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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/12/2025, n. 3963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3963 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE nella persona della giudice on. IA SE de VI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta in data 13.12.2024 al N° R.G.C.A. 14622/2024, promossa da
, nato il [...] a [...] – Stato di Minas Gerais, Parte_1
Brasile e residente in [...]de Caldas, Stato di Minas CodiceFiscale_1
Gerais, Brasile C.f. , in proprio (PROCURA A); C.F._2
, nato il [...] a [...] - Stato di Minas Parte_2
Gerais, Brasile e residente in [...]82/0 JD Phliladelphia, Pocos de Caldas, Stato C.F._3 di Minas Gerais, Brasile c.f. in proprio (PROCURA B) C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Marco PEPE del Foro di Roma, giuste procure notarili autenticate e tradotte, nonché munite di Apostille allegate in atti (Procura A, Procura B)
-ricorrenti-
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, per legge domiciliato presso la Controparte_1
Sede distrettuale dell'Avvocatura dello Stato sita in Via degli Arazzieri, 4 Firenze –
Resistente
e
PUBBLICO MINISTERO, Affari Civili, presso il Tribunale di Firenze sito in Viale Guidoni, 61 –
50127 Firenze (FI)
-contraddittore necessario ex art. 70 c.p.c.-
OGGETTO: Diritto della cittadinanza
pagina 1 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il
[...]
chiedendo che venga loro riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna CP_1 da antenato italiano, per essere discendenti diretti di nata il [...] a Persona_1
Castell'Azzara – GROSSETO, cittadina italiana che emigrò in Brasile ove sposò Persona_2 in data 21.10.1865 in Campestre, Stato di Minas Gerais Brasile;
all'epoca, a seguito del matrimonio con un cittadino brasiliano, perdette la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 14 del Persona_1
Codice Civile del 1865, acquistando quella brasiliana;
ad ogni modo non acquisì Persona_1 la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione né ebbe mai a rinunciare formalmente allo status civitatis italiano.
Da questa unione matrimoniale nacque il figlio, nato il 5 Persona_3 ottobre 1909 a Campestre, Stato di Minas Gerais. decedette il 15 novembre 1975. Persona_1
Successivamente sposò con Persona_3 Persona_4 matrimonio celebrato l'11 novembre 1933 in Campestre, Minas Gerais.
Dalla loro unione matrimoniale nacque la figlia il 27 luglio 1937. Persona_5
morì il 29 novembre 2002. Persona_3
sposò il 16 maggio 1949 e dalla loro Controparte_2 Persona_6 unione matrimoniale nacque il 23 ottobre 1962 a Campestre, odierno Parte_1 ricorrente nel presente giudizio.
morì il 24 dicembre 2014. Persona_7
sposò il 29 ottobre 2014, ma Parte_1 Persona_8 successivamente intrattenne una relazione di fatto con e dalla loro Controparte_3 unione nasce il figlio nato il [...], odierno ricorrente Parte_2 nel presente giudizio.
Fissata con decreto del 4.10.2025 l'udienza cartolare di trattazione del fascicolo per l'udienza del 4.12.2025, parte ricorrente ha proceduto alle dovute notifiche in data 6.10.2025.
Il convenuto non si è costituito in giudizio e viene dichiarato contumace. CP_1
pagina 2 di 6 Per gli effetti del Decreto del Presidente del Tribunale nr. 157 del 2025, il fascicolo è stato assegnato all'odierno giudicante che procede all'emissione della sentenza, previa assegnazione di termine per il deposito di note sostitutive ex art 127 ter c.p.c. che la parte ricorrente ha rispettato.
Motivi della decisione
Sull'interesse ad agire.
In via preliminare, va osservato che sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass. SS.UU. n.
25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria, ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
E' “ frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di
Roma, 18710/2016).
Ciò premesso, sussisterebbe l'interesse ad agire quando viene in rilievo un' oggettiva situazione di incertezza, ovvero quando l'Amministrazione non ha esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento (previsto in 730 gg dall'art.
pagina 3 di 6 3 del DPR 362 del 1994 che il D.P.C. 33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire attesa l'ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i consolati d'Italia in Sud America e quindi si trovano in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e comunque entro una tempistica ragionevole.
Nel merito.
Ciò premesso, al fine di delibare la domanda principale dei ricorrenti, occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
Dalla documentazione allegata risulta la discendenza dei ricorrenti – con continuità della linea di trasmissione – da cittadina italiana. Persona_1
La domanda viene, pertanto, accolta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio ed è stata provata la continuità della linea di trasmissione.
Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n.
91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed ègiustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza
n. 25317 del 24/08/2022).
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della pagina 4 di 6 cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
Sul diritto alla cittadinanza italiana in favore dei nati da donna italiana che ha sposato il cittadino straniero
La Suprema Corte a Sezioni Unite si è pronunciata definitivamente in merito al tema con la sentenza del 25 febbraio 2009 n. 4466.
Con diverse argomentazioni incentrate sul principio di eguaglianza, di cui all'art. 3, e sul principio della parità dei coniugi all'interno della famiglia, di cui all'art. 29 della Costituzione, nonché sul rilievo che dall'applicazione di questi principi derivava una sostanziale ingiustizia per la donna sposata con cittadino straniero e che si creava una situazione di disparità di trattamento causata dal sesso e dal matrimonio, in violazione delle Convenzioni internazionali che pure tutelavano la donna e vietavano situazioni di sostanziale disparità, riconosceva la cittadinanza italiana alle donne che avevano sposato lo straniero, nonché ai discendenti delle stesse donne.
Nella sentenza in questione viene affermato il seguente Principio di Diritto: “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 L. n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente all'1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi
e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (art. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria;
da quest'ultimo quindi lo stato, per il rapporto di paternità, deve trasmettersi (e va quindi riconosciuto) alla figlia ricorrente”.
Le successive pronunce della Corte di Cassazione hanno sostanzialmente confermato questo indirizzo (v., tra le altre, Cass. 29 luglio 2009, n. 17548; Cass. 29 marzo 2011, n. 7127; Cass. 13 ottobre
2011, n. 21154).
pagina 5 di 6 Pertanto, in considerazione di quanto sinora espresso ed illustrato, che Persona_1 contrasse matrimonio con il 21 ottobre 1905 in Brasile non ha mai perduto la Persona_3 cittadinanza italiana ed ha potuto trasmetterla ai suoi discendenti, odierni ricorrenti.
Sulle spese di lite.
Richiamato il principio di causalità che regge la soccombenza alle spese di lite (per cui viene condannato al pagamento delle spese processuali chi resiste alla domanda altrui con forme ed argomenti non rispondenti al diritto v. Cass. nr. 25141 del 2006), si osserva come nel caso di specie il convenuto, al quale i ricorrenti non si sono rivolti prima dell'instaurazione del giudizio, non CP_1 costituendosi in giudizio, non ha dato causa in alcun modo al giudizio;
ciò giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando: -dichiara la contumacia del;
Controparte_1
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara i ricorrenti cittadini italiani jure sanguinis;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.
- compensa le spese di lite del presente giudizio
Si comunichi.
Firenze, 5.12.2025
Il Giudice on.
IA SE de VI
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