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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/12/2025, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1747/2023 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, pronunzia la presente
S E N T E N Z A
nel proc. n. 1747/2023 RG promosso da
Parte_1 con l'avv. Nivo Fior attore contro
Controparte_1 con l'avv. Lorenzo Locatelli convenuta
OGGETTO: responsabilità medica
Conclusioni dell'attore:
“Il sig. , da ultimo, previa rinnovazione della C.T.U. medico-legale e ammissione Parte_1 delle proprie ulteriori richieste istruttorie non ammesse, insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni (che precisa come segue) nonché per il rigetto delle conclusioni formulate dalla convenuta.
L'attore si oppone preliminarmente ad eventuali domande nuove e/o modificate che dovessero essere formulate dalla parte convenuta, domande sulle quali dichiara di non accettare - come in effetti non accetta - il contraddittorio. Quindi, il sig. precisa le proprie conclusioni: Pt_1
- nel merito, come in atto di citazione datato 24.02.2023;
- in via istruttoria, come in memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. attorea datata 15.09.2023 nonché come in memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. attorea datata 09.10.2023, scritti i cui contenuti avranno in questa sede ad intendersi come integralmente richiamati e trascritti”.
Conclusioni della convenuta:
“NEL MERITO:
1 respingersi ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, mandandosi l convenuta assolta da ogni pretesa risarcitoria ad ogni titolo evocata;
CP_1
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità dell , mantenersi Parte_2
l'obbligazione della convenuta in via strettamente proporzionale al grado di responsabilità e ai reali danni subiti da parte attrice strettamente connessi alla condotta dei medici che ebbero in cura il signor , valutando la sussistenza di ogni elemento con ricorso a criteri tecnici e Pt_1 di prova rigorosi, ridimensionandosi, comunque, le avverse pretese;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese di lite”.
MOTIVAZIONE
1. ha chiesto la condanna dell al Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni subiti a causa dell'intervento chirurgico di ernioplastica secondo tecnica di AB con posizionamento di rete in polipropilene, al quale egli si è sottoposto il
25.01.2002 presso l'ospedale Sant'Antonio di Padova. Egli censura la condotta dei sanitari sotto 2 profili: 1) la non corretta esecuzione dell'intervento, vista la presenza di punti in prolene che non avrebbero dovuto esserci;
2) la stessa indicazione all'intervento, non essendoci nulla di patologico per cui consigliare l'approccio chirurgico. Precisa che le conclusioni cui è giunta la dott.ssa nell'ATP di cui al proc. n. 4442/2014 RG già espletato innanzi a Persona_1 questo tribunale, non sarebbero condivisibili e sarebbero comunque temporalmente superate in quanto “l'intervento di revisione di ernioplastica inguinale effettuata dal sig. presso il Pt_1
Reparto di Chirurgia Generale del P.O. di San Bonifacio in data 16.05.2016 ha accertato la presenza di punti in prolene nel sito chirurgico ove era stato operato l'odierno attore in data
23.01.2002. Tale circostanza attesta e dimostra l'errata esecuzione dell'intervento con la
Tecnica di AB in quanto, secondo le linee guida che regolano detta operazione, i punti in prolene non vengono posizionati”. In particolare - prosegue l'attore “nel 2009 il sig. Pt_1
, ipotizzando che i disagi dallo stesso patiti fossero ascrivibili all'intervento di
[...] appendicectomia eseguito nel 2001 presso l'Ospedale di Piove di Sacco, avviava una procedura ex art. 696 bis c.p.c di fronte all'Intestato Tribunale nei confronti dell
[...]
di Chioggia;
dalla C.T.U. in quella sede dimessa da parte del nominato Parte_3
Consulente, prof. il sig. apprendeva, tuttavia, che la Persona_2 Pt_1 sintomatologia lamentata era causalmente riconducibile (non all'intervento di appendicectomia del 2001 bensì) all'intervento di ernioplastica inguinale destra secondo tecnica di AB con posizionamento di rete in polipropilene, effettuato presso l'Ospedale Sant'Antonio di
Padova nell'anno 2002; - il sig. , alla luce di ciò, nel 2014 avviava dunque analoga Pt_1 procedura ex art. 696 bis c.p.c. nei Confronti dell al fine di Parte_2 Per_ sentirne accertare la responsabilità; tuttavia il C.T.U. in quella sede nominato, dott.ssa
2 contrariamente a quanto già a suo tempo rilevato dal prof. escludeva la Per_1 Per_2 sussistenza di nesso di causa tra l'intervento e il danno lamentato dal sig. . Ebbene, Pt_1
l'odierno attore ha fornito prova documentale dell'erroneità delle conclusioni formulate dalla dott.ssa e della necessità che la sua vicenda clinica sia sottoposta ad una nuova Per_1 valutazione, stavolta ad opera di un Collegio Peritale composto da un medico-legale e da uno specialista. Nell'anno 2016, infatti, l'odierno attore è stato sottoposto ad intervento di revisione di ernioplastica inguinale e, nell'occasione, l'equipe medica ha accertato che i rami genitali del nervo genito-femorale e ileo-inguinale erano stati “… incarcerati su rete protesica … fissata con punti in prolene …” (cfr. doc. n. 36, pagg. n. 33, n. 35, n. 36 e n. 37 “Atto operatorio”). Si evidenzia che tale documento: - fa piena prova di ciò che è stato dichiarato in quanto avvenuto in presenza del pubblico ufficiale che l'ha redatto e - attesta che i gravi danni subiti dal sig.
sono causalmente riconducibili all'intervento di ernioplastica inguinale destra secondo Pt_1 tecnica di AB con posizionamento di rete in polipropilene, effettuato presso l'Ospedale
Sant'Antonio di Padova nell'anno 2002. Tale circostanza è stata confermata dal consulente di parte del sig. , prof. il quale: - non solo ha confermato che Pt_1 Persona_3
l'incarcerazione dei rami genitali del nervo genito-femorale e ileoinguinale riscontrati nel corso dell'intervento del 2016 è avvenuta nel corso dell'intervento del 2002 ed è la causa del dolore cronico post-operatorio lamentato dal sig. ; - non solo ha evidenziato, con specifico Pt_1 riferimento ai punti di prolene rinvenuti nel corso dell'intervento, che “… Nella tecnica di
AB questi non vengono posizionati e quindi sorgono legittimi dubbi sulla correttezza esecutiva della tecnica …”; - ma ha altresì accertato che l'intervento chirurgico eseguito non era neppure indicato nellospecifico caso del sig. ”. Di qui la domanda di condanna Parte_1 dell al risarcimento dei danni, indicati nella somma di euro Controparte_1
167.245,70.
2. L resiste. Ha eccepito che i dati emersi in occasione Controparte_1 dell'intervento del 16 maggio 2016 non modificherebbero in alcun modo le considerazioni formulate già in sede di accertamento tecnico preventivo e non costituirebbero quindi motivo per ammissione di una nuova ctu. In subordine, ha infine contestato l'entità dei danni lamentati dall'attore.
3. Dichiarata l'utilizzabilità degli atti del cit. accertamento tecnico preventivo n.
4442/2014 RG, con ordinanza 29.02.2024 questo tribunale, respinta ogni altra istanza istruttoria, ha ammesso esclusivamente la CTU relativa all'accertamento della dedotta responsabilità medica dell'Azienda convenuta, formulando il seguente quesito: “letti gli atti, visitato l'attore, accertino i ccttuu: 1) se a fronte della patologia esistente, fosse - o meno - indicato l'intervento chirurgico di ernioplastica secondo tecnica di AB con posizionamento di rete in polipropilene, cui l'attore stesso si è sottoposto il 25.01.2002 presso l'ospedale Sant'Antonio di Padova, alla luce delle raccomandazioni previste dalle linee guida
3 pubblicate, oppure, in mancanza, alle buone pratiche clinico-assistenziali, salve la specificità del caso concreto;
2) se i sanitari di Padova, durante tale intervento, abbiano commesso l'errore lamentato dall'attore, “vista la presenza di punti in prolene che non avrebbero dovuto esserci”. In caso di accertato errore dei sanitari, determino i ccttu il danno biologico temporaneo e permanente subito dallo stesso attore, precisando il grado di sofferenza temporaneo e permanente e l'incidenza sugli atti della vita quotidiana. Quantifichino infine l'ammontare totale delle spese mediche documentate, che risultino congrue rispetto alle lesioni subite”.
I ccttuu la dott.ssa e il dott. , dopo aver risposto alle Persona_4 Persona_5 osservazioni del ctp attoreo, hanno depositato l'elaborato il 17.12.2024.
Dopo il deposito degli scritti difensivi finali, la causa passa ora in decisione.
4. La domanda attorea non può essere accolta.
Dopo aver attentamente esaminato la documentazione sanitaria successiva all'accertamento tecnico preventivo del 2014 redatto dalla dott. ssa (la quale Persona_1 aveva escluso l'esistenza di aspetti censurabili nell'operato dei sanitari che avevano avuto in cura l'attore), i ccttuu dott.ssa e il dott. , in relazione al Persona_4 Persona_5 primo quesito, hanno riferito quanto segue. “In sintesi, sino a non molti anni orsono
(sicuramente al tempo della vicenda) si tendeva a consigliare l'intervento ogni volta fosse accertata la presenza dell'ernia indifferentemente essa fosse o meno sintomatica. Negli anni più recenti in mancanza di dati certi sulla reale possibile insorgenza di complicanze nei soggetti portatori e non trattati e, soprattutto, ottenute stime più statisticamente corrette circa la incidenza delle complicanze dell'intervento, in particolare della neuropatia cronica,
l'atteggiamento è sostanzialmente mutato. L'ernia di cui era portatore il sig. potrebbe Pt_1 essere definita paucisintomatica ma comunque in quel periodo compresa nelle indicazioni alla chirurgia… Per rispondere dunque al punto 1 del quesito possiamo dichiarare che sussisteva l'indicazione all'intervento di plastica erniaria inguinale e che, all'epoca, la scelta di eseguire la Plastica secondo fu corretta”. In merito al secondo quesito, hanno risposto che Per_6
“Di fatto, per rispondere al quesito proposto, l'apposizione di punti non può essere considerata un errore ma una mera deviazione dalla tradizionale tecnica di AB e richiama la tecnica di Lichtenstein che ha avuto rispetto alla precedente ben più larga diffusione essendo nel nostro continente probabilmente la più impiegata. Dalla descrizione dello intervento di revisione della plastica erniaria, risulta impossibile, stabilire se il danno neurologico possa avere avuto origine dall'involontario intrappolamento in un punto di fissazione perché questa circostanza non viene descritta mentre lo è la reazione flogistica (peraltro consueta) determinata dalla protesi. Altrettanto non sono riferiti esiti di lesioni nervose che avrebbero potuto verificarsi durante le manovre esercitate sul funicolo per l'isolamento del sacco dell'ernia indiretta o l'asportazione del lipoma pre-erniario… Di fatto non si ravviano grossolani
4 errori nella esecuzione dell'intervento chirurgico;
l'interessamento delle delicate strutture nervose, di cui non è possibile identificare nel caso in esame la precisa causa, rappresenta una complicanza prevista ma non sempre prevenibile ed evitabile anche in caso di interventi eseguiti a regola d'arte. Possiamo dunque riassumere quanto sin qui esposto nei seguenti punti. La sintomatologia accusata appare riferibile ad una neuralgia cronica postoperatoria legata all'intervento chirurgico di ernioplastica secondo AB. La tecnica adottata era contemplata tra le possibilità terapeutiche chirurgiche e indicata sulla scorta delle conoscenze e buone pratiche cliniche dell'epoca. Vi fu, stando a quanto descritto nel corso dell'intervento di revisione condotto nel 2016, una deviazione dalla tecnica originale consistente nella fissazione della rete protesica con punti non riassorbibili. Tale deviazione non rappresenta un errore tecnico ma un semplice e non censurabile discostamento dalla metodica classica di
. Non si sono ravvisati elementi di censura nell'operato dei sanitari che sottoposero Per_6
a intervento chirurgico di ernioplastica presso l'ospedale Sant'Antonio di Padova Parte_1 in data 25.01.2002”.
