Art. 325.
(Divieto di commercio con persone sospette: lista nera).
Il divieto indicato nell'articolo precedente si estende al commercio con persone diverse da quelle contemplate nei numeri 1° e 2° dell'articolo stesso, le quali siano iscritte in una lista da approvarsi con decreto del Duce e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Contro il provvedimento preveduto dal comma precedente non e' ammesso ricorso, ne' in sede amministrativa, ne' in sede giurisdizionale.
(Divieto di commercio con persone sospette: lista nera).
Il divieto indicato nell'articolo precedente si estende al commercio con persone diverse da quelle contemplate nei numeri 1° e 2° dell'articolo stesso, le quali siano iscritte in una lista da approvarsi con decreto del Duce e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Contro il provvedimento preveduto dal comma precedente non e' ammesso ricorso, ne' in sede amministrativa, ne' in sede giurisdizionale.