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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 10/07/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
367/2021
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di URBINO
ll Giudice Onorario Dott. Laura Trebbi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.367 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 , vertente
TRA
( con l'avv.D'ACCARDI SALVATORE Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
E
, ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA- CONTUMACE
con l'avv. Domenico Binetti Controparte_2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice: Dichiarata la responsabilità solidale e concorsuale dei convenuti nella causazione del danno subito da a seguito dell'evento descritto in narrativa, Parte_1 condannare gli stessi convenuti, in solido tra di loro ex art. 2043 c.c., al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni patiti e quantificabili come in narrativa in € 198.657,00 o nella misura maggiore o minore che ad istruttoria compiuta verrà ritenuta equa e di giustizia, munendo esso risarcimento di rivalutazione monetaria dalla data sentenza al saldo e di interessi di legge sulla somma rivalutata;
Con vittoria d i spese, compensi oltre accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Parte convenuta Nel merito, accertata e dichiarata la totale assenza di Controparte_2 responsabilità del per l'evento dannoso di causa, respingere la domanda Controparte_2 nei sui confronti siccome priva di fondamento ovvero disporne l'estromissione dal giudizio. Vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
***
citava in giudizio gli odierni convenuti riferendo che il giorno 22.06.2013 Parte_1 verso le ore 13,05 si trovava a bordo dello scooter Yamaha targato BE35485 e mentre percorreva la via Flaminia di loc.tà Pianacce, perdeva il controllo del mezzo e scivolando per terra CP_2 andava a sbattere, ivi fermandosi esanime, contro un paletto della cancellata in ferro posta in corrispondenza dell'accesso ad una rampa di ingresso alla ditta Edilcaminetti di Orlandi Vinicio e c.
s.n.c., corrente in Via Furlo n. 31, 61040 CP_2
A seguito dell'impatto il rimaneva ferito e, soccorso, veniva in seguito condotto Pt_1 presso il pronto soccorso dell'ospedale Salesi di Ancona
Asserisce che il paletto della cancellata in ferro contro il quale è andato a collidere, avrebbe costituito causa efficiente dei danni riportati dal medesimo, aggiungendo che detto ostacolo fisso era stato posto abusivamente, in assenza pertanto di qualsiasi titolo autorizzativo rilasciato dagli
Enti preposti, tant'è che a seguito dell'incidente il di con atto del successivo 9 CP_2 CP_2 agosto 2013 provvedeva ad ordinarne la demolizione. Chiamava pertanto in causa anche il
[...]
La presunta responsabilità del rileverebbe poi quale culpa in CP_2 Controparte_2 vigilando per non aver controllato e ravvisato per tempo, neppure susseguentemente al sinistro,
l'abuso edilizio causa delle gravi ripercussioni derivate al dal sinistro Pt_1
Rimasta contumace la convenuta ditta si Controparte_1 costituiva il il quale negava ogni addebito concludendo per il rigetto della Controparte_2 domanda nei suoi confronti. Affermava che il apprese solo a seguito della denuncia CP_2 inoltratagli dai militi accertatori del sinistro in data 24/06/2023, di una ipotesi di irregolarità edilizia nel sito di accadimento del sinistro, ed immediatamente dette corso agli accertamenti ed alla emissione della ordinanza di demolizione n. 29 del 9/08/2013 e che l'irregolarità del paletto consisteva nella omessa preventiva presentazione di una DIA e SCIA ad aedificandum. Si trattava pertanto di una irregolarità amministrativa non rilevabile icto oculi dagli agenti della municipale che avessero a transitare nelle vicinanze del paletto.
Se è vero che il ha il dovere di vigilare e adottare misure per evitare ogni pericolo, CP_2
è anche vero che nel caso in esame l'ostacolo era posizionato nel suolo privato della ditta eventuale diretta responsabile del danno. CP_1
La dinamica del sinistro ha evidenziato che l'attore ha perso il controllo della moto per cause sconosciute, e quindi non si evidenzia alcun nesso eziologico con il paletto in sé, il quale anche se non vi fosse stato, non avrebbe probabilmente cambiato di tanto la dinamica dell'incidente.
