Ordinanza cautelare 6 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 02/05/2025, n. 3725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3725 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03725/2025REG.PROV.COLL.
N. 08612/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8612 del 2024, proposto da
Idi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Camilla Mastrangelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Villorba, non costituito in giudizio;
nei confronti
A.N.A.R. - Associazione Noleggiatori dell’Area metropolitana di Roma, Ivano Fascianelli, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 1024 del 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie dell’appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il Cons. Elena Quadri e uditi per le parti gli avvocati Gaia Stivali in delega dell'avv. Camilla Mastrangelo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Idi S.r.l. ha impugnato il provvedimento del comune di Villorba (TV) del 10 novembre 2023 di revoca dell’autorizzazione n. 8 rilasciata il 24 settembre 2008 per il servizio noleggio autovettura con conducente entro il medesimo Comune.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha respinto il ricorso con sentenza n. 1024 del 2024, appellata da Idi S.r.l. per i seguenti motivi di diritto:
I) errore in iudicando ; errata applicazione e interpretazione della l. 21/1992; motivazione apparente e/o errata e/o contraddittoria, mancata e/o errata valutazione dei fatti di causa, omessa e/o errata valutazione delle prove documentali dedotte da Idi;
II) errore in iudicando ; errata applicazione e interpretazione della l. 21/1992, motivazione errata per ultrapetizione; nullità della sentenza appellata.
Successivamente l’appellante ha depositato memorie a sostegno delle proprie conclusioni.
All’udienza pubblica del 16 aprile 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Giunge in decisione l’appello proposto da Idi S.r.l. per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto n. 1024 del 2024 con la quale è stato respinto il ricorso per l’annullamento del provvedimento del comune di Villorba (TV) del 10 novembre 2023 di revoca dell’autorizzazione n. 8 rilasciata il 24 settembre 2008 per il servizio noleggio autovettura con conducente entro il medesimo Comune.
In data 10 novembre 2023 il Comune di Villorba ha adottato l’impugnato provvedimento di revoca dell’autorizzazione ncc n. 8 rilasciata a ID il 24 settembre 2008 ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Regolamento ncc del Comune per “ l’assenza del requisito obbligatorio della disponibilità della rimessa situata nel territorio del Comune di Villorba” e “l’assenza del requisito obbligatorio della sede del vettore, come recapito per la clientela, nel territorio del Comune di Villorba, della quale deve essere data pubblicità all’utente ”.
ID ha rilevato che le date in cui risultano effettuati i primi due sopralluoghi della Polizia Locale (21 settembre, 5 ottobre 2022) si collocano a ridosso di quella dell’1 settembre 2022 in cui era avvenuta la sottoscrizione di nuovo contratto di locazione con la Zoosile per i locali di via Montegrappa n. 30, grazie alla ripresa delle attività economiche post Covid; ID ha evidenziato, altresì, che dalla lettura dei verbali predetti si evinceva l’erroneità dell’accertamento compiuto dalla Polizia locale, che si sarebbe basato non su riscontri concreti e comprovati nella realtà dei fatti, ma su non meglio precisate né contestualizzate “informazioni assunte in loco” e avrebbe prodotto in giudizio a prova contraria dichiarazione del sig. ND SE, responsabile e socio della Zoosile, il quale ha confermato di essere stato presente ad uno dei vari sopralluoghi compiuti dalla Polizia Locale di Postumia Romana e di avere in tale occasione spiegato “ alle due agenti presenti che La Società di NCC Idi Srl ha regolare unità locale e rimessa presso questo indirizzo, per questo motivo sono in possesso di comando per apertura cancello ed accesso agli uffici ”.
Quanto all’ulteriore carenza rilevata dal Comune di Villorba in relazione al requisito della presenza di un’adeguata pubblicizzazione dell’attività di ncc svolta da ID presso i locali della sede legale, l’odierna appellante ha rilevato che presso i locali di via Montegrappa n. 30 sarebbe ben presente una pubblicizzazione assolutamente adeguata a garantire la percezione da parte della clientela locale dell’attività di ncc ivi esercitata e, comunque, che l’adeguata pubblicizzazione non rientrerebbe tra i requisiti fissati dalla normativa regolamentare di riferimento, l’accertamento della cui carenza non potrebbe, dunque, determinare la revoca dell’autorizzazione che si pone, per l’effetto, quale provvedimento del tutto abnorme ed errato rispetto a quella che può considerarsi al più come una mera irregolarità che poteva essere semplicemente sanata, in palese violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa.
La sentenza resa dal Tar Veneto sarebbe errata, essendo ID nel pieno possesso (mai interrottosi nel tempo fin dal rilascio dell’autorizzazione nel 2008) di tutti i requisiti per il regolare svolgimento dell’attività di ncc, e in specie dei requisiti che sono stati ritenuti carenti dal comune di Villorba nel provvedimento di revoca del titolo autorizzativo.
L’appellante contesta, anzitutto, il valore probatorio attribuito in sentenza alla documentazione prodotta dagli intervenuti ad opponendum in primo grado. Le fotografie prodotte da NA non avrebbero data certa e non sarebbero contraddistinte da geolocalizzazione certa e specifica, il che implicherebbe che tali documenti sono privi di qualsivoglia efficacia probatoria. Peraltro, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 4, secondo periodo, l. n. 21 del 1992, nella parte in cui prevedeva l’obbligo di rientro presso la rimessa al termine di ogni servizio, ritenendo la prescrizione irragionevole e sproporzionata rispetto all’obiettivo prefissato di assicurare che il servizio di trasporto sia rivolto ad un’utenza specifica e non indifferenziata, in quanto travalica il limite della stretta necessità, considerato che tale obiettivo è comunque presidiato dall’obbligo di prenotazione presso la sede o la rimessa e da quello previsto all’art. 3, comma 2, della legge n. 21 del 1992, di stazionamento dei mezzi all’interno delle rimesse.
La sentenza appellata si sostanzierebbe di una motivazione che, in ogni caso, valica i confini dell’oggetto stesso del ricorso, andando ultra petita , atteso che il comune di Villorba non si è determinato alla revoca dell’autorizzazione ncc nei confronti di ID per aver rilevato che l’odierna appellante svolge la propria attività in maniera slegata dal territorio di riferimento, bensì unicamente per la ritenuta “ mancanza di adeguata pubblicità al fine di portare a conoscenza dell’utenza della presenza della società di noleggio con conducente I.D.I. srl ” e “ di un ufficio a uso della società I.D.I srl ”.
L’appello va respinto, in considerazione delle risultanze degli accertamenti istruttori effettuati dall’amministrazione.
Il provvedimento impugnato in primo grado è stato adottato a seguito di accertamenti svolti dal Corpo di Polizia Locale di Postumia Romana il 21 settembre 2022 e il 5 ottobre 2022 presso la sede dell’unità locale e dell’autorimessa; in data 1 dicembre 2022 veniva, invero, contestata a ID la violazione dell’art. 5, comma 1, lett. h) , del Regolamento “ Disciplina degli autoservizi pubblici non di linea – noleggio autovettura con conducente ” approvato con delibera del consiglio comunale di Villorba n. 69 del 25 settembre 2002, in quanto risultava “ la mancanza di adeguata pubblicità al fine di portare a conoscenza all’utenza della presenza della società di noleggio con conducente I.D.I srl in possesso di autorizzazione di n.c.c. n. 8 rilasciata dal Comune di Villorba in data 24/09/2008; difatti non vi era alcuna insegna né riferimento (sul cancello di accesso del civico su menzionato è presente cartello con indicati i nomi delle ditte presenti “ZOOSILE APL-COLOR SEVEN B-OIL”) né campanello con nominativo indicato (vi erano solo due campanelli presenti con riferimento uno Zoosile e l’altro APL) che potessero in qualche modo indicare la presenza di un servizio di noleggio con conducente, ove l’utenza possa avanzare apposita richiesta per una determinata prestazione e/o viaggio. Inoltre, da informazioni assunte in loco, si accertava anche la mancanza di un ufficio ad uso della società I.D.I. srl ”.
