Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 10/06/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 00951/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00002/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2 del 2025, proposto da
Open Fiber S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni De Vergottini, Alessandra Podio e Gerardo Maria Cinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Adria, in persona Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Bruno Barel, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63 (Palazzo ex Rea);
nei confronti
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Infrastrutture e Telecomunicazioni per l’Italia - Infratel Italia S.P.A, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- della determinazione n. 88 del 4 novembre 2024 con cui il Comune di Adria ha accolto con prescrizioni l’istanza per la realizzazione di opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree urbane, presentata dalla società ricorrente in data 10 settembre 2024;
- degli articoli 3, 4, 7, 9, 10, 15, 16 e 17 del Regolamento per “l’autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico” approvato con deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Adria n. 25 del 28 marzo 2023, richiamato nella predetta determinazione n. 88/2024;
- della nota prot. n. 50293 del 20 novembre 2024 nella parte in cui non ha integralmente accolto le richieste di annullamento in autotutela di alcune prescrizioni contenute nella predetta determinazione n. 88/2024;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche non cognito alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Adria e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la nota del 28 maggio 2025, con la quale la società ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente ha impugnato la determinazione SUAP n. 88 del 4 novembre 2024, con cui il Comune di Adria ha autorizzato, con prescrizioni, la realizzazione di interventi di posa di cavi in fibra ottica nell’ambito del progetto nazionale "Italia 1 Giga" .
2. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato e del Regolamento comunale ivi richiamato, contestando, in particolare, l’imposizione di oneri procedimentali e tecnici non previsti dalla normativa nazionale di settore, nonché la violazione del principio di semplificazione, previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259/2003).
3. Il Comune di Adria, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la carenza di interesse della ricorrente e l’infondatezza del ricorso, evidenziando come il provvedimento impugnato sia favorevole alla ricorrente e che le prescrizioni regolamentari ivi richiamate devono ritenersi applicabili in quanto compatibili con le norme statali.
4. Invece la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto l’accoglimento del ricorso, trattandosi di uno specifico intervento di carattere prioritario per lo Stato, finanziato con i fondi del PNRR.
5. La ricorrente con memoria depositata il 28 maggio 2025 ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, dando atto della delibera della Giunta Comunale n. 61 del 26 maggio 2025, nonché della successiva nota del 27 maggio 2025, con cui l’Amministrazione comunale ha provveduto ad integrare e rettificare il provvedimento impugnato, chiarendone i contenuti in senso conforme alla normativa nazionale e alle originarie richieste della ricorrente medesima.
6. Il Comune di Adria, con memoria del 29 maggio 2025, ha aderito alla predetta richiesta, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
7. All’udienza pubblica del 4 giugno 2025 la causa è passata in decisione.
8. La dichiarazione della ricorrente in merito alla sopravvenuta carenza di interesse trova fondamento nei provvedimenti sopravvenuti, con i quali l’Amministrazione ha provveduto a rettificare il provvedimento oggetto di impugnativa in senso satisfattivo per la ricorrente medesima.
9. In presenza di tale dichiarazione e dell’adesione del Comune di Adria, al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, nulla opponendo al riguardo la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto dell’accordo tra la ricorrente e il Comune di Adria, nonché dell’assenza di opposizione, anche su questo punto, da parte dell’Amministrazione statale costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea De Col | Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO