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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 5147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5147 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1348 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del giorno 12/09/2025 e vertente
TRA
(c.f. ), in persona legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Novello in virtù di procura prodotta unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliati digitalmente presso l'indirizzo pec di detto difensore, Email_1
APPELLANTE
E
1 NTarte_1
APPELLATO - CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso il decreto di estinzione del Tribunale di Roma
n. 5224/2023 emesso nel giudizio rubricato al n. 64742/2019 R.G., pubblicato in data 11/08/2023.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – Con atto di citazione notificato in data 4 ottobre 2019 Parte_1
citava in giudizio proponendo opposizione al NTarte_1
decreto ingiuntivo n. 14718/2019, emesso in data 16 luglio 2019 dal
Tribunale di Roma, con il quale era stato ingiunto ad essa società di pagare in favore di la somma di euro 9.022,08 oltre interessi, NTarte_1
sulla base della fattura n. FPR 639 del 23 aprile 2019. A sostegno dell'opposizione aveva eccepito l'inammissibilità della domanda Pt_1
monitoria per inesigibilità del credito fondandosi esso sulla sola fattura;
NT l'infondatezza nel merito della domanda, in quanto la società si era resa gravemente inadempiente agli obblighi assunti nei confronti di essa in relazione ai servizi di cui chiedeva il pagamento;
eccepiva di Parte_1
NT aver legittimamente sospeso il pagamento non avendo benché richiesta, fornito la prova di aver regolarmente corrisposto i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e avendo omesso di consegnare il In via Pt_2
riconvenzionale, chiedeva la risoluzione del contratto e relative restituzioni.
§ 1.1 – Si costituiva per resistere all'opposizione. NTarte_1
Sosteneva di non aver alcun obbligo di consegnare il e di aver reso Pt_2
regolarmente il proprio servizio, provato documentalmente. Con riguardo alla domanda riconvenzionale, ne sosteneva l'infondatezza, posto che essa società ingiungente-opposta aveva dato prova di aver correttamente eseguito i servizi nel mese di gennaio 2019, oggetto della fattura posta a base del
2 ricorso monitorio rispetto alla quale non aveva mai sollevato Parte_1
contestazioni.
§ 1.2 – Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, il Tribunale assegnava alle parti i termini ex art. 183 co.
6 c.p.c., quindi rinviava la causa per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; NT
§ 1.3 –Il difensore di versava in data 7 giugno 2023 nel fascicolo telematico istanza di interruzione del giudizio essendo la società stata dichiarata fallita con sentenza n. 344/2023 in data 01.06.2023 dal Tribunale di Roma.
§ 1.4 – Il Tribunale con ordinanza pronunciata all'udienza dell'8 giugno
2023 dichiarava l'interruzione del giudizio.
§ 2. – Il Tribunale di Roma con ordinanza assunta d'ufficio - titolata decreto n. 5224/2023 pubblicato in data 11 agosto 2023 - dichiarava l'estinzione del processo.
§ 3. – Il Tribunale, a sostegno della decisione, osservava: << letti gli atti della causa iscritta al n. 64742 / 2019 del R.G.A.C.C. avente ad oggetto “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)”; rilevato che il giudizio è stato introdotto in data successiva al 4 luglio 2009 e quindi
è soggetto alla disciplina prevista dall'art. 307 c.p.c. come modificato dalla legge n. 69 del 2009;
considerato che
la causa sopraindicata è stata interrotta in data 08 giugno 2023 per dichiarazione di fallimento della società opposta, attrice in senso sostanziale, come dichiarato in udienza;
visti gi artt. 307 e
308 c.p.c. >>
§ 4. – Ha proposto appello formulando un motivo di gravame, di Parte_1
seguito illustrato. Rassegnava le seguenti conclusioni:< Voglia l'Ill.ma
3 Corte d'Appello adita, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o revocare il decreto di estinzione n. cronol. 5224/2023 di data 11.8.2023, pubblicato in pari data, pronunciato dal Tribunale di Roma, Sez. XI Civile, Giudice Dott. Domenico
Mancini, nel procedimento R.G. n. 64742/2019, non notificato, nel merito accogliento le seguenti conclusioni: accogliere la domanda oggetto della precedente fase e/o grado del giudizio: - dichiarare invalido/illegittimo/nullo/inefficace il decreto ingiuntivo opposto per carenza dei presupposti per l'emissione come esposto nel presente atto;
- revocarsi e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 14718/2019; R.G. N. 38042/2019, emesso in data 16 luglio 2019 dal Tribunale di Roma, Giudice Dott. Danilo Sena, per tutti i motivi esposti nel presente atto e comunque rigettare ogni pretesa avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto;
In via riconvenzionale e/o di eccezione riconvenzionale: - accertato e dichiarato il grave inadempimento NT di per i motivi tutti esposti in narrativa, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto tra le parti intercorso ex art. 1456 c.c.
– o in subordine pronunciarne la risoluzione ex artt. 1453 -1455 c.c. – e conseguentemente, accertato il diritto di alla restituzione Pt_1
dell'importo di € 1.985,34, disporsi l'eventuale compensazione con quanto NT in denegata ipotesi riconosciuto come dovuto a In via istruttoria: - per l'ipotesi in cui si dovesse riaprire l'istruttoria – qualora non sia già in grado il Collegio di decidere sulla base del corretto riparto degli oneri probatori e/o non risulti già sufficientemente provata ogni deduzione di parte appellante - si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nel corso del primo grado nella seconda memoria ex art. 183, VI co. c.p.c., con rigetto NT delle istanze istruttorie a prova contraria formulate da per i motivi indicati in terza memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. depositata da in Pt_1
4 primo grado;
In ogni caso Spese e compensi di lite del primo e del secondo grado di giudizio integralmente rifuse.>>
§ 4.1 – All'udienza di prima comparizione del 28 giugno 2024 la Corte dichiarava la contumacia dell'appellato e rinviava la causa CP_1
all'udienza del 12 settembre 2025 per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e sentenza immediata ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note conclusionali fino a 30 giorni prima dell'udienza.
Ha depositato note il difensore dell'appellante.
§ 4.2 – All'odierna udienza l'appellante precisava le conclusioni come da verbale. La causa veniva discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. (aggiunto dall'art. 3 d.lgs. n.
149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art. 7 comma 3 d.lgs.
n.164/2024).
§ 5. – i motivi di gravame
L'appello contiene un unico motivo titolato: << errata pronuncia di estinzione del processo – Violazione, inosservanza e/o mancata applicazione degli artt.
305, 307 e 308 c.p.c. >>.
L'appellante eccepisce l'erroneità della dichiarazione di estinzione del processo in quanto, a norma dell'art. 305 c.p.c., il processo può essere riassunto entro tre mesi dall'interruzione e, nel caso di specie, essendo l'interruzione del giudizio stata dichiarata all'udienza dell'08 giugno 2023 detto termine trimestrale, tenuto conto della sospensione feriale, andava a scadere in data 9/10/2023. In alternativa sosteneva che, anche ove si fosse voluto individuare il dies a quo nella data di deposito dell'istanza di interruzione da parte del difensore (7 giugno 2023) oppure nella data del fallimento (1° giugno) 2023, il termine trimestrale non era decorso alla data
11/08/2023 in cui il Tribunale, d'ufficio, aveva dichiarato estinto il giudizio.
5 Evidenziava che trattandosi di provvedimento emesso dal tribunale quale giudice unico esso, sebbene titolato “decreto di estinzione” aveva natura di sentenza e doveva considerarsi impugnabile con l'appello e non con reclamo.
Evidenziava altresì che a seguito dell'entrata in vigore, dal 28 febbraio 2023, della riforma Cartabia il disposto di cui al secondo comma dell'art. 354 c.p.c. risultava abrogato sicché la Corte, pronunciata la riforma/revoca della statuizione di estinzione del giudizio, era chiamata a decidere nel merito non potendo più rimettere il giudizio al giudice di primo grado.
Riproponeva dunque e nel merito, i motivi di opposizione formulati in primo grado, non esaminati dal giudice di prime cure e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 14718/2019.
§ 6 – L'analisi del motivo
Il motivo è fondato.