I due ausiliari hanno poi preso in considerazione le osservazioni del consulente dell'attore, precisando che “La descrizione dell'intervento, eseguito in data 25 gennaio 2002 presso la ULSS16 di Padova, riferisce l'impiego della tecnica secondo senza che Per_6 nel referto si citi la apposizione di punti di fissazione della protesi di qualsivoglia natura. Nulla
è riportato neppure circa la individuazione ed il riconoscimento dei nervi della regione ed il loro rispetto. In occasione al reintervento furono però individuati dei punti di sutura. Non vi è dubbio dunque che ci troviamo ad una deviazione dalla tecnica AB e a una non corretta denominazione dell'intervento. L'errore metodologico compiuto dal consulente di parte è rappresentato dall'automatismo nel sostenere che, stante la presenza di punti, gli stessi siano la causa della sofferenza neurologica. Trattasi di affermazione carente di motivazione e priva di giustificazione scientifica per i seguenti motivi. Per quanto attiene alla segnalazione dei chirurghi che eseguirono il re-intervento circa la presenza di punti, va innanzitutto precisato che gli operatori non specificarono la sede degli stessi. Occorre evidenziare che, se impiegati per l'ancoraggio al legamento inguinale, mai avrebbero potuto interessare i nervi ileo-inguinale e la branca genitale del nervo genito femorale che decorrono adiacenti al funicolo in una sede del tutto estranea a quella del fissaggio laterale della rete protesica. Se ritrovati, al contrario, medialmente per la fissazione della protesi sul tale versante, essi potrebbero avere interessato solamente il nervo ileo-ipogastrico causando in tal caso una ben diversa sintomatologia (si rimanda al proposito alla iconografia riportata nella CTU). Quanto poi allo incarceramento, descritto peraltro come parziale dagli operatori, esso non cita specificamente alcun nervo, mentre la stretta adesione del funicolo alla rete protesica, almeno a livello dell'anello inguinale interno, è fenomeno assai frequente se non costante. Appare considerazione rilevante infine sottolineare come per l'intervento di correzione venga attuata una tecnica, quale la
5 Lichtenstein, che comporta l'apposizione di punti per l'ancoraggio della rete. E' logico pensare che se avessero ritenuto causa della neuralgia i punti apposti in precedenza, avrebbero certamente evitato di impiegare una tecnica che esponesse al medesimo rischio. Per quanto riguarda infine l'indicazione all'intervento confermiamo quanto già ampiamente discusso e motivato, ossia come la letteratura scientifica e le buone pratiche assistenziali riconoscano la semeiotica clinica quale pilastro della diagnosi senza, se non in casi particolari, alcuna necessità di altri ausili diagnostici. Si conferma pertanto il parere espresso nelle considerazioni medicolegali e di seguito riassunto CONCLUSIONI In data 25 gennaio 2002 fu Parte_1 sottoposto ad intervento chirurgico di ernioplastica presso l'ospedale Sant'Antonio di Padova.
Sulla scorta dei dati scientifici dell'epoca, l'indicazione all'intervento fu corretta. Per le motivazioni ampiamente descritte nelle considerazioni medico legali e specialistiche, non si sono ravvisati elementi di censura nell'operato dei sanitari che sottoposero a Parte_1 intervento chirurgico di ernioplastica presso l'ospedale Sant'Antonio di Padova in data
25.01.2002”.
Considerando tali conclusioni degli ausiliari, che questo tribunale condivide in assenza di vizi logici e giuridici, unitamente alle conclusioni cui era pervenuta la dott.ssa Persona_1 ciò che esclude la necessità di disporre la rinnovazione della ctu chiesta dall'attore; considerando altresì che, per giurisprudenza costante, in tema di accertamento e di prova del nesso di causalità, sia materiale che giuridica, il giudice di merito, quando ritiene ignota la causa dell'evento dannoso, non è tenuto ad indagare sulle relative ragioni, dimostrando di poter risolvere tutti i relativi problemi tecnici, qualora i fatti posti a fondamento del giudizio di incertezza eziologica siano stati esaustivamente e compiutamente individuati, analizzati ed enunciati nella sentenza, mentre l'insanabile incertezza circa la relazione causale tra condotta colpevole del sanitario ed evento di danno ridonda a carico del paziente danneggiato che chiede il risarcimento (v. di recente Cass., sez. III, 17.04.2025, n. 10.188; e Cass., sez. III,
31.07.2024, n. 21.511); considerando tutto ciò, la domanda risarcitoria proposta da Pt_1
deve essere respinta.
[...]
5. Le spese di giudizio, comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza dell'attore.
P Q M
definitivamente pronunziando, rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Lo condanna a rifondere all le spese di giudizio, liquidate in euro Controparte_1
14.103,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.
Pone anche le spese della ctu definitivamente a carico dello stesso.
In qualsiasi caso di diffusione del presente provvedimento, anche per finalità di mera informazione giuridica, si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anche indiretti, di tutte le persone fisiche e giuridiche in esso indicate (art. 52, commi 1 e 2, del
6 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; art. 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; art.
2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.
101; e delibera del Garante per la protezione dei dati personali 2.12.2010).
