022) antecedente alla notifica dell'atto di citazione CP_2
introduttivo del presente giudizio (26.7.2023).
Parte attrice, preso atto del decesso del nelle note scritte depositate per la partecipazione Pt_2
all'udienza del 19.11.2024, chiedeva dichiararsi l'interruzione del presente giudizio, onde poterlo poi ritualmente riassumere.
Posta, tuttavia, alle parti la questione dell'improcedibilità della domanda (ovvero, secondo altra tesi,
della sua ammissibilità) a causa della notifica a soggetto già deceduto (cfr. ordinanza del 23.11.2024), la causa, ritenuta la causa matura per la decisione sulla indicata questione preliminare, all'udienza del
13.3.2025 - fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. - giunge alla decisione.
Ciò posto, rileva il Tribunale che parte attrice non ha correttamente instaurato il contraddittorio, avendo notificato l'atto di citazione a soggetto deceduto in data antecedente alla pendenza della lite.
Né vi è spazio per una declaratoria di interruzione del processo per decesso della parte, pure inizialmente invocata dall'attore, poiché il processo che andrebbe interrotto in realtà non è mai stato instaurato, essendo stata la notifica effettuata a soggetto già deceduto.
3
Tale notifica, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, è pacificamente da ritenersi inesistente, sul presupposto che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si perde al momento della morte della persona fisica (si cfr., ex plurimis, Cassazione civile sez. II, 21.5.2018, n. 12528; nonché
Cassazione civile sez. II, 06.6.2013, n. 14360).
L'inesistenza della notifica, infatti, costituisce un impedimento all'instaurazione del contraddittorio tra le parti ed alla costituzione del rapporto tra le stesse.
Non esistendo nessun contradditorio tra le parti in causa, una eventuale successiva notifica dell'atto di citazione agli eredi, pure impersonalmente e collettivamente ai sensi dell'art. 303 c.p.c., risulterebbe del tutto illegittima. Tale normativa, infatti, è prevista nell'ipotesi in cui la parte costituita, regolarmente evocata in giudizio, venga meno successivamente alla notifica regolare nei suoi confronti. Solo in tale ultima ipotesi è possibile convenire in giudizio gli eredi della parte deceduta ai sensi dell'art. 303 c.p.c.
Parte attrice, del resto, nemmeno ha chiesto di essere autorizzato alla rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo nei confronti degli eredi del , bensì ha invocato, da ultimo, sia nelle CP_2
note conclusionali autorizzate che nelle note scritte per la partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.3.2025, “l'improcedibilità della domanda introduttiva per inesistenza della notifica al presunto responsabile civile, con compensazione delle spese di giudizio” (cfr. note depositate in data 05.02.2025).
Considerata, allora, l'inesistenza della notifica originaria dell'atto di citazione al e rilevato CP_2
che tra il responsabile civile e la sua compagnia di assicurazione sussiste litisconsorzio necessario (si cfr., ex multis, Cassazione civile sez. III, 14.10.2019, n. 25770), deve concludersi per l'inammissibilità della domanda proposta nei riguardi di entrambi i convenuti.
Ed infatti, non può trovare applicazione al caso di specie nemmeno l'art. 291 c.p.c., che si riferisce alla notifica nulla, non già a quella inesistente, come affermato da costante indirizzo dei giudici di legittimità: «L'art. 291 c.p.c., che prevede la possibilità della rinnovazione della notificazione nulla dell'atto di citazione
o dell'atto di riassunzione non è applicabile quando si è in presenza di una notificazione inesistente, come quella effettuata alla stessa persona di cui già constava la morte per essere stato interrotto il processo in conseguenza dell'avvenuta dichiarazione di tale evento» (Cassazione civile sez. III, 18.3.1982, n. 1779). 4
Particolarmente significativa, per la soluzione della presente controversia, pare la pronuncia della
Suprema Corte, sez. I, sentenza del 18.9.2001, n. 11688, che ha avuto modo di chiarire che «Poiché la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica (art. 1, c.c.), deve ritenersi affetta da giuridica inesistenza, denunciabile in ogni tempo e sede, la sentenza pronunciata nei confronti di colui che, pur dichiarato contumace, risulti deceduto al momento della proposizione della domanda introduttiva, senza che possa attribuirsi alcun rilievo in contrario al fatto che la dichiarazione di contumacia sia avvenuta a seguito di una notificazione della citazione effettuata nella formale osservanza delle norme in materia di notificazione, giacché tale osservanza non vale ad escludere che, in ragione dell'inesistenza del notificando al momento della notificazione, quest'ultima debba a sua volta considerarsi inesistente, e restando inoltre irrilevante che erroneamente il giudice di primo grado abbia autorizzato la notificazione di una nuova citazione nei confronti degli eredi del deceduto al fine di integrare il contraddittorio, giacché, non essendosi mai instaurato il contraddittorio nei confronti del medesimo, il contraddittorio non era integrabile».
Allo stato, quindi, l'inesistenza dell'originaria notifica dell'atto di citazione nei confronti del
, comportando una carenza irreversibile di contraddittorio, anche alla luce del litisconsorzio CP_2
necessario tra le parti convenute del presente giudizio (responsabile civile e compagnia assicurativa), cui non è possibile porre rimedio né con un ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. né di rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., per l'insanabile inesistenza dell'originaria notifica, impediscono al giudice di decidere la causa nel merito, per cui la stessa viene decisa in rito dichiarando la domanda di parte attrice inammissibile.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Visti gli esiti della lite e considerata la pronuncia in rito, si ritiene equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara inammissibile la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
e . Controparte_1 Controparte_2
5 2. Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nola, l'8.4.2025
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Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita