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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 21/07/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 4 4 5 / 2 0 2 5 V . G .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
L V A T O R E H A M E L G I U D I C E Pt_1
I G I U D I C E Controparte_1
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e rappresentati Parte_2 Parte_3
e difesi dall'avv. avvocato MICHELE MAGADDINO per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Trapani
e depositato in data 23/04/2025, i coniugi esposero che in data 18/09/1990 avevano contratto matrimonio concordatario in Trapani dal quale era nato un figlio, (2/1/1999), Persona_1
maggiorenne ma non economicamente autonomo.
Precisarono che con decreto n. 11/2021 del 11/01/2021 il Tribunale di Trapani aveva omologato la loro separazione consensuale.
Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici e le questioni relative al mantenimento del figlio, maggiorenne ma non economicamente autonomo.
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 10 luglio 2025
insistendo nella domanda di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza.
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da circa quattro anni.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti in conformità ai principi di diritto e risolte le questioni relative al mantenimento del figlio maggiorenne non autonomo economicamente.
La sig.ra perde il cognome del marito che Parte_2
con il matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi Parte_2
e con ricorso depositato in data Parte_3
23/04/2025, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e Parte_2 [...]
in Trapani il 18/09/1990, trascritto nei Pt_3
registri dello stato civile del Comune di Trapani al n. 348, parte II, serie A, anno 1990, alle condizioni specificate in ricorso;
dichiara che perde il cognome del Parte_2
marito;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza al competente ufficiale dello stato civile perché
proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Trapani in data 21/07/2025
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
Al essandra Camassa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
L V A T O R E H A M E L G I U D I C E Pt_1
I G I U D I C E Controparte_1
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e rappresentati Parte_2 Parte_3
e difesi dall'avv. avvocato MICHELE MAGADDINO per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Trapani
e depositato in data 23/04/2025, i coniugi esposero che in data 18/09/1990 avevano contratto matrimonio concordatario in Trapani dal quale era nato un figlio, (2/1/1999), Persona_1
maggiorenne ma non economicamente autonomo.
Precisarono che con decreto n. 11/2021 del 11/01/2021 il Tribunale di Trapani aveva omologato la loro separazione consensuale.
Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici e le questioni relative al mantenimento del figlio, maggiorenne ma non economicamente autonomo.
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 10 luglio 2025
insistendo nella domanda di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza.
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da circa quattro anni.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti in conformità ai principi di diritto e risolte le questioni relative al mantenimento del figlio maggiorenne non autonomo economicamente.
La sig.ra perde il cognome del marito che Parte_2
con il matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi Parte_2
e con ricorso depositato in data Parte_3
23/04/2025, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e Parte_2 [...]
in Trapani il 18/09/1990, trascritto nei Pt_3
registri dello stato civile del Comune di Trapani al n. 348, parte II, serie A, anno 1990, alle condizioni specificate in ricorso;
dichiara che perde il cognome del Parte_2
marito;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza al competente ufficiale dello stato civile perché
proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Trapani in data 21/07/2025
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
Al essandra Camassa