Padova, 11 dicembre 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, pronunzia la presente
S E N T E N Z A
nel proc. n. 1747/2023 RG promosso da
Parte_1 con l'avv. Nivo Fior attore contro
Controparte_1 con l'avv. Lorenzo Locatelli convenuta
OGGETTO: responsabilità medica
Conclusioni dell'attore:
“Il sig. , da ultimo, previa rinnovazione della C.T.U. medico-legale e ammissione Parte_1 delle proprie ulteriori richieste istruttorie non ammesse, insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni (che precisa come segue) nonché per il rigetto delle conclusioni formulate dalla convenuta.
L'attore si oppone preliminarmente ad eventuali domande nuove e/o modificate che dovessero essere formulate dalla parte convenuta, domande sulle quali dichiara di non accettare - come in effetti non accetta - il contraddittorio. Quindi, il sig. precisa le proprie conclusioni: Pt_1
- nel merito, come in atto di citazione datato 24.02.2023;
- in via istruttoria, come in memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. attorea datata 15.09.2023 nonché come in memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. attorea datata 09.10.2023, scritti i cui contenuti avranno in questa sede ad intendersi come integralmente richiamati e trascritti”.
Conclusioni della convenuta:
“NEL MERITO:
1 respingersi ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, mandandosi l convenuta assolta da ogni pretesa risarcitoria ad ogni titolo evocata;
CP_1
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità dell , mantenersi Parte_2
l'obbligazione della convenuta in via strettamente proporzionale al grado di responsabilità e ai reali danni subiti da parte attrice strettamente connessi alla condotta dei medici che ebbero in cura il signor , valutando la sussistenza di ogni elemento con ricorso a criteri tecnici e Pt_1 di prova rigorosi, ridimensionandosi, comunque, le avverse pretese;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese di lite”.
MOTIVAZIONE
1. ha chiesto la condanna dell al Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni subiti a causa dell'intervento chirurgico di ernioplastica secondo tecnica di AB con posizionamento di rete in polipropilene, al quale egli si è sottoposto il
25.01.2002 presso l'ospedale Sant'Antonio di Padova. Egli censura la condotta dei sanitari sotto 2 profili: 1) la non corretta esecuzione dell'intervento, vista la presenza di punti in prolene che non avrebbero dovuto esserci;
2) la stessa indicazione all'intervento, non essendoci nulla di patologico per cui consigliare l'approccio chirurgico. Precisa che le conclusioni cui è giunta la dott.ssa nell'ATP di cui al proc. n. 4442/2014 RG già espletato innanzi a Persona_1 questo tribunale, non sarebbero condivisibili e sarebbero comunque temporalmente superate in quanto “l'intervento di revisione di ernioplastica inguinale effettuata dal sig. presso il Pt_1
Reparto di Chirurgia Generale del P.O. di San Bonifacio in data 16.05.2016 ha accertato la presenza di punti in prolene nel sito chirurgico ove era stato operato l'odierno attore in data
23.01.2002. Tale circostanza attesta e dimostra l'errata esecuzione dell'intervento con la
Tecnica di AB in quanto, secondo le linee guida che regolano detta operazione, i punti in prolene non vengono posizionati”. In particolare - prosegue l'attore “nel 2009 il sig. Pt_1
, ipotizzando che i disagi dallo stesso patiti fossero ascrivibili all'intervento di
[...] appendicectomia eseguito nel 2001 presso l'Ospedale di Piove di Sacco, avviava una procedura ex art. 696 bis c.p.c di fronte all'Intestato Tribunale nei confronti dell
[...]
