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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 84/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VILLA FULVIO, Presidente
OCONE PE, AT
COLLU LUISELLA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 260/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Valledoria - Corso Europa 77 07039 Valledoria SS
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11076202400012086000 IRPEF-ALTRO 2019 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11076202400012086000 IRPEF-ALTRO 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11076202400012086000 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11076202400012086000 IVA-ALTRO 2022
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11076202400012086000 TARI 2023
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11076202400012086000 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si richiamano alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'atto di comunicazione preventiva di Iscrizione Ipotecaria con il quale è stato intimato il pagamento della somma di euro 84.619,73 entro il termine di 30 giorni, pena l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di proprietà del debitore siti in Valledoria, contro l'Agenzia Entrate
Riscossione, la Direzione Provinciale 2 dell'Agenzia delle Entrate di Torino e il Comune di Valledoria. Gli atti prodromici della comunicazione impugnata consistono in n.4 cartelle di pagamento di cui n.3 per tributi erariali ed una per tributi comunali. Il ricorrente ha eccepito la mancata notifica degli atti presupposti, la violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 in quanto l'atto impugnato risulterebbe privo dell'indicazione dell'ente competente per la proposizione del ricorso, la mancata allegazione degli atti prodromici nonché la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi. Ha lamentato inoltre l'intervenuta prescrizione di sanzioni e interessi nonché la decadenza degli enti impositori dal potere di accertamento, la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata notifica dell'intimazione di pagamento e il mancato rispetto del limite minimo di credito per l'iscrizione ipotecaria. Il ricorrente ha assunto che la notifica tramite posta elettronica certificata risulti viziata perché non rispondente ai dettami normativi, che sia stata effettuata da un indirizzo pec della Agenzia entrate riscossione che non sia ricompreso tra quelli degli elenchi pubblici e privo della firma digitale.
Si è costituita l'Agenzia Entrate Riscossione depositando la prova delle notifiche avvenute tramite la posta elettronica certificata del ricorrente, e respingendo tutte le altre motivazioni lamentate dal ricorrente.
Si è costituita la Direzione Provinciale 2 dell'Agenzia delle Entrate di Torino che ha rinviato all'Ente per la riscossione la dimostrazione della regolarità delle notifiche degli atti. Ha eccepito la tardività del ricorso in quanto non promosso avverso gli atti prodromici correttamente notificati. Ha rilevato che, dai dati presenti in Anagrafe Tributaria, risulta la presenza di rateazioni su tutte le partite di ruolo contenute nelle cartelle di pagamento e che tali provvedimenti, emessi a seguito di istanza del contribuente, dimostrano che le cartelle sono state regolarmente notificate.
Il Comune di Valledoria è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e deve essere respinto. La Agenzia Entrate – Riscossione ha depositato la prova delle notifiche correttamente eseguite, dimostrando così la regolarità delle notifiche degli atti prodromici. Le notifiche degli atti prodromici, avvenute tutte tramite la posta elettronica certificata, sono espressamente consentite come previsto dall'art 26 del D.P.R. n. 602/73:
“La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-
PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”.
Inoltre, elemento ancor più grave, risulterebbe, dalla documentazione depositata dalla Agenzia entrate –
Riscossione, che il ricorrente abbia proposto la rateizzazione di tutti i ruoli contenuti nelle cartelle di cui ha disconosciuto la notifica, dando così prova di averle correttamente ricevute e di conoscerne perfettamente il contenuto.
Ne consegue che tutte le motivazioni del ricorso risultano travolte dalla violazione degli articoli 19 e 21 del
D. Lgs. 546/92, con condanna alle spese.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente a pagare per spese processuali la somma di €.3.000,00 in favore di ogni Ufficio costituito
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VILLA FULVIO, Presidente
OCONE PE, AT
COLLU LUISELLA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 260/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Valledoria - Corso Europa 77 07039 Valledoria SS
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11076202400012086000 IRPEF-ALTRO 2019 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11076202400012086000 IRPEF-ALTRO 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11076202400012086000 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11076202400012086000 IVA-ALTRO 2022
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11076202400012086000 TARI 2023
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11076202400012086000 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si richiamano alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'atto di comunicazione preventiva di Iscrizione Ipotecaria con il quale è stato intimato il pagamento della somma di euro 84.619,73 entro il termine di 30 giorni, pena l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di proprietà del debitore siti in Valledoria, contro l'Agenzia Entrate
Riscossione, la Direzione Provinciale 2 dell'Agenzia delle Entrate di Torino e il Comune di Valledoria. Gli atti prodromici della comunicazione impugnata consistono in n.4 cartelle di pagamento di cui n.3 per tributi erariali ed una per tributi comunali. Il ricorrente ha eccepito la mancata notifica degli atti presupposti, la violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 in quanto l'atto impugnato risulterebbe privo dell'indicazione dell'ente competente per la proposizione del ricorso, la mancata allegazione degli atti prodromici nonché la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi. Ha lamentato inoltre l'intervenuta prescrizione di sanzioni e interessi nonché la decadenza degli enti impositori dal potere di accertamento, la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata notifica dell'intimazione di pagamento e il mancato rispetto del limite minimo di credito per l'iscrizione ipotecaria. Il ricorrente ha assunto che la notifica tramite posta elettronica certificata risulti viziata perché non rispondente ai dettami normativi, che sia stata effettuata da un indirizzo pec della Agenzia entrate riscossione che non sia ricompreso tra quelli degli elenchi pubblici e privo della firma digitale.
Si è costituita l'Agenzia Entrate Riscossione depositando la prova delle notifiche avvenute tramite la posta elettronica certificata del ricorrente, e respingendo tutte le altre motivazioni lamentate dal ricorrente.
Si è costituita la Direzione Provinciale 2 dell'Agenzia delle Entrate di Torino che ha rinviato all'Ente per la riscossione la dimostrazione della regolarità delle notifiche degli atti. Ha eccepito la tardività del ricorso in quanto non promosso avverso gli atti prodromici correttamente notificati. Ha rilevato che, dai dati presenti in Anagrafe Tributaria, risulta la presenza di rateazioni su tutte le partite di ruolo contenute nelle cartelle di pagamento e che tali provvedimenti, emessi a seguito di istanza del contribuente, dimostrano che le cartelle sono state regolarmente notificate.
Il Comune di Valledoria è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e deve essere respinto. La Agenzia Entrate – Riscossione ha depositato la prova delle notifiche correttamente eseguite, dimostrando così la regolarità delle notifiche degli atti prodromici. Le notifiche degli atti prodromici, avvenute tutte tramite la posta elettronica certificata, sono espressamente consentite come previsto dall'art 26 del D.P.R. n. 602/73:
“La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-
PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”.
Inoltre, elemento ancor più grave, risulterebbe, dalla documentazione depositata dalla Agenzia entrate –
Riscossione, che il ricorrente abbia proposto la rateizzazione di tutti i ruoli contenuti nelle cartelle di cui ha disconosciuto la notifica, dando così prova di averle correttamente ricevute e di conoscerne perfettamente il contenuto.
Ne consegue che tutte le motivazioni del ricorso risultano travolte dalla violazione degli articoli 19 e 21 del
D. Lgs. 546/92, con condanna alle spese.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente a pagare per spese processuali la somma di €.3.000,00 in favore di ogni Ufficio costituito