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Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 09/04/2024, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 474/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
Il Tribunale di Tempio Pausania, nella persona del Giudice dott.ssa Eleonora Carsana in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 474/2019 promossa da:
C.F. ) in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv. CARTA LUIGI ed elettivamente domiciliata in Sassari, viale Mancini n. 7, presso lo studio del difensore
RICORRENTE-OPPONENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
SEDDA CLAUDIO ed elettivamente domiciliata in Bitti, via San Tommaso n. 68, presso lo studio del difensore
RESISTENTE-OPPOSTA
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso avanti al Tribunale di Tempio Pausania in data 26.08.2019, la
[...]
(in seguito, in breve, “ ”) ha proposto opposizione al Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo numero 90/2019, emesso il 18 giugno 2019, con il quale le è stato intimato il pagamento in favore di della somma di euro 32.070,42 Controparte_1
pagina 1 di 7 oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“in via principale:
1) rigettarsi le avverse domande perchè infondate in fatto e diritto per le ragioni di cui alla espositiva;
2) anche in via riconvenzionale accertare e dichiarare che la ricorrente è tenuta a corrispondere in favore della resistente a titolo di risarcimento danno e/o restituzione indebito la somma di €32.070,42 o quella veriore accertanda in corso di causa;
3) in ipotesi di riconoscimento di crediti in favore della parte ricorrente, dichiararsi la compensazione dei reciproci crediti per le quantità corrispondenti.
In ogni caso con vittoria di spese diritti, ed onorari”.
A fondamento dell'opposizione la Scuola ha allegato che la sig.ra ha affermato in CP_1
sede di ingiunzione che dal 2/11/2007 è stata assunta dalla Scuola con la qualifica professionale di insegnante, livello V, C.C.N.L. scuole materne FISM;
che il rapporto di lavoro è cessato in data 05/10/2016; che la Scuola non le avrebbe corrisposto parte delle retribuzioni dovute per l'anno 2014, per un importo totale netto di € 9.791,00, così come parte delle retribuzioni dovute per l'anno 2015, per un importo totale netto di €
10.860,00; che, infine, non le è stato corrisposto il TFR, ammontante a € 11.419,42.
A tal riguardo la Scuola ha allegato che la sig.ra è la madre del sig. CP_1 CP_2
(odierno legale rappresentante della Scuola) ed è stata legale rappresentante della Scuola sino al 9 settembre 2013; che la sig.ra ha sempre gestito l'impresa e, in CP_1
particolare, personalmente tenuto la gestione della cassa e dei conti;
che è CP_2
divenuto rappresentante legale solo in data 9 settembre 2013 e che, tuttavia, la sig.ra ha continuato, tra le altre attività, a gestire la cassa e la contabilità sino al CP_1
dicembre 2015.
A tal riguardo la Scuola ha lamentato che la sig.ra si è erogata le retribuzioni e ha CP_1
prelevato dalle casse sociali anche altre somme per fini personali, comportandosi come l'effettivo titolare dall'impresa.
pagina 2 di 7 Che a seguito delle lamentele di alcuni dipendenti in ordine alla mancata percezione della tredicesima anno 2013 e delle retribuzioni mensilità febbraio 2015, sono state svolte delle verifiche dal sig. che sarebbe emerso, inoltre, che la sig.ra non CP_2 CP_1
ha pagato alcuni canoni di locazione dell'immobile, così come i professionisti ed i consulenti aziendali e che aveva prelevato nel 2014 delle somme per recarsi in crociera con il marito.
Che pertanto il sig. a seguito del rifiuto della di rivestire anche formalmente CP_2 CP_1
la carica di rappresentante della società, ha preteso dal gennaio 2016 di avere la gestione sociale e, in particolare, la contabilità e la cassa, disponendo che le retribuzioni venissero pagate in modo tracciabile.
Ciò posto la Scuola ha evidenziato che le retribuzioni pretese dalla per gli anni CP_1
2014/2015 sono relative al periodo in cui ella ha, dunque, gestito la contabilità e la cassa, prelevando somme superiori a quanto di spettanza.
In particolare, la Scuola ha allegato sul punto che la sig.ra ha tenuto di “suo CP_1
pugno dei registri contabili non ufficiali ove annotava i prelievi di denaro sociale e che aveva utilizzato il denaro della società per retribuire mensilmente il marito
[...]