Il tribunale quale giudice unico all'udienza dell'8 giugno 2023 - fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale - dichiarava l'interruzione del giudizio avendo preso atto che il giorno precedente il difensore dell'appellata NTarte_1
aveva depositato estratto della dichiarazione di fallimento della società suddetta (pronunciata dal tribunale di Roma con sentenza n. 344/2023 del 1° giugno 2023) ed aveva, chiesto e sollecitato il provvedimento di interruzione del giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 L. Fall.
Tanto premesso osserva la Corte che i termini per la riassunzione sono ordinari e quindi pari a mesi tre, nel caso decorrenti dalla comunicazione in udienza del provvedimento di interruzione. Il Tribunale ha emesso d'ufficio il provvedimento di estinzione del giudizio in data 11 agosto 2023 allorché detto termine ordinario non era decorso.
6 Il provvedimento di estinzione emesso dal Tribunale va quindi revocato e la causa va decisa nel merito risultando abrogata, con decorrenza 28 febbraio
2023, la disposizione di cui al secondo comma dell'art, 354 c.p.c. che consentiva la rimessione al primo giudice in ipotesi di mancata definizione del giudizio in quel grado per errata pronuncia di estinzione del giudizio.
La causa va quindi decisa nel merito.
L'opponente, appellante nel presente grado, ha riproposto tutti i motivi di opposizione, enunciati nel superiore svolgimento: in sintesi, premesso che il decreto ingiuntivo risultava emesso sulla base della fattura n. FPR 639 del
23 aprile 2019 (emessa per i servizi di pulizia resi nel mese di gennaio 2019),
l'opponente evidenziava di aver pagato la prima fattura Parte_1
NT emessa da per € 1.985,34 (doc. 1 per i servizi resi nel mese di dicembre 2018) e di avere in prosieguo contestato la non soddisfacente NT esecuzione del detto servizio da parte di avendo ricevuto lamentele da parte dei clienti ( doc. 3); che in siffatto contesto aveva richiesto alla società NT con mail del 30 gennaio 2019 ( doc. 2), con mail del 6 febbraio 2019 contestualmente alla ricezione della fattura proforma ( doc.4) e con pec del l7 febbraio 2019 ( doc. 6) di fornire la documentazione attestante la regolarità del pagamento delle retribuzioni dei dipendenti e la copia del Pt_2
richieste rimaste inevase. Che a fronte di tale comportamento aveva sospeso il pagamento dei servizi di pulizia, mal eseguiti in un rapporto privo di documentazione in quanto non fornita, benché sollecitata. Pt_2
Osserva la Corte che il contratto inter partes ha ad oggetto la fornitura del NT
“servizio di pulizia e servizio banco” da svolgere da parte di presso il villaggio turistico denominato “Dolomiti Village sito in Comeglians (UD), verso un corrispettivo mensile omnicomprensivo pari all'importo di €
4.339,00, oltre iva.
7 Parte ingiungente, costituendosi nel giudizio di opposizione, ha contestato il documento n. 3 prodotto dall'opponente, relativo alle lamentele dei clienti, significando che trattavasi di dichiarazione non veritiera, resa in data 30 settembre 2019 ovvero < giorni prima della notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo di cui si discute, e a distanza di ben 8 mesi dalle presunte lamentele ricevute dalla clientela della struttura>> ed ha evidenziato che nel corso del rapporto non erano mai state sollevate da lamentele per Pt_1
NT l'esecuzione del servizio di pulizia non a regola d'arte sicché essa < non ha mai avuto l'onere di dare spiegazioni al riguardo, non avendo mai ricevuto contestazioni sulla regolarità del servizio reso.>>; che l'inadempimento era stato posto in essere da che non aveva pagato Pt_1
il corrispettivo per il servizio ricevuto.
