Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00142/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00947/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 947 del 2025, proposto da Poker S.a.s. di PP LU & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Benedetto del Tronto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Di Concetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche – Arpam, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato LU Forte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la dichiarazione
di nullità e/o illegittimità, e quindi per l'annullamento,
della diffida e comunicazione di avvio del procedimento Prot.0072101-24/09/2025, notificata in data 17 ottobre 2025; nonché di ogni altro atto antecedente e/o conseguente, comunque presupposto, connesso e/o collegato con particolare riguardo alla relazione tecnica n. R04-AP-2025
notificata in uno al verbale n. 1934/E/2025 di accertata violazione alle norme sull'inquinamento acustico in data 19 sett. 2025, alle controdeduzioni inerenti agli scritti difensivi Prot. 94843 del 5 dic. 2025 recanti in allegato anche le controdeduzioni ARPAM di cui si è avuta conoscenza mediante evasione dell'accesso in data 10 12 2025 il tutto con ogni conseguenziale statuizione, pure accertando e dichiarando il diritto del ricorrente a non dover ottemperare alla diffida impartita e riserva di agire in separata sede per il risarcimento del danno causato e causando dall'illegittimo esercizio della funzione
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di San Benedetto del Tronto e di Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche – Arpam;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. AB RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame sono stati impugnati gli atti in epigrafe meglio descritti, segnatamente la diffida notificata il 17 ottobre 2025. Essa, dopo complessa premessa, cosi prevede “ SI DIFFIDA La società “POKER S.A.S. ” con sede legale a San Benedetto del Tronto (AP) in Viale Europa, in persona del legale rappresentante Sig.PP LU, nato a San Benedetto del Tronto, il [...], in [...] titolare del pubblico esercizio all’insegna “45.COM”: 1- A NON UTILIZZARE E DISATTIVARE, CON DECORRENZA IMMEDIATA, nel luogo dianzi specificato, nell’esercizio delle proprie attività, dalle ore 6.00 e fino alle ore 22:00, impianti elettroacustici di diffusione ed amplificazione sonora e a non svolgere attività di musica, fino alla comunicazione, da parte di questo Comune, dell’avvenuta ricezione del parere favorevole dell’Arpam – Servizio Territoriale di Ascoli Piceno in ordine agli interventi di bonifica acustica eseguiti e risultanti da apposita valutazione di impatto acustico post-operam, così come specificato ai successivi punti 2 -3 -4. Fermo restando, comunque, il rispetto in periodo diurno - dalle ore 6:00 alle ore 22:00 - dei limiti acustici ed orari prescritti dalle disposizioni vigenti in materia, sempre che lo svolgimento dell’attività di intrattenimento musicale SIA STATA DEBITAMENTE AUTORIZZATA dai competenti Uffici comunali. 2- A REALIZZARE presso l’esercizio di che trattasi, avvalendosi di un tecnico competente in acustica (art. 2 legge 447/95), tutti gli INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO necessari a ricondurre i valori di immissione entro i limiti di legge, anche con la modifica dei sistemi di diffusione sonora; 3- A FAR REDIGERE, all’esito dei predetti interventi, una relazione d’impatto acustico post-operam da parte del medesimo tecnico competente in acustica, che dovrà essere trasmessa all’Area in indirizzo di questo Comune ed all’Arpam- Servizio Territoriale di Ascoli Piceno ai seguenti indirizzi p.e.c.: protocollo@cert-sbt.it e arpam@emarche.it; 4- A MUNIRSI DI PARERE espressamente FAVOREVOLE DELL’ARPAM – Servizio Territoriale di Ascoli Piceno - Servizio Radiazioni e Rumori, sulla suddetta relazione d’impatto acustico post-operam. In caso d’inosservanza della presente diffida o nel caso di mancato deposito della suddetta relazione post-operam, ci si troverà costretti ad adottare l’ordinanza sindacale in appresso specificata SI COMUNICA ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90 ss.mm.ii., che: - Questa Amministrazione, con riferimento all’accertamento in premessa indicato, ha avviato il procedimento amministrativo avente ad oggetto l’adozione di apposita ordinanza sindacale contingibile ed urgente contenente gli ordini specificati nei superiori punti da 1 a 4; - Amministrazione competente è il Comune di San Benedetto del Tronto - Area Gestione del Territorio, in persona del Dirigente arch. Giorgio Giantomassi; - Responsabile dell’istruttoria e del procedimento è il dott. Fausto Mozzoni direttore del Servizio Qualità dell’Ambiente e Transizione ecologica della medesima Area; - Il termine per la conclusione del procedimento è di giorni 60 dalla ricezione della presente; - Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8 comma 2 lettera c)-bis L n. 241/1990 e dell’articolo 31 D.Lgs n. 104/2010 e ss.mm. ed ii., può essere presentato ricorso al Tar Marche, sede di Ancona, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, ferma restando la facoltà di esperire il rimedio di cui all’articolo 2, comma 9- ter della Legge n. 241/1990, rivolgendosi al Segretario Generale di questo Ente comunale; - Ai sensi dell’art. 10 della citata legge 241/90, la S.V. avrà diritto di presentare memorie scritte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento che dovranno pervenire, in ragione dell’urgenza di provvedere motivata dalla natura del bene da tutelare (la salute pubblica) entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della presente (a mezzo P.E.C. protocollo@cert-sbt.it) - Per la consultazione degli atti e dei documenti d’ufficio, salvo quanto previsto all’articolo 24, L. n. 241 del 7.08.1990 e successive modificazioni, previo appuntamento telefonico, nei giorni e negli orari di mercoledì e venerdì dalle 11 alle 13.00 e martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00, sarà possibile contattare gli Uffici (tel: 0735-794586-728) per concordare le modalità di visione/trasmissione via email o via pec dei relativi atti; - Ai sensi dell’art. 3 L 241/90 si avvisa che, avverso l’atto sindacale ex art. 50 D. Lgs n. 267/2000, che potrà essere emesso nel termine di 30 giorni dalla scadenza del termine dilatorio dianzi concesso, è AMMESSO RICORSO al Tribunale amministrativo regionale- TAR MARCHE-Ancona nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione o, comunque dalla piena conoscenza del provvedimento ovvero, ricorso straordinario (alternativo) al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data stessa. La presente vale quale notificazione ai sensi dell’art. 10 della legge 03.08.1999, n° 265. ”
Con il ricorso sono proposti i seguenti motivi di diritto.
Con il primo motivo è dedotta la incompetenza del dirigente ad adottare l’atto gravato, per il quale, si dice, è competente il sindaco ex art. 9 L. 447/95.
Con il secondo motivo si lamenta eccesso di potere per sviamento e per travisamento e/o per il falso presupposto, dato che, si afferma, è mancata la verifica della immissione rumorosa sugli ambienti abitativi presenti in zona, essendo stato effettuato il rilevamento non da un’abitazione, ma da un’attività economica vicina alla fonte delle immissioni.
Con il terzo motivo si deduce la mancata considerazione che le strutture della ricorrente insistono sul demanio in forza di provvedimento di concessione e che pertanto rientrano tra le infrastrutture marittime esentate dall’applicazione dei valori limite differenziali di immissione.
Con il quarto motivo si evidenzia contraddittorietà della motivazione, posto che, si afferma, è impossibile che la misurazione del rumore residuo sia avvenuta alle ore «19:30 circa» - ora in cui, si apprende, sarebbe stata intimata la «cessazione temporanea dell’attività musicale» proprio «al fine di verificare il rumore residuo» - allorquando invece si individua la relativa misurazione alle ore «20:25» per «10 min. e 3 sec.».
Con il quinto motivo si deduce che contravvenendo alle norme e alla logica, durante il rilievo si è sommato a quello del controllato il rumore prodotto del segnalante. Quest’ultimo, si dice, ha dunque avuto la possibilità anche di disporre la diminuzione del rumore nel momento in cui l’attività di intrattenimento musicale dello chalet 45.com è cessata e si è quindi proceduto alla misurazione del rumore residuo.
Con il sesto motivo si critica il mancato isolamento dalla sorgente del rumore prodotto dall’attività lavorativa de “la Promenade”, illegittimità, pure derivata, si deduce, per violazione dell’art. 4 D.P.C.M. 14 nov. 1997, del D.M. 16/03/1998 (punto 12 dell’Allegato A), dell’art. 7 del Regolamento comunale per i limiti di esposizione.
Con il settimo motivo si censura la mancata misurazione sia a finestre aperte che chiuse e si deduce illegittimità, pure derivata, per violazione del DM 16/3/1998 all. D e All. B, punto 5; oltre a difetto di istruttoria, violazione art. 24 Cost. e del diritto di difesa, travisamento e/o falso presupposto.
Con l’ottavo motivo si lamenta la mancata partecipazione di tecnici di fiducia della ricorrente con verbalizzazione delle operazioni e degli eventuali punti di dissenso, nonostante la notifica di inizio accertamento.
Il ricorso contiene istanza di adozione di misure cautelari e/o per la definizione del giudizio ex art. 60 cpa o in subordine per la fissazione della udienza di merito ex art. 55 cpa.
Si sono costituiti per resistere il Comune di San Benedetto del Tronto e l’Arpam.
All’udienza in camera di consiglio del 14 gennaio 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, dato avviso ex art. 60 cpa per la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, la causa è passata in decisione.
In accoglimento dell’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, sollevata sia dalla difesa comunale che da quella dell’Arpam, non essendo la nota immediatamente lesiva per parte ricorrente, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse, in relazione alla impugnata diffida e comunicazione di avvio del procedimento Prot.0072101- 24/09/2025, nonché relativamente alle gravate controdeduzioni inerenti agli scritti difensivi Prot. 94843 del 5 dic. 2025.
Va qui, in tema, richiamato quanto espresso da questo Tribunale in merito alla diffida, la quale “ costituisce una mera sollecitazione che la P.A. rivolge al destinatario affinché ponga in essere determinati adempimenti, ma di per sé l’atto non implica alcuna modifica in peius della sfera giuridica dell’interessato. Questo è tanto più vero in un caso - come quello che occupa odiernamente il TAR - in cui nella diffida il dirigente comunale ha espressamente preavvisato la ricorrente e gli altri destinatari che, in caso di inottemperanza, il Sindaco avrebbe emanato un’ordinanza contingibile ex artt. 50 e 54 del T.U.E.L. (ordinanza che è l’unico provvedimento la cui inosservanza configura anche la violazione dell’art. 650 c.p.) ”, (TAR per le Marche, sez. I, 23 dicembre 2020 n. 797, non appellata).
Nella specie, la nota impugnata oltre che di diffida assume la connotazione di avviso di avvio del procedimento, anche esso non impugnabile per mancanza di lesività.
Quanto alle controdeduzioni summenzionate, le stesse non sono impugnabili, trattandosi di atti endoprocedimentali, privi di autonoma lesività.
Anche relativamente alla impugnata relazione tecnica n. R04-AP-2025 notificata in uno al verbale n. 1934/E/2025 di accertata violazione alle norme sull’inquinamento acustico, va dichiarata l’inammissibilità del mezzo di gravame per carenza di interesse, per mancanza di autonoma lesività.
Come eccepito dalla difesa comunale e dell’Arpam, rimane, comunque, ferma la giurisdizione del Tribunale ordinario, ai sensi dell’art. 22 Legge 689/1981 e dell’art. 6 c. 4 D.lgs. 150/2011, in materia di opposizione a ordinanze ingiunzioni di pagamento (compresi gli atti prodromici) in materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento.
Sul punto parte ricorrente, in udienza, ha precisato che, in questa sede, l’impugnativa della relazione Arpam è avvenuta in relazione alla gravata diffida, non alla irrogata sanzione amministrativa ex art. 10 L. 445/1997. Per cui non v’è luogo a dichiarare la carenza di giurisdizione.
In conclusione per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
La definizione in rito della controversia, la particolarità dell’atto gravato e le esigenze di tutela evidenziate dalla difesa di parte ricorrente, giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON Anastasi, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere
AB RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB RI | ON Anastasi |
IL SEGRETARIO