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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/06/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 119/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 28 febbraio 2023,
da
( ) in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore Dott. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in allegato al ricorso in appello, dagli avv.ti Angela Casella Parte_2
(pec: ), Fulvio Moizo (pec: Email_1
e Mario Ielpo (pec: , Email_2 Email_3
appellante contro
C.F.: C.F.: ; Controparte_1 C.F._1 Parte_3 C.F._2 Parte_4
C.F.: C.F.: ; C.F.: C.F._3 Parte_5 C.F._4 Parte_6
C.F.: ; C.F.: C.F._5 Parte_7 C.F._6 Parte_8
C.F.: ; C.F.: C.F._7 Parte_9 C.F._8 Parte_10
; C.F.: C.F.: C.F._9 Parte_11 C.F._10 Parte_12 C.F._11
C.F.: C.F.: Parte_13 C.F._12 Parte_14 C.F._13 Pt_15
C.F.: ; C.F.: ; C.F.:
[...] C.F._14 Parte_16 C.F._15 Parte_17
; C.F.: ; C.F.: ; C.F._16 Parte_18 C.F._17 Parte_19 C.F._18
C.F.: ; C.F.: ; C.F.: Parte_20 C.F._19 Parte_21 C.F._20 Parte_22
, rappresentati e difesi in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è C.F._21
stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica dall'Avv. Saveria Aversa (pec:
, Email_4
1 appellati
Oggetto: appello avverso le sentenze del Giudice del lavoro del Tribunale di Venezia non definitiva n. 238/2022
d.d. 01.04.2022 nonché definitiva n. 667/2022 d.d. 25.11.2022 non notificate
In punto: personale addetto alle pulizie treni;
differenze retributive per tempi di attesa.-
CONCLUSIONI
Parte_1
accogliere l'appello proposto da e riformare, quindi, la sentenza parziale n. 238/2022 emessa in data Parte_1
01.04.2022 e la sentenza definitiva n. 667/2022 emessa in primo grado dal Tribunale di Venezia, Giudice del lavoro, e conseguentemente:
- in via principale nel merito, in totale riforma della sentenza di primo grado, in accoglimento dei motivi di cui al presente atto, respingere le domande svolte dai ricorrenti appellati nei confronti di nel ricorso Parte_1
introduttivo del giudizio di primo grado;
- dichiarare i ricorrenti appellati tenuti a restituire le somme indebitamente percepite, a seguito della sentenza impugnata e per l'effetto, condannarli al pagamento, a favore di di tali somme, che qui di seguito si Pt_1
indicano: €. 4.441,38 €. 6.410,64 €. 4.904,32 €. Parte_23 Parte_4 Parte_5 Parte_7
5.506,70 €. 6.377,60 €. 6.929,85 €. 5.174,86 €. Parte_6 Parte_24 Parte_9 Parte_10
5.329,22 €. 6.905,09 €. 6.265,44 €. 5.125,77 €. Parte_11 Parte_12 Parte_13 Controparte_1
6.857,32 €. 6.510,47 €. 3.688,91 €. 7.513,87 Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17
€. 5.812,44 €. 4.178,74 €. 6.007,08 €. 6.442,62 €. Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21
4.585,43 €. 6114,41 oltre interessi e rivalutazione monetaria computati su tali somme;
Parte_22
- in via di estremo subordine nel merito, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertato e dichiarato che dagli intervalli di tempo tra l' arrivo del treno ove avevano prestato servizio sino alla partenza del treno di ritorno presso la loro stazione di residenza, anche se considerati come sosta di servizio va detratta, per ogni giorno di lavoro, mezz'ora di tempo per la pausa pranzo, rideterminare gli importi dovuti ai ricorrenti nella misura massima giornaliera secondo i valori indicati per ciascuno nella tabella n.3 della relazione peritale depositata dal
CTU nel giudizio di primo grado
- conseguentemente. dichiarare i ricorrenti appellati tenuti a restituire le somme indebitamente percepite in più, in forza della sentenza di primo grado, rispetto agli importi indicati nella tabella 3;
- in ogni caso, in riforma sempre della sentenza impugnata, porre le spese della CTU a carico dei ricorrenti e dichiarare i ricorrenti appellati tenuti a restituire a tutte le somme da quest'ultima pagate alla CTU Pt_1 dr.ssa in base alla liquidazione fatta dal giudice di primo grado;
Persona_1
- condannare i ricorrenti al pagamento delle spese di lite sia del giudizio di primo grado che del giudizio di appello”
più altri: Controparte_1
Nel merito: respingersi l'appello proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi meglio indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare le Sentenze impugnate, cioè la Sentenza parziale n. 238/2022 emessa dal
2 Tribunale di Venezia – Sezione Lavoro – in data 01/04/2022 e la Sentenza definitiva n. 667/2022 emessa sempre dal Tribunale di Venezia – Sezione Lavoro – in data 23/11/2022, non notificate, in tutte le statuizioni, con spese rifuse anche di questo grado del giudizio.