di Chioggia;
dalla C.T.U. in quella sede dimessa da parte del nominato Parte_3
Consulente, prof. il sig. apprendeva, tuttavia, che la Persona_2 Pt_1 sintomatologia lamentata era causalmente riconducibile (non all'intervento di appendicectomia del 2001 bensì) all'intervento di ernioplastica inguinale destra secondo tecnica di AB con posizionamento di rete in polipropilene, effettuato presso l'Ospedale Sant'Antonio di
Padova nell'anno 2002; - il sig. , alla luce di ciò, nel 2014 avviava dunque analoga Pt_1 procedura ex art. 696 bis c.p.c. nei Confronti dell al fine di Parte_2 Per_ sentirne accertare la responsabilità; tuttavia il C.T.U. in quella sede nominato, dott.ssa
2 contrariamente a quanto già a suo tempo rilevato dal prof. escludeva la Per_1 Per_2 sussistenza di nesso di causa tra l'intervento e il danno lamentato dal sig. . Ebbene, Pt_1
l'odierno attore ha fornito prova documentale dell'erroneità delle conclusioni formulate dalla dott.ssa e della necessità che la sua vicenda clinica sia sottoposta ad una nuova Per_1 valutazione, stavolta ad opera di un Collegio Peritale composto da un medico-legale e da uno specialista. Nell'anno 2016, infatti, l'odierno attore è stato sottoposto ad intervento di revisione di ernioplastica inguinale e, nell'occasione, l'equipe medica ha accertato che i rami genitali del nervo genito-femorale e ileo-inguinale erano stati “… incarcerati su rete protesica … fissata con punti in prolene …” (cfr. doc. n. 36, pagg. n. 33, n. 35, n. 36 e n. 37 “Atto operatorio”). Si evidenzia che tale documento: - fa piena prova di ciò che è stato dichiarato in quanto avvenuto in presenza del pubblico ufficiale che l'ha redatto e - attesta che i gravi danni subiti dal sig.
sono causalmente riconducibili all'intervento di ernioplastica inguinale destra secondo Pt_1 tecnica di AB con posizionamento di rete in polipropilene, effettuato presso l'Ospedale
Sant'Antonio di Padova nell'anno 2002. Tale circostanza è stata confermata dal consulente di parte del sig. , prof. il quale: - non solo ha confermato che Pt_1 Persona_3
l'incarcerazione dei rami genitali del nervo genito-femorale e ileoinguinale riscontrati nel corso dell'intervento del 2016 è avvenuta nel corso dell'intervento del 2002 ed è la causa del dolore cronico post-operatorio lamentato dal sig. ; - non solo ha evidenziato, con specifico Pt_1 riferimento ai punti di prolene rinvenuti nel corso dell'intervento, che “… Nella tecnica di
AB questi non vengono posizionati e quindi sorgono legittimi dubbi sulla correttezza esecutiva della tecnica …”; - ma ha altresì accertato che l'intervento chirurgico eseguito non era neppure indicato nellospecifico caso del sig. ”. Di qui la domanda di condanna Parte_1 dell al risarcimento dei danni, indicati nella somma di euro Controparte_1
167.245,70.
2. L resiste. Ha eccepito che i dati emersi in occasione Controparte_1 dell'intervento del 16 maggio 2016 non modificherebbero in alcun modo le considerazioni formulate già in sede di accertamento tecnico preventivo e non costituirebbero quindi motivo per ammissione di una nuova ctu. In subordine, ha infine contestato l'entità dei danni lamentati dall'attore.
3. Dichiarata l'utilizzabilità degli atti del cit. accertamento tecnico preventivo n.
4442/2014 RG, con ordinanza 29.02.2024 questo tribunale, respinta ogni altra istanza istruttoria, ha ammesso esclusivamente la CTU relativa all'accertamento della dedotta responsabilità medica dell'Azienda convenuta, formulando il seguente quesito: “letti gli atti, visitato l'attore, accertino i ccttuu: 1) se a fronte della patologia esistente, fosse - o meno - indicato l'intervento chirurgico di ernioplastica secondo tecnica di AB con posizionamento di rete in polipropilene, cui l'attore stesso si è sottoposto il 25.01.2002 presso l'ospedale Sant'Antonio di Padova, alla luce delle raccomandazioni previste dalle linee guida
3 pubblicate, oppure, in mancanza, alle buone pratiche clinico-assistenziali, salve la specificità del caso concreto;
2) se i sanitari di Padova, durante tale intervento, abbiano commesso l'errore lamentato dall'attore, “vista la presenza di punti in prolene che non avrebbero dovuto esserci”. In caso di accertato errore dei sanitari, determino i ccttu il danno biologico temporaneo e permanente subito dallo stesso attore, precisando il grado di sofferenza temporaneo e permanente e l'incidenza sugli atti della vita quotidiana. Quantifichino infine l'ammontare totale delle spese mediche documentate, che risultino congrue rispetto alle lesioni subite”.
I ccttuu la dott.ssa e il dott. , dopo aver risposto alle Persona_4 Persona_5 osservazioni del ctp attoreo, hanno depositato l'elaborato il 17.12.2024.
Dopo il deposito degli scritti difensivi finali, la causa passa ora in decisione.
