Sentenza 8 luglio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 08/07/2019, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/07/2019
N. 01030/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01647/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1647 del 2017, proposto da
RO di EL NI & C. S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Squassoni, domiciliata ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;
contro
Comune di Carrara, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sonia Fantoni, Marina Vannucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento Comune di Carrara, Settore Opere Pubbliche / Urbanistica e SUAP Istruttoria n. 09/2017 - Diniego 17NA/2017 del 12.9.2017 recante “Diniego ed archiviazione istanza di Permesso di Costruire intestata RO di EL NI & C. S.S.” notificato con nota prot. 66901 Comune di Carrara, Settore Opere Pubbliche / Urbanistica e SUAP Prot. gen. 15988/ prot. sett. 257 Istruttoria n. 09/2017 - Diniego 17NA/2017 del 12.9.2017 ad oggetto “Richiesta di Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 78 della L.R. 1/2005 intestato a RO di EL NI & C. S.S - Comunicazione di diniego e archiviazione” a firma del dirigente Ing. Luca Amadei inviata con racc. A/R ricevuta dalla scrivente in data 18.9.2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Carrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2019 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 6.3.2017 la società RO di EL NI & C. presentava al Comune di Carrara istanza di permesso per costruire per la realizzazione di una piscina pertinenziale al fabbricato di sua proprietà sito in Carrara, loc. Marasio via Pascoli, 10/d.
Nell’istanza veniva precisato che l’area su cui insiste il fabbricato è attraversata da un elettrodotto TE Rete Italia S.p.A., linea a132 kV Massa FS – Sarzana e tuttavia la piscina pertinenziale era progettata in modo da collocarsi, in ogni suo punto, in posizione esterna rispetto alla perpendicolare dei fili.
Il Nucleo di Valutazione comunale, nella seduta del 18.5.2017, esprimeva “ parere contrario in quanto l’opera richiesta non rientra tra quelle realizzabili all’interno delle aree di rispetto di elettrodotto per quanto dispone l’art. 18 comma 3 delle norme tecniche di attuazione del regolamento urbanistico ”.
Veniva pertanto comunicato il preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, cui la ricorrente replicava con osservazioni ed insistendo per il rilascio del titolo edilizio.
Ciò nonostante, in data 18.9.2017 il Comune notificava il provvedimento in epigrafe con cui, richiamando le motivazioni contenute nei pareri del nucleo di valutazione, disponeva il diniego e la conseguente archiviazione dell’istanza.
Per l’annullamento di tale atto si gravava la società in intestazione deducendo:
1. Violazione di legge per omessa e/o errata applicazione del combinato disposto dell’art. 4 comma 1 lett. h) L. n. 36/2001, artt. 4 e 6 DPCM 8.7.2003, all. 1 D.M. Ambiente Tutela del Territorio e del Mare del 29.5.2008 in particolare punti 3.2, 4, 5.1, 5.1.3 e art. 18 comma 3 NTA Reg. Urbanistico Comune di Carrara.
2. Violazione di legge per omessa e/o errata applicazione del combinato disposto dell’art. 4 comma 1 lett. h) L. n. 36/2001, art. 6 DPCM 8.7.2003, all. 1 D.M. Ambiente Tutela del Territorio e del Mare del 29.5.2008, in particolare punto 5.1.3 par. 5.
L’amministrazione intimata si costituiva in resistenza instando per la reiezione del gravame.
Nella pubblica udienza del 21 giugno 2019 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
Il ricorso è infondato.
Lamenta la ricorrente l’errata applicazione del combinato disposto dell’art. 4 co. 1, lett. h) L. n. 36/2001, dell’art. 6 DPCM 8.7.2003 nonché del d.m. 29.5.2008, punto 5.1.3 par. 5. e dell’art. 18 delle NTA del regolamento urbanistico comunale.
In particolare, si assume che la norma del Regolamento urbanistico citata non imporrebbe vincoli assoluti di inedificabilità, limitandosi a richiamare le disposizioni speciali relative alla fascia di rispetto per gli elettrodotti che varia secondo le caratteristiche dell’impianto (parametri costruttivi della linea) in funzione del rispetto di un obiettivo di qualità, previsto dall’art. 4 del D.P.C.M. 8.7.2003 e parametrato, secondo tale disposizione, unicamente con riferimento alla permanenza di persone superiore alle quattro ore giornaliere nell’area interessata.