- Rigettarsi, comunque, tutte le istanze fatte da controparte sia nel merito che in via subordinata e in via istruttoria, con spese e competenze rifuse di entrambi i gradi di giudizio.
- In via prettamente subordinata, in caso di accoglimento totale dell'appello proposto compensarsi le spese di ambo i gradi di giudizio, e porsi a carico della parte appellante le spese di C.T.U., stante la particolarità della questione trattata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con le impugnate sentenze, istruita la causa per testi e tramite CTU contabile, il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia accoglieva le domande proposte dai ricorrenti nei confronti del proprio datore di lavoro, compensava le spese di lite “in ragione della sussistenza di orientamenti giuridici contrastanti” e poneva a carico di le spese di ctu. Parte_1
Con la sentenza non definitiva così disponeva: “accertato che l'intervallo di tempo trascorso dai ricorrenti presso la stazione di arrivo in attesa della partenza successiva
- nel corso della medesima giornata - costruisce orario di lavoro, condanna la società convenuta al pagamento delle conseguenti differenze retributive dirette e differite, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo”.
Con la sentenza definitiva così concludeva: “condanna la società convenuta a corrispondere ai ricorrenti gli importi specificamente indicati a pag. 35 della perizia, per complessivi € 121.082,16, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo. Compensa le spese di lite tra le parti. Spese di CTU confermate in capo alla società resistente”.
In parte motiva in punto an debeatur (sentenza non definitiva) evidenziava che:
1) la questione di causa riguarda la spettanza o meno in capo ai ricorrenti della retribuzione relativa al tempo intercorrente tra arrivo a Milano o Rimini dei treni in partenza da Venezia o Mestre, su cui avevano prestato servizio, CP_2
e ripartenza da dette stazioni per il rientro in sede con altro treno Freccia , CP_2 ove avrebbero ripreso il servizio;
2) invero è pacifico che tali periodi di tempo, di durata variabile ma normalmente collocati tra le 3 ore e mezza e la mezz'ora, non siano stati calcolati dalla società convenuta come “orario di lavoro”, se non in relazione ai 15 o 25 minuti
3 antecedenti alla salita sul treno per il rientro in sede - quando il treno del ritorno aveva origine da Milano o Rimini -, considerati quali “tempi accessori”, posto che l'azienda attribuiva ai ricorrenti nell'ambito della medesima giornata due turni spezzati, corrispondenti alle tratte di andata e ritorno;
3) parte ricorrente reputa che tale fattispecie rientri nella ipotesi disciplinata all'art. 28, co. 2, del CCNL, riferito al personale mobile, quale “sosta di servizio”, che costituisce ai sensi del medesimo CCNL tempo lavorativo soggetto a retribuzione;
4) tale sosta di servizio è definita all'art. 28 del CCNL (doc. 11 resist., pagg. 57 ss.) come sosta “nel corso della quale il personale, nell'ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, rimane a disposizione dell'azienda presso un impianto al termine di una delle attività previste ed in attesa di iniziare la successiva programmata”;
5) va da subito sgombrato l'equivoco secondo cui la norma non sarebbe applicabile ai ricorrenti perché soggetti destinati alle disposizioni della sezione 2.7G del CCNL
(doc. 11 resist., pag. 77): al contrario, l'art. 28, co. 2 è esplicitamente riferito anche al personale dei servizi (PDS) non dipendenti dall'impresa ferroviaria, e tra questi al personale ausiliario e/o di pulizia (PAP) quale il pulitore a bordo treno;
6) tanto chiarito, vi è da verificare se per i ricorrenti il tempo intercorrente tra cessazione di un turno e l'inizio dell'altro turno, nell'ambito della stessa giornata lavorativa, costituisca o meno “sosta di servizio” ai sensi del CCNL;
7) la circostanza che in questi orari i ricorrenti non svolgessero direttamente attività lavorativa non aiuta a dirimere la questione, in quanto è evidente che il CCNL è riferito proprio a periodi in cui i lavoratori sono in sosta, tra il termine di un'attività prevista e l'inizio di un'altra;
8) perché sia dovuta la retribuzione è tuttavia necessario che i lavoratori durante tali periodi rimangano “a disposizione dell'azienda presso un impianto”;
9) l'istruttoria svolta ha consentito di accertare che nei periodi in questione i ricorrenti: pur talvolta uscendone, non si allontanavano dalla stazione;
molto spesso tenevano con sè il trolley e la borsa a tracolla contenenti i materiali necessari per l'attività di pulizia, che in talune occasioni o frangenti depositavano presso il locale sito in stazione destinato al personale viaggiante di;
CP_3 usufruivano dei locali in stazione o nelle vicinanze della stazione per i pasti;
se contattati per un cambio turno si rendevano disponibili ad anticipare il rientro;
10) non ha viceversa trovato conferma istruttoria la circostanza che i ricorrenti 4 usufruissero, per il deposito dei materiali, di locali appositi forniti dal datore di lavoro: anche i testi che hanno riferito esservi locali utilizzabili a questo fine dai ricorrenti presso le stazioni di Milano e di Rimini ( ed Testimone_1 [...]
non hanno potuto confermare la loro effettiva utilizzazione da Testimone_2 parte dei dipendenti, ed anzi sono emersi dubbi sulla effettiva accessibilità e idoneità alla custodia degli spazi cui si è riferita la datrice di lavoro in memoria;
11) così ricostruiti i fatti, reputa il giudicante che sussistessero in concreto i presupposti per ricondurre i periodi in questione alla nozione di sosta di servizio adottata dal CCNL, considerato in particolare che:
• si tratta di periodi nei quali è difficile sostenere che i ricorrenti potessero perseguire liberamente propri interessi o affari, perché si si trovavano in stazioni lontane dalla propria residenza ed alle quali in tempi comunque limitati dovevano fare rientro (la documentazione attesta pause di 3 ore e mezza, di mezz'ora, di un'ora, di un'ora e mezza, di due ore….);
• i ricorrenti rimanevano per tutto il periodo in questione responsabili quantomeno della custodia dei materiali di lavoro - anche il deposito presso locale di CP_3 non poteva liberarli da nessuna eventuale responsabilità, non trattandosi di struttura riferibile alla convenuta né essendo una tale modalità concordata con il datore di lavoro;
elemento questo che differisce rispetto alle fattispecie analizzate dai precedenti di merito dimessi dalla società resistente sub docc. 13, 14 e 15;
• durante i periodi in questione gli stessi rimanevano sempre in stazione o nelle immediate vicinanze;
• vi era una sorta di reperibilità, se si considera che è pacifico che i ricorrenti in caso di sopravvenute necessità aziendali venivano contattati per cambi turno e rispondevano alle chiamate;
• pur non avendo un obbligo di prestare servizio diverso da quello inizialmente programmato per il rientro in sede - non è emerso che i ricorrenti siano stati mai sanzionati per non aver aderito alle richieste datoriali in questo senso - l'azienda poteva contare sulla loro disponibilità, che è sempre stata manifestata (in questo senso l'istruttoria testimoniale);
• l'essere a disposizione dell'azienda non è incompatibile, nella nozione fatta propria dal CCNL, con il recupero psico-fisico del lavoratore: infatti, anche la pausa - “nel corso della quale, nell'ambito di una sosta di servizio o di un periodo di riserva, il personale beneficia di un intervallo di tempo ai fini del recupero 5 psicofisico pur rimanendo a disposizione dell'azienda” - costituisce orario di lavoro ai sensi per quanto previsto dall'art. 28, co. 2 CCNL;
• la ricostruzione della parte convenuta si scontra con la volontà delle parti sindacali come emergente dal CCNL, che per il personale addetto alla pulizia del treno prevede per il riposo fuori residenza - definito quale “periodo continuativo di tempo a completa disposizione del lavoratore intercorrente tra due periodi di lavoro giornaliero” fruito fuori dall'impianto di proveniva (doc. 11 resist., pag. 63)
-, una durata minima di 7 ore consecutive (sezione 2.7G.6, doc. 11 resist., pag.
78): ciò significa che, nell'intento delle parti sociali, l'intervallo tra prestazioni lavorative fuori sede sotto le 7 ore dovrebbe essere retribuito quale sosta di servizio.
In parte motiva in punto quantum debeatur (sentenza definitiva) evidenziava che:
1) una volta accertato che l'intervallo di tempo trascorso dai ricorrenti presso la stazione di arrivo in attesa della partenza successiva - nel corso della medesima giornata - costruisce orario di lavoro, e pur considerato che sono pacifici gli orari di arrivo alla stazione di destinazione e di ripartenza indicati in ricorso perché reperiti da documentazione aziendale, rimangono delle questioni da risolvere per la corretta quantificazione.
2) innanzitutto, vi è il rilievo, già accolto con la sentenza non definitiva, secondo cui la datrice di lavoro ha già retribuito 15 minuti di questo intervallo di tempo, considerato tra i tempi accessori;
è dunque corretto scomputare i relativi importi dal dovuto.
3) altra questione è quella relativa alla pausa pranzo, con tempistiche che si sono ricavate dall'istruttoria essere quantificabili in media di 30 minuti, per la quale il
CTU ha formulato due diverse ipotesi;
• a monte, occorre tuttavia verificare se il tempo per la pausa pranzo debba essere espunto dall'orario di lavoro dei ricorrenti o meno;
• 'istruttoria svolta ha consentito di accertare che i ricorrenti, nei tempi intermedi tra arrivo del treno alla stazione di destinazione e ripartenza con altro treno per il rientro a Venezia, a volte consumavano i pasti;
• parte resistente da ciò sostiene che il tempo da riferire alla pausa pranzo, di almeno 30 minuti, debba essere scomputato non potendo considerarsi orario di lavoro.
• reputa peraltro il giudicante che l'argomento non possa essere accolto;
6 • invero, innanzitutto non vi è prova che i ricorrenti abbiano sempre fruito dei pasti durante il tempo tra l'arrivo nella stazione di destinazione e quello di ripartenza, tempo di durata variabile e di varia collocazione nella giornata;
• per altro verso, a ciò osta la nozione di “sosta di servizio” di cui all'art. 28 del
CCNL applicato dalla convenuta, in cui si esplicita che anche la pausa - “nel corso della quale, nell'ambito di una sosta di servizio o di un periodo di riserva, il personale beneficia di un intervallo di tempo ai fini del recupero psicofisico pur rimanendo a disposizione dell'azienda” - costituisce orario di lavoro (art. 28, co. 2 CCNL);
• in via generale, del resto, il CCNL prevede che “Per la fruizione del pasto … nella programmazione dei turni dovrà essere prevista una pausa di almeno 30 minuti, considerata all'interno del periodo di lavoro giornaliero” (art. 28, punto 2.6 del
CCNL), il che significa che nell'ambito del CCNL la pausa pranzo costituisce orario lavorativo;
• da ciò consegue che, dando seguito alla ipotesi 1 formulata dal CTU, la società convenuta debba essere condannata a corrispondere ai ricorrenti gli importi specificamente indicati a pag. 35 della perizia, per un totale complessivo di €
121.082,16”.
2. Impugna la sentenza svolgendo tre (3) motivi di appello. Parte_1
2.1. Con il primo motivo articolato motivo censura la sentenza per aver erroneamente interpretato la disciplina relativa all'orario di lavoro del personale addetto al servizio di pulizia a bordo treno, in quanto i lavoratori non erano a disposizione della datrice di lavoro durante l'intervallo di tempo trascorso presso la stazione di arrivo del treno e sino alla partenza del treno successivo per rientrare nella stazione di residenza e dunque per violazione dell'art. 1 comma 2° del Dlgs. n. 66/2003 e dell'art. 28, comma 2, del CCNL di riferimento.
