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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 27/06/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2938/2024 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2938/2024 promossa da:
c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Molina Baiocchi
e
(c.f. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avvocato Paolo Mannucci
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 2
Il ricorso, depositato in data 15/07/2024 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Non vi sono provvedimenti accessori da prendere, non avendo i coniugi reciproche pretese a livello economico, essendo autosufficienti e non avendo nulla a pretendere a titolo di mantenimento personale l'uno dall'altra; si dà atto che tutti i beni e gli effetti personali dei coniugi sono stati già ripartiti.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno il 09/08/2012 tra e trascritto nei registri dello stato Parte_1 CP_1 civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2012 Parte 1 n. 184
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 26.6.2025
Il Presidente Relatore
dott. Azzurra Fodra
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2938/2024 promossa da:
c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Molina Baiocchi
e
(c.f. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avvocato Paolo Mannucci
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 2
Il ricorso, depositato in data 15/07/2024 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Non vi sono provvedimenti accessori da prendere, non avendo i coniugi reciproche pretese a livello economico, essendo autosufficienti e non avendo nulla a pretendere a titolo di mantenimento personale l'uno dall'altra; si dà atto che tutti i beni e gli effetti personali dei coniugi sono stati già ripartiti.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno il 09/08/2012 tra e trascritto nei registri dello stato Parte_1 CP_1 civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2012 Parte 1 n. 184
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 26.6.2025
Il Presidente Relatore
dott. Azzurra Fodra
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