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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 24/07/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 76/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 76/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
22.01.2025,
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...]
e
(C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Manuela Turchetti presso il cui Studio Legale in Perugia al
Viale Enzo Paolo Tiberi, 14 sono entrambi elettivamente domiciliati
- RICORRENTI -
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Craiova (Romania) in data 17.02.2001 e trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Marsciano al n. 64, parte II, Serie C,
pagina 1 di 5 con i figli: nato a [...] l'[...] e nata a [...] il Persona_1 Persona_2
10.09.2017, entrambi minorenni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 22.01.2025, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
Condizioni:
“1. Pronunciare sentenza di scioglimento del vincolo coniugale (divorzio) contratto secondo il rito civile in località Craiova (Romania) il 17.02.2001 e annotato nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Marsciano al n.64 parte II Serie C -UFF. I Atti di Matrimonio dell'anno 2023, mandando la Cancelleria per le relative annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di
Marsciano.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Marsciano in Via Don
Minzoni 4, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della signora Parte_3 nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi. La signora provvede in via Parte_3 esclusiva al pagamento del mutuo ipotecario pari attualmente a Euro 383,00, nonché anche alle utenze relative alla suddetta abitazione-
3. I coniugi concordano che la suddetta casa coniugale venga messa in vendita o concessa in locazione
(se dopo due anni dalla messa in vendita non si riesca ancora a pervenire alla alienazione definitiva dell'immobile), all'esito della vendita o della concessione in locazione la signora si trasferirà Pt_1 presso altro idoneo alloggio con al seguito i due figli nati dalla unione coniugale. Con il prezzo ricavato dall'alienazione dell'immobile o dal canone di affitto i coniugi concordano che vengano pagati tutti i debiti contratti congiuntamente dai coniugi (escluso il finanziamento per l'acquisto della autovettura del signor che rimane ad esclusivo carico di quest'ultimo), e all'esito dell'estinzione di Pt_1 detti debiti, saranno operate le opportune divisioni in parti eguali tra i due coniugi di quanto residuerà del prezzo ricavato o del canone di affitto.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
4. Confermare l'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 Persona_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata pagina 2 di 5 crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. Confermare la collocazione prevalente dei figli presso la dimora materna .
6. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo gli accordi raggiunti settimanalmente dai due coniugi in ragione dei reciproci impegni lavorativi e nel pieno rispetto delle necessità dei figli dei loro impegni scolastici, sportivi e ricreativi, tenendo sempre conto di quelle che sono le volontà, richieste ed esigenze che i figli medesimi esprimono e rappresentano;
6/a) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, e Pasqua e in occasione delle altre festività nazionali e religiose, sempre che non sia possibile trascorrerle congiuntamente ad entrambi i genitori,
i figli potranno stare con ciascun genitore seguendo il criterio dell'alternanza fra i due genitori;
durante le vacanze estive i figli potranno trascorrere con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di Maggio di ogni anno.
7. Confermare l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 200,00 mensili e così €
100,00 per ciascun figlio, che il padre il signor verserà alla madre la signora Parte_2
sul c/c bancario della signora avente IBAN [...] presso Parte_1
UNICREDIT – Filiale di Marsciano entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
8. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 8/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
8/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
9. L'assegno unico ed universale dei figli di cui anche al D.L.vo 230/21 spetterà interamente alla signora Parte_1
10 I ricorrenti si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare i luoghi di villeggiatura e i relativi recapiti.
11 Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio. pagina 3 di 5 ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
12.I coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di un assegno divorzile per il loro mantenimento essendo entrambi autonomi economicamente.
13. Il signor si impegna a corrispondere fino alla totale estinzione le rate del Parte_2 mutuo acceso congiuntamente alla coniuge per l'acquisto della sua autovettura Nissan Qashqai targata FM 823 NL .
14. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
All'udienza del 28.05.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa delle condizioni di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e in Craiova (Romania) in data 17.02.2001 e trascritto nei Parte_2
Registri dello Stato civile del Comune di Marsciano al n. 64, parte II, Serie C;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in pagina 4 di 5 conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marsciano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto, 24.07.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 76/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
22.01.2025,
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...]
e
(C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Manuela Turchetti presso il cui Studio Legale in Perugia al
Viale Enzo Paolo Tiberi, 14 sono entrambi elettivamente domiciliati
- RICORRENTI -
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Craiova (Romania) in data 17.02.2001 e trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Marsciano al n. 64, parte II, Serie C,
pagina 1 di 5 con i figli: nato a [...] l'[...] e nata a [...] il Persona_1 Persona_2
10.09.2017, entrambi minorenni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 22.01.2025, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
Condizioni:
“1. Pronunciare sentenza di scioglimento del vincolo coniugale (divorzio) contratto secondo il rito civile in località Craiova (Romania) il 17.02.2001 e annotato nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Marsciano al n.64 parte II Serie C -UFF. I Atti di Matrimonio dell'anno 2023, mandando la Cancelleria per le relative annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di
Marsciano.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Marsciano in Via Don
Minzoni 4, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della signora Parte_3 nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi. La signora provvede in via Parte_3 esclusiva al pagamento del mutuo ipotecario pari attualmente a Euro 383,00, nonché anche alle utenze relative alla suddetta abitazione-
3. I coniugi concordano che la suddetta casa coniugale venga messa in vendita o concessa in locazione
(se dopo due anni dalla messa in vendita non si riesca ancora a pervenire alla alienazione definitiva dell'immobile), all'esito della vendita o della concessione in locazione la signora si trasferirà Pt_1 presso altro idoneo alloggio con al seguito i due figli nati dalla unione coniugale. Con il prezzo ricavato dall'alienazione dell'immobile o dal canone di affitto i coniugi concordano che vengano pagati tutti i debiti contratti congiuntamente dai coniugi (escluso il finanziamento per l'acquisto della autovettura del signor che rimane ad esclusivo carico di quest'ultimo), e all'esito dell'estinzione di Pt_1 detti debiti, saranno operate le opportune divisioni in parti eguali tra i due coniugi di quanto residuerà del prezzo ricavato o del canone di affitto.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
4. Confermare l'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 Persona_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata pagina 2 di 5 crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. Confermare la collocazione prevalente dei figli presso la dimora materna .
6. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo gli accordi raggiunti settimanalmente dai due coniugi in ragione dei reciproci impegni lavorativi e nel pieno rispetto delle necessità dei figli dei loro impegni scolastici, sportivi e ricreativi, tenendo sempre conto di quelle che sono le volontà, richieste ed esigenze che i figli medesimi esprimono e rappresentano;
6/a) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, e Pasqua e in occasione delle altre festività nazionali e religiose, sempre che non sia possibile trascorrerle congiuntamente ad entrambi i genitori,
i figli potranno stare con ciascun genitore seguendo il criterio dell'alternanza fra i due genitori;
durante le vacanze estive i figli potranno trascorrere con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di Maggio di ogni anno.
7. Confermare l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 200,00 mensili e così €
100,00 per ciascun figlio, che il padre il signor verserà alla madre la signora Parte_2
sul c/c bancario della signora avente IBAN [...] presso Parte_1
UNICREDIT – Filiale di Marsciano entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
8. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 8/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
8/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
9. L'assegno unico ed universale dei figli di cui anche al D.L.vo 230/21 spetterà interamente alla signora Parte_1
10 I ricorrenti si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare i luoghi di villeggiatura e i relativi recapiti.
11 Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio. pagina 3 di 5 ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
12.I coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di un assegno divorzile per il loro mantenimento essendo entrambi autonomi economicamente.
13. Il signor si impegna a corrispondere fino alla totale estinzione le rate del Parte_2 mutuo acceso congiuntamente alla coniuge per l'acquisto della sua autovettura Nissan Qashqai targata FM 823 NL .
14. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
All'udienza del 28.05.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa delle condizioni di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e in Craiova (Romania) in data 17.02.2001 e trascritto nei Parte_2
Registri dello Stato civile del Comune di Marsciano al n. 64, parte II, Serie C;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in pagina 4 di 5 conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marsciano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto, 24.07.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
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