Come si evince, inoltre, dal verbale del 18 settembre 2023 (allegato 7 del Comune depositato nel giudizio di primo grado), il 10 agosto 2023, alle ore 11.20 circa, agenti del Corpo intercomunale di Polizia Locale si recavano presso il civico 30 di via Monte Grappa nel comune di Villorba e su un cartello posto sul cancello di accesso del civico su menzionato risultavano indicate due ditte diverse dall’appellante, con i due rispettivi campanelli. Il titolare di una delle due ditte, proprietario del capannone occupato, dichiarava agli agenti che al titolare della ditta I.D.I. era stato dato in affitto un locale ad uso ufficio e parte dell’esterno ad uso parcheggio. Lo stesso non ricordava di aver visto di recente il titolare della ditta affittuaria e comunque di incontrarlo in maniera molto sporadica presso la sede. Il 31 agosto 2023, alle ore 16.25 circa, gli agenti si recavano nuovamente all’indirizzo suddetto, trovando sia il capannone che il cancello di ingresso chiuso. Nessuno rispondeva al suono del campanello, così come anche il 18 settembre 2023, su ulteriore sopralluogo svolto alle ore 14.30 circa.
Né la documentazione offerta in giudizio dall’appellante è idonea a comprovare l’effettivo utilizzo della sede e, correlativamente, l’effettivo svolgimento – almeno in parte – del servizio a favore degli utenti presenti sul territorio di Villorba; ed invero, la documentazione prodotta in primo grado da ID “ in quanto priva di puntuali indicazioni geografiche, non consente di circoscrivere l’effettivo ambito territoriale di svolgimento del servizio, né l’effettivo utilizzo della rimessa solo formalmente dichiarata ”; le deduzioni svolte nel ricorso da ID sono, dunque, meramente formali e inidonee a superare le contestazioni sostanziali elevate dal Comune di Villorba “ che appaiono ragionevolmente sorrette dalle risultanze degli accertamenti eseguiti dalla polizia locale, dalle dichiarazioni assunte sul posto e dalla mancata dimostrazione nel concreto dell’avvenuto insediamento e della successiva permanenza dell’attività all’interno delle aree e degli spazi dichiarati dall’Amministrazione ” (cfr. la sentenza appellata).
Il Collegio concorda, dunque, con le statuizioni della sentenza impugnata, secondo cui il Comune ha revocato la licenza rilasciata alla ricorrente per avere accertato la mancanza dei requisiti organizzativi e funzionali all’esigenza di prestare il servizio di noleggio prevalentemente all’interno del territorio comunale di riferimento, come affermato dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza 26 marzo 2020, n. 56, secondo cui: “ la vocazione locale del servizio di NCC giustifica l'introduzione di limiti al libero esercizio dell'attività di trasporto, perché — pur potendo essere svolto senza vincoli territoriali di prelevamento e di arrivo a destinazione dell'utente — mira a soddisfare, in via complementare e integrativa, le esigenze di trasporto delle singole comunità, alla cui tutela è preposto il Comune che rilascia l'autorizzazione ”.
Ed invero, nel caso di specie l’appellante non ha fornito idoneo supporto probatorio dell’effettiva utilizzazione sostanziale di una sede operativa e di una rimessa nel comune di Villolba, non essendo a tal fine sufficiente l’aver preso in affitto una parte di capannone ad uso ufficio senza aver provato l’effettiva presenza dell’attività operativa, idoneamente pubblicizzata, in tale sede.
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va respinto e, per l’effetto, a conferma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado.
Nulla va disposto sulle spese di giudizio, in mancanza della costituzione delle controparti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata di reiezione del ricorso di primo grado.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Quadri | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO