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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 11/03/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 15 – 1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Paola Di Francesco Presidente
Dott.ssa Sofia Gancitano Giudice rel.
Dott.ssa Benedetta Barbera Giudice nel procedimento n.r.g. 15/2025–1 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promossa da:
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
5/C, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Sorrentino con studio in Gorizia, Corso Italia,
90 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato il giorno 11.02.2025, successivamente integrato il 28.02.2025;
ritenuto che
ricorre, ai sensi dell'art. 27 co. 3 lett. b) CCII, la competenza del Tribunale di
Rovigo, avuto riguardo alla residenza del ricorrente in Rovigo, via XXV Aprile, 5/; ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ex art. 2, comma 1 lett. c) CCII, atteso che il ricorrente, a fronte di un'esposizione debitoria pari ad € 131.863,49
(così come precisata dall'OCC), risulta percepire un reddito da pensione pari ad € 1.794,00 mensili, di cui € 1.447,00 dall'INPS ed € 347,00 da ENASARCO, e convive con la moglie, inoccupata;
considerato, in particolare, che l'elenco dei creditori al momento della presentazione del ricorso
è così composto:
a) € 77.435,82 –Arch.tti e per competenze professionali (cfr. CP_1 Controparte_2
esecuzione mobiliare n.r.g. 328/2018 Trib. Rovigo);
b) € 9.967,81 – Banca Intesa San Paolo per fido di conto;
c) € 5.300,00 - Banca Intesa San Paolo quale residuo di mutuo chirografario;
d) € 1.503,95 – Cassa Padana Credito Coop quale residuo di prestito personale;
1 e) € 681,00 – competenze OCC;
f) € 1.000,00 oltre accessori di legge – Avv. Francesco Sorrentino;
g) € 19.950,37 – ; Controparte_3
h) € 11,76 – per sanzioni;
Controparte_3
i) € 71,00 – Comune di Rovigo per imposte e tasse;
l) € 176,198 – Regione Veneto per mancato pagamento bollo;
m) € 15.765,59 – Avv. Paolo Mercuri per competenze professionali;
rilevato che dalla relazione dell'OCC emerge che il ricorrente risulta proprietario: a) per la quota del 25% di beni immobili siti in Rovigo, così censiti nel catasto terreni di detto Comune:
Fg. 12, part. 497, di totali metri quadri 400 (vigneto), il cui valore di stima è, secondo quanto indicato in ricorso, di circa € 550,00; b) del conto corrente acceso presso Cassa Padana Banca con un saldo al 20.01.2025 di € 245,28; tenuto conto che la sorella del ricorrente, , si è impegnata a mettere a disposizione Persona_1 della procedura l'importo di € 4.000,00 (cfr. doc. 12) e che il ricorrente ha dichiarato nel ricorso di mettere a disposizione l'ulteriore somma di € 500,00, al momento accantonata;
rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. , che ha verificato la completezza e l'attendibilità Persona_2
della documentazione prodotta dal ricorrente e ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, il quale versa in stato di sovraindebitamento a causa: i) della soccombenza nella causa civile n.r.g. 606/2012 promossa innanzi al Tribunale di Rovigo
e conclusasi con la sentenza n. 853/2017 depositata il 20.11.2017, che ha respinto l'opposizione del ricorrente e della moglie avverso il decreto ingiuntivo n. 12/2012 ottenuto nei CP_4 loro confronti dagli architetti e per la somma di € 46.115,54 oltre CP_1 Controparte_2
interessi e spese, e ha condannato gli opponenti alla rifusione delle spese legali, che ammontavano a complessivi € 16.000,00 oltre accessori di legge;
ii) della successiva sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Venezia, che ha rigettato il gravame del e della Pt_1 CP_4
e li ha condannati al pagamento delle spese legali per complessivi € 19.030,00 oltre accessori di legge in favore degli appellati;
iii) del mancato pagamento, da parte di alcuni clienti del ricorrente, della merce venduta al tempo in cui il svolgeva attività di impresa consistente Pt_1
nella vendita di apparecchi elettromedicali (attività cessata il 3.01.2018, data di cancellazione dell'impresa individuale dal Registro delle Imprese); iv) dell'esposizione debitoria nei confronti degli istituti di credito presso i quali erano stati contratti mutui e finanziamenti per far fronte ai suddetti debiti;
2 rilevato che la consorte del , pur condannata in solido con il ricorrente, Pt_1 CP_4
risulta inoccupata ed è, quindi, priva di reddito;
considerato il “fabbisogno familiare autocertificato” del debitore ricorrente, riprodotto nella relazione particolareggiata depositata, e da costui quantificato nella somma di € 1.494,00/mese;
ritenuto che
occorre procedere alla nomina del liquidatore, il quale nella formazione dello stato passivo dovrà, ai sensi dell'art. 273 CCII, valutare la congruità del credito dedotto dall'OCC e dall'Avv. Francesco Sorrentino (per quest'ultima sulla scorta dei parametri previsti dal D.M.