. Ciò nonostante il rapporto di lavoro del medesimo, fosse cessato nel corso CP_3
del 2008 (6.11.2008). ha, così, ricevuto dalla la somma di Controparte_3 CP_1
€19.500,00 annui (dal 2009 al 2013 compresi), e la complessiva somma di €28.500,00 negli 2014 e 2015. Voglia il Giudicante notare che da un registro reperito da in CP_2
azienda e compilato a mano dalla medesima con scrittura di suo pugno (allegato CP_1
in estratto doc.7), risulta che la stessa abbia destinato a sè stessa somme per un totale di
€12.049, senza giustificazione alcuna. Inoltre, la medesima ha eseguito in suo favore, in data 8 gennaio 2014, un bonifico di €5.000 (doc.7 bis).
Dal medesimo registro, risultano anche i prelievi di denaro sociale, da parte della medesima, per somme pari ad €28.500 (anni 2014 e 2015) ed elargite come detto (così parrebbe) a favore del marito, e poi dal medesimo destinate alla ristrutturazione della casa dei coniugi.
pagina 3 di 7 I prelievi ingiustificati si sono verificati non solo in contanti, ma anche dai conti correnti bancari, come da prospetto inviato da alla per conoscere chi abbia CP_2 CP_4
effettuato i prelievi in denaro non contabilizzati e privi di giustificazione alcuna per un totale importo di circa €100.000,00 (doc.8). Tale prospetto dimostra come la CP_1
facesse operazioni di cassa in contanti e prelievi in suo favore. Di alcune di esse operazioni sono state reperite le contabili bancarie, come evidenziate nel prospetto allegato per un importo totale di €36.700,00 (doc.9). Si sono, poi, reperite, le copie di assegni sottoscritti dalla nel dicembre 2013 e nel gennaio 2014 (doc.10 doc.11), CP_1
quando, dunque, aveva già cessato formalmente dalla carica. Ed ancora la non CP_1
ha provveduto agli accantonamenti per il TFR dovuto ai dipendenti (doc.12). CP_2
ha esercitato il diritto di recesso dal rapporto di lavoro con la scuola in data 6 marzo
2015, in guisa che l'azienda non dovesse sopportare l'onere della sua retribuzione mensile ed ha lasciato in cassa il proprio TFR per sopperire almeno in parte agli omessi accantonamenti della . E' facile comprendere come sia inverosimile che la CP_1 CP_1
sia debitrice della società.” (cfr. ric. pag. 5 e 6).
A fronte dell'affermato maggior credito rivendicato, la Scuola ha spiegato eccezione di compensazione con il credito della sig.ra portato dal decreto ingiuntivo opposto, CP_1
come da conclusioni in atti.
Con memoria difensiva in data 14 marzo 2020 si è costituita la sig.ra CP_1
la quale ha chiesto il rigetto del ricorso in opposizione, argomentando la
[...]
genericità delle allegazioni avversarie, ovvero: “Appare necessario evidenziare, preliminarmente, come l'opposizione di controparte sia palesemente dilatoria e priva di ogni qualsivoglia fondamento. Questo fatto è acclarato dallo stesso contenuto del ricorso di opposizione al decreto ingiuntivo, dove si descrivono fatti non comprovati e privi di qualsivoglia valenza, quali mal contento dei dipendenti negli anni passati o pseudo mala gestio della sig.ra che andrebbero controprovati in altre sedi e non CP_1
in questa. Inoltre qualsiasi titolo e credito vantato da controparte, oltre che generico e privo di ogni specificità, risulterebbe in ogni caso prescritto. Ciò che però non trova
pagina 4 di 7 nessuna controprova è l'avvenuto pagamento delle somme richieste e dovute dalla società nei confronti della ingiungente. L'opponente, infatti, non produce alcun tipo di pagamento, ma si limita meramente ad addure pretese creditizie prive di qualsivoglia fondamento, oltre che mai, prima d'ora richieste.
Non appaiono pertinenti a questa sede, né i pseudo resoconti sui prelievi, che sono privi di qualunque contestualizzazione di bilancio o di attività svolta, né tantomeno le eccezioni di eventuali compensazioni di credito. Tutto ciò viene contestato in toto dalla sig.ra , poiché privo di fondamento. CP_1
Appare irrilevante la questione della conduzione familiare, sollevata da controparte, in quanto priva di ogni valore, sia per ciò che riguarda la forma societaria, sia per la definizione della odierna vertenza” (pag. 2 res.).
In ordine alla domanda di compensazione, ha rilevato come difetti la certezza dei crediti opposti in compensazione.
Ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Tempio ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa
- in via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo. promossa dalla società Scuola per l'infanzia in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque Parte_1
infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
-accertare e dichiarare la temerarietà della lite proposta, ex art. 96 cpc, e, per l'effetto, condannare parte attrice al risarcimento di tutti i danni, da quantificarsi in corso di causa e/o liquidarsi in via equitativa;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari;
Con ogni più ampia riserva sia in merito che istruttoria.”.
La causa, istruita documentalmente e mutata la persona del giudice nella scrivente, è
pagina 5 di 7 stata chiamata per discussione all'udienza del 9 aprile 2024 ed in tale sede decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Il ricorso in opposizione deve essere accolto.
La Scuola per l'Infanzia ha allegato e confortato i prelievi realizzati da Parte_1 [...]
durante la gestione della società. CP_1
In ordine a tali prelievi la signora non ha contestato di averli effettuati, CP_1
circostanza che deve ritenersi quindi pacifica;
parimenti, la signora nulla ha CP_1
allegato in ordine alla riconduzione di tali prelievi all'interesse della Scuola, onere sulla stessa ricadente a fronte del ruolo ricoperto nella scuola nel periodo di riferimento.
Segnatamente, dalla documentazione in atti non sono contestati: prelievi per euro
28.500,00 (anno 2014) e 12.049,00 (anno 2014 e 2015) (doc. 7 ric.); in data 8 gennaio
2014 un bonifico di € 5.000,00 (doc. 7 bis ric.); operazioni tra estratti conto/disposizioni di bonifici per euro 59.200,00 (docc. 8 e 9 ric.); tre assegni del novembre/dicembre 2013 per euro 2085,00 (doc. 10 ric.) e quattro assegni del gennaio 2014 per euro 4.800,00
(doc. 11 ric.).
Tali prelievi sono relativi al periodo in cui la sig.ra aveva già cessato formalmente CP_1
dalla carica di legale rapp.te p.t. non essendovi contestazione sul punto.
È altresì incontestato che la sig.ra ha svolto il suo ruolo di effettivo titolare della CP_1
impresa, ed ha gestito la cassa e la contabilità sociale sino al dicembre 2015; così come la medesima ha tenuto di suo pugno dei registri contabili non ufficiali dove ha annotato i prelievi di denaro sociale.
Deve quindi trovare applicazione, ai fini della definizione della vertenza, il principio di non contestazione ex art. 115 cpc ai sensi del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non contestati risultando, per l'effetto, superflua l'istruttoria dedotta in atti.
In tale ordine di ragioni, essendo il credito della Scuola certo con riguardo, per quanto qui rileva, alla somma pretesa dall'opposta con il decreto ingiuntivo, trova applicazione la compensazione atecnica con il credito retributivo della signora CP_1
pagina 6 di 7 Si respingono le reciproche domande ex art. 96 c.p.c. in difetto di allegazione e conforto dei presupposti costitutivi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i. in base al valore della causa ed all'attività resa.
Ogni ulteriore questione assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento del ricorso in opposizione, revoca il decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Tempio Pausania n. 90/2019 in data 18 giugno 2019;
- per le ragioni di cui in parte motiva, accertato e dichiarato il maggior credito di compensa il credito di Parte_1 CP_1
di cui al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Tempio CP_1
Pausania n. 90/2019 in data 18 giugno 2019 con la corrispondente parte di credito di
Parte_1
-respinge le reciproche domande ex art. 96 c.p.c.;
-condanna a rimborsare a Controparte_1 Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., le spese di lite, che si liquidano
[...]
in € 3000,00 per compenso, oltre spese generali nel limite del 15% ed oltre accessori.