Il motivo di opposizione è fondato. ha documentalmente provato di Pt_1
aver inviato a M&G in data 30 gennaio 2019 mail con la quale sollecitava NT l'invio del in corso di validità. ha ignorato la richiesta non Pt_2
avendo mai documentato di aver inviato il in corso di validità; con Pt_2
NT mail del 6 febbraio 2019 ore 14.15 inviava a la fattura Pt_1
proforma per i servizi di pulizia del mese di gennaio 2019 per il controllo dei dati. inviava in pari data alle ore 14.59 mail con la quale sollecitava Pt_1
nuovamente l'invio del in corso di validità. Pt_2
Osserva la Corte che anche tale richiesta di invio del è rimasta inevasa Pt_2
e veniva nuovamente sollecitata da con pec del 7 febbraio 2019, Pt_1
rimasta inevasa e con ulteriore pec del 29 aprile 2019.
NT Negli atti trasmessi da a è ben chiarita la finalità e Pt_1
l'essenzialità della richiesta del e la rilevanza di tale documento per Pt_2
la prosecuzione del rapporto contrattuale.
Trattasi, nel caso in esame, di appalto di servizi concluso tra la società
che gestisce strutture turistiche ed un'impresa di pulizia, in cui la Pt_1
8 prima è appaltante-committente. Il documento unico di regolarità contributiva costituisce, come è noto, la certificazione che devono avere le aziende o i professionisti per comprovare l'effettività dell'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, ragion per cui è solo dal suo regolare possesso che può desumersi la certezza che sia stato corrisposto tutto quanto dovuto, a tal titolo, all' e all' . CP_2 CP_3
Dovendosi considerare che l'art. 29 del d. Lgs. n. 276/2002 configura una responsabilità solidale del committente con l'appaltatore per il pagamento dei trattamenti retributivi e previdenziali dovuti ai lavoratori impiegati (qui nei servizi di pulizia) correttamente ha opposto l'applicabilità Pt_1
dell'art. 1460 cod. civ. alla domanda di pagamento dei servizi espletati nel mese di gennaio, oltre ad averne contestato la corretta esecuzione. (cfr.,
Cass. n. 4079/2022)
Osserva la Corte che - stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale a fronte della mancata o, comunque, inesatta esecuzione del predetto obbligo da parte dell'impresa di pulizie e, quindi, dell'esposizione della società committente al rischio di dover provvedere, quale responsabile in Pt_1
solido, al versamento degli oneri previdenziali e contributivi ai sensi del citato art. 29 del d. Lgs. n. 276/2003 - il pagamento della fattura risulta correttamente sospeso. Si osserva, inoltre, che la contestazione risulta sollevata prima della scadenza del mese di riferimento e che la NT documentazione prodotta da è del tutto insufficiente a dimostrare la esecuzione del servizio, essendo rappresentata dalla sola fattura e da alcuni fogli di presenza di taluni addetti alle pulizie presso la sede di lavoro, dei quali non risulta prodotto il DURC. A tanto deve aggiungersi che nel NT giudizio di primo grado non ha avanzato richieste istruttorie per dimostrare l'effettività dell'attività svolta a mezzo lavoratori regolarmente assunti, retribuiti ed assicurati e nel presente grado è rimasta contumace.
9 In accoglimento dell'opposizione va revocato il decreto ingiuntivo n.
14718/2019.
Rimangono assorbite le restanti questioni stante l'intervenuta dichiarazione NT di Fallimento della
§ 7. – La riforma della pronuncia di primo grado comporta la rimodulazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio che vanno poste a carico del in applicazione dell'ordinario criterio NTarte_1
della soccombenza. Esse vengono liquidate sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 26.000,00) nei valori medi di cui al D.M. n. 55/14 fatta eccezione per la fase istruttoria-trattazione del presente grado che ha avuto minimo svolgimento e per la quale si liquidano i compensi medi dimidiati.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di contro il decreto di NTarte_1
estinzione del giudizio reso tra le parti dal Tribunale di Roma n. 5224/2023 pubblicato in data 11/08/2023, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, revoca la declaratoria di estinzione del giudizio e, pronunciando nel merito, accoglie l'opposizione spiegata da con atto notificato il 4 Parte_1
ottobre 2019 avverso il decreto ingiuntivo n. 14718/2019 emesso dal tribunale di Roma che revoca;
2. condanna parte appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore di che liquida, quanto al Parte_1
primo grado in € 5.077,00 per compensi e quanto al presente grado in € 4.888,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge per entrambi i gradi.