55/2014, in base alle attività effettivamente svolte in favore del debitore, tenendo in considerazione eventuali accordi scritti solo se di data certa anteriore alla procedura, con collocazione privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis, n. 2) c.c.; ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII e l'assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, CCII;
P.Q.M.
dichiara
l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...], residente in [...]
Aprile 5/c nomina
Giudice Delegato la dott.ssa Sofia Gancitano e Liquidatore la dott.ssa con studio Persona_3 in Este (PD), e dispone che quest'ultima accenda un conto corrente ove vengano depositate le somme incassate dal ricorrente a qualsiasi titolo per tutta la durata della procedura;
ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro comunicato, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ordina la consegna o il rilascio, a chiunque li detenga, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone
3 l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza per estratto nel sito
“www.fallimentirovigo.com”; ordina la trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili registrati intestati al ricorrente, se presenti, a cura del Liquidatore;
dà atto che, a partire dalla data di pubblicazione della sentenza, non possano a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni individuali cautelari o esecutive;
dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1.494,00 mensili, con obbligo a carico di di depositare nel conto Parte_1
corrente intestato alla procedura aperto a cura del Liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopravvenire, comprese le somme depositate e attualmente presenti presso i conti correnti sopra indicati, la somma di € 500,00 che il ricorrente ha dichiarato di avere a disposizione e l'importo di € 4.000,00 di cui alla promessa unilaterale della sorella del ricorrente, sig. ; Persona_1
ordina al ricorrente di versare entro e non oltre il 10.04.2025 un fondo spese di € 800,00 nel conto corrente intestato alla procedura;
dispone che il Liquidatore:
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo
PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via
PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
4 - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, nel quale il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII, con obbligo di comunicare il rapporto riepilogativo, una volta vistato dal Giudice, al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII
e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
Così deciso in Rovigo nella Camera di Consiglio del 10.03.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Sofia Gancitano Paola Di Francesco
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Paola Di Francesco Presidente
Dott.ssa Sofia Gancitano Giudice rel.
Dott.ssa Benedetta Barbera Giudice nel procedimento n.r.g. 15/2025–1 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promossa da:
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
5/C, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Sorrentino con studio in Gorizia, Corso Italia,
90 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato il giorno 11.02.2025, successivamente integrato il 28.02.2025;
ritenuto che
ricorre, ai sensi dell'art. 27 co. 3 lett. b) CCII, la competenza del Tribunale di
Rovigo, avuto riguardo alla residenza del ricorrente in Rovigo, via XXV Aprile, 5/; ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ex art. 2, comma 1 lett. c) CCII, atteso che il ricorrente, a fronte di un'esposizione debitoria pari ad € 131.863,49
(così come precisata dall'OCC), risulta percepire un reddito da pensione pari ad € 1.794,00 mensili, di cui € 1.447,00 dall'INPS ed € 347,00 da ENASARCO, e convive con la moglie, inoccupata;
considerato, in particolare, che l'elenco dei creditori al momento della presentazione del ricorso
è così composto:
a) € 77.435,82 –Arch.tti e per competenze professionali (cfr. CP_1 Controparte_2
esecuzione mobiliare n.r.g. 328/2018 Trib. Rovigo);
b) € 9.967,81 – Banca Intesa San Paolo per fido di conto;
c) € 5.300,00 - Banca Intesa San Paolo quale residuo di mutuo chirografario;
d) € 1.503,95 – Cassa Padana Credito Coop quale residuo di prestito personale;
1 e) € 681,00 – competenze OCC;
f) € 1.000,00 oltre accessori di legge – Avv. Francesco Sorrentino;
g) € 19.950,37 – ; Controparte_3
h) € 11,76 – per sanzioni;
Controparte_3
i) € 71,00 – Comune di Rovigo per imposte e tasse;
l) € 176,198 – Regione Veneto per mancato pagamento bollo;
m) € 15.765,59 – Avv. Paolo Mercuri per competenze professionali;
rilevato che dalla relazione dell'OCC emerge che il ricorrente risulta proprietario: a) per la quota del 25% di beni immobili siti in Rovigo, così censiti nel catasto terreni di detto Comune:
Fg. 12, part. 497, di totali metri quadri 400 (vigneto), il cui valore di stima è, secondo quanto indicato in ricorso, di circa € 550,00; b) del conto corrente acceso presso Cassa Padana Banca con un saldo al 20.01.2025 di € 245,28; tenuto conto che la sorella del ricorrente, , si è impegnata a mettere a disposizione Persona_1 della procedura l'importo di € 4.000,00 (cfr. doc. 12) e che il ricorrente ha dichiarato nel ricorso di mettere a disposizione l'ulteriore somma di € 500,00, al momento accantonata;
rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. , che ha verificato la completezza e l'attendibilità Persona_2
della documentazione prodotta dal ricorrente e ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, il quale versa in stato di sovraindebitamento a causa: i) della soccombenza nella causa civile n.r.g. 606/2012 promossa innanzi al Tribunale di Rovigo
e conclusasi con la sentenza n. 853/2017 depositata il 20.11.2017, che ha respinto l'opposizione del ricorrente e della moglie avverso il decreto ingiuntivo n. 12/2012 ottenuto nei CP_4 loro confronti dagli architetti e per la somma di € 46.115,54 oltre CP_1 Controparte_2
interessi e spese, e ha condannato gli opponenti alla rifusione delle spese legali, che ammontavano a complessivi € 16.000,00 oltre accessori di legge;
ii) della successiva sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Venezia, che ha rigettato il gravame del e della Pt_1 CP_4
e li ha condannati al pagamento delle spese legali per complessivi € 19.030,00 oltre accessori di legge in favore degli appellati;
iii) del mancato pagamento, da parte di alcuni clienti del ricorrente, della merce venduta al tempo in cui il svolgeva attività di impresa consistente Pt_1
nella vendita di apparecchi elettromedicali (attività cessata il 3.01.2018, data di cancellazione dell'impresa individuale dal Registro delle Imprese); iv) dell'esposizione debitoria nei confronti degli istituti di credito presso i quali erano stati contratti mutui e finanziamenti per far fronte ai suddetti debiti;
2 rilevato che la consorte del , pur condannata in solido con il ricorrente, Pt_1 CP_4
risulta inoccupata ed è, quindi, priva di reddito;
considerato il “fabbisogno familiare autocertificato” del debitore ricorrente, riprodotto nella relazione particolareggiata depositata, e da costui quantificato nella somma di € 1.494,00/mese;
ritenuto che
occorre procedere alla nomina del liquidatore, il quale nella formazione dello stato passivo dovrà, ai sensi dell'art. 273 CCII, valutare la congruità del credito dedotto dall'OCC e dall'Avv. Francesco Sorrentino (per quest'ultima sulla scorta dei parametri previsti dal D.M.
55/2014, in base alle attività effettivamente svolte in favore del debitore, tenendo in considerazione eventuali accordi scritti solo se di data certa anteriore alla procedura, con collocazione privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis, n. 2) c.c.; ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII e l'assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, CCII;
P.Q.M.
dichiara
l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...], residente in [...]
Aprile 5/c nomina
Giudice Delegato la dott.ssa Sofia Gancitano e Liquidatore la dott.ssa con studio Persona_3 in Este (PD), e dispone che quest'ultima accenda un conto corrente ove vengano depositate le somme incassate dal ricorrente a qualsiasi titolo per tutta la durata della procedura;
ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro comunicato, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ordina la consegna o il rilascio, a chiunque li detenga, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone
3 l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza per estratto nel sito
“www.fallimentirovigo.com”; ordina la trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili registrati intestati al ricorrente, se presenti, a cura del Liquidatore;
dà atto che, a partire dalla data di pubblicazione della sentenza, non possano a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni individuali cautelari o esecutive;
dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1.494,00 mensili, con obbligo a carico di di depositare nel conto Parte_1
corrente intestato alla procedura aperto a cura del Liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopravvenire, comprese le somme depositate e attualmente presenti presso i conti correnti sopra indicati, la somma di € 500,00 che il ricorrente ha dichiarato di avere a disposizione e l'importo di € 4.000,00 di cui alla promessa unilaterale della sorella del ricorrente, sig. ; Persona_1
ordina al ricorrente di versare entro e non oltre il 10.04.2025 un fondo spese di € 800,00 nel conto corrente intestato alla procedura;
dispone che il Liquidatore:
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo
PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via
PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
4 - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, nel quale il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII, con obbligo di comunicare il rapporto riepilogativo, una volta vistato dal Giudice, al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII
e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
Così deciso in Rovigo nella Camera di Consiglio del 10.03.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Sofia Gancitano Paola Di Francesco
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