Tempio Pausania, 9 aprile 2024
Il Giudice
dott.ssa Eleonora Carsana
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
Il Tribunale di Tempio Pausania, nella persona del Giudice dott.ssa Eleonora Carsana in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 474/2019 promossa da:
C.F. ) in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv. CARTA LUIGI ed elettivamente domiciliata in Sassari, viale Mancini n. 7, presso lo studio del difensore
RICORRENTE-OPPONENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
SEDDA CLAUDIO ed elettivamente domiciliata in Bitti, via San Tommaso n. 68, presso lo studio del difensore
RESISTENTE-OPPOSTA
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso avanti al Tribunale di Tempio Pausania in data 26.08.2019, la
[...]
(in seguito, in breve, “ ”) ha proposto opposizione al Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo numero 90/2019, emesso il 18 giugno 2019, con il quale le è stato intimato il pagamento in favore di della somma di euro 32.070,42 Controparte_1
pagina 1 di 7 oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“in via principale:
1) rigettarsi le avverse domande perchè infondate in fatto e diritto per le ragioni di cui alla espositiva;
2) anche in via riconvenzionale accertare e dichiarare che la ricorrente è tenuta a corrispondere in favore della resistente a titolo di risarcimento danno e/o restituzione indebito la somma di €32.070,42 o quella veriore accertanda in corso di causa;
3) in ipotesi di riconoscimento di crediti in favore della parte ricorrente, dichiararsi la compensazione dei reciproci crediti per le quantità corrispondenti.
In ogni caso con vittoria di spese diritti, ed onorari”.
A fondamento dell'opposizione la Scuola ha allegato che la sig.ra ha affermato in CP_1
sede di ingiunzione che dal 2/11/2007 è stata assunta dalla Scuola con la qualifica professionale di insegnante, livello V, C.C.N.L. scuole materne FISM;
che il rapporto di lavoro è cessato in data 05/10/2016; che la Scuola non le avrebbe corrisposto parte delle retribuzioni dovute per l'anno 2014, per un importo totale netto di € 9.791,00, così come parte delle retribuzioni dovute per l'anno 2015, per un importo totale netto di €
10.860,00; che, infine, non le è stato corrisposto il TFR, ammontante a € 11.419,42.
A tal riguardo la Scuola ha allegato che la sig.ra è la madre del sig. CP_1 CP_2
(odierno legale rappresentante della Scuola) ed è stata legale rappresentante della Scuola sino al 9 settembre 2013; che la sig.ra ha sempre gestito l'impresa e, in CP_1
particolare, personalmente tenuto la gestione della cassa e dei conti;
che è CP_2
divenuto rappresentante legale solo in data 9 settembre 2013 e che, tuttavia, la sig.ra ha continuato, tra le altre attività, a gestire la cassa e la contabilità sino al CP_1
dicembre 2015.
A tal riguardo la Scuola ha lamentato che la sig.ra si è erogata le retribuzioni e ha CP_1
prelevato dalle casse sociali anche altre somme per fini personali, comportandosi come l'effettivo titolare dall'impresa.
pagina 2 di 7 Che a seguito delle lamentele di alcuni dipendenti in ordine alla mancata percezione della tredicesima anno 2013 e delle retribuzioni mensilità febbraio 2015, sono state svolte delle verifiche dal sig. che sarebbe emerso, inoltre, che la sig.ra non CP_2 CP_1
ha pagato alcuni canoni di locazione dell'immobile, così come i professionisti ed i consulenti aziendali e che aveva prelevato nel 2014 delle somme per recarsi in crociera con il marito.
Che pertanto il sig. a seguito del rifiuto della di rivestire anche formalmente CP_2 CP_1
la carica di rappresentante della società, ha preteso dal gennaio 2016 di avere la gestione sociale e, in particolare, la contabilità e la cassa, disponendo che le retribuzioni venissero pagate in modo tracciabile.
Ciò posto la Scuola ha evidenziato che le retribuzioni pretese dalla per gli anni CP_1
2014/2015 sono relative al periodo in cui ella ha, dunque, gestito la contabilità e la cassa, prelevando somme superiori a quanto di spettanza.
In particolare, la Scuola ha allegato sul punto che la sig.ra ha tenuto di “suo CP_1
pugno dei registri contabili non ufficiali ove annotava i prelievi di denaro sociale e che aveva utilizzato il denaro della società per retribuire mensilmente il marito
[...]