Evidenzia che i lavoratori possono riposare e disporre liberamente del proprio tempo anche in luoghi non vicini alla propria residenza laddove, peraltro, tenere con sé il trolley e la tracolla (contenenti gli strumenti di lavoro per le pulizie), peraltro di foggia e dimensioni analoghe a quelle dei trolley che ogni viaggiatore porta con sé in stazione, al massimo potrebbe costituire una limitazione, ma non certo implicare di essere a disposizione del datore di lavoro. Rileva, in ogni caso, che è irrilevante come la non ponesse a disposizione un locale di sua Parte_1 proprietà per il deposito dei trolley siccome quello che rileva è che non vi fosse
7 l'obbligo di vigilanza degli stessi durante le pause.
2.2. Con il secondo motivo di appello si duole del malgoverno delle risultanze istruttorie.
Evidenzia che dal contenuto convergente delle deposizioni testimoniali acquisite emerge che i lavoratori non erano a disposizione, durante gli intervalli di tempo tra l'arrivo del treno ove avevano prestato servizio sino alla partenza del treno di ritorno presso la loro stazione di residenza, di parte datoriale potendo liberamente disporre del proprio tempo.
2.3. Con il terzo motivo, svolto in via subordinata, si duole del capo della sentenza definitiva che ha computato quale orario di lavoro anche la mezz'ora prevista per la pausa pranzo.
Insiste che è contrario a logica e ragionevolezza ritenere che si debba considerare come tempo di lavoro anche la mezz'ora di tempo che pacificamente i ricorrenti impiegavano per consumare il pasto spesso in locali anche siti fuori dalla stazione ed inevidente condizione di non poter essere a disposizione del proprio datore di lavoro né essere dallo stesso eterodiretti.
Dunque, nella denegata ipotesi di rigetto del primo motivo di appello conclude per il riconoscimento dell'importo di cui alla tabella n. 3 dell'elaborato peritale.
3. Radicatosi il contradditorio gli appellati difendono le sentenze delle quali chiedono l'integrale conferma.
4. Dopo un rinvio d'ufficio per riordino del ruolo la causa, tentata invano la conciliazione, è stata discussa e decisa come da separato dispositivo all'udienza dell'8 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è fondato e deve essere accolto per le dirimenti ragioni che assorbono ogni altra questione.
6. Il primo e il secondo motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente in considerazione della loro stretta connessione.
7. Opportuna una preliminare ricognizione delle disposizioni normative rilevanti.
7.1. L'art. 2 della Direttiva 2003/88/CE stabilisce che è “orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività e delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali e per periodo di riposo qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di
8 lavoro”.
7.2. L'art. 1, comma 2, lettera a) del D.Lgs 66/2003 dispone che “si intende per:
a)"orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
7.3. L'art. 28 punto 2.7 G del CCNL Mobilità-Attività Ferroviarie (sezione specifica relativa agli ausiliari e/o pulizia a bordo treno), prevede che nell'orario di lavoro è compresa anche la sosta di servizio, di cui al punto 2.1 lettera c) 6° alinea.
Quest'ultimo stabilisce che la sosta di servizio compresa nell'orario di lavoro è quella nel corso della quale il personale, nell'ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, rimane a disposizione dell'azienda presso un impianto al termine di una delle attività previste ed in attesa di iniziare la successiva programmata.
7.4. Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 24828/2018;
21562/2018; 5023/2009), con orientamento unanime e costante ha stabilito che:
“Il criterio distintivo tra riposo intermedio, non computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro, e semplice temporanea inattività, computabile, invece, a tali fini, e che trova applicazione anche nel lavoro discontinuo, consiste nella diversa condizione in cui si trova il lavoratore, il quale, nel primo caso, può disporre liberamente di se stesso per un certo periodo di tempo anche se è costretto a rimanere nella sede del lavoro o a subire una qualche limitazione, mentre, nel secondo, pur restando inoperoso, è obbligato a tenere costantemente disponibile la propria forza di lavoro per ogni richiesta o necessità”.
In estrema sintesi, quindi, per la Suprema Corte non può essere considerato periodo di riposo intermedio, ma è lavoro a tutti gli effetti, la temporanea inattività, se il lavoratore non può disporre di quel tempo per sue esigenze.
