Sentenza 24 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/10/2022, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/10/2022
N. 01647/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01523/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1523 del 2017, proposto da
Apulia Renewable Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ugo Luca Savio De Luca e Maurizio Panattoni, con domicilio eletto presso lo studio Ugo Luca Savio De Luca in , ;
contro
A.N.A.S. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
- della nota prot. n. CDG-0475053-P del 22.9.2017 dell'A.N.A.S. S.p.A. ricevuta da Apulia Renewable Energy S.r.l. in data 2.10.2017;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.N.A.S. S.p.A;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 settembre 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Apulia Renewable Energy (già Italgest Photovoltaic S.r.l.), Società attiva nel settore delle energie rinnovabili e, in particolare, dell’energia solare, impugna la nota prot. n. CDG-0475053-P del 22.9.2017, con la quale l’A.N.A.S. S.p.A., le ha comunicato l'archiviazione della procedura di voltura della concessione già rilasciata alla Società Italgest Photovoltaic S.r.l.
1.1. A sostegno del ricorso sono articolate le censure di seguito rubricate: eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto, illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa - difetto di istruttoria violazione del disciplinare concessorio - violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione del principio di tipicità delle sanzioni.
1.2.L’8 gennaio 2018 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per l’Azienda intimata eccependo il difetto di giurisdizione del G.A. adito, la inammissibilità del ricorso per difetto di interesse per assenza di valore provvedimentale della nota impugnata, chiedendone comunque il rigetto.
Successivamente le parti hanno ulteriormente illustrato e ribadito le rispettive posizioni.
Alla pubblica udienza del 22 settembre 2022, svolta mediante collegamento da remoto in videoconferenza tramite applicativo Microsoft Teams, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. In limine, ritiene il Tribunale sussistente la giurisdizione di questo G.A. adito vertendo la controversia sui poteri di A.N.A.S. S.p.A ad incidere sull’autorizzazione unica del 7.12.2010 rilasciata ad Italgest Photovoltaic S.r.l, per la realizzazione delle opere relative all’ impianto denominato Helios 2 Tuturano in Brindisi l.
Del pari infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso, stante l’inequivocabile valore provvedimentale della nota impugnata con la quale, non solo non si prende atto della variazione della denominazione sociale della Società concessionaria, ma si impone il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito indicati.
3.1. Giova una breve ricostruzione della vicenda oggetto del presente giudizio.
Con autorizzazione unica del 7.12.2010, A.N.A.S. S.p.A. autorizzava la Italgest Photovoltaic S.r.l a realizzare le opere relative all’ impianto denominato Helios 2 Tuturano in Brindisi l.
Nel disciplinare allegato alla predetta concessione n. CBA-0043343-P era precisato, all’art. 5, che “ qualora avvenisse trapasso di proprietà delle opere alle quali la concessione si riferisce, il concessionario dovrà farne denunzia scritta all’A.N.A.S. S.p.a. e sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi contratti nel presente disciplinare fino a quanto il nuovo proprietario non avrà ottenuto, a seguito di formale istanza, il riconoscimento del sub-ingresso nella concessione ”.
In data 28.2.2011, per atto di pari data del Notaio Alberto Vladimiro Capasso in Roma, rep. 83630, racc. 32578 , la Italgest Photovoltaic S.r.l. mutava la propria denominazione da Italgest Photovoltaic S.r.l. ad Apulia Renewable Energy S.r.l.
Con nota prot. n. CDG-0104286-P del 27.2.2017, A.N.A.S. S.p.A. significava alla Apulia Renewable Energy S.r.l. di aver appreso che [la stessa Apulia Renewable Energy] “ è subentrata alla concessione ” e comunicava che, “ al fine di procedere alla voltura ”, “ è necessario presentare istanza in bollo da € 16,00, con impegno al pagamento delle spese di istruttoria e sopralluogo ” e che “ trascorsi giorni 10 dal ricevimento della presente la pratica sarà archiviata ”.
La predetta nota prot. n. CDG-0104286-P del 27.2.2017 non veniva riscontrata da Apulia Renewable Energy S.r.l.., sicchè, giusta nota prot. n. CDG-0475053-P del 22.9.2017, A.N.A.S. S.p.A., non avendo la Apulia Renewable Energy “ provveduto ad inviare, entro i termini fissati, l’istanza di voltura richiesta”, comunicava l’archiviazione della pratica e che “si dovrà procedere al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di giorni 30 dal ricevimento della presente ”.
3.2.La Società ricorrente deduce in sostanza il deficit istruttorio e l’erroneità dei presupposti in cui è incorsa l’Azienda resistente nel ritenere che si fosse verificata una trasformazione e/o sostituzione del titolare della concessione, assumendo invece che il cambio della ragione sociale (da Italgest Photovoltaic S.r.l. ad Apulia Renewable Energy S.r.l.) ha configurato solo una vicenda meramente evolutiva e non modificativa del soggetto giuridico, che non ha inciso sui rapporti sostanziali (diritti, prerogative, obblighi e oneri) facenti capo alla medesima organizzazione societaria.
L’assunto è fondato.
Osserva, il Tribunale che l’art. 5 del disciplinare allegato alla concessione n. CBA-0043343-P, a prescrive che “ qualora avvenisse trapasso di proprietà delle opere alle quali la concessione si riferisce, il concessionario dovrà farne denunzia scritta all’A.N.A.S. S.p.a. e sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi contratti nel presente disciplinare fino a quanto il nuovo proprietario non avrà ottenuto, a seguito di formale istanza, il riconoscimento del sub-ingresso nella concessione ”.
Nella specie, come risulta dagli atti depositati in giudizio (cfr. visura camerale; atto del 28.2.2011 del Notaio Alberto Vladimiro Capasso in Roma, rep. 83630) tra Italgest Photovoltaic S.r.l. e Apulia Renewable Energy non è avvenuto un cambio di gestione o sub ingresso nella concessione fra due diversi soggetti giuridici, quanto una mera variazione della denominazione dell’unico soggetto giuridico concessionario, che peraltro ha mantenuto lo stesso codice fiscale.
Da tanto ne consegue che la mancata presa d’atto del suddetto cambio di denominazione sociale e l’intimato ripristino dello stato dei luoghi risultano del tutto ingiustificati e privi di copertura legislativa e contrattuale.
3.3. In definitiva, sotto i profili suindicati, rivestenti carattere assorbente, il ricorso deve essere accolto e conseguentemente annullata la nota impugnata.
Sussistono nondimeno giustificati motivi (fra cui la peculiarità della controversia e le ragioni della decisione) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone l’annullamento della nota impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO