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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 20/11/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. Roberto Spagnuolo Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere rel.
dr. Rosa Larocca Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 30 ottobre 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 52 del ruolo generale civile dell'anno 2023
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine del Parte_1
ricorso d'appello, dall'avv.to Salvatore Paolo Guarino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza, alla via IV Novembre, n.38;
APPELLANTE
E
1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, CP_1
in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Carlo Rella e Giuseppe Domenico Bosco
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Altamura, alla via Monte
Rosa, n.6.
APPELLATA
OGGETTO: Lavoro Straordinario - Appello avverso la sentenza recante il n.
87/2023 del 2 febbraio 2023 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte adita, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'espletamento di lavoro straordinario nella isura di 69 ore nel periodo dal 25 giugno 2014 al 31 luglio 2018, con condanna della società
appellata al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di euro
142.586,15, oltre accessori di legge nonché al risarcimento del subito danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa, il tutto con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio, con attribuzione”;
Per la società appellata:
“Voglia la Corte d'Appello adita così provvedere: respingere l'appello proposto, con vittoria delle spese del giudizio”.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.87/2023 del 2 febbraio 2023, il Giudice del Lavoro del
Tribunale di Potenza, all'esito della prova testimoniale espletata, respingeva la domenda azionata da della società datrice di lavoro Controparte_2
al pagamento, in suo favore, della somma di euro 142.586,15 a titolo di lavoro straordinario, nonché del danno non patroimoniale subito.
Compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Nella stilata motivazione della sentenza il primo giudice riteneva generica la domanda di riconoscimento del lavoro straordinario dedotto, che, in ogni caso,
non aveva avuto un adeguato riscontro probatorio all'esito della prova testimoniale espletata.
Avverso tale sentenza proponeva appello insistendo sulla Parte_1
raggiunta prova in sede testimoniale del lavoro espletato alle dipendenze della società appellata quale addetto alla guardiania del cantire di proprietà della convenuta.
Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Si costituiva tempestivamente in giudizio a sua volta CP_1
conclduendo come in atti.
Disposta la trattazione scritta per l'udienza odierna, lette le note autorizzate, la
Corte adita decideva come da separato dispositivo.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio di appello per rinuncia agli atti del giudizio, formulata da ed accettata dalla società appellata Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., come risulta dalla CP_1
documentazione prodotta in allegato alle note per l'udienza odierna.
Deve, infatti, precisarsi che nel giudizio di appello,
la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione.
Quanto alle spese del presente giudizio, le parti si sono accordate per la loro compensazione e ha chiesto porsi le spese di CTU a proprio carico ed in CP_1
questi termini il Collegio ha provveduto come da separato decreto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 52 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2023, promosso da nei confronti di Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 87/2023 del 2
4 febbraio 2023 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Potenza, 30 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida SABBATO) (dr. Roberto SPAGNUOLO
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. Roberto Spagnuolo Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere rel.
dr. Rosa Larocca Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 30 ottobre 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 52 del ruolo generale civile dell'anno 2023
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine del Parte_1
ricorso d'appello, dall'avv.to Salvatore Paolo Guarino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza, alla via IV Novembre, n.38;
APPELLANTE
E
1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, CP_1
in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Carlo Rella e Giuseppe Domenico Bosco
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Altamura, alla via Monte
Rosa, n.6.
APPELLATA
OGGETTO: Lavoro Straordinario - Appello avverso la sentenza recante il n.
87/2023 del 2 febbraio 2023 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte adita, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'espletamento di lavoro straordinario nella isura di 69 ore nel periodo dal 25 giugno 2014 al 31 luglio 2018, con condanna della società
appellata al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di euro
142.586,15, oltre accessori di legge nonché al risarcimento del subito danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa, il tutto con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio, con attribuzione”;
Per la società appellata:
“Voglia la Corte d'Appello adita così provvedere: respingere l'appello proposto, con vittoria delle spese del giudizio”.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.87/2023 del 2 febbraio 2023, il Giudice del Lavoro del
Tribunale di Potenza, all'esito della prova testimoniale espletata, respingeva la domenda azionata da della società datrice di lavoro Controparte_2
al pagamento, in suo favore, della somma di euro 142.586,15 a titolo di lavoro straordinario, nonché del danno non patroimoniale subito.
Compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Nella stilata motivazione della sentenza il primo giudice riteneva generica la domanda di riconoscimento del lavoro straordinario dedotto, che, in ogni caso,
non aveva avuto un adeguato riscontro probatorio all'esito della prova testimoniale espletata.
Avverso tale sentenza proponeva appello insistendo sulla Parte_1
raggiunta prova in sede testimoniale del lavoro espletato alle dipendenze della società appellata quale addetto alla guardiania del cantire di proprietà della convenuta.
Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Si costituiva tempestivamente in giudizio a sua volta CP_1
conclduendo come in atti.
Disposta la trattazione scritta per l'udienza odierna, lette le note autorizzate, la
Corte adita decideva come da separato dispositivo.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio di appello per rinuncia agli atti del giudizio, formulata da ed accettata dalla società appellata Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., come risulta dalla CP_1
documentazione prodotta in allegato alle note per l'udienza odierna.
Deve, infatti, precisarsi che nel giudizio di appello,
la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione.
Quanto alle spese del presente giudizio, le parti si sono accordate per la loro compensazione e ha chiesto porsi le spese di CTU a proprio carico ed in CP_1
questi termini il Collegio ha provveduto come da separato decreto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 52 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2023, promosso da nei confronti di Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 87/2023 del 2
4 febbraio 2023 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Potenza, 30 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida SABBATO) (dr. Roberto SPAGNUOLO
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