4. La domanda attorea non può essere accolta.
Dopo aver attentamente esaminato la documentazione sanitaria successiva all'accertamento tecnico preventivo del 2014 redatto dalla dott. ssa (la quale Persona_1 aveva escluso l'esistenza di aspetti censurabili nell'operato dei sanitari che avevano avuto in cura l'attore), i ccttuu dott.ssa e il dott. , in relazione al Persona_4 Persona_5 primo quesito, hanno riferito quanto segue. “In sintesi, sino a non molti anni orsono
(sicuramente al tempo della vicenda) si tendeva a consigliare l'intervento ogni volta fosse accertata la presenza dell'ernia indifferentemente essa fosse o meno sintomatica. Negli anni più recenti in mancanza di dati certi sulla reale possibile insorgenza di complicanze nei soggetti portatori e non trattati e, soprattutto, ottenute stime più statisticamente corrette circa la incidenza delle complicanze dell'intervento, in particolare della neuropatia cronica,
l'atteggiamento è sostanzialmente mutato. L'ernia di cui era portatore il sig. potrebbe Pt_1 essere definita paucisintomatica ma comunque in quel periodo compresa nelle indicazioni alla chirurgia… Per rispondere dunque al punto 1 del quesito possiamo dichiarare che sussisteva l'indicazione all'intervento di plastica erniaria inguinale e che, all'epoca, la scelta di eseguire la Plastica secondo fu corretta”. In merito al secondo quesito, hanno risposto che Per_6
“Di fatto, per rispondere al quesito proposto, l'apposizione di punti non può essere considerata un errore ma una mera deviazione dalla tradizionale tecnica di AB e richiama la tecnica di Lichtenstein che ha avuto rispetto alla precedente ben più larga diffusione essendo nel nostro continente probabilmente la più impiegata. Dalla descrizione dello intervento di revisione della plastica erniaria, risulta impossibile, stabilire se il danno neurologico possa avere avuto origine dall'involontario intrappolamento in un punto di fissazione perché questa circostanza non viene descritta mentre lo è la reazione flogistica (peraltro consueta) determinata dalla protesi. Altrettanto non sono riferiti esiti di lesioni nervose che avrebbero potuto verificarsi durante le manovre esercitate sul funicolo per l'isolamento del sacco dell'ernia indiretta o l'asportazione del lipoma pre-erniario… Di fatto non si ravviano grossolani
4 errori nella esecuzione dell'intervento chirurgico;
l'interessamento delle delicate strutture nervose, di cui non è possibile identificare nel caso in esame la precisa causa, rappresenta una complicanza prevista ma non sempre prevenibile ed evitabile anche in caso di interventi eseguiti a regola d'arte. Possiamo dunque riassumere quanto sin qui esposto nei seguenti punti. La sintomatologia accusata appare riferibile ad una neuralgia cronica postoperatoria legata all'intervento chirurgico di ernioplastica secondo AB. La tecnica adottata era contemplata tra le possibilità terapeutiche chirurgiche e indicata sulla scorta delle conoscenze e buone pratiche cliniche dell'epoca. Vi fu, stando a quanto descritto nel corso dell'intervento di revisione condotto nel 2016, una deviazione dalla tecnica originale consistente nella fissazione della rete protesica con punti non riassorbibili. Tale deviazione non rappresenta un errore tecnico ma un semplice e non censurabile discostamento dalla metodica classica di
. Non si sono ravvisati elementi di censura nell'operato dei sanitari che sottoposero Per_6
a intervento chirurgico di ernioplastica presso l'ospedale Sant'Antonio di Padova Parte_1 in data 25.01.2002”.