In merito all'orario di lavoro, la Suprema Corte, con sentenza n. 15332/2024, ha stabilito che “In particolare, la Corte di giustizia europea ha sottolineato che profilo determinante per considerare sussistenti gli elementi caratteristici della nozione di
«orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88, è il fatto che il lavoratore sia costretto ad essere fisicamente presente sul luogo designato dal datore di lavoro e a rimanere ivi a disposizione di quest'ultimo al fine di poter fornire direttamente i propri servizi in caso di necessità. E in siffatto contesto, il luogo di lavoro deve essere inteso come qualsiasi luogo in cui il lavoratore è chiamato a svolgere un'attività su ordine del suo datore di lavoro, anche quando tale luogo non sia il posto in cui egli esercita
9 abitualmente la propria attività professionale (sentenze 9.3.2021, C-344/19;
28.10.2021, C-909/19). Va aggiunto che l'art. 15 della Direttiva 2003/88/CE non consente agli Stati membri di adottare o mantenere una definizione della nozione di
«orario di lavoro» meno restrittiva di quella contenuta all'art. 2 (CGUE 21.2.2018, C-
518/15). Nella medesima prospettiva esegetica, questa Corte ha precisato che la nozione di orario di lavoro, come desumibile dal testo dell'art. 1, comma 2, lett. A) del d.lgs. n. 66 del 2003, si compone di 3 requisiti essenziali, dati dalla presenza del lavoratore sul luogo di lavoro, dall'essere a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio di attività o funzioni;
il criterio di misurazione dell'orario di lavoro risulta, dunque, composito, assumendo espresso e alternativo rilievo non solo il tempo della prestazione effettiva, ma anche quello della disponibilità del lavoratore e quello della sua presenza sui luoghi di lavoro (Cass n. 20694 del 2015). Dai principi di diritto innanzi riassunti, sanciti a livello europeo e nazionale, emerge che l'attività del lavoratore è riconducibile nella nozione di orario di lavoro ove si tratti di prestazione effettiva ovvero di attività che sia sottoposta al potere conformativo del datore di lavoro ovvero che si svolga nell'ambito del luogo di lavoro. Il luogo di lavoro deve essere inteso come qualsiasi luogo in cui il lavoratore è chiamato a svolgere un'attività su ordine del suo datore di lavoro, anche quando tale luogo non sia il posto in cui egli esercita abitualmente la propria attività professionale, purché sia incisa in senso apprezzabile la facoltà di gestire liberamente il proprio tempo”.
7.5. Anche la giurisprudenza di merito, con orientamento consolidato, ha rilevato che i tempi intermedi non rientrano nell'orario di lavoro e, pertanto, i lavoratori non sono tenuti a restare a disposizione della datrice di lavoro potendo impiegare tale tempo senza alcun obbligo di reperibilità e che tale periodo non deve essere retribuito. (Trib. Roma n. 8899/2022; Trib. Napoli n. 4774/2017;1085/2018).
Il relativo onere probatorio circa la natura della pausa è carico del lavoratore che ne deduce l'inclusione nell'orario di lavoro (cfr. C.d.A. RM n. 916/2019).
8. Alla luce delle considerazioni che precedono questa Corte ritiene pacifico che i ricorrenti nel tempo tra l'arrivo in stazione e la ripartenza con il treno successivo non svolgevano un'attività di lavoro effettiva.
8.1. In particolare, i ricorrenti nell'intervallo di tempo per cui è causa non erano a disposizione del datore di lavoro, non erano sottoposti ad un potere di eterodirezione e non erano esposti ad un regime di reperibilità, con conseguente
10 libertà di disporre del proprio tempo.
8.2. In merito alle modifiche del turno è pacifico che i ricorrenti erano liberi di accettare o meno la proposta datoriale e non costituiva un obbligo per i lavoratori.
8.3. Invero tali intervalli di tempo potrebbero essere considerati tempi di lavoro solo se il pulitore viaggiante rimanesse a disposizione del datore di lavoro “in riserva” o in sosta di servizio” in una situazione in cui, comunque, non abbia la libertà di disporre del proprio tempo.
8.4. Essere lontani dalla residenza e avere (l'eventuale) custodia degli strumenti di lavoro (nella specie un trolley contenente materiale per la pulizia) non integra quell'essere a disposizione del datore di lavoro, elemento che consente di ritenere la presenza di orario di lavoro.