Il sarebbe comunque caduto e avrebbe impattato sulla strada o su altro ostacolo ivi presente Pt_1 anziché sul paletto e non sappiamo quali conseguenze dannose avrebbero potuto verificarsi. La custodia del bene, ritenuto l'oggetto che ha causato il danno, non spettava al CP_2 ma eventualmente al proprietario che lo ha installato in corrispondenza di
[...] CP_1
CP_ una rampa di ingresso alla sede della stessa. Infatti “trattasi di ostacolo posto al di fuori della carreggiata sito su ingresso di proprietà privata, al termine di una curva destrorsa” come risulta dal verbale dei CC
Pertanto il privato proprietario del bene assume il ruolo di custode responsabile ex art. 2051
c.c. mentre la posizione dell'ente pubblico è tale, semmai, da poter attivare una responsabilità aquiliana ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., là dove si vengano a determinare omissioni o carenze nel controllo e/o vigilanza sull'operato del proprietario o colpevoli errori nell'assunzione delle decisioni in materia di manutenzione, gestione della strada medesima. (Cass. 6141/2018; Cass. 22839/2017,
Cass. 22330/2014). Nel caso che ci occupa il ha fatto demolire il cancello e le opere CP_2 abusive non perché pericolose ma perché prive di titolo abilitativo e ricadenti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, pertanto la domanda di addebito della responsabilità in capo al per il CP_2 danno occorso al non coglie nel segno. Pt_1
Il sinistro va addebitato al convenuto contumace per aver apposto il paletto, in CP_1 concorso con il il quale ha senz'altro contribuito, almeno in pari percentuale, con la sua Pt_1 condotta, imprudente, a causarlo, avendo perso il controllo della moto per cause sconosciute (“dopo aver affrontato unna curva destrorsa la ruota posteriore perdeva aderenza“ vedi dichiarazione spontanea del 9.7.2013) come dallo stesso dichiarato anche in citazione. Pt_1 Veniamo alla quantificazione del danno. Il ha riportato esiti di trauma cranio- Pt_1 facciale – minuta petecchia emorragica insulare dx;
frattura della teca cranica frontotemporale dx irradiata al tetto ed alla parete laterale dell'orbita di destra;
rime di frattura a carico dello zigomo dx e della parete laterale del seno mascellare di sinistra -; esiti algo-disfunzionali di trauma cervicale con distacco dello spigolo antero-inferiore del soma di C4 e frattura dell'estremo del processo spinoso di C3 e C4; esiti anatomo-funzionali di frattura a più frammenti, scomposta al terzo medio della diafisi radio-ulnare DX trattata chirurgicamente con mds in sede;
esiti cicatriziali di ferita lacero-contusa volare avambraccio dx e di cicatrici chirurgiche radio-ulnari .
Il CTU dott riconosce, in base alle voci di cui alla domanda attorea, un danno Persona_1 biologico permanente del 25% oltre a ITT = gg. 45 (quarantacinque);ITP al 75%= gg. 45
(quarantacinque); ITP al 50%= gg. 90 (novanta); ITP al 33%= gg. 120 (centoventi)
Pertanto in base alle Tabelle Milano vigenti, il calcolo del danno complessivo porta a: euro 81.564,00 per danno biologico euro 17.681,25 per danno non patrimoniale ITT e ITP (come riconosciuto dal CTU)
TOTALE euro 99.245,25
Nessuna altra voce di danno è stata richiesta.
Riconoscendo una percentuale di responsabilità in capo al pari al 50% per aver Pt_1 concorso alla causazione dell'evento, gli va riconosciuto l'importo di euro 49.622,63 a titolo di risarcimento del danno.
La domanda è parzialmente accolta nei confronti di Controparte_1
e rigettata nei confronti del Controparte_4
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono poste a carico del convenuto nella misura del 50% CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino, così provvede:
❖ In parziale accoglimento della domanda attorea,
❖ Dichiara responsabile nella misura del 50% Controparte_1
della causazione dell'evento dannoso e per l'effetto condanna la medesima ditta a pagare al la somma di euro 49.622,63 a titolo di risarcimento del danno Parte_1
oltre rivalutazione monetaria dalla data sentenza al saldo e di interessi di legge sulla somma rivalutata.
❖ Rigetta la domanda attorea nei confronti di Controparte_2 ❖ Condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_1
nei confronti di e per esso al suo procuratore dichiaratosi antistatario, che Parte_1
liquida, nella percentuale sopra indicata, in euro 3.808,00 oltre spese generali, IVA e cpa come per legge nonché al rimborso del CU versato per euro 379,50 (50% di euro
759,00 versato)
❖ Condanna al pagamento delle spese legali in favore di Parte_1 CP_2
che liquida in euro 7.616,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
[...]
❖ Pone definitivamente a carico di e di Controparte_1 Pt_1
, nella misura del 50% cadauno, le spese di CTU.
[...]