10 Così deciso in Roma il giorno 12/09/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1348 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del giorno 12/09/2025 e vertente
TRA
(c.f. ), in persona legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Novello in virtù di procura prodotta unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliati digitalmente presso l'indirizzo pec di detto difensore, Email_1
APPELLANTE
E
1 NTarte_1
APPELLATO - CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso il decreto di estinzione del Tribunale di Roma
n. 5224/2023 emesso nel giudizio rubricato al n. 64742/2019 R.G., pubblicato in data 11/08/2023.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – Con atto di citazione notificato in data 4 ottobre 2019 Parte_1
citava in giudizio proponendo opposizione al NTarte_1
decreto ingiuntivo n. 14718/2019, emesso in data 16 luglio 2019 dal
Tribunale di Roma, con il quale era stato ingiunto ad essa società di pagare in favore di la somma di euro 9.022,08 oltre interessi, NTarte_1
sulla base della fattura n. FPR 639 del 23 aprile 2019. A sostegno dell'opposizione aveva eccepito l'inammissibilità della domanda Pt_1
monitoria per inesigibilità del credito fondandosi esso sulla sola fattura;
NT l'infondatezza nel merito della domanda, in quanto la società si era resa gravemente inadempiente agli obblighi assunti nei confronti di essa in relazione ai servizi di cui chiedeva il pagamento;
eccepiva di Parte_1
NT aver legittimamente sospeso il pagamento non avendo benché richiesta, fornito la prova di aver regolarmente corrisposto i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e avendo omesso di consegnare il In via Pt_2
riconvenzionale, chiedeva la risoluzione del contratto e relative restituzioni.
§ 1.1 – Si costituiva per resistere all'opposizione. NTarte_1
Sosteneva di non aver alcun obbligo di consegnare il e di aver reso Pt_2
regolarmente il proprio servizio, provato documentalmente. Con riguardo alla domanda riconvenzionale, ne sosteneva l'infondatezza, posto che essa società ingiungente-opposta aveva dato prova di aver correttamente eseguito i servizi nel mese di gennaio 2019, oggetto della fattura posta a base del
2 ricorso monitorio rispetto alla quale non aveva mai sollevato Parte_1
contestazioni.
§ 1.2 – Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, il Tribunale assegnava alle parti i termini ex art. 183 co.
6 c.p.c., quindi rinviava la causa per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; NT
§ 1.3 –Il difensore di versava in data 7 giugno 2023 nel fascicolo telematico istanza di interruzione del giudizio essendo la società stata dichiarata fallita con sentenza n. 344/2023 in data 01.06.2023 dal Tribunale di Roma.
§ 1.4 – Il Tribunale con ordinanza pronunciata all'udienza dell'8 giugno
2023 dichiarava l'interruzione del giudizio.
§ 2. – Il Tribunale di Roma con ordinanza assunta d'ufficio - titolata decreto n. 5224/2023 pubblicato in data 11 agosto 2023 - dichiarava l'estinzione del processo.
§ 3. – Il Tribunale, a sostegno della decisione, osservava: << letti gli atti della causa iscritta al n. 64742 / 2019 del R.G.A.C.C. avente ad oggetto “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)”; rilevato che il giudizio è stato introdotto in data successiva al 4 luglio 2009 e quindi
è soggetto alla disciplina prevista dall'art. 307 c.p.c. come modificato dalla legge n. 69 del 2009;
considerato che
la causa sopraindicata è stata interrotta in data 08 giugno 2023 per dichiarazione di fallimento della società opposta, attrice in senso sostanziale, come dichiarato in udienza;
visti gi artt. 307 e
308 c.p.c. >>
§ 4. – Ha proposto appello formulando un motivo di gravame, di Parte_1
seguito illustrato. Rassegnava le seguenti conclusioni:< Voglia l'Ill.ma
3 Corte d'Appello adita, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o revocare il decreto di estinzione n. cronol. 5224/2023 di data 11.8.2023, pubblicato in pari data, pronunciato dal Tribunale di Roma, Sez. XI Civile, Giudice Dott. Domenico
Mancini, nel procedimento R.G. n. 64742/2019, non notificato, nel merito accogliento le seguenti conclusioni: accogliere la domanda oggetto della precedente fase e/o grado del giudizio: - dichiarare invalido/illegittimo/nullo/inefficace il decreto ingiuntivo opposto per carenza dei presupposti per l'emissione come esposto nel presente atto;
- revocarsi e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 14718/2019; R.G. N. 38042/2019, emesso in data 16 luglio 2019 dal Tribunale di Roma, Giudice Dott. Danilo Sena, per tutti i motivi esposti nel presente atto e comunque rigettare ogni pretesa avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto;
In via riconvenzionale e/o di eccezione riconvenzionale: - accertato e dichiarato il grave inadempimento NT di per i motivi tutti esposti in narrativa, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto tra le parti intercorso ex art. 1456 c.c.
