Art. 1.
Il Ministro per la grazia e giustizia puo' con suo decreto mantenere in funzione, fino al 31 dicembre 1949 - e comunque non oltre il compimento del 75° anno di eta' - entro i limiti dei posti disponibili i magistrati di grado non superiore al 5° e, in soprannumero ai ruoli ed alle piante organiche, i magistrati di grado 4° e 3°.
Tale facolta' si riferisce ai magistrati gia' mantenuti in funzione o richiamati a norma dell' art. 1, comma primo e secondo, del decreto legislativo 28 dicembre 1947, n. 1594 , nonche' a quelli che compiranno i limiti di eta' dopo il 31 dicembre 1948.
Il Ministro per la grazia e giustizia puo' con suo decreto richiamare in servizio, fino al 31 dicembre 1949 e, comunque, non oltre il compimento del 75° anno di eta', in soprannumero ai ruoli ed alle piante organiche, i magistrati di grado 4° e 3° precedentemente collocati a riposo.
Il Ministro per la grazia e giustizia puo' con suo decreto mantenere in funzione, fino al 31 dicembre 1949 - e comunque non oltre il compimento del 75° anno di eta' - entro i limiti dei posti disponibili i magistrati di grado non superiore al 5° e, in soprannumero ai ruoli ed alle piante organiche, i magistrati di grado 4° e 3°.
Tale facolta' si riferisce ai magistrati gia' mantenuti in funzione o richiamati a norma dell' art. 1, comma primo e secondo, del decreto legislativo 28 dicembre 1947, n. 1594 , nonche' a quelli che compiranno i limiti di eta' dopo il 31 dicembre 1948.
Il Ministro per la grazia e giustizia puo' con suo decreto richiamare in servizio, fino al 31 dicembre 1949 e, comunque, non oltre il compimento del 75° anno di eta', in soprannumero ai ruoli ed alle piante organiche, i magistrati di grado 4° e 3° precedentemente collocati a riposo.