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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 6448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6448 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 6188 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 5.6.2025 e vertente
TRA rappresentata in virtù di procura in atti dall'avv. Parte_1 Parte_2
congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Francesco Elia presso il cui
[...] studio sito in Roma largo Toniolo 6 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Giulio Romano presso la sede rappresentato e difeso dal funzionario Clara Bava CP_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato adiva il tribunale di Roma in Parte_1 funzione di giudice del lavoro esponendo di avere presentato ricorso giudiziale per a.t.p.o. per vedersi riconosciuta l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80; che il procedimento si concludeva con l'omologa di riconoscimento della prestazione dal 1.3.2024 (decreto n.r.g. 4207/2024); che essa esponente aveva notificato il decreto di omologa all' che tuttavia non aveva provveduto nei CP_1 termini di legge al pagamento. Chiedeva l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento e la condanna al pagamento dei ratei arretrati con decorrenza dal 1.3.2024, oltre gli interessi. Si costituiva in giudizio l' deducendo che la prestazione era stata riconosciuta CP_1 all'assicurato e che l' aveva dato corso al pagamento dei ratei arretrati. CP_1
1 La causa era decisa il 5.6.2025 a mezzo di trattazione scritta. Parte ricorrente, nelle note di trattazione scritta, dava atto dell'avvenuto pagamento. È pertanto cessata la materia del contendere. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono poste a carico dell' CP_1 nella liquidazione si tiene conto del carattere seriale della vertenza, del comportamento collaborativo dell' e del fatto che il giudizio si è esaurito in CP_1 una sola udienza.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che CP_1 liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Roma 5.6.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
2
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 6188 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 5.6.2025 e vertente
TRA rappresentata in virtù di procura in atti dall'avv. Parte_1 Parte_2
congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Francesco Elia presso il cui
[...] studio sito in Roma largo Toniolo 6 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Giulio Romano presso la sede rappresentato e difeso dal funzionario Clara Bava CP_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato adiva il tribunale di Roma in Parte_1 funzione di giudice del lavoro esponendo di avere presentato ricorso giudiziale per a.t.p.o. per vedersi riconosciuta l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80; che il procedimento si concludeva con l'omologa di riconoscimento della prestazione dal 1.3.2024 (decreto n.r.g. 4207/2024); che essa esponente aveva notificato il decreto di omologa all' che tuttavia non aveva provveduto nei CP_1 termini di legge al pagamento. Chiedeva l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento e la condanna al pagamento dei ratei arretrati con decorrenza dal 1.3.2024, oltre gli interessi. Si costituiva in giudizio l' deducendo che la prestazione era stata riconosciuta CP_1 all'assicurato e che l' aveva dato corso al pagamento dei ratei arretrati. CP_1
1 La causa era decisa il 5.6.2025 a mezzo di trattazione scritta. Parte ricorrente, nelle note di trattazione scritta, dava atto dell'avvenuto pagamento. È pertanto cessata la materia del contendere. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono poste a carico dell' CP_1 nella liquidazione si tiene conto del carattere seriale della vertenza, del comportamento collaborativo dell' e del fatto che il giudizio si è esaurito in CP_1 una sola udienza.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che CP_1 liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Roma 5.6.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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