. Ciò nonostante il rapporto di lavoro del medesimo, fosse cessato nel corso CP_3
del 2008 (6.11.2008). ha, così, ricevuto dalla la somma di Controparte_3 CP_1
€19.500,00 annui (dal 2009 al 2013 compresi), e la complessiva somma di €28.500,00 negli 2014 e 2015. Voglia il Giudicante notare che da un registro reperito da in CP_2
azienda e compilato a mano dalla medesima con scrittura di suo pugno (allegato CP_1
in estratto doc.7), risulta che la stessa abbia destinato a sè stessa somme per un totale di
€12.049, senza giustificazione alcuna. Inoltre, la medesima ha eseguito in suo favore, in data 8 gennaio 2014, un bonifico di €5.000 (doc.7 bis).
Dal medesimo registro, risultano anche i prelievi di denaro sociale, da parte della medesima, per somme pari ad €28.500 (anni 2014 e 2015) ed elargite come detto (così parrebbe) a favore del marito, e poi dal medesimo destinate alla ristrutturazione della casa dei coniugi.
pagina 3 di 7 I prelievi ingiustificati si sono verificati non solo in contanti, ma anche dai conti correnti bancari, come da prospetto inviato da alla per conoscere chi abbia CP_2 CP_4
effettuato i prelievi in denaro non contabilizzati e privi di giustificazione alcuna per un totale importo di circa €100.000,00 (doc.8). Tale prospetto dimostra come la CP_1
facesse operazioni di cassa in contanti e prelievi in suo favore. Di alcune di esse operazioni sono state reperite le contabili bancarie, come evidenziate nel prospetto allegato per un importo totale di €36.700,00 (doc.9). Si sono, poi, reperite, le copie di assegni sottoscritti dalla nel dicembre 2013 e nel gennaio 2014 (doc.10 doc.11), CP_1
quando, dunque, aveva già cessato formalmente dalla carica. Ed ancora la non CP_1
ha provveduto agli accantonamenti per il TFR dovuto ai dipendenti (doc.12). CP_2
ha esercitato il diritto di recesso dal rapporto di lavoro con la scuola in data 6 marzo
2015, in guisa che l'azienda non dovesse sopportare l'onere della sua retribuzione mensile ed ha lasciato in cassa il proprio TFR per sopperire almeno in parte agli omessi accantonamenti della . E' facile comprendere come sia inverosimile che la CP_1 CP_1
sia debitrice della società.” (cfr. ric. pag. 5 e 6).
A fronte dell'affermato maggior credito rivendicato, la Scuola ha spiegato eccezione di compensazione con il credito della sig.ra portato dal decreto ingiuntivo opposto, CP_1
come da conclusioni in atti.
Con memoria difensiva in data 14 marzo 2020 si è costituita la sig.ra CP_1
la quale ha chiesto il rigetto del ricorso in opposizione, argomentando la
[...]
genericità delle allegazioni avversarie, ovvero: “Appare necessario evidenziare, preliminarmente, come l'opposizione di controparte sia palesemente dilatoria e priva di ogni qualsivoglia fondamento. Questo fatto è acclarato dallo stesso contenuto del ricorso di opposizione al decreto ingiuntivo, dove si descrivono fatti non comprovati e privi di qualsivoglia valenza, quali mal contento dei dipendenti negli anni passati o pseudo mala gestio della sig.ra che andrebbero controprovati in altre sedi e non CP_1
in questa. Inoltre qualsiasi titolo e credito vantato da controparte, oltre che generico e privo di ogni specificità, risulterebbe in ogni caso prescritto. Ciò che però non trova
pagina 4 di 7 nessuna controprova è l'avvenuto pagamento delle somme richieste e dovute dalla società nei confronti della ingiungente. L'opponente, infatti, non produce alcun tipo di pagamento, ma si limita meramente ad addure pretese creditizie prive di qualsivoglia fondamento, oltre che mai, prima d'ora richieste.