Così deciso in Urbino il 10/07/2025
IL GIUDICE ON
(Dr.ssa Laura Trebbi )
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di URBINO
ll Giudice Onorario Dott. Laura Trebbi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.367 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 , vertente
TRA
( con l'avv.D'ACCARDI SALVATORE Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
E
, ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA- CONTUMACE
con l'avv. Domenico Binetti Controparte_2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice: Dichiarata la responsabilità solidale e concorsuale dei convenuti nella causazione del danno subito da a seguito dell'evento descritto in narrativa, Parte_1 condannare gli stessi convenuti, in solido tra di loro ex art. 2043 c.c., al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni patiti e quantificabili come in narrativa in € 198.657,00 o nella misura maggiore o minore che ad istruttoria compiuta verrà ritenuta equa e di giustizia, munendo esso risarcimento di rivalutazione monetaria dalla data sentenza al saldo e di interessi di legge sulla somma rivalutata;
Con vittoria d i spese, compensi oltre accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Parte convenuta Nel merito, accertata e dichiarata la totale assenza di Controparte_2 responsabilità del per l'evento dannoso di causa, respingere la domanda Controparte_2 nei sui confronti siccome priva di fondamento ovvero disporne l'estromissione dal giudizio. Vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
***
citava in giudizio gli odierni convenuti riferendo che il giorno 22.06.2013 Parte_1 verso le ore 13,05 si trovava a bordo dello scooter Yamaha targato BE35485 e mentre percorreva la via Flaminia di loc.tà Pianacce, perdeva il controllo del mezzo e scivolando per terra CP_2 andava a sbattere, ivi fermandosi esanime, contro un paletto della cancellata in ferro posta in corrispondenza dell'accesso ad una rampa di ingresso alla ditta Edilcaminetti di Orlandi Vinicio e c.
s.n.c., corrente in Via Furlo n. 31, 61040 CP_2
A seguito dell'impatto il rimaneva ferito e, soccorso, veniva in seguito condotto Pt_1 presso il pronto soccorso dell'ospedale Salesi di Ancona
Asserisce che il paletto della cancellata in ferro contro il quale è andato a collidere, avrebbe costituito causa efficiente dei danni riportati dal medesimo, aggiungendo che detto ostacolo fisso era stato posto abusivamente, in assenza pertanto di qualsiasi titolo autorizzativo rilasciato dagli
Enti preposti, tant'è che a seguito dell'incidente il di con atto del successivo 9 CP_2 CP_2 agosto 2013 provvedeva ad ordinarne la demolizione. Chiamava pertanto in causa anche il
[...]
La presunta responsabilità del rileverebbe poi quale culpa in CP_2 Controparte_2 vigilando per non aver controllato e ravvisato per tempo, neppure susseguentemente al sinistro,
l'abuso edilizio causa delle gravi ripercussioni derivate al dal sinistro Pt_1
Rimasta contumace la convenuta ditta si Controparte_1 costituiva il il quale negava ogni addebito concludendo per il rigetto della Controparte_2 domanda nei suoi confronti. Affermava che il apprese solo a seguito della denuncia CP_2 inoltratagli dai militi accertatori del sinistro in data 24/06/2023, di una ipotesi di irregolarità edilizia nel sito di accadimento del sinistro, ed immediatamente dette corso agli accertamenti ed alla emissione della ordinanza di demolizione n. 29 del 9/08/2013 e che l'irregolarità del paletto consisteva nella omessa preventiva presentazione di una DIA e SCIA ad aedificandum. Si trattava pertanto di una irregolarità amministrativa non rilevabile icto oculi dagli agenti della municipale che avessero a transitare nelle vicinanze del paletto.
Se è vero che il ha il dovere di vigilare e adottare misure per evitare ogni pericolo, CP_2
è anche vero che nel caso in esame l'ostacolo era posizionato nel suolo privato della ditta eventuale diretta responsabile del danno. CP_1
La dinamica del sinistro ha evidenziato che l'attore ha perso il controllo della moto per cause sconosciute, e quindi non si evidenzia alcun nesso eziologico con il paletto in sé, il quale anche se non vi fosse stato, non avrebbe probabilmente cambiato di tanto la dinamica dell'incidente.