I due ausiliari hanno poi preso in considerazione le osservazioni del consulente dell'attore, precisando che “La descrizione dell'intervento, eseguito in data 25 gennaio 2002 presso la ULSS16 di Padova, riferisce l'impiego della tecnica secondo senza che Per_6 nel referto si citi la apposizione di punti di fissazione della protesi di qualsivoglia natura. Nulla
è riportato neppure circa la individuazione ed il riconoscimento dei nervi della regione ed il loro rispetto. In occasione al reintervento furono però individuati dei punti di sutura. Non vi è dubbio dunque che ci troviamo ad una deviazione dalla tecnica AB e a una non corretta denominazione dell'intervento. L'errore metodologico compiuto dal consulente di parte è rappresentato dall'automatismo nel sostenere che, stante la presenza di punti, gli stessi siano la causa della sofferenza neurologica. Trattasi di affermazione carente di motivazione e priva di giustificazione scientifica per i seguenti motivi. Per quanto attiene alla segnalazione dei chirurghi che eseguirono il re-intervento circa la presenza di punti, va innanzitutto precisato che gli operatori non specificarono la sede degli stessi. Occorre evidenziare che, se impiegati per l'ancoraggio al legamento inguinale, mai avrebbero potuto interessare i nervi ileo-inguinale e la branca genitale del nervo genito femorale che decorrono adiacenti al funicolo in una sede del tutto estranea a quella del fissaggio laterale della rete protesica. Se ritrovati, al contrario, medialmente per la fissazione della protesi sul tale versante, essi potrebbero avere interessato solamente il nervo ileo-ipogastrico causando in tal caso una ben diversa sintomatologia (si rimanda al proposito alla iconografia riportata nella CTU). Quanto poi allo incarceramento, descritto peraltro come parziale dagli operatori, esso non cita specificamente alcun nervo, mentre la stretta adesione del funicolo alla rete protesica, almeno a livello dell'anello inguinale interno, è fenomeno assai frequente se non costante. Appare considerazione rilevante infine sottolineare come per l'intervento di correzione venga attuata una tecnica, quale la
5 Lichtenstein, che comporta l'apposizione di punti per l'ancoraggio della rete. E' logico pensare che se avessero ritenuto causa della neuralgia i punti apposti in precedenza, avrebbero certamente evitato di impiegare una tecnica che esponesse al medesimo rischio. Per quanto riguarda infine l'indicazione all'intervento confermiamo quanto già ampiamente discusso e motivato, ossia come la letteratura scientifica e le buone pratiche assistenziali riconoscano la semeiotica clinica quale pilastro della diagnosi senza, se non in casi particolari, alcuna necessità di altri ausili diagnostici. Si conferma pertanto il parere espresso nelle considerazioni medicolegali e di seguito riassunto CONCLUSIONI In data 25 gennaio 2002 fu Parte_1 sottoposto ad intervento chirurgico di ernioplastica presso l'ospedale Sant'Antonio di Padova.
Sulla scorta dei dati scientifici dell'epoca, l'indicazione all'intervento fu corretta. Per le motivazioni ampiamente descritte nelle considerazioni medico legali e specialistiche, non si sono ravvisati elementi di censura nell'operato dei sanitari che sottoposero a Parte_1 intervento chirurgico di ernioplastica presso l'ospedale Sant'Antonio di Padova in data
25.01.2002”.
Considerando tali conclusioni degli ausiliari, che questo tribunale condivide in assenza di vizi logici e giuridici, unitamente alle conclusioni cui era pervenuta la dott.ssa Persona_1 ciò che esclude la necessità di disporre la rinnovazione della ctu chiesta dall'attore; considerando altresì che, per giurisprudenza costante, in tema di accertamento e di prova del nesso di causalità, sia materiale che giuridica, il giudice di merito, quando ritiene ignota la causa dell'evento dannoso, non è tenuto ad indagare sulle relative ragioni, dimostrando di poter risolvere tutti i relativi problemi tecnici, qualora i fatti posti a fondamento del giudizio di incertezza eziologica siano stati esaustivamente e compiutamente individuati, analizzati ed enunciati nella sentenza, mentre l'insanabile incertezza circa la relazione causale tra condotta colpevole del sanitario ed evento di danno ridonda a carico del paziente danneggiato che chiede il risarcimento (v. di recente Cass., sez. III, 17.04.2025, n. 10.188; e Cass., sez. III,
31.07.2024, n. 21.511); considerando tutto ciò, la domanda risarcitoria proposta da Pt_1
deve essere respinta.
[...]
5. Le spese di giudizio, comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza dell'attore.
P Q M
definitivamente pronunziando, rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Lo condanna a rifondere all le spese di giudizio, liquidate in euro Controparte_1
14.103,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.
Pone anche le spese della ctu definitivamente a carico dello stesso.
In qualsiasi caso di diffusione del presente provvedimento, anche per finalità di mera informazione giuridica, si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anche indiretti, di tutte le persone fisiche e giuridiche in esso indicate (art. 52, commi 1 e 2, del
6 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; art. 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; art.
2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.
101; e delibera del Garante per la protezione dei dati personali 2.12.2010).
Padova, 11 dicembre 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
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