Art. 5.
Lo stabile espropriato, per la parte che gia' non appartiene al comune di Genova, sara' data dallo Stato in consegna ed in uso al Comune stesso, esclusivamente per i fini sopra indicati con obbligo al Comune di compiere, senza alcun compenso, tutte le spese di riattamento e di rinnovazione dei locali e di adattamento degli Istituti di cui all'art. 4.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 23 giugno 1927 - Anno V
VITTORIO EMANUELE.
Fedele - Volpi.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Lo stabile espropriato, per la parte che gia' non appartiene al comune di Genova, sara' data dallo Stato in consegna ed in uso al Comune stesso, esclusivamente per i fini sopra indicati con obbligo al Comune di compiere, senza alcun compenso, tutte le spese di riattamento e di rinnovazione dei locali e di adattamento degli Istituti di cui all'art. 4.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 23 giugno 1927 - Anno V
VITTORIO EMANUELE.
Fedele - Volpi.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.