La tesi non appare convincente.
L’articolo 18 delle vigenti NTA stabilisce che “ nelle aree interessate al passaggio di elettrodotti ogni costruzione deve essere distanziata dall'area dei medesimi secondo le vigenti disposizione di legge in funzione della potenza in Kw degli impianti. Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione qualitativa ai sensi del precedente art. 9. Sono ammesse le attività agricole, il verde e i parcheggi pubblici/privati, le recinzioni e gli impianti tecnologici ”.
La disposizione regolamentare richiama, dunque, il quadro normativo nazionale in materia.
L’art. 3 della l. 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) ha introdotto i concetti di limite di esposizione, di valore di attenzione e di obiettivi di qualità, con riferimento ai valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non possono essere superati in situazione di esposizione acuta e di esposizione prolungata.
In applicazione di tali principi il DPCM 8 luglio 2003, recante la “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”, all’art. 3 stabilisce che “ Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B, intesi come valori efficaci.
A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B ”.
Secondo la tesi di parte ricorrente il Comune di Carrara non avrebbe osservato la metodologia di calcolo per la determinazione della fascia di rispetto che, secondo la procedura prevista dalla legge comporterebbe la richiesta al gestore della rete del calcolo esatto della fascia di rispetto con riferimento alla potenza dell’elettrodotto.
L’affermazione non è riscontrata dagli atti.
Attenendosi ai criteri fissati dall’Agenzia regionale Toscana per la protezione ambientale (ARPAT) il Comune ha richiesto al gestore della rete - TE Rete Italia s.p.a. – un parere in merito all’osservanza della fascia di rispetto.
Con missiva del 14.02.2017 TE Rete Italia comunicava che “ la distanza di prima approssimazione (Dpa) determinata secondo le indicazioni (…) del documento allegato al Decreto del Ministero Dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare del 29/05/2008 è pari a m. 19,00 sia da un lato che dall’altro rispetto all’asse dell’elettrodotto ”.
Ebbene, pur affermando in premessa che i manufatti rispettano quanto previsto dal DM n. 449 del 21 marzo 1988 (norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne) e “ ricadendo parzialmente nella fascia di asservimento, ma esternamente alla proiezione a terra dei conduttori non creano pregiudizio ” (evidentemente a fini diversi da quelli di cui si discute) detto parere reca una rappresentazione grafica dell’area dalla quale è possibile evincere chiaramente che l’intera superficie sulla quale dovrebbe essere realizzata la piscina ricade all’interno dell’area di rispetto.
Non può pertanto darsi seguito all’affermazione di parte secondo cui TE avrebbe espresso un parere favorevole all’installazione, tenuto anche conto che la predetta azienda rimette poi alla competenza del Comune (né potrebbe essere diversamente) la potestà di concedere o meno l’autorizzazione nel rispetto di quanto stabilito dalla l. n. 26/2001 e dai DPCM 8 luglio 2003 e 29 maggio 2008.
Di tanto, del resto, appare consapevole anche la parte ricorrente la quale, nelle sue osservazioni a riscontro della comunicazione dei motivi ostativi, si sofferma piuttosto sull’affermazione che la piscina verrebbe utilizzata per un tempo inferiore alle 4 ore giornaliere, come da dichiarazione sostitutiva di notorietà allegata.
Pare evidente, tuttavia che nessuna efficacia liberatoria può essere assegnata a tale dichiarazione non potendosi ex ante stabilire un limite temporale di permanenza nell’area, ostandovi l’impossibilità di verificarne in concreto il rispetto, nonché il principio di precauzione applicabile in tutti i casi in cui debba essere salvaguardata la salute e la sicurezza delle persona (Corte giustizia Unione Europea, Sez. X, 28/03/2019, n. 487/17; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 23/04/2019, n. 460).
Discende da quanto esposto che il ricorso va rigettato, seguendo le spese del giudizio la soccombenza, come in dispositivo liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore
Pierpaolo Grauso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Bernardo Massari | Saverio Romano |
IL SEGRETARIO