– o in subordine pronunciarne la risoluzione ex artt. 1453 -1455 c.c. – e conseguentemente, accertato il diritto di alla restituzione Pt_1
dell'importo di € 1.985,34, disporsi l'eventuale compensazione con quanto NT in denegata ipotesi riconosciuto come dovuto a In via istruttoria: - per l'ipotesi in cui si dovesse riaprire l'istruttoria – qualora non sia già in grado il Collegio di decidere sulla base del corretto riparto degli oneri probatori e/o non risulti già sufficientemente provata ogni deduzione di parte appellante - si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nel corso del primo grado nella seconda memoria ex art. 183, VI co. c.p.c., con rigetto NT delle istanze istruttorie a prova contraria formulate da per i motivi indicati in terza memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. depositata da in Pt_1
4 primo grado;
In ogni caso Spese e compensi di lite del primo e del secondo grado di giudizio integralmente rifuse.>>
§ 4.1 – All'udienza di prima comparizione del 28 giugno 2024 la Corte dichiarava la contumacia dell'appellato e rinviava la causa CP_1
all'udienza del 12 settembre 2025 per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e sentenza immediata ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note conclusionali fino a 30 giorni prima dell'udienza.
Ha depositato note il difensore dell'appellante.
§ 4.2 – All'odierna udienza l'appellante precisava le conclusioni come da verbale. La causa veniva discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. (aggiunto dall'art. 3 d.lgs. n.
149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art. 7 comma 3 d.lgs.
n.164/2024).
§ 5. – i motivi di gravame
L'appello contiene un unico motivo titolato: << errata pronuncia di estinzione del processo – Violazione, inosservanza e/o mancata applicazione degli artt.
305, 307 e 308 c.p.c. >>.
L'appellante eccepisce l'erroneità della dichiarazione di estinzione del processo in quanto, a norma dell'art. 305 c.p.c., il processo può essere riassunto entro tre mesi dall'interruzione e, nel caso di specie, essendo l'interruzione del giudizio stata dichiarata all'udienza dell'08 giugno 2023 detto termine trimestrale, tenuto conto della sospensione feriale, andava a scadere in data 9/10/2023. In alternativa sosteneva che, anche ove si fosse voluto individuare il dies a quo nella data di deposito dell'istanza di interruzione da parte del difensore (7 giugno 2023) oppure nella data del fallimento (1° giugno) 2023, il termine trimestrale non era decorso alla data
11/08/2023 in cui il Tribunale, d'ufficio, aveva dichiarato estinto il giudizio.
5 Evidenziava che trattandosi di provvedimento emesso dal tribunale quale giudice unico esso, sebbene titolato “decreto di estinzione” aveva natura di sentenza e doveva considerarsi impugnabile con l'appello e non con reclamo.
Evidenziava altresì che a seguito dell'entrata in vigore, dal 28 febbraio 2023, della riforma Cartabia il disposto di cui al secondo comma dell'art. 354 c.p.c. risultava abrogato sicché la Corte, pronunciata la riforma/revoca della statuizione di estinzione del giudizio, era chiamata a decidere nel merito non potendo più rimettere il giudizio al giudice di primo grado.
Riproponeva dunque e nel merito, i motivi di opposizione formulati in primo grado, non esaminati dal giudice di prime cure e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 14718/2019.
§ 6 – L'analisi del motivo
Il motivo è fondato.
Il tribunale quale giudice unico all'udienza dell'8 giugno 2023 - fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale - dichiarava l'interruzione del giudizio avendo preso atto che il giorno precedente il difensore dell'appellata NTarte_1
aveva depositato estratto della dichiarazione di fallimento della società suddetta (pronunciata dal tribunale di Roma con sentenza n. 344/2023 del 1° giugno 2023) ed aveva, chiesto e sollecitato il provvedimento di interruzione del giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 L. Fall.
Tanto premesso osserva la Corte che i termini per la riassunzione sono ordinari e quindi pari a mesi tre, nel caso decorrenti dalla comunicazione in udienza del provvedimento di interruzione. Il Tribunale ha emesso d'ufficio il provvedimento di estinzione del giudizio in data 11 agosto 2023 allorché detto termine ordinario non era decorso.
6 Il provvedimento di estinzione emesso dal Tribunale va quindi revocato e la causa va decisa nel merito risultando abrogata, con decorrenza 28 febbraio
2023, la disposizione di cui al secondo comma dell'art, 354 c.p.c. che consentiva la rimessione al primo giudice in ipotesi di mancata definizione del giudizio in quel grado per errata pronuncia di estinzione del giudizio.
La causa va quindi decisa nel merito.
L'opponente, appellante nel presente grado, ha riproposto tutti i motivi di opposizione, enunciati nel superiore svolgimento: in sintesi, premesso che il decreto ingiuntivo risultava emesso sulla base della fattura n. FPR 639 del
23 aprile 2019 (emessa per i servizi di pulizia resi nel mese di gennaio 2019),
l'opponente evidenziava di aver pagato la prima fattura Parte_1
NT emessa da per € 1.985,34 (doc. 1 per i servizi resi nel mese di dicembre 2018) e di avere in prosieguo contestato la non soddisfacente NT esecuzione del detto servizio da parte di avendo ricevuto lamentele da parte dei clienti ( doc. 3); che in siffatto contesto aveva richiesto alla società NT con mail del 30 gennaio 2019 ( doc. 2), con mail del 6 febbraio 2019 contestualmente alla ricezione della fattura proforma ( doc.4) e con pec del l7 febbraio 2019 ( doc. 6) di fornire la documentazione attestante la regolarità del pagamento delle retribuzioni dei dipendenti e la copia del Pt_2
richieste rimaste inevase. Che a fronte di tale comportamento aveva sospeso il pagamento dei servizi di pulizia, mal eseguiti in un rapporto privo di documentazione in quanto non fornita, benché sollecitata. Pt_2
Osserva la Corte che il contratto inter partes ha ad oggetto la fornitura del NT
“servizio di pulizia e servizio banco” da svolgere da parte di presso il villaggio turistico denominato “Dolomiti Village sito in Comeglians (UD), verso un corrispettivo mensile omnicomprensivo pari all'importo di €
4.339,00, oltre iva.
7 Parte ingiungente, costituendosi nel giudizio di opposizione, ha contestato il documento n. 3 prodotto dall'opponente, relativo alle lamentele dei clienti, significando che trattavasi di dichiarazione non veritiera, resa in data 30 settembre 2019 ovvero < giorni prima della notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo di cui si discute, e a distanza di ben 8 mesi dalle presunte lamentele ricevute dalla clientela della struttura>> ed ha evidenziato che nel corso del rapporto non erano mai state sollevate da lamentele per Pt_1
NT l'esecuzione del servizio di pulizia non a regola d'arte sicché essa < non ha mai avuto l'onere di dare spiegazioni al riguardo, non avendo mai ricevuto contestazioni sulla regolarità del servizio reso.>>; che l'inadempimento era stato posto in essere da che non aveva pagato Pt_1
il corrispettivo per il servizio ricevuto.