9. Peraltro, l'istruttoria orale ha dimostrato che i lavoratori potevano lasciare i trolley presso i locali di o della dimostrando la circostanza Controparte_4 Parte_1 che non vi era nemmeno obbligo immanente di vigilanza degli strumenti di lavoro stessi, essendo del tutto irrilevante la circostanza valorizzata dal giudice di prime cure che non si trattasse di struttura riferibile a parte datoriale.
Dall'esame complessivo delle dichiarazioni dei testi escussi in primo grado non risulta provato che nell'intervallo di tempo per cui è causa i ricorrenti erano a disposizione della CP_5
In particolare, il teste , all'udienza del 29.09.2021, ha riferito “una
[...] Tes_1 volta sceso dal treno e depositato il trolley il lavoratore era libero dal lavoro;
quando ho detto che il pulitore era libero dall'attività lavorativa quando aveva lasciato il trolley intendo dire che poteva uscire dalla stazione, recarsi al bar o presso esercizi commerciali”.
In merito al deposito degli strumenti di lavoro ha riferito: “presso l'ufficio in stazione a Venezia il personale poteva rinfrescarsi, utilizzare i servizi igienici e anche lasciare il trolley;
e questo anche nelle pause tra un arrivo ed una partenza;
anche a Milano e
Rimini c'erano dei locali ove si potevano lasciare i trolley…….. è vero che i ricorrenti al termine del viaggio di andata e prima del ritorno potevano depositare il trolley oppure tenerlo con sé……….
Con riferimento alle eventuali modifiche del turno ha riferito che: “non mi risulta che alcuno dei dipendenti sia mai stato richiamato disciplinarmente per non avere dato il consenso sulle modifiche del turno”. 11 9.2. Tali dichiarazioni non sono state contraddette dal teste il quale, in merito Tes_3 al deposito degli strumenti di lavoro ha confermato che: “spesso nella pausa pranzo venivano a pranzare con noi e si portavano dietro il trolley e quando non lo avevano con sé, delle volte lo lasciavano nell'ufficio del personale viaggiante a Milano;
a Milano non ho mai visto per tutto il periodo in cui ho lavorato un ufficio della anche a Pt_1
Rimini ho visto che il personale della lasciava il trolley nell'ufficio del personale Pt_1 viaggiante , avevano un locale della nel sottoscala credo non fosse CP_3 Pt_1 custodito;
di solito il personale della quando veniva a mangiare con noi portava Pt_1 con sé il trolley, ma se uscivano dalla stazione lo lasciavano nella sala del personale viaggiante”.
9.3. Anche il teste all'udienza del 14.12.2021 ha riferito che “durante le Tes_2 pause tra andata e ritorno i ricorrenti erano liberi, potevano depositare il materiale e muoversi come e dove volevano…io lavoravo a Milano e spesso li vedevo in giro, intendo in Stazione al bar o a mangiare…volendo potevano anche allontanarsi dalla stazione non c'era un obbligo di rimanere lì…..
Con particolare riferimento al deposito degli strumenti di lavoro ha poi confermato che: “a Milano potevano usufruire di una stanza della che era la società in ati Per_2 con il per il servizio, in seguito è diventato spogliatoio della alla fine di CP_6 Pt_1 questo contratto…….Faccio inoltre presente che a Milano a volte il trolley lo lasciavano nella stanza riservata al personale di bordo di ..a Rimini il locale era CP_7 abbastanza angusto…….era comunque un locale dove si potevano lasciare trolley e borsa…”
In merito alla modifica del turno di lavoro ha precisato che: “non c'era per i pulitori un obbligo di modificare il loro turno se non in caso di soppressione del treno”.
10. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio fra tutte le parti, tenuto conto della complessità e novità delle questioni trattate.
Le spese di CTU di primo grado vanno poste a carico di ciascuna delle parti nella misura della metà ciascuna.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide
12 1) in accoglimento dell'appello ed in riforma delle impugnate sentenze rigetta le domande proposte dai ricorrenti in primo grado;
2) ordina la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza con gli interessi legali dal dovuto al saldo;
3) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
4) pone gli oneri di CTU di primo grado definitamente a carico di ciascuna delle parti nella misura della metà ciascuna;
Venezia, 08.05.2025
Il giudice estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
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