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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/09/2025, n. 3313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3313 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 23 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle forme della trattazione scritta nella causa iscritta al n. 719 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: indennità, rendita vitalizia o altra equivalente – vertente CP_1
tra
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Pierpaolo Petruzzelli
ricorrente e
Controparte_2
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore
[...]
rappr. e dif. dall'Avv. Cristina Servodio
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.01.2024 parte ricorrente chiede costituirsi in proprio favore una rendita per malattia professionale.
Rappresenta a sostegno della richiesta di aver lavorato come marittimo per oltre 24 anni, di cui quasi 20 alle dipendenze esclusive di armatori nazionali, ricoprendo le mansioni di mozzo, piccolo di camera, cameriere, piccolo di cucina, garzone di cucina e, in prevalenza, di cuoco;
di essere stato esposto durante la
1 attività in maniera continua, prolungata e qualificata ad amianto e di aver contratto “ispessimento pleurico delle pareti bronchiali”.
Nel costituirsi l' eccepisce la legittimità del diniego dell'Istituto CP_1 alla richiesta, poiché la mancanza di dati sul rischio lavorativo non consente di ricostruire un nesso causale certo tra attività svolta e patologia.
La prova orale svolta a mezzo del teste ha dato conferma Testimone_1 della dinamica lavorativa descritta in ricorso.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
La domanda è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
La consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. Persona_1 ha consentito di stabilire quanto segue:
“4) VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE
Dall'analisi della documentazione in atti e dell'esame clinico si può affermare come il sig. sia affetto da “BPCO, ispessimento Parte_1 pleurico basale sin. e noduli sub-pleurici e parenchimali, cardiopatia ischemico- ipertensiva rivascolarizzata per ostruzione critica multivasale, IRC II stadio
KDOQI, tiroidite di Hashimoto”.
Procedendo con lo specifico, si rammenta come la trattazione in esame sia orientata nell'eventuale riconoscimento dell'origine professionale della patologia polmonare accertata al ricorrente.
Prima di iniziare con la trattazione più analitica delle patologie in esame, occorre ricordare che per malattie professionali o tecnopatie possiamo intendere quei “processi morbosi che derivano da una esposizione protratta agli effetti nocivi del lavoro, cioè quelle manifestazioni cliniche dovute all'azione lenta e ripetuta nel tempo di agenti patogeni legati al lavoro stesso”.
2 Nel tempo e con gli anni si sono verificate numerose e sostanziali modifiche giuridiche sulla tutela delle malattie professionali, passando da un sistema definito chiuso, in cui le tecnopatie risultavano tabellate e ben determinate a seconda della professione tecnopatogena (con precisi limiti temporali per il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione dell'attività lavorativa), ad uno definito misto in cui, oltre alle patologie tabellate dal T.U. n.1124 del
30 giugno 1965, l'assicurazione viene estesa “ad ogni malattia diversa da quelle comprese nelle tabelle allegate, causata da lavorazioni o da agenti patogeni diversi da quelli indicati nelle tabelle stesse, anche se manifestatesi oltre il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro, purché ne sia provata la causa di lavoro”. Nel caso in esame bisogna quindi valutare sia il requisito sostanziale della presenza della patologia ed i suoi eventuali riflessi sull'attitudine al lavoro, sia un requisito formale sulla riconducibilità della stessa ad una noxa tecnopatogena.
Passando alla valutazione del caso specifico è acclarato che il sig.
[...] ha svolto l'attività di marittimo per circa 24 anni alle dipendenze Parte_1 di armatori nazionali ricoprendo le mansioni di mozzo, piccolo di camera ed in prevalenza cuoco.
Nello specifico dell'aspetto eziopatogenetico delle lesioni occorre precisare che la condizioni clinica delle lesioni polmonari sono in linea con la letteratura internazionale in materia alla esposizione alle polveri e fibre di asbesto.
Nel caso specifico occorre evidenziare che nella relazione di Consulenza
Tecnica d'Ufficio nella controversia tra ed , Corte di Parte_1 CP_3
Appello di Bari, Sez. Lavoro RG 935/2010, i CC.TT.UU. nelle conclusioni riportano
“Alla luce delle indagini effettuate e dei dati emersi dall'esame della documentazione presenti in atti e da quella successivamente acquisita […]; tenuto conto delle specifiche mansioni svolte nel corso dei vari periodi di imbarco, secondo criterio di elevato probabilità il grado di concentrazione delle fibre di amianto nei locali in cui vasto è stato esposto è valutabile tra 36 Parte_1
e 59 fibre per litro e pertanto inferiore al livello fissato dal D. Lgs. n. 277 del 1991 e successive integrazioni diretta esposizione avvenuta per un periodo superiore ai 10 anni”, riconoscendo comunque, seppur una concentrazione non superiore ai limiti di legge, una esposizione ambientale alle fibre e polveri di amianto.
Nel caso dei marittimi, inoltre, è da considerare che svolgono periodi di imbarco continuativo per mesi con un tempo di esposizione all'amianto nelle sue varie forme (polveri e fibre per pannelli isolanti, isolamento delle tubazioni, corde, nastri, guarnizioni per l'accoppiamento di tubazioni e condotte) che non
3 si limita alla attività lavorativa ma all'intera giornata di vita a bordo (turno lavorativo e riposo).
CONCLUSIONI
Dall'esame della documentazione in atti, dalle risultanze dell'esame clinico e dalla consultazione della letteratura scientifica in argomento, si può affermare che:
1. il sig. sia affetto da “BPCO, ispessimento pleurico Parte_1 basale sin. e noduli sub-pleurici e parenchimali, cardiopatia ischemico- ipertensiva rivascolarizzata per ostruzione critica multivasale, IRC II stadio
KDOQI, tiroidite di Hashimoto”;
2. per il quadro clinico polmonare determinato dalla presenza di
“Multiple placche ispessimento pleurico basale sin. Con addensamenti parenchimali di tipo “ground glass” e noduli sub-pleurici e parenchimali” sussiste il nesso causale per la tipologia di lavoro svolto come mansione specifica a contatto con materiali ed in ambienti lavorativi ove sussisteva l'esposizione al rischio amianto secondo un criterio di alta probabilità;
3. la misura del danno biologico residuato a mente delle tabelle del D.M. 12/7/2000 è nella quantificabile nella misura del 5% (cinquepercento)”.
Si tratta di valutazione condivisibile, perché immune da vizi logici e che perviene alla affermazione del nesso di causalità tenendo in adeguato conto sia la esposizione a rischio, sia la natura della patologia, sia il pacifico accertamento nella letteratura scientifica della univoca natura cancerogena della esposizione all'amianto.
La complessiva valutazione della prova testimoniale e degli esiti della CTU consente di affermare che ha effettivamente subito un danno biologico Pt_1 quantificabile nella misura del 5% per la continua e prolungata esposizione agli agenti chimici suindicati.
Ciò comporta che la domanda relativa al riconoscimento della natura professionale della patologia deve essere accolta.
4 Tuttavia, atteso che il CTU ha riconosciuto un danno biologico del 5%, inferiore al minimo indennizzabile, deve essere rigettata la domanda di condanna dell' alla costituzione della rendita per tecnopatia. CP_1
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese. Sono poste definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.. CP_2
P Q M
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da - proc. n. 719/2024 RG, ogni contraria domanda, Parte_1 eccezione e difesa respinte, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, accerta la natura professionale della patologia accusata dal ricorrente: “ispessimento pleurico delle pareti bronchiali” con un danno biologico residuato quantificabile nella misura del
5%;
- rigetta nel resto il ricorso;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite. Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di c.t.u..
Bari, 23 settembre 2025.
Il giudice
Dott.ssa Giovanna Campanile
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