Il motivo di opposizione è fondato. ha documentalmente provato di Pt_1
aver inviato a M&G in data 30 gennaio 2019 mail con la quale sollecitava NT l'invio del in corso di validità. ha ignorato la richiesta non Pt_2
avendo mai documentato di aver inviato il in corso di validità; con Pt_2
NT mail del 6 febbraio 2019 ore 14.15 inviava a la fattura Pt_1
proforma per i servizi di pulizia del mese di gennaio 2019 per il controllo dei dati. inviava in pari data alle ore 14.59 mail con la quale sollecitava Pt_1
nuovamente l'invio del in corso di validità. Pt_2
Osserva la Corte che anche tale richiesta di invio del è rimasta inevasa Pt_2
e veniva nuovamente sollecitata da con pec del 7 febbraio 2019, Pt_1
rimasta inevasa e con ulteriore pec del 29 aprile 2019.
NT Negli atti trasmessi da a è ben chiarita la finalità e Pt_1
l'essenzialità della richiesta del e la rilevanza di tale documento per Pt_2
la prosecuzione del rapporto contrattuale.
Trattasi, nel caso in esame, di appalto di servizi concluso tra la società
che gestisce strutture turistiche ed un'impresa di pulizia, in cui la Pt_1
8 prima è appaltante-committente. Il documento unico di regolarità contributiva costituisce, come è noto, la certificazione che devono avere le aziende o i professionisti per comprovare l'effettività dell'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, ragion per cui è solo dal suo regolare possesso che può desumersi la certezza che sia stato corrisposto tutto quanto dovuto, a tal titolo, all' e all' . CP_2 CP_3
Dovendosi considerare che l'art. 29 del d. Lgs. n. 276/2002 configura una responsabilità solidale del committente con l'appaltatore per il pagamento dei trattamenti retributivi e previdenziali dovuti ai lavoratori impiegati (qui nei servizi di pulizia) correttamente ha opposto l'applicabilità Pt_1
dell'art. 1460 cod. civ. alla domanda di pagamento dei servizi espletati nel mese di gennaio, oltre ad averne contestato la corretta esecuzione. (cfr.,
Cass. n. 4079/2022)
Osserva la Corte che - stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale a fronte della mancata o, comunque, inesatta esecuzione del predetto obbligo da parte dell'impresa di pulizie e, quindi, dell'esposizione della società committente al rischio di dover provvedere, quale responsabile in Pt_1
solido, al versamento degli oneri previdenziali e contributivi ai sensi del citato art. 29 del d. Lgs. n. 276/2003 - il pagamento della fattura risulta correttamente sospeso. Si osserva, inoltre, che la contestazione risulta sollevata prima della scadenza del mese di riferimento e che la NT documentazione prodotta da è del tutto insufficiente a dimostrare la esecuzione del servizio, essendo rappresentata dalla sola fattura e da alcuni fogli di presenza di taluni addetti alle pulizie presso la sede di lavoro, dei quali non risulta prodotto il DURC. A tanto deve aggiungersi che nel NT giudizio di primo grado non ha avanzato richieste istruttorie per dimostrare l'effettività dell'attività svolta a mezzo lavoratori regolarmente assunti, retribuiti ed assicurati e nel presente grado è rimasta contumace.
9 In accoglimento dell'opposizione va revocato il decreto ingiuntivo n.
14718/2019.
Rimangono assorbite le restanti questioni stante l'intervenuta dichiarazione NT di Fallimento della
§ 7. – La riforma della pronuncia di primo grado comporta la rimodulazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio che vanno poste a carico del in applicazione dell'ordinario criterio NTarte_1
della soccombenza. Esse vengono liquidate sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 26.000,00) nei valori medi di cui al D.M. n. 55/14 fatta eccezione per la fase istruttoria-trattazione del presente grado che ha avuto minimo svolgimento e per la quale si liquidano i compensi medi dimidiati.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di contro il decreto di NTarte_1
estinzione del giudizio reso tra le parti dal Tribunale di Roma n. 5224/2023 pubblicato in data 11/08/2023, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, revoca la declaratoria di estinzione del giudizio e, pronunciando nel merito, accoglie l'opposizione spiegata da con atto notificato il 4 Parte_1
ottobre 2019 avverso il decreto ingiuntivo n. 14718/2019 emesso dal tribunale di Roma che revoca;
2. condanna parte appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore di che liquida, quanto al Parte_1
primo grado in € 5.077,00 per compensi e quanto al presente grado in € 4.888,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge per entrambi i gradi.
10 Così deciso in Roma il giorno 12/09/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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