Il sarebbe comunque caduto e avrebbe impattato sulla strada o su altro ostacolo ivi presente Pt_1 anziché sul paletto e non sappiamo quali conseguenze dannose avrebbero potuto verificarsi. La custodia del bene, ritenuto l'oggetto che ha causato il danno, non spettava al CP_2 ma eventualmente al proprietario che lo ha installato in corrispondenza di
[...] CP_1
CP_ una rampa di ingresso alla sede della stessa. Infatti “trattasi di ostacolo posto al di fuori della carreggiata sito su ingresso di proprietà privata, al termine di una curva destrorsa” come risulta dal verbale dei CC
Pertanto il privato proprietario del bene assume il ruolo di custode responsabile ex art. 2051
c.c. mentre la posizione dell'ente pubblico è tale, semmai, da poter attivare una responsabilità aquiliana ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., là dove si vengano a determinare omissioni o carenze nel controllo e/o vigilanza sull'operato del proprietario o colpevoli errori nell'assunzione delle decisioni in materia di manutenzione, gestione della strada medesima. (Cass. 6141/2018; Cass. 22839/2017,
Cass. 22330/2014). Nel caso che ci occupa il ha fatto demolire il cancello e le opere CP_2 abusive non perché pericolose ma perché prive di titolo abilitativo e ricadenti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, pertanto la domanda di addebito della responsabilità in capo al per il CP_2 danno occorso al non coglie nel segno. Pt_1
Il sinistro va addebitato al convenuto contumace per aver apposto il paletto, in CP_1 concorso con il il quale ha senz'altro contribuito, almeno in pari percentuale, con la sua Pt_1 condotta, imprudente, a causarlo, avendo perso il controllo della moto per cause sconosciute (“dopo aver affrontato unna curva destrorsa la ruota posteriore perdeva aderenza“ vedi dichiarazione spontanea del 9.7.2013) come dallo stesso dichiarato anche in citazione. Pt_1 Veniamo alla quantificazione del danno. Il ha riportato esiti di trauma cranio- Pt_1 facciale – minuta petecchia emorragica insulare dx;
frattura della teca cranica frontotemporale dx irradiata al tetto ed alla parete laterale dell'orbita di destra;
rime di frattura a carico dello zigomo dx e della parete laterale del seno mascellare di sinistra -; esiti algo-disfunzionali di trauma cervicale con distacco dello spigolo antero-inferiore del soma di C4 e frattura dell'estremo del processo spinoso di C3 e C4; esiti anatomo-funzionali di frattura a più frammenti, scomposta al terzo medio della diafisi radio-ulnare DX trattata chirurgicamente con mds in sede;
esiti cicatriziali di ferita lacero-contusa volare avambraccio dx e di cicatrici chirurgiche radio-ulnari .
Il CTU dott riconosce, in base alle voci di cui alla domanda attorea, un danno Persona_1 biologico permanente del 25% oltre a ITT = gg. 45 (quarantacinque);ITP al 75%= gg. 45
(quarantacinque); ITP al 50%= gg. 90 (novanta); ITP al 33%= gg. 120 (centoventi)
Pertanto in base alle Tabelle Milano vigenti, il calcolo del danno complessivo porta a: euro 81.564,00 per danno biologico euro 17.681,25 per danno non patrimoniale ITT e ITP (come riconosciuto dal CTU)
TOTALE euro 99.245,25
Nessuna altra voce di danno è stata richiesta.
Riconoscendo una percentuale di responsabilità in capo al pari al 50% per aver Pt_1 concorso alla causazione dell'evento, gli va riconosciuto l'importo di euro 49.622,63 a titolo di risarcimento del danno.
La domanda è parzialmente accolta nei confronti di Controparte_1
e rigettata nei confronti del Controparte_4
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono poste a carico del convenuto nella misura del 50% CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino, così provvede:
❖ In parziale accoglimento della domanda attorea,
❖ Dichiara responsabile nella misura del 50% Controparte_1
della causazione dell'evento dannoso e per l'effetto condanna la medesima ditta a pagare al la somma di euro 49.622,63 a titolo di risarcimento del danno Parte_1
oltre rivalutazione monetaria dalla data sentenza al saldo e di interessi di legge sulla somma rivalutata.
❖ Rigetta la domanda attorea nei confronti di Controparte_2 ❖ Condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_1
nei confronti di e per esso al suo procuratore dichiaratosi antistatario, che Parte_1
liquida, nella percentuale sopra indicata, in euro 3.808,00 oltre spese generali, IVA e cpa come per legge nonché al rimborso del CU versato per euro 379,50 (50% di euro
759,00 versato)
❖ Condanna al pagamento delle spese legali in favore di Parte_1 CP_2
che liquida in euro 7.616,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
[...]
❖ Pone definitivamente a carico di e di Controparte_1 Pt_1
, nella misura del 50% cadauno, le spese di CTU.
[...]
Così deciso in Urbino il 10/07/2025
IL GIUDICE ON
(Dr.ssa Laura Trebbi )