Non appaiono pertinenti a questa sede, né i pseudo resoconti sui prelievi, che sono privi di qualunque contestualizzazione di bilancio o di attività svolta, né tantomeno le eccezioni di eventuali compensazioni di credito. Tutto ciò viene contestato in toto dalla sig.ra , poiché privo di fondamento. CP_1
Appare irrilevante la questione della conduzione familiare, sollevata da controparte, in quanto priva di ogni valore, sia per ciò che riguarda la forma societaria, sia per la definizione della odierna vertenza” (pag. 2 res.).
In ordine alla domanda di compensazione, ha rilevato come difetti la certezza dei crediti opposti in compensazione.
Ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Tempio ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa
- in via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo. promossa dalla società Scuola per l'infanzia in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque Parte_1
infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
-accertare e dichiarare la temerarietà della lite proposta, ex art. 96 cpc, e, per l'effetto, condannare parte attrice al risarcimento di tutti i danni, da quantificarsi in corso di causa e/o liquidarsi in via equitativa;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari;
Con ogni più ampia riserva sia in merito che istruttoria.”.
La causa, istruita documentalmente e mutata la persona del giudice nella scrivente, è
pagina 5 di 7 stata chiamata per discussione all'udienza del 9 aprile 2024 ed in tale sede decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Il ricorso in opposizione deve essere accolto.
La Scuola per l'Infanzia ha allegato e confortato i prelievi realizzati da Parte_1 [...]
durante la gestione della società. CP_1
In ordine a tali prelievi la signora non ha contestato di averli effettuati, CP_1
circostanza che deve ritenersi quindi pacifica;
parimenti, la signora nulla ha CP_1
allegato in ordine alla riconduzione di tali prelievi all'interesse della Scuola, onere sulla stessa ricadente a fronte del ruolo ricoperto nella scuola nel periodo di riferimento.
Segnatamente, dalla documentazione in atti non sono contestati: prelievi per euro
28.500,00 (anno 2014) e 12.049,00 (anno 2014 e 2015) (doc. 7 ric.); in data 8 gennaio
2014 un bonifico di € 5.000,00 (doc. 7 bis ric.); operazioni tra estratti conto/disposizioni di bonifici per euro 59.200,00 (docc. 8 e 9 ric.); tre assegni del novembre/dicembre 2013 per euro 2085,00 (doc. 10 ric.) e quattro assegni del gennaio 2014 per euro 4.800,00
(doc. 11 ric.).
Tali prelievi sono relativi al periodo in cui la sig.ra aveva già cessato formalmente CP_1
dalla carica di legale rapp.te p.t. non essendovi contestazione sul punto.
È altresì incontestato che la sig.ra ha svolto il suo ruolo di effettivo titolare della CP_1
impresa, ed ha gestito la cassa e la contabilità sociale sino al dicembre 2015; così come la medesima ha tenuto di suo pugno dei registri contabili non ufficiali dove ha annotato i prelievi di denaro sociale.
Deve quindi trovare applicazione, ai fini della definizione della vertenza, il principio di non contestazione ex art. 115 cpc ai sensi del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non contestati risultando, per l'effetto, superflua l'istruttoria dedotta in atti.
In tale ordine di ragioni, essendo il credito della Scuola certo con riguardo, per quanto qui rileva, alla somma pretesa dall'opposta con il decreto ingiuntivo, trova applicazione la compensazione atecnica con il credito retributivo della signora CP_1
pagina 6 di 7 Si respingono le reciproche domande ex art. 96 c.p.c. in difetto di allegazione e conforto dei presupposti costitutivi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i. in base al valore della causa ed all'attività resa.
Ogni ulteriore questione assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento del ricorso in opposizione, revoca il decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Tempio Pausania n. 90/2019 in data 18 giugno 2019;
- per le ragioni di cui in parte motiva, accertato e dichiarato il maggior credito di compensa il credito di Parte_1 CP_1
di cui al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Tempio CP_1
Pausania n. 90/2019 in data 18 giugno 2019 con la corrispondente parte di credito di
Parte_1
-respinge le reciproche domande ex art. 96 c.p.c.;
-condanna a rimborsare a Controparte_1 Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., le spese di lite, che si liquidano
[...]
in € 3000,00 per compenso, oltre spese generali nel limite del 15% ed oltre accessori.
Tempio Pausania, 9 aprile 2024
Il Giudice
dott.ssa Eleonora Carsana
pagina 7 di 7